Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 105/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 105/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile ai sensi degli artt. art. 1218 e 1228 c.c. di struttura sanitaria e medico, vertente tra
(codice fiscale: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.4.1989, ivi residente, in via Tommaso Campanella, n. 46, rappresentato e difeso, come da procura posta a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'avv. Peppino
Mariano, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito a Catanzaro, in
Piazza Le Pera, n. 9, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Appellante
e
1
data 8.7.1951, residente a [...], rappresentato e difeso, come da procura posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Salvatore Iannotta, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito a CR, in via Venezia, n. 17, con indirizzo di posta elettronica certificata: e numero di Email_2
telefono/fax: 0962.21375;
Appellato nonché
(partita i.v.a.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, avente sede legale a CR, in via Maria Nicoletta, rappresentata e difesa, in forza di deliberazione del n. 323 del Parte_2
29.04.2022, allegata in atti e di procura posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Giulia Ferrante, componente dell'avvocatura aziendale della di CR, elettivamente domiciliata CP_3
presso la sede legale – avvocatura aziendale, sita a CR, in via Mario Nicoletta – Il
Granaio, s.n.c., nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto procuratore: Email_3
Appellata
(partita i.v.a.: ), in persona del suo Controparte_4 P.IVA_2
procuratore dirigente, dott. , avente sede legale a Torino, in via Corte CP_5
d'Appello, n. 11, rappresentata e difesa, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.
Fabio Spanò, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. Augusto
Servino, sito a Catanzaro, in via Alcide De Gasperi, n. 11, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio procuratore: e al numero di fax: Email_4
0965.617126
Appellata
Conclusioni delle parti:
2 il procuratore dell'appellante chiede: “Voglia l'On.le Corte Parte_1
d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
1 - In parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nella parte in cui è stata accertata e dichiarata, la responsabilità dei convenuti (an debeatur), in accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nell'atto di citazione di primo grado, accertare e dichiarare che il sinistro di cui in premessa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del sig. , Controparte_6 medico di turno in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di CR, all'epoca dei fatti e per l'effetto, condannare in solido fra loro, il dott. Controparte_1
e l' Controparte_7
(oggi in persona del legale rappr.te p.t., e/o ciascuno per quanto di CP_8
competenza, per tutti i danni, nessuno escluso, patrimoniale, biologico, morale, esistenziale, ivi comprese le spese sostenute, subiti dal sig. nella Parte_1
misura, che sarà accertata in corso di causa e ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo, detratta la somma di 4.000,00 già versata dal dott. a titolo di provvisionale giusta sentenza n. 1428/2008 del CP_1
Tribunale di CR. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.
4 - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre ex art. 93 cpc”;
il procuratore dell'appellata chiede che: “l'Ecc.ma Controparte_4
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa declaratoria del passaggio in giudicato dei capi della sentenza non espressamente impugnati, Voglia: - in via preliminare 1. dichiarare inammissibile ed improcedibile l'impugnazione, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc, costituendo la stessa una mera riproposizione delle richieste già formulate nel giudizio di primo grado e non essendo stati formulati specifici motivi di gravame;
col favore delle spese e delle competenze;
- nel merito 2. in via principale, rigettare, integralmente, l'appello proposto da perché del tutto infondato, in Parte_1
fatto e in diritto e non provato;
conseguentemente, confermare la sentenza impugnata, 3. in via estremamente gradata, nell'ipotesi in cui l'appello fosse, anche solo parzialmente, accolto, liquidare il danno nella giusta, reale e provata misura, escludendo, in ogni caso, il danno patrimoniale per difetto di legittimazione attiva, detratti gli importi già ricevuti, da , a titolo di provvisionale ed in esecuzione della sentenza di primo Parte_1
grado; 4) nell'ipotesi sub 3) e solo nel caso in cui il Dott. Controparte_1
3 riproponesse, in questa fase, la domanda di garanzia, dichiarare la tenutezza della entro i limiti contrattuali (oggetto del contratto e Controparte_4
massimale) meglio precisati in narrativa, con esclusione delle poste di danno non rientranti nel rischio assicurato (danno morale, esistenziale e patrimoniale); 5) sempre col favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, con iva, cpa e rimborso forfettario come per legge. In via istruttoria, la Società appellata si oppone, fermamente, alla richiesta di rinnovo dell'elaborato peritale, a firma del Dott. Per_1
e della Dott.
ritenuto che
la stessa è generica ed
[...] Persona_2
esplorativa e non è supportata da valide argomentazioni di carattere tecnico-scientifiche.
La , solo per non incorrere nelle decadenze previste dal codice di rito, CP_4 insiste nella richiesta, già formulata dinanzi al Tribunale, di ordinare, ai sensi dell'art.
210 cpc, all' , di depositare il contratto assicurativo, stipulato, in Controparte_7
virtù della contrattazione collettiva, a garanzia della responsabilità civile dei propri dipendenti, tra i quali il Dott. Salvo ogni altro diritto”; Controparte_1
il procuratore dell'appellato chiede: “Voglia l'On.le Tribunale adito, Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1. accertare e dichiarare che il convenuto deve essere garantito e manlevato dalla in CP_9 Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t., per ogni somma che dovesse essere riconosciuta in favore dell'attore e posta a suo carico;
2. in subordine, condannare l'
[...]
a risarcire tutti i danni subiti e subendi dal convenuto Controparte_2 dr per non averlo assicurato ai sensi del C.C.N.L. all'epoca vigente. 3. CP_1
condannare chi sarà ritenuto alle spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore del costituito procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”;
il procuratore dell'appellata (d'ora in poi, in Controparte_2 breve, di CR) chiede: “Voglia il l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, CP_3
contrariis reiectis, così provvedere: Nel Merito, - Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
Condannare parte appellante alle spese del doppio grado del giudizio.
Riserve e salvezze”.
4 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di CR
Con atto di citazione notificato, rispettivamente, in data 22 e 28 marzo 2011, Parte_1
ha chiamato in causa, dinanzi al Tribunale di CR, il dott.
