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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/07/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Bancari”, iscritta nel Ruolo
Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1343 dell'anno 2022
T R A
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Orlando, giusta procura alle liti allegato all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Devitofrancesco, 27, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e, per essa, quale mandataria in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Angelo
Michele Abbattista, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Bitonto alla via Giacomo Matteotti n. 135, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 28 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la quale debitore Controparte_3 principale, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali fideiussori della prima, si opponevano al decreto ingiuntivo n. 2982 del
[...]
2013, con il quale era stato loro ingiunto dalla il pagamento Controparte_4 della somma complessiva di €. 343.919,65 quale saldo negativo del conto corrente n.
01.069.1001455, assumendo l'applicazione di interessi ultralegali non previsti per iscritto, commissioni di massimo scoperto illegittime, la capitalizzazione trimestrale degli interessi in spregio al divieto di legge, e l'addebito di ulteriori costi illegittimi, e concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo e, previo accertamento del corretto saldo di conto corrente, in ragione delle dedotte nullità, condannare – in via riconvenzionale – l'istituto di credito, alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Quanto ai soli fideiussori, chiedevano accertarsi e dichiararsi l'inefficacia e la risoluzione delle fideiussioni, in quanto era stato concesso dalla convenuta nuovo credito alla società debitrice principale, in violazione dell'art. 1956 cod. civ.
Si costituiva la e, impugnata e contestata ogni avversa Controparte_4 deduzione, chiedeva rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio, interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della e riassunto nei confronti della curatela fallimentare, si costituiva Controparte_3 ex art. 111 c.p.c., la quale mandataria della Controparte_1 [...]
cessionaria del credito pro soluto da parte della Controparte_2 Controparte_4 di un portafoglio di crediti ai sensi della L. n. 130/1999 - rappresentando di
[...] essere succeduta, a titolo particolare, nelle ragioni creditorie già di titolarità della banca opposta.
Le causa, dunque, istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, veniva decisa dal
Tribunale di Bari, con la sentenza n. 3268/2022 dell'8 settembre 2022, con la quale il primo giudice, dichiarata l'improcedibilità nei confronti della curatela fallimentare, ed alla luce degli esiti della ctu, rideterminava il saldo del conto corrente in contestazione in €. 323.898,61 a debito della correntista e, dichiarata tardiva ed inammissibile l'eccezione di nullità delle fideiussioni – proposta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e con la comparsa conclusionale – per essere le stesse conformi allo schema ABI, in violazione della normativa anti-trust, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli attori al pagamento, in solido tra loro, ed in favore della banca
2 convenuta, della somma di €. 323.898,61, oltre interessi legali, oltre alle spese legali e a quelle di ctu.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte i sigg.ri Parte_1
, , e chiedendo, per i
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, previa sua sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c., accertare l'illegittimità e l'invalidità e inefficacia di tutti contratti di garanzia sottoscritti dagli appellanti in favore della
[...]
in quanto conformi a quelli redatti secondo il modello standard Controparte_4 predisposto dall'ABI e, quindi, stipulati in violazione dell'art.2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/90, in conformità a quanto accertato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55 del 2 maggio 2005, sicché applicati gli art.li 1418, 1419 e 1322 del c.c. nonché la l. 287/1990, o in subordine gli art.li 1419, II comma, 1956 e 1957 del c.c. nonché la l. 287/1990, rigettare la domanda nei confronti degli appellanti sig.ri
, , e il tutto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la quale mandataria della Controparte_1 [...]
cessionaria del credito pro soluto da parte della Controparte_2 Controparte_4
la quale ha impugnato e contestato l'avverso atto di impugnazione,
[...] chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Dichiarata inammissibile (con riferimento all'importo del decreto ingiuntivo) e rigettata
(con riferimento alle spese di giudizio) l'istanza di sospensione, all'udienza del 28 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti fideiussori si sono doluti del rigetto da parte del Tribunale di Bari dell'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus per essere le stesse conformi allo schema ABI, ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia per violazione della normativa anti-trust.
