Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6793 /2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi assistiti dall'Avv. FEDERICA GIAZZI
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 06/09/2023 a GRAVINA IN PUGLIA e che dalla loro unione in data 12 ottobre 2005 è nata
, oggi maggiorenne ma non economicamente indipendenti. Per_1
Per l'udienza cartolare del 19/02/2025 le parti hanno depositato note scritte confermando di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale (entrambi credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione e l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio).
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in GRAVINA IN PUGLIA il 06/09/2023 tra
[...]
, nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...]; Pt_2
2. dispone in conformità alle conclusioni congiunte delle parti di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di GRAVINA IN PUGLIA (Atto n. 181 Parte
II Serie A Anno 2003 )
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 5/03/2025
IL PRESIDENTE
Cesare De Sapia
IL GIUDICE ESTENSORE
Raffaella Cimminiello