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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 3599/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 13.04.2018 e non notificata ai fini dell'impugnazione, iscritto al n. 5220 del
Ruolo Generale degli affari civili contenziosi del 2018, pendente
Tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di appello, dall'Avv. Stefano Esposito (C.F.
); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. , quale impresa designata per la Campania dal Controparte_1 P.IVA_1
F.G.V.S., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede legale in Mogliano
Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Gerardo Troianiello (C.F. ); C.F._3
APPELLATO
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14.07.2014, e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la in qualità di impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti nell'incidente avvenuto il giorno 31.08.2011.
A tale scopo gli attori deducevano che , mentre percorreva la via della Villa Parte_1
Romana in Napoli-Barra alla guida del motociclo Beverley 250 Cruiser, targato DD54395, di proprietà del padre , veniva spinto contro il guard-rail da un'autovettura che, Parte_2 sorpassando il motociclo a grande velocità, lo tamponava. Il veicolo investitore continuava la sua marcia senza fermarsi e senza prestare soccorso, non consentendo di far rilevare la propria targa. A seguito dell'impatto contro il guard-rail l'attore rovinava al suolo, riportando lesioni che rendevano necessario il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale “Loreto Mare” di Napoli, ove gli veniva diagnosticata “grave politrauma della strada, con sfacelo terzo medio- terzo prossimale di avambraccio sx con perdita di tessuti molli e verosimilmente di tessuto osseo…lussazione (frattura?) di ginocchio sx”. Sottoposto ad immediato intervento chirurgico, veniva dimesso il 21.09.2011 con diagnosi di “frattura esposta 3° prossimale di radio+ulna, pluriframmentaria e con lussazione posteriore di gomito sinistro;
lussazione posteriore ginocchio sinistro e laterale rotula sinistra;
frattura orbita sinistra;
frattura naso/etmoidale e parete anteriore del seno frontale”. Dal
21.09.2011 e per i successivi due anni veniva sottoposto ad altri interventi chirurgici, presso l'istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e presso il P.O. di Faenza, e ad un lungo programma di riabilitazione con guarigione certificata in data 31.05.2013.
Per tali ragioni adiva il Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni patiti Parte_1 nonché il rimborso di tutte le spese sostenute, mentre , in qualità di proprietario Parte_2 del veicolo danneggiato, chiedeva la condanna della al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti al motociclo tg DD54395.
Si costituiva in data 17.11.2014 la , n.q. di F.G.V.S., eccependo in via Controparte_1 preliminare la nullità dell'atto di citazione e l'improponibilità della domanda proposta da per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 144 con l'art. 287 del Parte_1
d.lgs. 209/2005 e del D.P.R. 254/2006; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto prescritta oltre che infondata in fatto e in diritto.
Con sentenza pubblicata il 13.04.2018 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta da e condannava la al pagamento della somma di € Parte_2 Controparte_1
2.640,01, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
La domanda proposta da veniva accolta, invece, solo parzialmente, in quanto Parte_1 il Tribunale riteneva sussistente il concorso di colpa nella causazione del sinistro tra il conducente del veicolo non identificato e lo stesso attore, rispettivamente nella misura
2 dell'80% e del 20%. Conseguentemente, la veniva condannata Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni patiti dal danneggiato, quantificati nella somma di euro
115.349,68, oltre interessi legali e spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello deducendo che: Parte_1
1. il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, attribuendo il 20% di colpa a carico del danneggiato e l'80% a carico del conducente del veicolo investitore.
A giudizio dell'appellante, nel caso di specie non troverebbe applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., bensì quella di esclusiva responsabilità del veicolo tamponante ai sensi dell'art. 149 del C.d.S.
Per tale ragione l'appellante ha chiesto la riforma parziale della sentenza e la condanna della
Compagnia assicurativa al pagamento dell'ulteriore somma di euro 26.252,20, quale 20% dell'importo di euro 131.271,00 già liquidato in favore dell'attore;
2. il Giudice di primo grado non aveva riconosciuto il danno morale in favore dell'attore, poiché aveva ritenuto non raggiunta la prova al riguardo. L'appellante ha chiesto, pertanto, la condanna della Compagnia di assicurazione al risarcimento del danno morale patito, nella misura di almeno un terzo del danno biologico riconosciuto e, specificamente, nella misura di 43.319,43 (1/3 di 131.271,00) o nella diversa misura, anche maggiore, determinata dalla Corte;
3. infine, secondo l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto in suo favore, a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute per recarsi presso gli ospedali di Bologna e di Faenza, solo la somma di euro 1.000,00, liquidata in via equitativa, in luogo degli importi effettivamente sostenuti, pari ad euro 2.453,36.