Secondo gli appellanti fideiussori, il primo giudice, pur avendo riconosciuto che le fideiussioni omnibus sottoscritte dai sigg.ri , , Parte_1 Parte_2
Parte
e rientrassero pienamente in quelle redatte su Parte_3 Parte_4 moduli conforme allo schema ABI del 2003, censurato dalla Banca d'Italia con
Provvedimento n. 55 del 02.05.2005, perché integranti una intesa restrittiva della concorrenza, con conseguente loro nullità per violazione della normativa antitrust ex
3 art. 2, L. n. 287/1990, aveva erroneamente omesso di dichiararne la nullità, in quanto,
a suo dire, non eccepita tempestivamente.
Al contrario, deducono gli appellanti, la questione di nullità non soggiace ad alcun termine preclusivo, potendo essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Invero, il Tribunale di Bari, sul punto, aveva premesso che “se è vero che l'art. 1321
c.c. prevede che la nullità contrattuale può essere rilevata d'ufficio e che la giurisprudenza l'ha interpretato nel senso che ciò può avvenire in ogni stato e grado, è altrettanto vero che tale previsione deve essere contemperata con quanto previsto, in linea generale, dall'art. 183 co. 4 c.p.c. in forza del quale le questioni rilevabili d'ufficio dal Giudice possono essere solo quelle che emergono dai fatti allegati fino all'udienza di trattazione e ciò per evitare che il Giudice introduca fatti non allegati dalle parti in violazione del principio della tempestiva allegazione. Pertanto, la nullità può essere rilevata dal Giudice solo sulla base dei fatti dedotti dalle parti entro il limite processuale delle preclusioni assertive che delineano il thema decidendum, ma non è comunque precluso al Giudice rilevare la questione in un momento successivo”, per giungere ad affermare che “fino all'udienza di trattazione la difesa degli opponenti non ha allegato alcunché circa la violazione della normativa antitrust da parte dei negozi fideiussori in questione, invocando appunto gli elementi fattuali della loro conformità allo schema ABI del 2003, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, solo all'udienza di precisazione delle conclusioni. Ne deriva che l'allegazione tardiva di tali fatti preclude la rilevazione d'ufficio della dedotta nullità”.
Ebbene, tale ratio decidendi del primo giudice non appare efficacemente contrastata con argomento contro fattuale, nel senso che gli appellanti hanno dedotto e ribadito la propria eccezione di nullità totale delle fideiussioni e la necessità che la questione potesse e dovesse essere rilevata d'ufficio al di là dell'eccezione di parte (palesemente tardiva), senza però censurare la affermazione che per il rilievo officioso occorre l'allegazione tempestiva dei fatti sui quali la nullità si fonda e che, nel caso di specie,
l'allegazione era avvenuta tardivamente soltanto in sede di precisazione delle conclusioni.
Né giova alla tesi dell'appellante – ma anzi conferma la tardività della deduzione – il fatto, ribadito in appello, che era stato prodotto (ma soltanto unitamente alla comparsa conclusionale) il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005.
In altri termini, il giudice di prime cure non ha negato tout court la nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI denunciato dal citato provvedimento
4 55/2005, ma ha semplicemente affermato che la deduzione del fatto a fondamento della eccezione di nullità era avvenuta tardivamente e ciò impediva il rilievo d'ufficio; proprio su tale ultima affermazione non vi è stata specifica censura.
Tanto comporta il rigetto del primo motivo di appello.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti, oltre a ribadire ancora una volta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non è stata rilevata d'ufficio la nullità totale per contrarietà alla normativa anti trust, ovvero per immeritevolezza del contratto di garanzia e violazione dell'art. 1322 cod. civ., in via subordinata, si sono doluti del fatto che il primo giudice non avesse neppure pronunciato la nullità parziale delle fideiussioni, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Infatti, a prescindere dal fatto che anche gli ulteriori e diversi profili di nullità, come la immeritevolezza del contratto ex art. 1322 cod. civ., sono stati prospettati soltanto in grado di appello, di modo che valgono le medesime considerazioni articolate per il primo motivo di appello, così come posso essere richiamate le stesse argomentazioni anche con riferimento alla possibilità di sollevare d'ufficio la questione di nullità parziale, in ogni caso, richiamato il più recente orientamento espresso dalla Suprema
Corte, secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”1, va rilevato che gli appellanti hanno mai prospettato, neppure in via subordinata, la decadenza del creditore dal suo diritto di far valere la pretesa creditoria, valorizzando, in tal modo, la nullità di clausole di deroga.
