Art. 3.
Nel primo anno di applicazione della presente legge, per le promozioni alla qualifica superiore del personale inquadrato nei ruoli del predetto ispettorato si prescinde dalla applicazione dei termini fissati dall' articolo 166 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 .
Nel primo anno di applicazione della presente legge, per le promozioni alla qualifica superiore del personale inquadrato nei ruoli del predetto ispettorato si prescinde dalla applicazione dei termini fissati dall' articolo 166 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 .