Accoglimento
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/04/2025, n. 3502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3502 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03502/2025REG.PROV.COLL.
N. 05198/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5198 del 2023, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Piercarlo Carnelli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aosta, via Losanna n. 17;
contro
Azienda agricola -OMISSIS- di -OMISSIS- e -OMISSIS- SSA, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Gino Giunti, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Hebert D'Herin, Riccardo Viriglio, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Hebert D'Herin in Aosta, via Monte Solarolo, 26;
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Autonoma Valle D'Aosta, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Agricola -OMISSIS- di -OMISSIS- e -OMISSIS- SSA e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda la procedura di variante non sostanziale del Piano Regolatore Generale del Comune di -OMISSIS-, qui appellato per la modifica della tabella AD1 dell’art. 44 delle Norme tecniche di attuazione concernente le destinazioni d’uso nella sottozona -OMISSIS- al fine di includervi anche le attività di “pensioni per cani, allevamento senza terra, agility dog” (art. 10, co. 3, lett. y) NTA), nonché l’implementazione degli interventi ivi consentiti mediante la previsione dell’attività di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, senza possibilità di ampliamento.
In particolare il Comune di -OMISSIS- ha avviato su istanza di un cittadino, il sig. -OMISSIS- - già socio della società semplice agricola “-OMISSIS-” titolare di un centro cinofilo nel territorio comunale - detta procedura che sarebbe propedeutica alla delocalizzazione dell’attività già svolta in località -OMISSIS- a seguito della conclusione del rapporto di locazione commerciale; detta attività comprenderebbe, oltre alla toelettatura, anche la pensione per cani e l’allevamento canino.
Il procedimento di variante è stato previsto dalle deliberazioni della Giunta Comunale del 25 novembre 2021, n. 62 recante l’approvazione della proposta di variante non sostanziale nonché delle delibere del Consiglio Comunale del 16 maggio 2022, n. 12 e del 22 luglio 2022, n. 25 recanti rispettivamente l’adozione e l’approvazione della variante non sostanziale n. 12 al PRGC.
2. Come risulta dagli atti di causa la frazione di -OMISSIS- consta di un agglomerato di case attraversate da un’unica via; alcuni residenti o comunque proprietari di immobili in tale frazione, ha dapprima manifestato opposizione all’iniziativa urbanistica e, a seguito della approvazione della variante, hanno impugnato le predette delibere.
3. Il giudice di primo grado con la sentenza qui appellata, ha respinto il ricorso.
In particolare ha dapprima esaminato alcune questioni preliminari, qui non appellate.
Inoltre non ha esaminato le eccezioni di rito concernenti il difetto di interesse concreto e attuale al gravame, in carenza di una congrua attività allegatoria e probatoria, nonché l’omessa impugnativa del titolo edilizio rilasciato nel mese di dicembre 2022 a favore dell’Azienda agricola controinteressata; su queste ha ritenuto di non entrare nel merito in considerazione dell’esame della ragione più liquida.
3.1 Quanto al merito, nella decisione di primo grado, si rileva quanto segue in relazione alle motivazioni per la parte di interesse di questo giudizio di appello:
- le censure proposte riguardano la contestazione del merito della scelta amministrativa opponendosi tout court all’insediamento di una pensione canina; in ogni caso si è trattato di implementare le destinazioni d’uso della categoria delle attività agro-silvo-pastorali - già tabellate dalle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. per la frazione di -OMISSIS- - con l’attività dell’art. 10, co. 3, lett. y) (“ pensioni per cani, allevamenti senza terra, agility dog ”) rientrante in detta categoria;
-la scelta in questione rispecchia per ius receptum , “estrinsecazione di potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità”;
- le paventate emissioni acustiche od olfattive, non sono supportate sotto il profilo della prova in contrasto con gli elaborati peritali di cui consta l’istruttoria comunale;
- la partecipazione del professionista che ha predisposto l’istanza del privato non rileva ai fini di un potenziale conflitto di interesse atteso che ha ricevuto un incarico presso il Comune di -OMISSIS- solo in data successiva alla presentazione della domanda di variante e non risulta aver preso parte ad alcuna fase procedimentale ad essa attinente.