[...] Controparte_1
e l' “San ” di Controparte_10 Controparte_7
CR, al fine di chiederne la condanna, in solido fra loro o, comunque, ciascuno per quanto di competenza, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale) - detratta la somma di euro 4.000,00, già corrisposta dal a titolo di CP_1
provvisionale disposta con la sentenza penale di condanna n. 1428/2008 del Tribunale di
CR - da lui subiti a causa della condotta colposa tenuta il 6.3.2003 dal dott. CP_1
il quale aveva diagnosticato una semplice orchite, anziché una torsione del funicolo spermatico sinistro, la quale era degenerata in una trombosi funicolare e successiva necrosi del testicolo, che lo avevano costretto a subire gli interventi chirurgici di orchiectomia sinistra (asportazione del testicolo sinistro), di successivo fissaggio del testicolo destro e di inserimento di una protesi nell'emiscroto sinistro.
A fondamento della propria domanda, l'attore ha affermato che: a) il 6.3.2003, quando era ancora minorenne, aveva accusato forti dolori all'inguine sinistro ed era stato accompagnato dalla madre presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di CR, dove era stato sottoposto a visita dal medico di turno, dott. il quale, dopo una Controparte_1 breve visita medica ed omettendo più approfonditi esami, lo aveva dimesso dall'ospedale, diagnosticandogli una semplice orchite e prescrivendogli di curarsi con riposo e terapia farmacologica domiciliare;
b) tuttavia, in data 8.3.2003, poiché, nonostante le cure prescritte, il dolore era persistente ed era comparsa, anche, una tumefazione all'emiscroto sinistro, era stato nuovamente accompagnato da entrambi i genitori al Pronto Soccorso dell'ospedale di CR, dove lo stesso dott. constatata la presenza CP_1 dell'ematoma al funicolo spermatico, aveva disposto il suo trasferimento d'urgenza al reparto di chirurgia, dove, riscontrata una gangrena causata da una doppia torsione funicolare, aveva disposto procedersi immediatamente a intervento chirurgico di orchiectomia sinistra (asportazione del testicolo sinistro); c) in data 11.3.2003, il Parte_1 era stato dimesso con diagnosi di “torsione del funicolo spermatico con ematoma a sinistra”; d) successivamente, a seguito di visita specialistica eseguita presso la clinica
5 pediatrica di Catanzaro, il primario aveva consigliato ai propri genitori di sottoporlo a un intervento di fissaggio del testicolo destro e di inserimento di una protesi nell'emiscroto vuoto e tale intervento era stato, poi, eseguito presso l'ospedale “San Paolo” di ON, dopo aver terminato il periodo di convalescenza, di sei mesi, causato dal primo intervento chirurgico;
e) nelle more, era stato incardinato un procedimento penale a carico del dott.
(r.g.n.r. 1886/2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di CR), CP_1 conclusosi con sentenza n. 1428/2008 del Tribunale di CR, con cui l'imputato era stato condannato per il reato contestatogli (lesioni personali colpose ex art. 590, comma
2°, c.p.), nonché al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili (
[...]
e genitori di ), da liquidarsi in separata CP_11 Controparte_12 Parte_1
sede, nonché al pagamento di una provvisionale di euro 4.000,00; f) a seguito della notifica della suddetta sentenza, il dott. aveva provveduto al pagamento della sola CP_1 provvisionale e delle spese;
g) la responsabilità del dott. e dell' CP_1 [...] era da qualificare come Controparte_13
responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. ed era stata ampiamente provata in sede penale;
h) i danni subiti consistevano nell'irreversibile perdita di un organo essenziale per la procreazione e la potenzialità sessuale;
nel danno psicologico conseguente alla perdita dell'organo (essendo, all'epoca dei fatti, un adolescente nella piena fase dello sviluppo sessuale, condizionato psicologicamente dagli interventi chirurgici subiti, al punto da non sentirsi “normale”, ossia come gli altri suoi coetanei); nella ridotta funzionalità del testicolo residuo;
nell'essere stato costretto a subire un ulteriore intervento, altrimenti non necessario, per garantire la conservazione del testicolo destro e la ricostruzione estetica di quello asportato;
nelle spese mediche sostenute e nel danno morale, connesso all'intervento chirurgico ed al patema per la riabilitazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 8.6.2011, si è costituito in giudizio il dott. affermando che: a) aveva proposto Controparte_1
impugnazione avverso la sentenza penale di condanna n. 1428/2008 del Tribunale di
CR ed il giudizio di appello era pendente dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro
e, ad ogni modo, la sentenza penale di condanna non precludeva al giudice civile un diverso accertamento dei fatti di causa e di graduare diversamente l'eventuale responsabilità a lui ascrivibile;
b) ad ogni modo, per i danni causati nell'esercizio della sua professione era assicurato con la compagnia , come da Controparte_4 apposita polizza. Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'avversa domanda e, in via subordinata,
6 di accertare il proprio diritto di essere garantito e manlevato dalla
[...]
CP_4
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la Controparte_14
con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il
[...]
