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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/08/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 494/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale n. R.G. 494/2025 promossa da
, nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. REITERER KARL, C.F._1
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 6 nato il [...] a [...], privo di codice fiscale, P_
- parte resistente - contumace;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
avente per oggetto:
RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI CON CUMULO
CON DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI.
precisate dalla parte ricorrente all'udienza del 03/07/2025: Parte_1
“
1. Dichiarare la separazione dei coniugi e autorizzandoli a Parte_1 P_
vivere separati;
2. Nulla disporre sulla figlia , rinviando ogni decisione al preventivo Persona_1
rientro in Italia della stessa;
3. Disporre che la sentenza venga comunicata anche al Consolato d'Italia in Tunisia”;
precisate dal Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento
delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente in sede di udienza”.
pagina 2 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/02/2025 la parte ricorrente ha Parte_1
adito il Tribunale di Bolzano chiedendo la pronuncia della separazione giudiziale dal coniuge, sig. nonché - una volta passata in giudicato la relativa P_
sentenza e decorso il termine di legge - la pronuncia del divorzio. La parte resistente on si è costituita nel procedimento ed è rimasta contumace. La notifica P_
del ricorso è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., attesa l'irreperibilità del resistente.
2. La sig.ra e il sig. hanno contratto matrimonio Parte_1 P_
civile in data 28/09/2021 nel Comune di Chiusa (BZ). Dalla loro unione è nata, in data
11/05/2022, la figlia minore riconosciuta da entrambi i genitori. Persona_1
3. Il Tribunale per i minorenni di Bolzano ha disposto l'affidamento della minore ai servizi sociali, in considerazione dell'instabilità della madre e dell'incapacità del padre
(che non ha mai regolarizzato la sua posizione in Italia) di tutelare la bambina (cfr. doc.
9 della ricorrente). La figlia risulta attualmente collocata in Tunisia presso i genitori del padre. Il Tribunale per i minorenni ha disposto il “collocamento di Persona_2
nell'Istituto Provinciale per l'Infanzia, o in altra comunità per minori adeguata alla sua
età, qualora dovesse rientrare in Italia, come già disposto con i precedenti tre decreti.
La Procura presso il tribunale per i minorenni valuterà in tal caso l'eventuale apertura
di una procedura di adottabilità” (decreto definitorio del 21/12/2022). Alla luce della pagina 3 di 6 situazione attuale della minore, appare ragionevole rinviare - come richiesto dalla parte ricorrente - rinviare ogni decisione relativa alla stessa al momento del suo eventuale rientro in Italia, limitando la presente pronuncia alla separazione personale dei coniugi.
4. Comparendo personalmente all'udienza del 19/06/2025, la ricorrente ha dichiarato che “ritiene il matrimonio in crisi irreversibile e esclude la conciliazione” (verbale d'udienza del 19/06/2025). Alla predetta udienza la ricorrente ha rassegnato le conclusioni come sopra riportate, chiedendo la pronuncia della sola separazione personale dei coniugi, il rinvio delle determinazioni relativa alla figlia minore al suo eventuale rientro in Italia e la comunicazione della sentenza al Consolato d'Italia in
Tunisia. Il pubblico ministero ha concluso in conformità a quanto richiesto dalla parte ricorrente
5. Il vincolo coniugale tra le parti risulta irreversibilmente compromesso. Deve ritenersi altamente improbabile una ripresa della comunione materiale e spirituale di vita.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, come richiesto dalla parte ricorrente.
6. Le spese di lite sono a carico, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91
c.p.c., della parte resistente e sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014
n. 55. In considerazione del fatto che la presente causa era di facile soluzione, si ritiene equo applicare i valori minimi per le singole fasi di cui allo scaglione di valore indeterminabile - complessità bassa, liquidando per il compenso complessivamente Euro
pagina 4 di 6 3.809,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre CPA ed IVA sulle poste soggette come per legge.
7. La competenza del Tribunale adito sussiste ai sensi dell'art. 473bis.47 c.p.c.: “In caso
di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo
di residenza o di domicilio dell'attore …”.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. cc., 473bis. ss. c.p.c. e ritenuta la propria competenza
pronuncia
la giudiziale separazione dei coniugi
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], P_
coniugatisi a Chiusa il 28/09/2021 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Chiusa al numero 9, parte I , serie /, dell'anno 2021, autorizzandoli a vivere separatamente;
ordina
pagina 5 di 6 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
condanna
la parte resistente, sig. a rimborsare alla parte ricorrente P_ PT
, a titolo di spese di lite, Euro 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre 15%
[...]
per rimborso spese forfettarie, oltre CPA ed IVA sulle poste soggette come per legge,
Euro 125 per spese esenti, e successive occorrenti.