Con comparsa depositata in data 26.03.2019 si è costituita la Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame ex art. 342, co.2, c.p.c., l'improcedibilità ex artt. 348 e 348 bis c.p.c., chiedendone nel merito il rigetto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 24.09.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi, e la Corte ha introiato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che l'appello è ammissibile, risultando lo stesso formulato nel rispetto dei parametri imposti dall'art. 342 c.p.c. e consentendo di individuare le parti della sentenza sottoposte a critica e le modifiche richieste.
3 Passando all'esame del merito della controversia, la Corte ritiene che l'appello sia infondato per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui è stata accertata la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli nella causazione del sinistro.
Il primo giudice ha applicato la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2,
c.c., ritenendo non provata la dinamica dell'incidente così come descritta dall'attore.
Secondo il Tribunale, infatti, non si sarebbe trattato di un tamponamento, ma di un urto avvenuto durante una manovra di sorpasso da parte del veicolo ignoto. La responsabilità attribuita al sarebbe consistita nel non aver agevolato il sorpasso, non uniformandosi Pt_1 alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza.
Tale ragionamento ha condotto il primo Giudice a concludere per un concorso di colpa tra ed il conducente dell'autoveicolo non identificato, “con una maggiore Parte_1 responsabilità del conducente di tale veicolo pari all'80%, essendo stato lo stesso a realizzare una manovra pericolosa”.
A giudizio dell'appellante, detta valutazione sarebbe ingiusta, poiché il sinistro si sarebbe verificato a seguito di un tamponamento, come confermato dalle dichiarazioni testimoniali.
Per tale ragione, andrebbe presunta l'esclusiva responsabilità del soggetto tamponante ex art. 149 C.d.S. per l'inosservanza della distanza di sicurezza da parte del veicolo tamponante, sul quale graverebbe l'onere di fornire la prova liberatoria.
Ritiene la Corte che tale doglianza sia infondata e vada respinta, essendo sul punto in larga misura condivisibile il ragionamento che ha condotto il Tribunale a dichiarare la responsabilità concorrente tra i due conducenti. A parere del Collegio, la prova decisiva per la ricostruzione dell'effettiva dinamica del sinistro è rappresentata dal verbale redatto dalla
Polizia Municipale del nel quale il danneggiato ha riferito di essersi Controparte_3 sentito “spinto verso il guard-rail” e di non ricordare veicoli che lo avessero superato nella marcia. Nel verbale, inoltre, si dà atto che sul luogo del sinistro non erano presenti testimoni in grado di confermare “la presunta spinta da parte del veicolo che si sarebbe allontanato” e che il motociclo guidato da , caduto al suolo “scarrocciando per 35 metri”, Parte_1 non aveva riportato danni alla parte posteriore che potevano far presumere un impatto da tergo di un veicolo sul motociclo.
In proposito giova evidenziare che secondo l'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione “il rapporto di polizia fa piena prova fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o a seguito di altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità
4 intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. n.
20025/16).
Ebbene, l'unico teste che ha assistito all'incidente, , escusso all'udienza Testimone_1 del 1.12.2015, ha dichiarato che: “a distanza ho visto un'autovettura di grandi dimensioni e di colore scuro, la quale sopraggiungeva a forte velocità sulla corsia di sinistra ed improvvisamente e repentinamente tagliava la strada verso destra per uscire allo svincolo di SA Giorgio a Cremano e nell'effettuare detta manovra tamponava il suddetto motociclo”.
Va osservato che la dichiarazione resa non è di valido aiuto per l'esatta descrizione della dinamica del sinistro: non risulta ancora una volta chiaro se la manovra effettuata dal veicolo non identificato sia da inquadrare nell'ipotesi di tamponamento ex art. 149 CdS, con conseguente applicazione della presunzione di esclusiva responsabilità, o di urto laterale, né consente di giungere a conclusioni certe sulla condotta di guida del , in particolare Pt_1 riguardo la velocità del motociclo e sulle manovre poste in essere per evitare il sinistro.
Tanto premesso, la Corte ritiene che il danneggiato non abbia fornito elementi di prova sufficienti per affermare che il veicolo investitore l'abbia tamponato e che, per tale ragione, si possa applicare la presunzione di responsabilità ex art. 149 CdS. In assenza di tale prova, correttamente il Tribunale ha ritenuto che il danneggiato non avesse dimostrato “di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico” (Cass. n. 195/2007).