23.11.2011, eccependo: I) in merito alla domanda di garanzia, che: a) la polizza stipulata con il dott. copriva i danni involontariamente causati a terzi dall'assicurato nei CP_1
limiti del massimale di Lire 500.000.000 (euro 258.228,45); b) in ogni caso, doveva applicarsi il disposto di cui all'art. 1910 c.c., in quanto la Controparte_7
in base al contratto collettivo, era obbligata a stipulare un'autonoma polizza
[...]
assicurativa a favore di tutti i suoi dipendenti, incluso il dott. sicché il medesimo CP_1
rischio era stato assicurato da più assicuratori;
II) in merito alla domanda principale, che:
a) la sentenza penale n. 1428/2008 del Tribunale di CR non aveva alcuna rilevanza nel giudizio civile, sia perché non ancora passata in giudicato, sia perché la
[...]
non aveva preso parte al giudizio penale;
b) comunque, nessuna Controparte_4
responsabilità poteva essere ascritta al dott. per assenza del nesso di causalità fra CP_1
l'asserita errata diagnosi ed i danni lamentati dal paziente;
c) tali danni erano insussistenti, giacché l'asportazione di uno dei due testicoli non causava la perdita della capacità di procreare e della potenzialità sessuale e, per tale motivo, non era ipotizzabile, neppure, che il avesse subito un danno psichico, anche perché la ricostruzione Parte_1
del testicolo asportato aveva anche emendato a ogni danno di natura estetica;
d) non poteva essere riconosciuto il danno morale, da ritenersi ricompreso nel danno alla salute;
d) sia il danno biologico che quello patrimoniale non erano stati provati;
e) era inammissibile la domanda di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. La compagnia assicurativa, quindi, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda principale spiegata dall'attore nei confronti del proprio assicurato e, in via estremamente subordinata, di liquidare il danno nella giusta misura, contenendo la condanna nei limiti del massimale di polizza ed applicando l'art. 1910 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 14.12.2011, si è costituita in giudizio anche la , sostenendo che: a) nessuna responsabilità le poteva essere Controparte_15 ascritta, giacché l'attore non aveva censurato carenze strutturali o disfunzionali della struttura ospedaliera, da imputare alla ma aveva unicamente censurato l'errore CP_3
diagnostico commesso dal dott. b) ad ogni modo, premesso che la sentenza CP_1
penale n. 1428/2008 del Tribunale di CR non aveva alcuna rilevanza probatoria nel
7 presente giudizio, non essendo neppure passata in giudicato, nessuna responsabilità poteva essere ascritta al dott. in quanto non poteva ritenersi provato il nesso di CP_1 causalità fra l'asserita omissione diagnostica imputabile al medico ed i danni lamentati dall'attore, dato che, il giorno in cui aveva effettuato la visita medica del Parte_1
(6.3.2003), lo stesso non presentava sintomi che lasciassero presagire una torsione testicolare, verificatasi a distanza di 48 ore;
c) in ogni caso, il medico, ai sensi dell'art. 1176, comma 2°, c.c., non rispondeva del mancato conseguimento del risultato;
d) i danni lamentati erano stati solo genericamente allegati dall'attore nella domanda e, comunque, non erano stati provati. La di CR, quindi, ha concluso chiedendo il rigetto CP_3
della domanda e, in subordine, di ritenere responsabile dei fatti di causa il solo dott.
CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. e depositate le relative memorie ad opera delle parti, il Tribunale, a scioglimento della riserva presa all'udienza del
25.10.2012, ha disposto una c.t.u. medico-legale, affidandone l'esecuzione al dott.
poi sostituito con il dott. (esperto in urologia, che si Persona_3 Persona_1
è avvalso, come un ausiliario, della dott.ssa medico specialista Persona_2
in medicina legale e delle assicurazioni).
Dichiarata l'interruzione del giudizio all'udienza del 12.10.2017, a seguito del decesso dell'avvocato della esso è stato riassunto da Controparte_14
. Parte_1
Precisate le conclusioni all'udienza del 3.10.2018, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica (v. ordinanza in atti).
Tuttavia, con ordinanza del 16.4.2019, il Tribunale - rilevato che il nominato c.t.u. aveva omesso di fornire compiuta risposta ai quesiti formulati, non avendo determinato la percentuale dei postumi temporanei e di specificare la durata dell'eventuale invalidità temporanea totale e parziale, indicandone il relativo grado percentuale e che ciò influiva sull'eventuale determinazione del danno biologico - ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo che il perito provvedesse all'integrazione della relazione mediante risposta al quesito omesso.
A seguito di numerosi rinvii, al fine di consentire al c.t.u. il deposito della relazione integrativa, con ordinanza del 29.10.2020, adottata a scioglimento della riserva presa all'udienza del 1°.7.2020, il Tribunale - rilevato che il c.t.u. non aveva depositato la
8 relazione integrativa richiesta con ordinanza del 16.4.2019 e che, comunque, la causa poteva essere decisa sulla base della relazione di c.t.u. depositata il 21.4.2015 e della relazione integrativa depositata il 3.8.2017 e ritenuto, anche in considerazione della richiesta delle parti, che la documentazione in atti consentiva di procedere ad una liquidazione equitativa del danno biologico di natura temporanea - ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29.10.2020 (v. ordinanza in atti).
Precisate nuovamente le conclusioni all'udienza del 18.11.2020, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza in atti).
2. La sentenza n. 538/2021 del Tribunale di CR, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 538/2021, pubblicata l'8.6.2021 e non notificata, il Tribunale di CR, ha così deciso: a) ha accertato la responsabilità contrattuale dell' e del Controparte_15
dott. nei confronti di e li ha condannati, in solido Controparte_1 Parte_1
tra loro, al pagamento in favore di della complessiva somma di euro Parte_1
6.222,33 (salva la detrazione della somma di euro 4.000,00, già percepita dall'attore a titolo di provvisionale), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e sino al saldo;
b) ha compensato in misura pari alla metà le spese di lite e ha condannato, in solido fra loro, l' e al pagamento della restante metà in Controparte_15 Controparte_1
favore di (liquidata in complessivi euro 1.986,00, oltre accessori Parte_1 come per legge); c) ha posto a carico dell' e di in Controparte_15 Controparte_1
solido tra loro, le spese di c.t.u.; d) ha dichiarato la Controparte_14
obbligata a tenere indenne il dott. dalla condanna pronunciata
[...] Controparte_1
nei suoi riguardi.
