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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 10.4.2025:
Visto il provvedimento del 6.6.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 1651/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
RI TO
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del got RI
TO, ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1651/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1
Goethe n. 22, presso lo studio dell'Avv. Gianmaria Pirrotta, che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
E
, elettivamente domiciliata in Palermo, via Marchese CP_1
di Villabianca n. 61, presso lo studio degli Avv.ti Daniela Mazzola
e Vincenzo Greco, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
p.q.m.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 4815/2022 del Tribunale di
Palermo del 21.11.2022;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio che liquida ex DM n.
55/2014 in € 3.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre
Iva e Cpa come per legge;
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione proponeva opposizione Parte_1
avverso decreto ingiuntivo n. 4815/2022 emesso in data 21.11.2022, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di CP_1
la somma di € 6.885,44 (oltre interessi legali dalla notifica del decreto sino all'effettivo pagamento e spese del procedimento monitorio) a titolo di rimborso del prestito infruttifero di euro
15.000,00 concessogli come da scrittura inter partes del 29.3.2016.
L'opponente ha allegato di non essere tenuto al pagamento della predetta somma che sarebbe stata compensata tramite prestazioni dallo stesso rese all'opposta e al figlio consistenti in abbonamenti presso la palestra Kinetik.
3 Allegava, inoltre, l'opponente che l'imputazione delle somme dovute alla palestra Kinetik era stata - sia pure verbalmente - concordata tra le parti: concludeva chiedendo la evoca del decreto opposto vinte le spese del giudizio.
Ritualmente costituita in giudizio l'opposta negava la CP_1
fondatezza delle difese spiegate dall'opponente delle quali chiedeva il rigetto, spese vinte.
Così riassunti i termini della questione, appare necessaria una premessa in ordine alla natura del giudizio di opposizione.
Esso, difatti, rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di questo giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., sicchè incombe al creditore opposto la piena prova del credito azionato, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
4 mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis Cass. 3373/2010).
Ciò posto ritiene questo giudice che l'opposizione sia infondata.
La norma de qua, difatti, in conformità a quanto statuito dalla
Suprema Corte impone al creditore, nella fattispecie l'opposto, che agisca per l'adempimento (la risoluzione contrattuale e il risarcimento del danno) di provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre sul debitore grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'eventuale fatto modificativo.
A fondamento della domanda, parte opposta ha prodotto il contratto di prestito, stralcio estratto conto con bonifico di euro 15.000,00 del
4.4.2016, copia estratti conto dal 31.12.2016 al 31.3.2020, costituzione in mora (cfr. allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e alla comparsa).
A fronte di tale allegazione, parte opponente non ha contestato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., l'esistenza del contratto di mutuo, l'importo della somma mutuata e la relativa erogazione da parte dell'odierna opposta.
Parte opponente ha allegato di aver interamente restituito la somma mutuata avendo conferito l'importo azionato in monitorio mediante
5 il pagamento – in favore della signora e del figlio - CP_1
per cinque anni dell'abbonamento presso la palestra Kinetik.
Tale circostanza è stata negata dall'opposta.
Ed invero, non risulta provata l'esistenza dell'accordo tra le parti
(in particolare del consenso del creditore alla prestazione diversa in luogo dell'adempimento come richiesto dall'art. 1197 c.c.) circa il pagamento da parte dell'opponente (in favore dell'opposta e del figlio) delle quote annuali di abbonamento presso la palestra
Kinetik a totale estinzione del debito contratto con la scrittura del
29.3.2016.
Tanto premesso, appare evidente che l'opposta ha pienamente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Nessuna prova sulla inesigibilità del credito è stata, invece, prodotta dalla parte opponente: l'odierno opponente non ha provveduto nel corso del giudizio a fornire elementi di prova atti a supportare le affermazioni di cui all'atto di citazione, spettando proprio alla parte che agisce in giudizio di fornire la prova della asserita inesigibilità della pretesa creditoria avversa;
circostanze che dimostrano – anzi – proprio in maniera assolutamente incontrovertibile il diritto di credito azionato con il procedimento monitorio.
Conclusivamente, affermato il diritto dell'opposta al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo oggi opposto e nell'assoluto difetto di prova sulla infondatezza e inesigibilità della pretesa creditoria azionata, l'opposizione proposta dall'odierno
6 opponente non può dunque che essere rigettata con conferma dell'impugnato decreto.
In virtù del principio della soccombenza legale l'opponente va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano ex DM n. 55/2014 come in dispositivo.
Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 10.4.2025
Il Got
RI TO
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