Anzi, mancando la prova certa dell'effettiva dinamica del sinistro il Tribunale avrebbe dovuto applicare la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 II co c.c., dimezzando il risarcimento da liquidare al danneggiato. È evidente però che in questa sede, in assenza di appello incidentale della compagnia assicurativa, non è possibile una reformatio in pejus della sentenza, circostanza che rende particolarmente favorevole la percentuale di responsabilità del 20% posta a carico dell'appellante.
Con il secondo motivo di gravame si contesta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda di risarcimento del danno morale. Nel corso del giudizio l'appellante ha precisato di aver voluto contestare la mancata liquidazione da parte del Tribunale dell'ulteriore danno morale rispetto a quello già ricompreso nella liquidazione del danno biologico.
Anche tale motivo è infondato.
In via generale va osservato che il danno morale costituisce una voce descrittiva interna, seppur autonoma, del danno non patrimoniale disciplinato dall'articolo 2059 c.c.
In proposito le Sezioni Unite, con le note sentenze di SA MA (SS.UU. nn. 26972-
26973-26974 dell'11.11.2008) hanno qualificato il danno non patrimoniale come categoria generale e unitaria, comprensiva di varie componenti quali il danno biologico, il danno
5 morale e quello esistenziale. Tuttavia, secondo l'insegnamento della successiva giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. ord. n. 27282/2018), l'affermazione delle
Sezioni Unite deve essere intesa nel senso che il danno biologico, ovvero la lesione della integrità psicofisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisico psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni di vita e sugli aspetti personali dinamico relazionali, è pregiudizio ontologicamente diverso dal c.d. danno morale, inteso come la sofferenza interiore patita dal soggetto, il turbamento psicologico contingente dell'individuo causato dal fatto illecito altrui. Ciò vuol dire che “il danno biologico, quello morale e quello dinamico relazionale integrano componenti autonome dell'unitario danno non patrimoniale, le quali, pur valutate nella loro differenza ontologica, devono sempre dar luogo a una valutazione globale. Ne consegue che, ove si impugni la sentenza per la mancata liquidazione del cosiddetto danno morale, non ci si può limitare ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno ma è necessario articolare chiaramente la doglianza come erronea esclusione dal totale liquidato in applicazione delle cosiddette tabelle di Milano, delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come danno biologico, risultando, in difetto, inammissibile la censura, atteso il carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle” (Cass. n. 27269/2021).
Seguendo tale impostazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, procedendo ad un aumento dell'originario valore tabellare in modo da includervi la componente del “danno morale”. In altri termini, i punti di invalidità, sintetizzando tutte le conseguenze derivanti dalla lesione del diritto alla salute, ricomprendono anche la sofferenza morale media, ossia quel patimento interiore che costituisce una normale conseguenza del danno per tutti i soggetti che si trovano in analoghe condizioni (per età e percentuale di invalidità).
Nel caso in esame, il giudice di primo grado, ritenendo condivisibili le conclusioni rassegnate dal proprio ausiliare, ha riconosciuto il danno biologico nella misura del 25% ed ha quindi liquidato, in applicazione delle tabelle di Milano del 2018, l'importo di euro 118.042,00, già comprensivo dell'aumento del 41% sul danno biologico a titolo di danno morale.
L'appellante, come detto, ha chiesto il riconoscimento di un danno morale ulteriore rispetto a quello già ricompreso nella valutazione del danno biologico poiché, a suo giudizio “le drammatiche circostanze dell'incidente, le lesioni estremamente traumatiche patite, le terribili sofferenze avute, i tanti interventi chirurgici subiti, i molteplici ricoveri ospedalieri per mesi interi nonché per la diagnosticata sussistenza di una sindrome depressiva con note di ansia e di una sindrome post traumatica da stress” sarebbero elementi indicativi di una notevole sofferenza soggettiva.
6 Deve a questo punto precisarsi che la personalizzazione del risarcimento del danno, ossia una variazione in aumento del valore medio già previsto dalle tabelle, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'allegazione e la dimostrazione di circostanze specifiche ed eccezionali del caso concreto che “valgono a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose comuni, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass. n. 15084/2019).