In particolare, il giudice di primo grado - dopo avere illustrato la natura contrattuale della responsabilità tanto della struttura sanitaria che del medico e le ricadute in tema di ripartizione dell'onere della prova - ha ritenuto, in merito all'an debeatur, che Parte_1
avesse sufficientemente allegato e provato l'esistenza del contratto di spedalità
[...] con il presidio ospedaliero ” di CR e le omissioni imputabili Controparte_13
alla predetta struttura sanitaria ed al dott. per non aver tempestivamente CP_1
diagnosticato la torsione testicolare da cui era affetto, nonché il nesso di causalità fra la predetta omessa o errata diagnosi ed i danni lamentati, dal momento che il c.t.u. aveva
9 evidenziato che il ritardo diagnostico aveva determinato la trombosi funicolare e la necrosi testicolare che si sarebbero potute evitare con un immediato tentativo di derotazione manuale o, in caso di insuccesso, con un altrettanto tempestivo intervento chirurgico di derotazione e fissazione testicolare, mentre i convenuti non avevano dimostrato, come era loro onere, l'assenza di un inadempimento a loro imputabile o l'insussistenza del nesso di causalità; in merito al quantum debeatur, ha ritenuto che: a) doveva essere riconosciuto a un danno biologico permanente in Parte_1
percentuale pari al 5 % (per la perdita del testicolo sinistro, non avendo l'attore riportato disturbi della fertilità e della sessualità, come accertato con spermiogramma eseguito nel corso dell'accertamento peritale), non potendo condividersi la relazione del c.t.u. nella parte in cui, ritenuta la sussistenza di un danno psichico, aveva riconosciuto all'attore una percentuale di invalidità permanente del 9 %, atteso che il non aveva fornito Parte_1
prova documentale o testimoniale dei disagi psicologici lamentati;
b) premesso che il c.t.u. aveva omesso di determinare i giorni e la percentuale di invalidità temporanea (non avendo neppure fornito, al riguardo, i chiarimenti richiesti con l'ordinanza del 16.4.2019), ha liquidato in via equitativa il danno biologico temporaneo, riconoscendo al 10 Parte_1
giorni complessivi di invalidità temporanea al 50 % (ovverosia per i giorni dal 6.3.2003 all'11.3.2003, dal primo accesso in pronto soccorso all'intervento di orchiectomia e dal
7.9.2003 al 10.9.2003, successivi all'intervento di fissaggio del testicolo destro e di inserimento della protesi nell'emiscroto sinistro); c) ha liquidato il danno biologico permanente e temporaneo nella somma complessiva di euro 6.222,33, facendo applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del
22.7.2019 (per le lesioni micro-permanenti), tenuto conto dell'età della vittima al momento dell'evento dannoso (14 anni), della percentuale e dei giorni di invalidità temporanea (10 giorni di I.T.P. al 50 %) e della percentuale di invalidità permanente
(5%); d) nulla ha riconosciuto a titolo di danno morale, non avendo il allegato e Parte_1
provato specifici elementi sul punto, né a titolo di danno patrimoniale, poiché l'attore non aveva prodotto la documentazione delle spese mediche e visto che, in ogni caso, essendo il minorenne all'epoca dei fatti, tali spese avrebbero determinato una perdita Parte_1 economica, piuttosto, a carico dei propri genitori, di cui l'attore non poteva dolersi in proprio); e) sulla predetta somma, liquidata a titolo di danno non patrimoniale - a cui andava detratto l'importo di euro 4.000,00 che era stato già percepito dall'attore a titolo di provvisionale, in forza della sentenza penale di condanna emessa nei confronti del dott.
10 (n. 1428/2008 del Tribunale di CR) - ha riconosciuto gli interessi legali, CP_1 previa devalutazione della stessa alla data dell'illecito e rivalutazione anno per anno sino al saldo.
Inoltre, considerata l'operatività della polizza assicurativa stipulata dal dott. CP_1
con la ha accolto la domanda di manleva del
[...] Controparte_4
rilevando, peraltro, che, nel caso di specie, non poteva applicarsi il disposto CP_1 dell'art. 1910 c.c., non essendo stata fornita prova della sussistenza di altra polizza assicurativa stipulata dalla di CR per il medesimo rischio. CP_3
Infine, in ragione della parziale e reciproca soccombenza del , da un lato, e della Parte_1
e del dott. dall'altro (poiché era stata rigettata la domanda Controparte_15 CP_1 dell'attore di risarcimento del danno patrimoniale e quella di risarcimento del danno non patrimoniale era stata accolta solo nei limiti del danno alla salute), ha compensato per metà le spese di lite ed ha posto la restante metà a carico del dott. e dell' CP_1 CP_15
ponendo, invece, le spese di c.t.u. a carico dei suddetti convenuti in solido tra
[...]
loro.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., il 10.1.2022, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , censurando la quantificazione del danno oggetto Parte_1
della pronuncia di condanna di risarcimento in suo favore nei confronti del dott. e CP_1 della di CR, sulla base di cinque motivi, concernenti: 1) l'erronea CP_3
determinazione della percentuale di invalidità permanente nel 5%, sebbene il consulente tecnico di ufficio avesse ritenuto la più alta percentuale del 9 %; 2) l'erronea valutazione soltanto di dieci giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %, anziché, tenuto conto delle documentazione medica allegata in atti e della relazione del proprio c.t.p., di 10 giorni di invalidità temporanea totale e 60 giorni di invalidità temporanea parziale;
3) il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da spese mediche;
4) l'erronea liquidazione del danno biologico permanente in misura inferiore al 10 % (come, invece, ritenuto dal proprio consulente tecnico di parte) e senza applicare le tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano;
5) l'errata valutazione di una soccombenza reciproca e la conseguente compensazione delle le spese di lite nella misura della metà (per un più
11 dettagliato esame dei motivi di appello, v., infra, la parte dedicata ai motivi della decisione).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 31.3.2022, si è costituita nel presente giudizio di appello la la Controparte_4 quale ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., in quanto l'appellante aveva proposto le identiche questioni prospettate in primo grado e già vagliate dal Tribunale, senza proporre specifiche censure all'impianto argomentativo della sentenza impugnata.