Ciò significa che, anche nel caso in cui l'eccezione (rectius il rilievo d'ufficio) possa trovare ingresso nel giudizio, essa condurrebbe alla affermazione di nullità parziale 1 Come noto, infatti, nel citato arresto (Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n.41994) gli dirimono un Parte_5 precedente ed ampio contrasto di giurisprudenza sulla portata della sanzione conseguente alla violazione delle norme anti-trust e sulle sorti dei contratti “a valle”, optando per la soluzione della “nullità parziale”, che renderebbe invalide soltanto le clausole riproduttive dello schema ABI (e generalmente derogatrici di limiti e decadenze), mantenendo in piedi il contratto di fideiussione, sempre che non si riesca a dimostrare che il contratto senza le dette clausole non sarebbe stato concluso (dimostrazione che, nel caso presente, è mancata) 5 delle fideiussioni, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI denunciato di violazione della normativa anti-trust, nullità parziale che non comporterebbe l'inefficacia della fideiussione ma soltanto delle clausole derogative, il che potrebbe giovare agli appellanti soltanto nel caso e nella misura in cui avessero sollevato tempestivamente, nel primo grado (trattandosi di eccezione di parte) una eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ., la deroga alla quale – contenuta in una delle clausole summenzionate - sarebbe stata dichiarata nulla.
In altri termini, non avendo eccepito tempestivamente, i fideiussori, la decadenza ex art. 1957 cod. civ., gli stessi non hanno l'interesse giuridicamente tutelato ai sensi dell'art. 100 c.p.c. ad ottenere la dichiarazione di nullità della clausola contrattuale che prevedeva la deroga ai termini dell'art. 1957 cod. civ.
Ciò conduce alla conferma integrale della impugnata sentenza.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, il rigetto integrale dell'appello comporta che le stesse seguano la soccombenza e vengano liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_4 Parte_2
avverso la sentenza n. 3268/2022 dell'8 settembre 2022, del Parte_3
Tribunale di Bari, in composizione monocratica,
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, spese che si liquidano in €.
20.119,00, per compensi, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico degli appellanti , Parte_1 Parte_4
e .
[...] Parte_2 Parte_3
Così decisa il 27 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Bancari”, iscritta nel Ruolo
Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1343 dell'anno 2022
T R A
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Orlando, giusta procura alle liti allegato all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Devitofrancesco, 27, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e, per essa, quale mandataria in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Angelo
Michele Abbattista, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Bitonto alla via Giacomo Matteotti n. 135, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 28 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la quale debitore Controparte_3 principale, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali fideiussori della prima, si opponevano al decreto ingiuntivo n. 2982 del
[...]
2013, con il quale era stato loro ingiunto dalla il pagamento Controparte_4 della somma complessiva di €. 343.919,65 quale saldo negativo del conto corrente n.
01.069.1001455, assumendo l'applicazione di interessi ultralegali non previsti per iscritto, commissioni di massimo scoperto illegittime, la capitalizzazione trimestrale degli interessi in spregio al divieto di legge, e l'addebito di ulteriori costi illegittimi, e concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo e, previo accertamento del corretto saldo di conto corrente, in ragione delle dedotte nullità, condannare – in via riconvenzionale – l'istituto di credito, alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Quanto ai soli fideiussori, chiedevano accertarsi e dichiararsi l'inefficacia e la risoluzione delle fideiussioni, in quanto era stato concesso dalla convenuta nuovo credito alla società debitrice principale, in violazione dell'art. 1956 cod. civ.
Si costituiva la e, impugnata e contestata ogni avversa Controparte_4 deduzione, chiedeva rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio, interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della e riassunto nei confronti della curatela fallimentare, si costituiva Controparte_3 ex art. 111 c.p.c., la quale mandataria della Controparte_1 [...]
cessionaria del credito pro soluto da parte della Controparte_2 Controparte_4 di un portafoglio di crediti ai sensi della L. n. 130/1999 - rappresentando di
[...] essere succeduta, a titolo particolare, nelle ragioni creditorie già di titolarità della banca opposta.