4. Avverso la decisione di primo grado propone ora appello per i seguenti motivi:
I. Erroneità - Travisamento – Insufficienza ed illogicità della motivazione;
II. Erroneità - Travisamento – Errata applicazione dell’art. 16, c. 4, della LR 11/98 - Errata applicazione di principi giurisprudenziali in punto onere motivazionale in sede di riscontro alle osservazioni dei privati sulle iniziative urbanistiche delle Amministrazioni - Insufficienza ed illogicità della motivazione
4.1 Con il primo motivo l’appellante rileva che:
- la scelta discrezionale operata dalla PA è contraddittoria e incoerente con il quadro normativo vigente nell’ambito di un sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato quale quello interessato dalla variante;
-l’ammissibilità in astratto della scelta pianificatoria va valutata sotto il profilo della ragionevolezza ed integrazione nel contesto atteso che l’allevamento canino come una pensione per cani, hanno natura diversa rispetto ad un allevamento a vocazione pastorale tradizionale quale quella preesistente;
-le perizie acustiche cui fa riferimento il giudice di primo grado hanno comunque una valenza ipotetica atteso che l’insediamento non si è ancora realizzato;
-la partecipazione del professionista incaricato (arch. -OMISSIS-) dall’istante non sarebbe compatibile con le funzioni del medesimo nella predisposizione della relazione illustrativa della variante.
4.2 Con il secondo motivo (rubricato: Erroneità - Travisamento – Errata applicazione dell’art. 16, c. 4, della LR 11/98 - Errata applicazione di principi giurisprudenziali in punto onere motivazionale in sede di riscontro alle osservazioni dei privati sulle iniziative urbanistiche delle Amministrazioni - Insufficienza ed illogicità della motivazione) l’appellante censura che alle osservazioni è stata data risposta con argomentazioni non congrue rispetto agli elementi di fatto; le osservazioni al P.R.G. non potrebbero essere respinte con generici riferimenti a situazioni procedimentali sussistendo l’obbligo di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche proprio nell’ipotesi di una variante urbanistica che interessi aree determinate del P.R.G.
5. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va rilevato che i motivi riproposti con un mero rinvio da parte dell’appellante sono inammissibili in quanto sussiste l’onere in sede di appello di individuare i motivi anche se riproposti e non operare un mero rinvio.
Sulla scorta della ragione più liquida occorre esaminare la partecipazione del funzionario che precedentemente alla delibera di approvazione della variante, ha redatto, quale professionista, la relativa proposta del privato.
La questione viene prospettata in sede di ricorso dagli appellanti che fanno riferimento alla delibera del Consiglio comunale n. 12 del 16 maggio 2022 di adozione della variante dalla quale emergerebbe che il professionista che ha redatto la proposta di variante per conto dell’appellante inviata al Comune il 19 novembre 2021, avrebbe predisposto in un successivo momento la relazione paesaggistica per conto del Comune appellato agli atti di causa.
In relazione a detta censura il Comune appellato in sede di memoria depositata agli atti di causa il 14 febbraio 2025 ha dichiarato che:
“l’istruttoria del procedimento è stata curata dal geom. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, in applicazione delle convenzioni quadro ed attuative stipulate dal medesimo Comune e dall’Amministrazione resistente per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica e manutenzione dei beni immobili comunali;
- il responsabile del procedimento relativo alle deliberazioni della Giunta Comunale del 25/11/2021, n. 62 e del Consiglio Comunale del 16/5/2022, n. 12 è la sig.ra -OMISSIS-, come emerge testualmente dai relativi verbali;”
5.1 Al riguardo preliminarmente occorre rilevare che la presentazione dell’istanza di variante è stata effettuata il 19 novembre 2021 mentre il rapporto dell’Arch. -OMISSIS- con il Comune ha avuto inizio il 2 dicembre 2021.
In particolare detto rapporto di collaborazione trova fondamento nella delibera della Giunta comunale n. 63 del 2 dicembre 2021 che ha ad oggetto l’affidamento dell’incarico e approvazione bozza di contratto di consulenza a supporto del servizio edilizia privata all'arch. -OMISSIS- per il periodo dicembre 2021 - maggio 2022; più specificamente nella richiamata delibera si prevedeva che l’incarico decorresse dal medesimo giorno (2 dicembre 2021) e riguardava “l'attività di collaborazione avente per oggetto la consulenza a supporto del servizio "Edilizia privata" dell'Ufficio Tecnico comunale”.
