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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/12/2024, n. 6028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6028 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2518/2024 V.G. promossa congiuntamente
DA
nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._1
giudizio dall'avv. Agata Viscuso, presso il cui studio è elett.mente dom.;
E DA
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Agata
Viscuso, presso il cui studio è elett.mente dom.;
- Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che, notiziato, nulla ha opposto;
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3.12.2024, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 30.5.2024, i coniugi premesso Parte_3
di essersi separati, a seguito di accordo di negoziazione assistita, depositato il
7.04.2022 presso la Procura distrettuale della Repubblica di Catania, con nulla osta del PM in data 21.04.2022, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente lo scioglimento del matrimonio da loro contratto a Aci Sant'Antonio
(CT) in data 26.04.2001, alle condizioni di cui al ricorso e confermate con dichiarazioni sottoscritte ed allegate alle note depositate in sostituzione dell'udienza del 3.12.2024, precisando che dalla loro unione erano nati i figli , il Per_1
24.08.1997, e il 22.08.2001 Per_2
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio
2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, chiedendo al Tribunale di riconoscere tali condizioni, liberamente pattuite,
come idonee a regolare i loro rapporti economici e personali.
In base a tale accordo, le parti hanno stabilito che:
2 “ 1) i coniugi ricorrenti provvederanno ognuno al proprio mantenimento,
rinunciando a qualsivoglia forma di contribuzione reciproca e/o all'assegno
divorzile non sussistendone i presupposti;
2) nessun obbligo di mantenimento viene
posto a carico dei ricorrenti in favore dei figli e essendo essi Per_1 Per_2
maggiorenni e muniti di adeguati redditi personali, come già disposto in sede di
separazione personale consensuale;
3) la casa coniugale resterà al sig.
che ne è il proprietario e che ha continuato a risiedervi Parte_1
stabilmente; 4) i ricorrenti hanno già definito ogni rapporto economico e
patrimoniale pregresso, e dichiarano di non avere altro a pretendere ad alcun titolo
l'uno dall'altra in ragione del matrimonio e/o della separazione, e di rinunciare a qualsivoglia ulteriore diritto e/o pretesa derivante dal divorzio”
Poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà
all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, va statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Aci Sant'Antonio
il 26.04.2001 tra e trascritto nel registro degli Parte_1 Parte_2
atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Aci Sant'Antonio al n. 3, parte 1,
anno 2001, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, riportate in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13.12.2024.
IL GIUDICE EST./ REL. IL PRESIDENTE
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