Quanto al merito, ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di appello, poiché: 1) il danno psichico non poteva ritenersi provato sulla scorta del solo certificato medico del 4.4.2014,
a firma della dott.ssa trattandosi di certificazione sanitaria basata su una Per_4 visita specialistica eseguita a distanza di 11 anni dai fatti di causa e in cui l'esperta, per effettuare la diagnosi, oltretutto, si era basata sulle sole dichiarazioni dello stesso danneggiato e non essendo stata neppure documentata la prescrizione di una terapia medica o farmacologica per la cura della predetta patologia nell'immediatezza dei fatti;
2) il non poteva dolersi del riconoscimento da parte del Tribunale di un danno Parte_1
biologico temporaneo al 50 % e per soli 10 giorni, in quanto, sul punto, si era rimesso alla valutazione equitativa del Tribunale medesimo e, del resto, non aveva fornito, nel corso del giudizio, una prova idonea a determinare diversamente la misura del danno biologico temporaneo sofferto, posto che la relazione del c.t.p. aveva valenza di mera allegazione difensiva di carattere tecnico;
3) il non aveva legittimazione per richiedere il Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale da spese mediche, poiché, all'epoca in cui le spese furono sostenute, egli era minorenne e le spese erano state eseguite dai propri genitori, unici legittimati a richiederne il rimborso, e perché, in ogni caso, non aveva allegato e provato l'esistenza delle spese in questione;
4) nella liquidazione del danno biologico permanente, il Tribunale aveva correttamente utilizzato le tabelle di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.7.2019 che si applicavano anche al risarcimento del danno conseguente a colpa medica, in base a quanto previsto dalla legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco); 5) la compensazione delle spese di lite era stata effettuata perché il Tribunale aveva ravvisato la sussistenza di giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nonché una soccombenza reciproca, avendo accolto solo in parte la domanda risarcitoria dell'odierno appellante.
12 Inoltre, la compagnia assicurativa ha rilevato l'inammissibilità della domanda dell'appellante, formulata nell'atto di gravame, di risarcimento di tutti i danni subiti e non liquidati dal Tribunale, poiché: il giudice di prime cure aveva correttamente escluso la sussistenza del danno morale;
il danno esistenziale, in base alla costante giurisprudenza, non era concepibile come autonoma categoria di danno;
il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica era stato escluso dal c.t.u.
Da ultimo, la compagnia ha chiesto di essere estromessa Controparte_14
dal giudizio, laddove non avesse reiterato la domanda di manleva nei Controparte_1 propri riguardi e ha riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni già espletate nel giudizio di primo grado (ovverosia l'operatività della polizza nei soli limiti del massimale di Lire 500.000.000, pari ad euro 258.228,45, e soltanto per danni oggetto di assicurazione, ossia causati a terzi, “sia per lesioni corporali sia per danneggiamenti a cose…”, con esclusione del diritto alla manleva per il danno morale e esistenziale e per il danno patrimoniale, non previsti dalla polizza. La compagnia di assicurazioni ha, quindi, ha concluso come trascritto in epigrafe, ribadendo la richiesta, già formulata in primo grado, di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla di depositare il Controparte_15
contratto assicurativo stipulato, in virtù della contrattazione collettiva, a garanzia della responsabilità civile del dott. suo dipendente. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 4.4.2022, si è costituito nel presente giudizio di appello il dott. sostenendo che: I) Controparte_1
difettava una sua responsabilità per i fatti di cui è causa, poiché non Parte_1 aveva provato il nesso di causalità fra l'erronea diagnosi della torsione testicolare e i danni lamentati, dato che, quando sottopose a visita il presso il Pronto Soccorso Parte_1 dell'ospedale di CR (il 6.3.2003), lo stesso manifestava sintomi aspecifici non indicativi di una torsione testicolare e che, essendosi recato nuovamente in Pronto
Soccorso dopo ulteriori 48 ore, doveva supporsi che la torsione testicolare si fosse verificata molte ore dopo la prima visita;
II) in ogni caso, la CR, in base CP_15 all'art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2010-2013, doveva garantirgli un'adeguata copertura assicurativa per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla propria attività; III) la Controparte_4
era obbligata a manlevarlo da ogni eventuale condanna nei suoi riguardi;
[...]
IV) con riguardo al quantum debeatur dell'avversa domanda, era insussistente il danno estetico, il danno biologico per l'asserita perdita della capacità riproduttiva e sessuale e il
13 danno da perdita della capacità lavorativa specifica (esclusi dal c.t.u. nella propria relazione). Il ha concluso, quindi, chiedendo di accertare e dichiarare l'obbligo CP_1
della di manlevarlo da ogni eventuale condanna e, in Controparte_4 subordine, di condannare l' di CR a risarcire tutti i danni subiti per non averlo CP_3
assicurato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro, specificando, peraltro, che non intendeva proporre né appello incidentale né altre domande (“[…] si dichiara che la presente comparsa non contiene appello incidentale né altre domande […]”).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 6.5.2022, si è costituita nel presente giudizio di appello anche la Controparte_2
affermando che la domanda avanzata dal non risultava provata in
[...] Parte_1 relazione all'an ed al quantum e chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 12.5.2022, adottata a scioglimento della riserva presa all'udienza dell'11.5.2022, questa Corte ha rigettato la richiesta della Controparte_4 di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla di CR l'esibizione
[...] CP_3
del contratto di assicurazione stipulato a garanzia del proprio dipendente, dott. CP_1
(giacché non vi era certezza dell'esistenza di tale documento, il quale, peraltro,
[...]
non era neppure necessario ai fini del giudizio) ed ha rimesso al merito la valutazione dell'istanza di ammissione di una nuova c.t.u. medico-legale avanzata dall'appellante, invitando quest'ultimo, nel frattempo, a depositare la relazione del proprio c.t.p., dott.
Per_5
Acquisita, a seguito di deposito telematico del 18.5.2022, la copia della relazione medica a firma del dott. la causa è stata trattenuta a sentenza, con ordinanza del Per_5
29.11.2024, emanata all'esito della trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e
127-ter c.p.c., fatti salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica (cfr. ordinanza in atti).