ordina
alla Cancelleria di comunicare la sentenza al in Tunisia. Parte_2
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 15/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 494/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale n. R.G. 494/2025 promossa da
, nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. REITERER KARL, C.F._1
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 6 nato il [...] a [...], privo di codice fiscale, P_
- parte resistente - contumace;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
avente per oggetto:
RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI CON CUMULO
CON DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI.
precisate dalla parte ricorrente all'udienza del 03/07/2025: Parte_1
“
1. Dichiarare la separazione dei coniugi e autorizzandoli a Parte_1 P_
vivere separati;
2. Nulla disporre sulla figlia , rinviando ogni decisione al preventivo Persona_1
rientro in Italia della stessa;
3. Disporre che la sentenza venga comunicata anche al Consolato d'Italia in Tunisia”;
precisate dal Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento
delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente in sede di udienza”.
pagina 2 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/02/2025 la parte ricorrente ha Parte_1
adito il Tribunale di Bolzano chiedendo la pronuncia della separazione giudiziale dal coniuge, sig. nonché - una volta passata in giudicato la relativa P_
sentenza e decorso il termine di legge - la pronuncia del divorzio. La parte resistente on si è costituita nel procedimento ed è rimasta contumace. La notifica P_
del ricorso è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., attesa l'irreperibilità del resistente.
2. La sig.ra e il sig. hanno contratto matrimonio Parte_1 P_
civile in data 28/09/2021 nel Comune di Chiusa (BZ). Dalla loro unione è nata, in data
11/05/2022, la figlia minore riconosciuta da entrambi i genitori. Persona_1
3. Il Tribunale per i minorenni di Bolzano ha disposto l'affidamento della minore ai servizi sociali, in considerazione dell'instabilità della madre e dell'incapacità del padre
(che non ha mai regolarizzato la sua posizione in Italia) di tutelare la bambina (cfr. doc.
9 della ricorrente). La figlia risulta attualmente collocata in Tunisia presso i genitori del padre. Il Tribunale per i minorenni ha disposto il “collocamento di Persona_2
nell'Istituto Provinciale per l'Infanzia, o in altra comunità per minori adeguata alla sua
età, qualora dovesse rientrare in Italia, come già disposto con i precedenti tre decreti.
La Procura presso il tribunale per i minorenni valuterà in tal caso l'eventuale apertura
di una procedura di adottabilità” (decreto definitorio del 21/12/2022). Alla luce della pagina 3 di 6 situazione attuale della minore, appare ragionevole rinviare - come richiesto dalla parte ricorrente - rinviare ogni decisione relativa alla stessa al momento del suo eventuale rientro in Italia, limitando la presente pronuncia alla separazione personale dei coniugi.
4. Comparendo personalmente all'udienza del 19/06/2025, la ricorrente ha dichiarato che “ritiene il matrimonio in crisi irreversibile e esclude la conciliazione” (verbale d'udienza del 19/06/2025). Alla predetta udienza la ricorrente ha rassegnato le conclusioni come sopra riportate, chiedendo la pronuncia della sola separazione personale dei coniugi, il rinvio delle determinazioni relativa alla figlia minore al suo eventuale rientro in Italia e la comunicazione della sentenza al Consolato d'Italia in
Tunisia. Il pubblico ministero ha concluso in conformità a quanto richiesto dalla parte ricorrente
5. Il vincolo coniugale tra le parti risulta irreversibilmente compromesso. Deve ritenersi altamente improbabile una ripresa della comunione materiale e spirituale di vita.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, come richiesto dalla parte ricorrente.
6. Le spese di lite sono a carico, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91
c.p.c., della parte resistente e sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014
n. 55. In considerazione del fatto che la presente causa era di facile soluzione, si ritiene equo applicare i valori minimi per le singole fasi di cui allo scaglione di valore indeterminabile - complessità bassa, liquidando per il compenso complessivamente Euro
pagina 4 di 6 3.809,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre CPA ed IVA sulle poste soggette come per legge.
7. La competenza del Tribunale adito sussiste ai sensi dell'art. 473bis.47 c.p.c.: “In caso
di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo
di residenza o di domicilio dell'attore …”.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. cc., 473bis. ss. c.p.c. e ritenuta la propria competenza
pronuncia
la giudiziale separazione dei coniugi
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], P_
coniugatisi a Chiusa il 28/09/2021 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Chiusa al numero 9, parte I , serie /, dell'anno 2021, autorizzandoli a vivere separatamente;
ordina
pagina 5 di 6 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
condanna
la parte resistente, sig. a rimborsare alla parte ricorrente P_ PT
, a titolo di spese di lite, Euro 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre 15%
[...]
per rimborso spese forfettarie, oltre CPA ed IVA sulle poste soggette come per legge,
Euro 125 per spese esenti, e successive occorrenti.
ordina
alla Cancelleria di comunicare la sentenza al in Tunisia. Parte_2
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 15/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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