Ciò posto, il a sostegno della propria domanda ha dedotto la gravità delle lesioni Pt_1 subite e la sua giovane età al momento del sinistro, circostanze che però sono già state valutate nella liquidazione del danno biologico effettuata dal primo giudice. Viceversa, non sono stati dimostrati dall'appellante fatti o circostanze specifiche che denotino una sua particolare sofferenza e che giustifichino l'aumento della percentuale del danno morale già riconosciuto dal Tribunale mediante l'aumento standard del 41% del danno biologico.
Invero, la madre del danneggiato, escussa all'udienza del 1.12.2015 ha CP_4 riferito che suo figlio aveva risentito psicologicamente in maniera forte delle conseguenze del sinistro, tanto è vero che si era sottoposto anche a psicoterapia, che molto spesso era nervoso e preoccupato e che manifestava attacchi di ansia o di panico.
In atti è presente anche la certificazione rilasciata dalla dr.ssa psicologa Persona_1 presso l'SL Napoli , la quale evidenzia una “sindrome depressiva con note di ansia Pt_3 che si manifestano nella difficoltà a portare a termine un compito e a mantenere l'attenzione per un tempo congruo all'obiettivo…Lento tende a minimizzare le conseguenze dell'evento traumatico che ha limitato la sua capacità lavorativa e ridotto le potenzialità del percorso di vita”. Vi sono poi ulteriori certificazioni mediche del 31.07.2014,
14.03.2015 e 24.03.2016, rilasciate dal distretto SAitario di Salute mentale dell'SL Na1, indicative di disturbi depressivi con modificazioni della personalità.
Tuttavia, a fronte di tali elementi, il CTU medico- legale, nella relazione depositata il
23.07.2016, ha escluso che vi fossero incidenze “degne di nota” in ordine alle conseguenze sulla vita individuale, relazionale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane o sull'aspettativa di vita.
Dunque, dall'insieme degli elementi sopra evidenziati può concludersi che l'appellante ha dimostrato il pretium doloris conseguente all'evento lesivo (che risulta giustamente liquidato dal Tribunale mediante l'aumento del punto base relativo al danno biologico).
Quel che manca, però, è la prova che il abbia subito una grave sofferenza soggettiva, Pt_1 ulteriore a quella già liquidata nella sentenza impugnata, che sia superiore a quella che, secondo l'id quod plerumque accidit, qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni debba sopportare.
7 Concludendo, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente liquidato il danno non patrimoniale sofferto da e null'altro debba essergli riconosciuto a titolo di Parte_1 risarcimento del danno morale.
Anche l'ultima censura mossa dall'appellante, relativa al mancato riconoscimento dell'ulteriore somma di 1.453,36 euro, a titolo di rimborso delle spese di trasporto, non merita accoglimento.
Il giudice di primo grado ha liquidato, sulla scorta della documentazione in atti, la somma di euro 1.000,00 per le spese di trasporto sostenute per recarsi presso gli Ospedali di Bologna e di Faenza. Al riguardo nella motivazione è stata correttamente posto in evidenza che alcuni biglietti ferroviari allegati dall'attore sarebbero relativi a “tratte estranee ai luoghi dove si trovavano gli ospedali indicati nella cartella clinica in atti”.
È poi da aggiungere che l'attore avrebbe dovuto meglio giustificare la sua domanda, indicando quali delle spese sostenute non erano coperte dal e il motivo per il quale CP_5 aveva deciso di farsi operare fuori Regione e non in uno dei numerosi ospedali con reparti ortopedici della Campania. Sul punto si evidenzia che dalla cartella clinica n. 24155 del 21.09.2011 emerge che il uscì dal P.O. “SAta Maria di Loreto Mare” di Napoli a Pt_1 seguito di “dimissioni volontarie” e non su indicazione dei sanitari. Ciò dimostra che non vi era alcuna necessità alla base del trasferimento del fuori Regione, trattandosi piuttosto Pt_1 di una libera scelta del danneggiato che non può comportare un aggravamento dei costi a carico dell'assicurazione.
In virtù delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente e vanno liquidate, tenuto conto del valore della causa desunto dalla domanda, ai sensi del d.m.
147/22, in assenza di nota specifica e nei seguenti importi:
fase di studio: € 1.500,00
fase introduttiva: € 950,00 fase trattazione: € 2.000,00 fase decisoria: € 2.550,00
Totale: 7.000,00.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
8
P.Q.M
.
La Corte di Appello di Napoli – V sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della in qualità di Parte_1 Controparte_1 impresa designata per la Campania dal F.G.V.S, avverso la sentenza n. 3599/2018 pronunziata dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 7.000,00 per compenso professionale ed € 1.050,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 3599/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 13.04.2018 e non notificata ai fini dell'impugnazione, iscritto al n. 5220 del
Ruolo Generale degli affari civili contenziosi del 2018, pendente
Tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di appello, dall'Avv. Stefano Esposito (C.F.
); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. , quale impresa designata per la Campania dal Controparte_1 P.IVA_1
F.G.V.S., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede legale in Mogliano
Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Gerardo Troianiello (C.F. ); C.F._3
APPELLATO
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14.07.2014, e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la in qualità di impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti nell'incidente avvenuto il giorno 31.08.2011.
A tale scopo gli attori deducevano che , mentre percorreva la via della Villa Parte_1
Romana in Napoli-Barra alla guida del motociclo Beverley 250 Cruiser, targato DD54395, di proprietà del padre , veniva spinto contro il guard-rail da un'autovettura che, Parte_2 sorpassando il motociclo a grande velocità, lo tamponava. Il veicolo investitore continuava la sua marcia senza fermarsi e senza prestare soccorso, non consentendo di far rilevare la propria targa. A seguito dell'impatto contro il guard-rail l'attore rovinava al suolo, riportando lesioni che rendevano necessario il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale “Loreto Mare” di Napoli, ove gli veniva diagnosticata “grave politrauma della strada, con sfacelo terzo medio- terzo prossimale di avambraccio sx con perdita di tessuti molli e verosimilmente di tessuto osseo…lussazione (frattura?) di ginocchio sx”. Sottoposto ad immediato intervento chirurgico, veniva dimesso il 21.09.2011 con diagnosi di “frattura esposta 3° prossimale di radio+ulna, pluriframmentaria e con lussazione posteriore di gomito sinistro;
lussazione posteriore ginocchio sinistro e laterale rotula sinistra;
frattura orbita sinistra;
frattura naso/etmoidale e parete anteriore del seno frontale”. Dal
21.09.2011 e per i successivi due anni veniva sottoposto ad altri interventi chirurgici, presso l'istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e presso il P.O. di Faenza, e ad un lungo programma di riabilitazione con guarigione certificata in data 31.05.2013.
Per tali ragioni adiva il Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni patiti Parte_1 nonché il rimborso di tutte le spese sostenute, mentre , in qualità di proprietario Parte_2 del veicolo danneggiato, chiedeva la condanna della al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti al motociclo tg DD54395.
Si costituiva in data 17.11.2014 la , n.q. di F.G.V.S., eccependo in via Controparte_1 preliminare la nullità dell'atto di citazione e l'improponibilità della domanda proposta da per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 144 con l'art. 287 del Parte_1
d.lgs. 209/2005 e del D.P.R. 254/2006; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto prescritta oltre che infondata in fatto e in diritto.
Con sentenza pubblicata il 13.04.2018 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta da e condannava la al pagamento della somma di € Parte_2 Controparte_1
2.640,01, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
La domanda proposta da veniva accolta, invece, solo parzialmente, in quanto Parte_1 il Tribunale riteneva sussistente il concorso di colpa nella causazione del sinistro tra il conducente del veicolo non identificato e lo stesso attore, rispettivamente nella misura
2 dell'80% e del 20%. Conseguentemente, la veniva condannata Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni patiti dal danneggiato, quantificati nella somma di euro
115.349,68, oltre interessi legali e spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello deducendo che: Parte_1
1. il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, attribuendo il 20% di colpa a carico del danneggiato e l'80% a carico del conducente del veicolo investitore.
A giudizio dell'appellante, nel caso di specie non troverebbe applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., bensì quella di esclusiva responsabilità del veicolo tamponante ai sensi dell'art. 149 del C.d.S.
Per tale ragione l'appellante ha chiesto la riforma parziale della sentenza e la condanna della
Compagnia assicurativa al pagamento dell'ulteriore somma di euro 26.252,20, quale 20% dell'importo di euro 131.271,00 già liquidato in favore dell'attore;
2. il Giudice di primo grado non aveva riconosciuto il danno morale in favore dell'attore, poiché aveva ritenuto non raggiunta la prova al riguardo. L'appellante ha chiesto, pertanto, la condanna della Compagnia di assicurazione al risarcimento del danno morale patito, nella misura di almeno un terzo del danno biologico riconosciuto e, specificamente, nella misura di 43.319,43 (1/3 di 131.271,00) o nella diversa misura, anche maggiore, determinata dalla Corte;
3. infine, secondo l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto in suo favore, a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute per recarsi presso gli ospedali di Bologna e di Faenza, solo la somma di euro 1.000,00, liquidata in via equitativa, in luogo degli importi effettivamente sostenuti, pari ad euro 2.453,36.