Hanno depositato la comparsa conclusionale la (che Controparte_4 ha ribadito l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di assicurazione stipulato dalla di CR in favore del dott. , il dott. e CP_3 CP_1 Controparte_1
l'appellante (il quale, a sua volta, ha ribadito la richiesta di Parte_1
ammissione di una nuova c.t.u. medico-legale). Nel termine successivo, le predette parti hanno depositato anche la memoria di replica.
14 Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di CR e, dall'altro, dei motivi di appello proposti da , nonché delle difese di della Parte_1 Controparte_1
compagnia e della appare Controparte_4 Controparte_15
opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) la valutazione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e di “improcedibilità” ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. avanzata dall'appellata Controparte_4
b) la valutazione dell'istanza di rinnovazione della c.t.u. medico-legale avanzata dall'appellante e dell'istanza di ordinare l'esibizione (ex art. 210 c.p.c.) del contratto di assicurazione stipulato dalla di CR a garanzia del dott. avanzata CP_3 CP_1 dall'appellata (richieste istruttorie ribadite dalle Controparte_4 parti all'atto di precisare le conclusioni e negli scritti conclusivi, dopo che la richiesta di ordine di esibizione era stata rigettata con ordinanze del 12.5.2022 e del 29.11.2024; mentre la valutazione dell'istanza di rinnovazione della c.t.u. medico-legale era stata rimessa al merito); c) la quantificazione del danno da risarcire al in conseguenza Parte_1
dei fatti di causa e, segnatamente: 1) la determinazione della percentuale di danno biologico e relazionale di natura permanente subito da a seguito dei Parte_1 fatti di cui è causa e l'individuazione del corretto parametro di liquidazione del predetto danno (il danno biologico permanente era stato liquidato dal Tribunale nella misura del 5
%, facendo uso delle tabelle di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del
22.7.2019, con pronuncia integralmente censurata dall'appellante); 2) la determinazione del danno biologico temporaneo subito da a seguito dei fatti di causa Parte_1
(che era stato determinato dal Tribunale in 10 giorni di I.T.P. al 50 %, con pronuncia censurata dall'appellante; 3) la valutazione circa la sussistenza o meno del danno patrimoniale da spese mediche (non riconosciuto dal Tribunale, con pronuncia censurata dall'appellante); d) i limiti del diritto del ad essere manlevato dalla compagnia di CP_1
assicurazioni (la compagnia di assicurazioni ha ribadito esservi tenuta nei limiti del massimale); e) la determinazione delle spese di lite del giudizio di primo grado (che erano
15 state compensate in misura della metà dal Tribunale, in ragione di una ritenuta soccombenza reciproca fra le parti, con pronuncia impugnata dall'appellante) e di quelle di appello.
In assenza di appello incidentale, la sentenza del Tribunale deve ritenersi passata in giudicato, invece, in ordine: I) alla eccezione o, più propriamente, alla domanda della di applicazione del disposto di cui all'art. 1910 c.c., Controparte_4
formulata, peraltro, genericamente nel giudizio di primo grado e rigettata dal Tribunale con pronuncia rimasta incensurata;
II) all'accertamento della responsabilità solidale del dott. e della per i danni subiti Controparte_1 Controparte_2 da , causati dall'erronea diagnosi della torsione testicolare, da cui il Parte_1 paziente era affetto già a partire dalla visita ospedaliera del 6.3.2003, e dall'intempestivo intervento medico (in effetti, malgrado il dott. nel paragrafo rubricato “Sulla CP_1 responsabilità professionale del dott. , di cui alle pagg. 4 e 5 della propria CP_1 comparsa di costituzione e risposta in appello, abbia sostenuto l'assenza di responsabilità
a proprio carico, non ha, poi, inteso proporre appello incidentale su tale capo di sentenza, per come dichiarato espressamente in calce alla comparsa medesima); III) alla esclusione di un danno del per perdita della capacità riproduttiva e della potenzialità Parte_1 sessuale e di natura morale;
IV) alla decurtazione dall'importo riconosciuto a titolo di risarcimento della somma di euro 4.000,00, in quanto già corrisposta dal al CP_1
danneggiato, a titolo di provvisionale disposta in suo favore con la sentenza penale del
Tribunale di CR n. 1428/2008; V) al criterio di calcolo degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento (ossia sulla somma devalutata alla data dell'illecito e, poi, rivalutata, anno per anno, sino al saldo); VI) alla efficacia della polizza assicurativa stipulata dal dott. con la Controparte_1 Controparte_4
E' inammissibile, invece, la domanda - proposta in via in di subordine dal rispetto CP_1
a quella, peraltro, già accolta dal Tribunale, di dichiarare che il convenuto deve essere garantito e manlevato dalla compagnia Reale Mutua Assicurazioni per ogni somma che dovesse essere riconosciuta in favore dell'attore e posta a suo carico - volta a condannare l' a risarcire tutti i danni subiti dal per Controparte_2 CP_1 non averlo assicurato ai sensi del c.c.n.l. all'epoca vigente, trattandosi di domanda nuova, proposta, per la prima volta, in appello, in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
16 2. Le questioni preliminari. Le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c.; le istanze istruttorie
Come visto (v. il paragrafo dedicato allo svolgimento del processo di appello), l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione Controparte_4 dell'art. 342 c.p.c., in quanto, con l'atto di gravame, il avrebbe dato luogo a una Parte_1
mera riproposizione delle domande risarcitorie rigettate dal Tribunale, senza avanzare specifiche censure all'impianto argomentativo della sentenza di primo grado.
L'eccezione è infondata, dovendosi ritenere l'atto di appello conforme al modello previsto dall'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. Civ. sez. VI, n. 21336 del 2017), dato che vengono indicati, in maniera alquanto chiara, sia i capi e le parti della sentenza impugnata che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sui temi controversi (ovverosia la corretta quantificazione del danno biologico e dinamico relazionale di natura sia permanente che temporaneo, oltre che del danno patrimoniale da spese mediche;
nonché la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio). D'altra parte, la compiuta difesa della compagnia di assicurazioni sul merito delle questioni sollevate con l'impugnazione rende evidente che ne ha ben compreso la valenza giuridica.
