Articolo 516 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 515Articolo 517
Versione
9 ottobre 2010
Art. 516. Indennita' e rimborsi a carico dell'amministrazione che procede alla requisizione 1. Quando l'amministrazione si avvale della facolta' concessa dall'articolo 500, comma 15, lettera a), o quando comunque per sua disposizione i rischi non siano, in tutto o in parte, coperti da assicurazione, essa corrisponde all'armatore o proprietario della nave o galleggiante:
a) in caso di perdita, una indennita' pari al valore della nave di cui all'articolo 500, comma 4 rimanendo fermo quanto disposto dall'articolo 499, comma 4; b) in caso di avarie, il rimborso delle spese incontrate e di quelle necessarie alla conseguente riparazione, a meno che l'amministrazione non reputi piu' conveniente procedere essa stessa all'esecuzione dei lavori relativi.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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