Con comparsa depositata in data 26.03.2019 si è costituita la Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame ex art. 342, co.2, c.p.c., l'improcedibilità ex artt. 348 e 348 bis c.p.c., chiedendone nel merito il rigetto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 24.09.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi, e la Corte ha introiato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che l'appello è ammissibile, risultando lo stesso formulato nel rispetto dei parametri imposti dall'art. 342 c.p.c. e consentendo di individuare le parti della sentenza sottoposte a critica e le modifiche richieste.
3 Passando all'esame del merito della controversia, la Corte ritiene che l'appello sia infondato per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui è stata accertata la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli nella causazione del sinistro.
Il primo giudice ha applicato la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2,
c.c., ritenendo non provata la dinamica dell'incidente così come descritta dall'attore.
Secondo il Tribunale, infatti, non si sarebbe trattato di un tamponamento, ma di un urto avvenuto durante una manovra di sorpasso da parte del veicolo ignoto. La responsabilità attribuita al sarebbe consistita nel non aver agevolato il sorpasso, non uniformandosi Pt_1 alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza.
Tale ragionamento ha condotto il primo Giudice a concludere per un concorso di colpa tra ed il conducente dell'autoveicolo non identificato, “con una maggiore Parte_1 responsabilità del conducente di tale veicolo pari all'80%, essendo stato lo stesso a realizzare una manovra pericolosa”.
A giudizio dell'appellante, detta valutazione sarebbe ingiusta, poiché il sinistro si sarebbe verificato a seguito di un tamponamento, come confermato dalle dichiarazioni testimoniali.
Per tale ragione, andrebbe presunta l'esclusiva responsabilità del soggetto tamponante ex art. 149 C.d.S. per l'inosservanza della distanza di sicurezza da parte del veicolo tamponante, sul quale graverebbe l'onere di fornire la prova liberatoria.
Ritiene la Corte che tale doglianza sia infondata e vada respinta, essendo sul punto in larga misura condivisibile il ragionamento che ha condotto il Tribunale a dichiarare la responsabilità concorrente tra i due conducenti. A parere del Collegio, la prova decisiva per la ricostruzione dell'effettiva dinamica del sinistro è rappresentata dal verbale redatto dalla
Polizia Municipale del nel quale il danneggiato ha riferito di essersi Controparte_3 sentito “spinto verso il guard-rail” e di non ricordare veicoli che lo avessero superato nella marcia. Nel verbale, inoltre, si dà atto che sul luogo del sinistro non erano presenti testimoni in grado di confermare “la presunta spinta da parte del veicolo che si sarebbe allontanato” e che il motociclo guidato da , caduto al suolo “scarrocciando per 35 metri”, Parte_1 non aveva riportato danni alla parte posteriore che potevano far presumere un impatto da tergo di un veicolo sul motociclo.
In proposito giova evidenziare che secondo l'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione “il rapporto di polizia fa piena prova fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o a seguito di altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità
4 intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. n.
20025/16).
Ebbene, l'unico teste che ha assistito all'incidente, , escusso all'udienza Testimone_1 del 1.12.2015, ha dichiarato che: “a distanza ho visto un'autovettura di grandi dimensioni e di colore scuro, la quale sopraggiungeva a forte velocità sulla corsia di sinistra ed improvvisamente e repentinamente tagliava la strada verso destra per uscire allo svincolo di SA Giorgio a Cremano e nell'effettuare detta manovra tamponava il suddetto motociclo”.
Va osservato che la dichiarazione resa non è di valido aiuto per l'esatta descrizione della dinamica del sinistro: non risulta ancora una volta chiaro se la manovra effettuata dal veicolo non identificato sia da inquadrare nell'ipotesi di tamponamento ex art. 149 CdS, con conseguente applicazione della presunzione di esclusiva responsabilità, o di urto laterale, né consente di giungere a conclusioni certe sulla condotta di guida del , in particolare Pt_1 riguardo la velocità del motociclo e sulle manovre poste in essere per evitare il sinistro.
Tanto premesso, la Corte ritiene che il danneggiato non abbia fornito elementi di prova sufficienti per affermare che il veicolo investitore l'abbia tamponato e che, per tale ragione, si possa applicare la presunzione di responsabilità ex art. 149 CdS. In assenza di tale prova, correttamente il Tribunale ha ritenuto che il danneggiato non avesse dimostrato “di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico” (Cass. n. 195/2007).