Le causa, dunque, istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, veniva decisa dal
Tribunale di Bari, con la sentenza n. 3268/2022 dell'8 settembre 2022, con la quale il primo giudice, dichiarata l'improcedibilità nei confronti della curatela fallimentare, ed alla luce degli esiti della ctu, rideterminava il saldo del conto corrente in contestazione in €. 323.898,61 a debito della correntista e, dichiarata tardiva ed inammissibile l'eccezione di nullità delle fideiussioni – proposta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e con la comparsa conclusionale – per essere le stesse conformi allo schema ABI, in violazione della normativa anti-trust, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli attori al pagamento, in solido tra loro, ed in favore della banca
2 convenuta, della somma di €. 323.898,61, oltre interessi legali, oltre alle spese legali e a quelle di ctu.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte i sigg.ri Parte_1
, , e chiedendo, per i
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, previa sua sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c., accertare l'illegittimità e l'invalidità e inefficacia di tutti contratti di garanzia sottoscritti dagli appellanti in favore della
[...]
in quanto conformi a quelli redatti secondo il modello standard Controparte_4 predisposto dall'ABI e, quindi, stipulati in violazione dell'art.2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/90, in conformità a quanto accertato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55 del 2 maggio 2005, sicché applicati gli art.li 1418, 1419 e 1322 del c.c. nonché la l. 287/1990, o in subordine gli art.li 1419, II comma, 1956 e 1957 del c.c. nonché la l. 287/1990, rigettare la domanda nei confronti degli appellanti sig.ri
, , e il tutto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la quale mandataria della Controparte_1 [...]
cessionaria del credito pro soluto da parte della Controparte_2 Controparte_4
la quale ha impugnato e contestato l'avverso atto di impugnazione,
[...] chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Dichiarata inammissibile (con riferimento all'importo del decreto ingiuntivo) e rigettata
(con riferimento alle spese di giudizio) l'istanza di sospensione, all'udienza del 28 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti fideiussori si sono doluti del rigetto da parte del Tribunale di Bari dell'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus per essere le stesse conformi allo schema ABI, ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia per violazione della normativa anti-trust.
Secondo gli appellanti fideiussori, il primo giudice, pur avendo riconosciuto che le fideiussioni omnibus sottoscritte dai sigg.ri , , Parte_1 Parte_2
Parte
e rientrassero pienamente in quelle redatte su Parte_3 Parte_4 moduli conforme allo schema ABI del 2003, censurato dalla Banca d'Italia con
Provvedimento n. 55 del 02.05.2005, perché integranti una intesa restrittiva della concorrenza, con conseguente loro nullità per violazione della normativa antitrust ex
3 art. 2, L. n. 287/1990, aveva erroneamente omesso di dichiararne la nullità, in quanto,
a suo dire, non eccepita tempestivamente.
Al contrario, deducono gli appellanti, la questione di nullità non soggiace ad alcun termine preclusivo, potendo essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Invero, il Tribunale di Bari, sul punto, aveva premesso che “se è vero che l'art. 1321
c.c. prevede che la nullità contrattuale può essere rilevata d'ufficio e che la giurisprudenza l'ha interpretato nel senso che ciò può avvenire in ogni stato e grado, è altrettanto vero che tale previsione deve essere contemperata con quanto previsto, in linea generale, dall'art. 183 co. 4 c.p.c. in forza del quale le questioni rilevabili d'ufficio dal Giudice possono essere solo quelle che emergono dai fatti allegati fino all'udienza di trattazione e ciò per evitare che il Giudice introduca fatti non allegati dalle parti in violazione del principio della tempestiva allegazione. Pertanto, la nullità può essere rilevata dal Giudice solo sulla base dei fatti dedotti dalle parti entro il limite processuale delle preclusioni assertive che delineano il thema decidendum, ma non è comunque precluso al Giudice rilevare la questione in un momento successivo”, per giungere ad affermare che “fino all'udienza di trattazione la difesa degli opponenti non ha allegato alcunché circa la violazione della normativa antitrust da parte dei negozi fideiussori in questione, invocando appunto gli elementi fattuali della loro conformità allo schema ABI del 2003, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, solo all'udienza di precisazione delle conclusioni. Ne deriva che l'allegazione tardiva di tali fatti preclude la rilevazione d'ufficio della dedotta nullità”.