Non deve essere delibata, invece, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348- bis c.p.c. avanzata dalla medesima dovendosi Controparte_4 ritenere implicitamente disattesa, dato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (v. Cass., sez. I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez.
6-III, n.
19333/2018).
Deve essere, inoltre, ribadito il rigetto dell'istanza con cui la Controparte_4 ha chiesto che fosse ordinato all' ,
[...] Controparte_2 ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di esibire il contratto di assicurazione stipulato in favore del suo dipendente, al fine di consentire l'applicazione, al caso di specie, del disposto CP_1 dell'art. 1910 c.c.
Deve ribadirsi, infatti, quanto già esposto nelle ordinanze del 12.5.2022 e del 29.11.2024, circa la mancanza di prova della esistenza del contratto in questione e, in ogni caso, circa
17 la sua superfluità, anche perché, come illustrato, la domanda o eccezione di applicazione dell'art. 1910 c.c. è stata rigettata dal Tribunale con pronuncia non impugnata con appello incidentale e, quindi, passata in giudicato.
Quanto all'istanza dell'appellante di rinnovazione della c.t.u. medico-legale svolta nel giudizio di primo grado, la cui valutazione era stata riservata unitamente al merito con ordinanza del 12.5.2022 (richiamata dall'ordinanza del 29.11.2024), la stessa deve essere rigettata, perché la relazione svolta nel precedente grado di giudizio, come ci si accinge ad illustrare, consente di valutare il danno biologico permanente subito dal . In Parte_1
merito, invece, alla determinazione ed alla liquidazione del danno biologico temporaneo, non specificato nella predetta consulenza tecnica d'ufficio, esse possono essere effettuate, tenendo conto dei dati oggettivi desumibili dalla documentazione medica allegata agli atti del giudizio e, sotto altro profilo, dell'onere della prova gravante sull'attore, secondo i principi generali (v., anche, infra, la trattazione del merito).
3. Il merito. Le valutazioni della Corte sulla quantificazione del danno
Come detto (v. il paragrafo dedicato allo svolgimento del giudizio di appello e quello relativo alla descrizione dell'oggetto del giudizio stesso), l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado in relazione alla quantificazione, sotto diversi aspetti, dei danni subiti in conseguenza della condotta medica inappropriata del dott. e della CP_1
asportazione del testicolo sinistro che ne era seguita (v. i primi quattro motivi di appello) nonché in relazione alla disposta parziale compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado (v. il quinto motivo di impugnazione).
In particolare, ha lamentato l'erronea determinazione della percentuale di invalidità permanente (1° e 4° motivo di appello) e della invalidità temporanea (2° motivo); nonché il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da spese mediche (3° motivo).
Tanto premesso, il primo ed il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, vista la connessione logica e giuridica che li avvince, riguardando la liquidazione del danno non patrimoniale di natura biologica e dinamico relazionale.
In particolare, con il primo motivo di appello (rubricato: “Sul danno biologico”),
l'appellante ha impugnato la sentenza, lamentando l'erronea determinazione da parte del
Tribunale della percentuale del danno biologico e dinamico relazionale di natura permanente subito, giacché - discostandosi dalle conclusioni a cui era pervenuto il c.t.u.,
18 il quale aveva accertato, in considerazione della sussistenza di un concomitante danno psichico, la percentuale di invalidità del 9 % - aveva, invece, riconosciuto, a tale titolo, la più bassa percentuale del 5 %, ritenendo che fosse riscontrata soltanto la perdita del testicolo e che, invece, il danno psichico non fosse stato adeguatamente provato dal danneggiato, malgrado che, in sede di operazioni peritali, fosse stato sottoposto a una visita psichiatrica presso l' di Catanzaro, eseguita dalla dott.ssa la CP_3 Per_4
quale aveva attestato che il giovane, a seguito della perdita anatomica, aveva subito un disagio psicologico associabile ad un disturbo cronico post traumatico da stress, che, in base ai barèmes medico-legali di riferimento, determinava, di per sé, un'invalidità permanente del 6 % che si aggiungeva all'invalidità permanente discendente dalla perdita del testicolo.
Con il quarto motivo (rubricato: “Quantificazione e liquidazione del danno”),
l'appellante, invece, ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha erroneamente liquidato il danno biologico permanente, giacché: I) come, peraltro, evidenziato dal consulente di parte (dott. , tenuto conto della Per_5
menomazione conseguente alla perdita del testicolo (comportante il 5% di invalidità) e del disturbo post traumatico da stress (comportante il 6 % di invalidità) e applicando la c.d. formula a scalare, avrebbe dovuto riconoscere un danno biologico permanente in percentuale pari, almeno, al 10 % (maggiore, quindi, di quella riconosciuta dal c.t.u. nella propria relazione); II) avrebbe dovuto liquidare il danno biologico, facendo applicazione delle c.d. tabelle di Milano e non di quelle previste dal decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 22.7.2019 per il risarcimento delle lesioni micro-permanenti.
I suddetti motivi sono fondati con riguardo alla prova del danno psichico ed alla determinazione complessiva del danno non patrimoniale riportato (da calcolarsi, peraltro, come stimato dal consulente tecnico di ufficio, nel 9%), mentre devono essere rigettati in relazione ad una quantificazione maggiore ed alla individuazione del criterio di calcolo del risarcimento del danno.
Come visto (v. la parte dedicata allo svolgimento del processo), il Tribunale - disattendendo la valutazione del consulente tecnico d'ufficio e del medico legale suo ausiliario, ha ritenuto non provato il danno psichico, poiché desunto dalle mere dichiarazioni rese dal , in difetto, però, di prova (sia di tipo testimoniale che Parte_1 documentale), dei disagi psichici subiti in conseguenza dell'evento dannoso occorso.
