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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2024, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 12 del mese di dicembre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al
n. 1480/2018 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. ANTONIO FRENIS in sostituzione dell'avv.
GIUSEPPE PAVONE, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Si riporta in particolare alle note depositate il
20/11/2024. Chiede la vittoria di spese e compensi con distrazione.
È comparso, per la parte appellata, l'avv. RG CA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1480/2018 R.G.
TRA
(già Parte_1 [...]
, con sede in Roma, via G. Grezer, 14 (c.f. e p.i. ) in Parte_2 P.IVA_1 persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Pavone
APPELLANTE
CONTRO
CA RG, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]
), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Capo d'Orlando, via C.F._1
F. Crispi n.39, rappresentato e difeso da sé medesimo, nonché, unitamente e disgiuntamente, come da procura in atti dall'avv. Valentino Pizzino
APPELLATO
E
Controparte_1
APPELLATI CONTUMACI
avente per oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
Come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 20 agosto 2018 (oggi Parte_2 [...]
succeduta in universum ius alla prima in forza dell'art. 76 del Parte_1 decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni della Legge 23
2 luglio n. 106) proponeva appello contro la sentenza n. 27/2018 con cui il Giudice di
Pace di Naso aveva accolto l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
29520179002723471000 per l'importo di € 1.048,66 proposta da IO IS rispetto alle cartelle di pagamento n. 29520020050415166000, n.
29520130007545405000, n. 29520050005904002000, n. 29520100002596745000, n.
29520130035382830000.
Nella resistenza dell'appellato, costituitosi con comparsa del 30 novembre 2018, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e la causa, dopo plurimi differimenti, perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 24 febbraio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
All'odierna udienza, a seguito alcuni rinvii resi necessari per organizzare il ruolo istruttorio, il giudizio viene deciso sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – La causa va rimessa davanti al primo giudice.
Emerge infatti che l'atto introduttivo del giudizio di opposizione alla intimazione di pagamento – astrattamente riconducibile, in base alle censure via via sollevate, all'opposizione all'esecuzione ovvero agli atti esecutivi – è stata effettuata presso la sede della Prefettura di e non già all'Avvocatura dello Stato territorialmente CP_1 competente.
Ai sensi dell'art. 144 c.p.c., comma 1 “[p]er le Amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello
Stato”. Il contenuto di questa norma va, peraltro, integrato con il R.D. 30 ottobre
1933, n. 611, art. 11, come modificato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1, alla cui stregua “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale (...) devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è portata la causa, nella persona del
Ministro competente” (comma 1) e “ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza” (comma 2).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 11, comma, 1 utilizza espressioni di contenuto inequivoco, tali cioè da far intendere che nelle ipotesi considerate la disciplina da esso posta è l'unica applicabile. Del resto, la regola della
3 notificazione degli atti giudiziali presso l'Avvocatura dello Stato è stata riaffermata, dopo l'emanazione del vigente codice di rito, dalla L. n. 260 del 1958, art. 1, mentre ad essa è possibile derogare, con applicazione dell'art. 144 c.p.c., comma 2 (notifica diretta all'amministrazione dello Stato destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede) solo in ipotesi particolari, nelle quali risulti che si sia inteso derogare alla “regola” posta dall'art. 11 (Cass., n. 21574/2017;
Cass., n. 28528/2018).
In altre parole, “la notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e, non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art.11, non può ritenersi affetta da mera irregolarità, ma, secondo quanto espressamente previsto da tale disposizione, da nullità e non anche da inesistenza. Essa è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca"”
(Cass., n. 21574 cit.).
Non vertendosi in una delle ipotesi in cui è ammessa la notifica diretta all'amministrazione dello Stato (v., e.g., il giudizio di opposizione a ordinanza- ingiunzione ex artt. 6 e 7 d. lgs. n. 150/2011), la notifica dell'atto introduttivo del giudizio originario è affetta da nullità che, beninteso, non è stata sanata vuoi perché il giudice di prime cure non ne ha disposto la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
(adempimento necessario anche in presenza di costituzione della a mezzo CP_1 di proprio funzionario in ragione del difetto di jus postulandi in capo a quest'ultimo) vuoi perché la parte illegittimamente pretermessa dal giudizio non si è costituita neppure in grado di appello e ciò anche a causa dell'inosservanza dell'ordine impartito all'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 28 maggio 2024.
Pertanto, la nullità della notificazione dell'atto introduttivo si estende ex art. 159
c.p.c. alla sentenza.
Né ci si può dolere che la questione sia stata sottratta al pieno contraddittorio, giacché – come da tempo chiarito dalla Corte regolatrice – “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n.
69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande
4 giudiziali” (v., e.g., Cass., n. 6218/2019; Cass., n. 15019/2016 e la più recente Cass., n.
32527/2022).
3. – Le spese di lite vanno integralmente compensate per due ordini di ragioni.
Infatti, da un lato, parte appellata non ha evocato in giudizio dinnanzi al Giudice di pace l'Avvocatura dello Stato e, dall'altro, parte appellante ha disatteso l'ordine di integrazione formulato dal giudice d'appello con provvedimento del 28 maggio
2024.
In ogni caso va evidenziato che le cartelle n. 29520050005904002000, n.
29520100002596745000, n. 29520130035382830000, n. 29520130007545405000 sono state tutte pagate, mentre la cartella n. 295 2002 00504151 66 era stata annullata dalla sentenza n. 102/2004 del Giudice di Pace di Naso (v. documentazione in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 1480/2018 R.G. così decide:
1) dichiara la contumacia della e del;
Controparte_1 Controparte_1
2) dichiara la nullità della sentenza n. 27/2018 R. Sent. pronunciata dal Giudice di
Pace di Naso il 24 gennaio 2018 e depositata il 23 febbraio 2018 e, per l'effetto, rimette la causa al primo giudice davanti a cui la stessa dovrà essere riassunta nei termini di legge ove di interesse;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 12 dicembre 2024
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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