5.2 Inoltre dalla lettura della delibera 16 maggio 2022, n. 12 recante l’adozione della variante emerge quanto segue:
-“…l'elaborato "Variante n. 12 al Piano Regolatore Generale - Adeguamento normativo art.44 NTAPRG - sottozone di tipo A, con particolare riferimento alla norma per l'attuazione delle sottozone Ad01 e Ad02" predisposto dall'arch. -OMISSIS- iscritta all'ordine degli architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Valle d'Aosta al n.186, in qualità di tecnico incaricato dal Sig. -OMISSIS-…”
- “Vista la documentazione trasmessa dall'arch. -OMISSIS- in data 19.11.2021 al prot. n. 8953 consistente nei seguenti elaborati: rapporto ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS…”;
-“Richiamata altresì la nota prot. n. 582 del 26.1.2022 pervenuta in pari data al prot. n. 779 dal medesimo Dipartimento ambiente (avente competenza sulla VAS ) con la quale veniva richiesta documentazione integrativa e si sospendevano pertanto i termini del procedimento, inviata all'arch. -OMISSIS- per gli adempimenti di competenza…”.
Nella medesima delibera, quanto alla partecipazione del richiamato professionista a seguito della richiesta di un consigliere sulla sua identità rispetto a quella del tecnico esterno del Comune, l’assessore competente ha riferito che “ l'Arch. -OMISSIS- è stata incaricata dal Comune alcuni mesi dopo aver assunto l'incarico dei privati relativo alla variante in questione, nel relativo contratto è previsto il divieto di assumere incarichi professionali riguardanti il territorio comunale di -OMISSIS-, consentendo però, come previsto dalle norme, di portare a termine quelli già in corso”.
6. In relazione a quanto sin qui rilevato emerge che comunque il citato professionista ha svolto la propria attività oltre che nella predisposizione dell’istanza di variante per il privato, anche in quella svolta per conto del Comune in relazione alla medesima; ruolo indirettamente confermato dallo stesso assessore.
Al riguardo però occorre tenere presente quanto dispone l’art 7 del Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 recante Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; detta disposizione prevede che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti…”.
E’ necessario premettere che l’incidenza dell’applicazione di questa disposizione alla fattispecie in esame prescinde da qualsiasi valutazione nel merito dell’attività svolta dal professionista in questione ma attiene ad un modus di comportamento che l’amministrazione deve assumere senza che possa avanzarsi qualunque dubbio di tal genere sull’operato della medesima.
Si tratta infatti di un dovere che è posto a tutela della trasparenza dell’azione dell’amministrazione la cui ratio va ricondotta al principio costituzionale dell’imparzialità dell’azione ammnistrativa di cui all’art 97 Cost.
Detto dovere di astensione trova peraltro la sua corrispondenza, per quanto riguarda gli organi politici nell’art 78 d.lgs. n. 267 del 28 agosto 2000 che, con terminologia analoga, fa riferimento a interessi propri. Nell’interpretazione che la giurisprudenza ha dato di quest’ultima disposizione l’obbligo di astensione cui è soggetto il consigliere comunale è giustificato dal coinvolgimento dell’interesse del consigliere medesimo, indipendentemente dal vantaggio o svantaggio che in concreto possa derivargli, in relazione a quella serenità che deve avere all’atto della adozione di un provvedimento di natura discrezionale ( cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3804) .
Quello che rileva, nella logica riferita ai dipendenti pubblici, è anche in questo caso la salvaguardia della “serenità” nell’adozione di un atto che anche potenzialmente possa coinvolgere un proprio interesse che nello specifico possa derivare da una attività svolta precedentemente sotto altra veste; come anche quello di evitare il pericolo che la volontà del dipendente non sia immune da condizionamenti anche se in via potenziale.
In sostanza rileva mantenere una posizione di indipendenza che eviti situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi (in tal senso Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 3/3/2010, n. 5113 in relazione alla previgente disciplina del codice di comportamento di cui al d.m. 28 novembre 2000)
Da quanto sin qui esposto emerge come, anche ai fini dell’attività conformativa discendente dalla presente decisione, l’istruttoria doveva essere svolta nel rispetto di tale dovere di astensione derivandone, in carenza, di per sé una illegittimità nel procedimento seguito.
In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere accolto con conseguente obbligo dell’amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla predetta sentenza.
Tenuto conto della complessità della fattispecie sussistono idonei motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Lamberti, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Luca Lamberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.