Ebbene, tale ratio decidendi del primo giudice non appare efficacemente contrastata con argomento contro fattuale, nel senso che gli appellanti hanno dedotto e ribadito la propria eccezione di nullità totale delle fideiussioni e la necessità che la questione potesse e dovesse essere rilevata d'ufficio al di là dell'eccezione di parte (palesemente tardiva), senza però censurare la affermazione che per il rilievo officioso occorre l'allegazione tempestiva dei fatti sui quali la nullità si fonda e che, nel caso di specie,
l'allegazione era avvenuta tardivamente soltanto in sede di precisazione delle conclusioni.
Né giova alla tesi dell'appellante – ma anzi conferma la tardività della deduzione – il fatto, ribadito in appello, che era stato prodotto (ma soltanto unitamente alla comparsa conclusionale) il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005.
In altri termini, il giudice di prime cure non ha negato tout court la nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI denunciato dal citato provvedimento
4 55/2005, ma ha semplicemente affermato che la deduzione del fatto a fondamento della eccezione di nullità era avvenuta tardivamente e ciò impediva il rilievo d'ufficio; proprio su tale ultima affermazione non vi è stata specifica censura.
Tanto comporta il rigetto del primo motivo di appello.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti, oltre a ribadire ancora una volta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non è stata rilevata d'ufficio la nullità totale per contrarietà alla normativa anti trust, ovvero per immeritevolezza del contratto di garanzia e violazione dell'art. 1322 cod. civ., in via subordinata, si sono doluti del fatto che il primo giudice non avesse neppure pronunciato la nullità parziale delle fideiussioni, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Infatti, a prescindere dal fatto che anche gli ulteriori e diversi profili di nullità, come la immeritevolezza del contratto ex art. 1322 cod. civ., sono stati prospettati soltanto in grado di appello, di modo che valgono le medesime considerazioni articolate per il primo motivo di appello, così come posso essere richiamate le stesse argomentazioni anche con riferimento alla possibilità di sollevare d'ufficio la questione di nullità parziale, in ogni caso, richiamato il più recente orientamento espresso dalla Suprema
Corte, secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”1, va rilevato che gli appellanti hanno mai prospettato, neppure in via subordinata, la decadenza del creditore dal suo diritto di far valere la pretesa creditoria, valorizzando, in tal modo, la nullità di clausole di deroga.
Ciò significa che, anche nel caso in cui l'eccezione (rectius il rilievo d'ufficio) possa trovare ingresso nel giudizio, essa condurrebbe alla affermazione di nullità parziale 1 Come noto, infatti, nel citato arresto (Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n.41994) gli dirimono un Parte_5 precedente ed ampio contrasto di giurisprudenza sulla portata della sanzione conseguente alla violazione delle norme anti-trust e sulle sorti dei contratti “a valle”, optando per la soluzione della “nullità parziale”, che renderebbe invalide soltanto le clausole riproduttive dello schema ABI (e generalmente derogatrici di limiti e decadenze), mantenendo in piedi il contratto di fideiussione, sempre che non si riesca a dimostrare che il contratto senza le dette clausole non sarebbe stato concluso (dimostrazione che, nel caso presente, è mancata) 5 delle fideiussioni, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI denunciato di violazione della normativa anti-trust, nullità parziale che non comporterebbe l'inefficacia della fideiussione ma soltanto delle clausole derogative, il che potrebbe giovare agli appellanti soltanto nel caso e nella misura in cui avessero sollevato tempestivamente, nel primo grado (trattandosi di eccezione di parte) una eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ., la deroga alla quale – contenuta in una delle clausole summenzionate - sarebbe stata dichiarata nulla.
In altri termini, non avendo eccepito tempestivamente, i fideiussori, la decadenza ex art. 1957 cod. civ., gli stessi non hanno l'interesse giuridicamente tutelato ai sensi dell'art. 100 c.p.c. ad ottenere la dichiarazione di nullità della clausola contrattuale che prevedeva la deroga ai termini dell'art. 1957 cod. civ.
Ciò conduce alla conferma integrale della impugnata sentenza.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, il rigetto integrale dell'appello comporta che le stesse seguano la soccombenza e vengano liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_4 Parte_2
avverso la sentenza n. 3268/2022 dell'8 settembre 2022, del Parte_3
Tribunale di Bari, in composizione monocratica,
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, spese che si liquidano in €.
20.119,00, per compensi, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico degli appellanti , Parte_1 Parte_4
e .
[...] Parte_2 Parte_3
Così decisa il 27 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
6