Anzi, mancando la prova certa dell'effettiva dinamica del sinistro il Tribunale avrebbe dovuto applicare la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 II co c.c., dimezzando il risarcimento da liquidare al danneggiato. È evidente però che in questa sede, in assenza di appello incidentale della compagnia assicurativa, non è possibile una reformatio in pejus della sentenza, circostanza che rende particolarmente favorevole la percentuale di responsabilità del 20% posta a carico dell'appellante.
Con il secondo motivo di gravame si contesta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda di risarcimento del danno morale. Nel corso del giudizio l'appellante ha precisato di aver voluto contestare la mancata liquidazione da parte del Tribunale dell'ulteriore danno morale rispetto a quello già ricompreso nella liquidazione del danno biologico.
Anche tale motivo è infondato.
In via generale va osservato che il danno morale costituisce una voce descrittiva interna, seppur autonoma, del danno non patrimoniale disciplinato dall'articolo 2059 c.c.
In proposito le Sezioni Unite, con le note sentenze di SA MA (SS.UU. nn. 26972-
26973-26974 dell'11.11.2008) hanno qualificato il danno non patrimoniale come categoria generale e unitaria, comprensiva di varie componenti quali il danno biologico, il danno
5 morale e quello esistenziale. Tuttavia, secondo l'insegnamento della successiva giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. ord. n. 27282/2018), l'affermazione delle
Sezioni Unite deve essere intesa nel senso che il danno biologico, ovvero la lesione della integrità psicofisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisico psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni di vita e sugli aspetti personali dinamico relazionali, è pregiudizio ontologicamente diverso dal c.d. danno morale, inteso come la sofferenza interiore patita dal soggetto, il turbamento psicologico contingente dell'individuo causato dal fatto illecito altrui. Ciò vuol dire che “il danno biologico, quello morale e quello dinamico relazionale integrano componenti autonome dell'unitario danno non patrimoniale, le quali, pur valutate nella loro differenza ontologica, devono sempre dar luogo a una valutazione globale. Ne consegue che, ove si impugni la sentenza per la mancata liquidazione del cosiddetto danno morale, non ci si può limitare ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno ma è necessario articolare chiaramente la doglianza come erronea esclusione dal totale liquidato in applicazione delle cosiddette tabelle di Milano, delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come danno biologico, risultando, in difetto, inammissibile la censura, atteso il carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle” (Cass. n. 27269/2021).
Seguendo tale impostazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, procedendo ad un aumento dell'originario valore tabellare in modo da includervi la componente del “danno morale”. In altri termini, i punti di invalidità, sintetizzando tutte le conseguenze derivanti dalla lesione del diritto alla salute, ricomprendono anche la sofferenza morale media, ossia quel patimento interiore che costituisce una normale conseguenza del danno per tutti i soggetti che si trovano in analoghe condizioni (per età e percentuale di invalidità).
Nel caso in esame, il giudice di primo grado, ritenendo condivisibili le conclusioni rassegnate dal proprio ausiliare, ha riconosciuto il danno biologico nella misura del 25% ed ha quindi liquidato, in applicazione delle tabelle di Milano del 2018, l'importo di euro 118.042,00, già comprensivo dell'aumento del 41% sul danno biologico a titolo di danno morale.
L'appellante, come detto, ha chiesto il riconoscimento di un danno morale ulteriore rispetto a quello già ricompreso nella valutazione del danno biologico poiché, a suo giudizio “le drammatiche circostanze dell'incidente, le lesioni estremamente traumatiche patite, le terribili sofferenze avute, i tanti interventi chirurgici subiti, i molteplici ricoveri ospedalieri per mesi interi nonché per la diagnosticata sussistenza di una sindrome depressiva con note di ansia e di una sindrome post traumatica da stress” sarebbero elementi indicativi di una notevole sofferenza soggettiva.
6 Deve a questo punto precisarsi che la personalizzazione del risarcimento del danno, ossia una variazione in aumento del valore medio già previsto dalle tabelle, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'allegazione e la dimostrazione di circostanze specifiche ed eccezionali del caso concreto che “valgono a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose comuni, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass. n. 15084/2019).
Ciò posto, il a sostegno della propria domanda ha dedotto la gravità delle lesioni Pt_1 subite e la sua giovane età al momento del sinistro, circostanze che però sono già state valutate nella liquidazione del danno biologico effettuata dal primo giudice. Viceversa, non sono stati dimostrati dall'appellante fatti o circostanze specifiche che denotino una sua particolare sofferenza e che giustifichino l'aumento della percentuale del danno morale già riconosciuto dal Tribunale mediante l'aumento standard del 41% del danno biologico.
Invero, la madre del danneggiato, escussa all'udienza del 1.12.2015 ha CP_4 riferito che suo figlio aveva risentito psicologicamente in maniera forte delle conseguenze del sinistro, tanto è vero che si era sottoposto anche a psicoterapia, che molto spesso era nervoso e preoccupato e che manifestava attacchi di ansia o di panico.
In atti è presente anche la certificazione rilasciata dalla dr.ssa psicologa Persona_1 presso l'SL Napoli , la quale evidenzia una “sindrome depressiva con note di ansia Pt_3 che si manifestano nella difficoltà a portare a termine un compito e a mantenere l'attenzione per un tempo congruo all'obiettivo…Lento tende a minimizzare le conseguenze dell'evento traumatico che ha limitato la sua capacità lavorativa e ridotto le potenzialità del percorso di vita”. Vi sono poi ulteriori certificazioni mediche del 31.07.2014,
14.03.2015 e 24.03.2016, rilasciate dal distretto SAitario di Salute mentale dell'SL Na1, indicative di disturbi depressivi con modificazioni della personalità.
Tuttavia, a fronte di tali elementi, il CTU medico- legale, nella relazione depositata il
23.07.2016, ha escluso che vi fossero incidenze “degne di nota” in ordine alle conseguenze sulla vita individuale, relazionale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane o sull'aspettativa di vita.
Dunque, dall'insieme degli elementi sopra evidenziati può concludersi che l'appellante ha dimostrato il pretium doloris conseguente all'evento lesivo (che risulta giustamente liquidato dal Tribunale mediante l'aumento del punto base relativo al danno biologico).
Quel che manca, però, è la prova che il abbia subito una grave sofferenza soggettiva, Pt_1 ulteriore a quella già liquidata nella sentenza impugnata, che sia superiore a quella che, secondo l'id quod plerumque accidit, qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni debba sopportare.
7 Concludendo, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente liquidato il danno non patrimoniale sofferto da e null'altro debba essergli riconosciuto a titolo di Parte_1 risarcimento del danno morale.
Anche l'ultima censura mossa dall'appellante, relativa al mancato riconoscimento dell'ulteriore somma di 1.453,36 euro, a titolo di rimborso delle spese di trasporto, non merita accoglimento.
Il giudice di primo grado ha liquidato, sulla scorta della documentazione in atti, la somma di euro 1.000,00 per le spese di trasporto sostenute per recarsi presso gli Ospedali di Bologna e di Faenza. Al riguardo nella motivazione è stata correttamente posto in evidenza che alcuni biglietti ferroviari allegati dall'attore sarebbero relativi a “tratte estranee ai luoghi dove si trovavano gli ospedali indicati nella cartella clinica in atti”.
È poi da aggiungere che l'attore avrebbe dovuto meglio giustificare la sua domanda, indicando quali delle spese sostenute non erano coperte dal e il motivo per il quale CP_5 aveva deciso di farsi operare fuori Regione e non in uno dei numerosi ospedali con reparti ortopedici della Campania. Sul punto si evidenzia che dalla cartella clinica n. 24155 del 21.09.2011 emerge che il uscì dal P.O. “SAta Maria di Loreto Mare” di Napoli a Pt_1 seguito di “dimissioni volontarie” e non su indicazione dei sanitari. Ciò dimostra che non vi era alcuna necessità alla base del trasferimento del fuori Regione, trattandosi piuttosto Pt_1 di una libera scelta del danneggiato che non può comportare un aggravamento dei costi a carico dell'assicurazione.
In virtù delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente e vanno liquidate, tenuto conto del valore della causa desunto dalla domanda, ai sensi del d.m.
147/22, in assenza di nota specifica e nei seguenti importi:
fase di studio: € 1.500,00
fase introduttiva: € 950,00 fase trattazione: € 2.000,00 fase decisoria: € 2.550,00
Totale: 7.000,00.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
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P.Q.M
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La Corte di Appello di Napoli – V sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della in qualità di Parte_1 Controparte_1 impresa designata per la Campania dal F.G.V.S, avverso la sentenza n. 3599/2018 pronunziata dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 7.000,00 per compenso professionale ed € 1.050,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
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