Pertanto, il Tribunale ha riconosciuto all'odierno appellante, a titolo di danno biologico
19 permanente, una invalidità nella misura del 5 %, riconducibile alla sola perdita del testicolo sinistro e non anche al danno di natura psichica (v. pag. 7 sentenza di primo grado).
Al contrario, ritiene la Corte che debba riconoscersi che il ha subito, quale Parte_1 conseguenza dell'asportazione del testicolo sinistro, anche, un danno di natura psichica, manifestatosi, oltre che in vergogna e senso di frustrazione, sebbene attenuatisi nel tempo, nel persistere di reazioni ansiose e nella deflessione del tono dell'umore.
Nel paragrafo della relazione peritale rubricato “Esame psichico” (v. pag. 9; redatto dopo quello dedicato allo “Esame obiettivo” e ben distinto da quelli concernenti la mera anamnesi), il consulente d'ufficio ed il suo ausiliario medico legale hanno evidenziato che il aveva riferito loro che: I) aveva provato, in passato, vergogna ed imbarazzo Parte_1
nei confronti dei suoi coetanei, sia di sesso maschile (ai quali aveva sempre taciuto la sua condizione) che di sesso femminile (mantenendo, per lungo tempo, le distanze dalle ragazze della sua età); II) questo suo atteggiamento nei confronti del sesso femminile era perdurato fino a quando non aveva conosciuto la sua attuale fidanzata, con cui aveva instaurato un rapporto di complicità ed affetto, intrattenendo con lei una relazione soddisfacente, anche sotto il profilo sessuale;
III) tuttavia, persistevano ancora senso di paura e angoscia per il futuro, dovuto alla concreta possibilità di non riuscire a procreare e di formare una famiglia;
nonché difficoltà ad addormentarsi la sera, disturbi del sonno con risvegli frequenti e incubi inerenti alla sua possibile infertilità, depressione dello stato dell'umore e ansia generalizzata.
I consulenti, poi, in sede di considerazioni medico-legali, hanno affermato che, in merito alla valutazione del danno biologico attualmente presentato dal periziato, alla perdita anatomica doveva essere associato il disagio psicologico manifestato dal , il Parte_1
quale, a seguito delle ulteriori valutazioni specialistiche richieste dagli stss consulenti, aveva palesato un disturbo cronico post traumatico da stress (DSM IV TR), da valutare alla luce del codice diagnostico “disturbo post traumatico” nella misura del 6 %. Pertanto, sommando il danno per la perdita del testicolo (5 %) e quello psichico (6 %), sulla base della formula c.d. riduzionistica, andava riconosciuto un danno biologico permanente in percentuale pari, complessivamente, al 9 % (v. pagg. 13 e 14 della relazione).
Tale giudizio, espresso dal consulente tecnico di ufficio e dal suo ausiliario medico legale sulla base di un apposito “esame psichico” del periziando, è conforme, in effetti, alla valutazione specialistica di tipo psichiatrico, effettuata all'esito di apposito esame del
20 4.4.2014, a cui il si è sottoposto, su apposita richiesta dei suddetti consulenti, Parte_1
presso la (ente estraneo al giudizio), con la quale è stata formulata la Controparte_16 diagnosi di “disturbo cronico post traumatico da stress (DSM IV TR)” (v. la relazione della dottoressa da cui emerge, tra l'altro, un atteggiamento introverso, Per_4 ansioso e con tono dell'umore tendente al deflesso;
il parziale superamento, a seguito della instaurazione di una relazione sentimentale significativa, della vergogna e del senso di frustrazione, ma la persistenza di reazioni ansiose e di deflessione dell'umore correlate all'indebolimento delle sue capacità procreative).
L'attendibilità di tali giudizi, peraltro conformi, del consulente tecnico di ufficio e del suo ausiliario nonché della specialista psichiatra (che lo ha espresso nell'ambito di funzioni pubbliche e, come tale, del tutto attendibile), non viene meno per la circostanza che il non fosse seguito da uno specialista e non assumesse psicofarmaci (circostanza Parte_1
spiegabile sia con il fatto che il disturbo non assume caratteri di particolare gravità, sia con la riluttanza mostrata dal giovane ai consulenti ed alla specialista psichiatra a parlare della sua problematica che, del resto, ancora al momento della visita peritale, provocava ansia e depressione e, sebbene meno che in passato, vergogna e senso di frustrazione).
Né è decisivo, in senso contrario, diversamente dal convincimento del Tribunale, il fatto che, in buona parte, gli elementi di valutazione del danno psichico siano stati desunti dalle stesse dichiarazioni del periziando, perché tale tipologia di danno psichico si differenzia dal danno fisico, non avendo, spesso, una manifestazione esteriore tangibile né ripercussioni visibili sul corpo del soggetto, consistendo nella menomazione di una o più funzioni della psiche, cosicché è del tutto normale che gli elementi di valutazione emergano, in massima parte, dal colloquio clinico. Del resto, gli appellati non hanno fornito, tramite i propri consulenti di fiducia, un parere medico - legale che confutasse quello espresso dal perito d'ufficio, dal suo ausiliario e dalla specialista psichiatra e, sotto diverso profilo, la circostanza che il danno sia stato riscontrato a distanza di anni comprova il carattere permanente dei postumi.
Quanto alla determinazione del danno biologico permanente subito dal a seguito Parte_1
degli eventi per cui è causa, essa è pari al 9 % di invalidità, come ritenuto dal consulente tecnico d'ufficio e dal suo ausiliario nella propria relazione, da cui non vi è ragione di discostarsi, essendo, sul punto, scientificamente valida e non viziata dal punto di vista logico.
21 Consegue, quindi, il rigetto del quarto motivo di appello, nella parte in cui l'appellante ha lamentato che avrebbe dovuto essergli riconosciuta una percentuale di invalidità permanente superiore al 9 % e pari, almeno, al 10 %, senza, tuttavia, addurre specifiche argomentazioni di rilievo scientifico.
Come già accennato, il quarto motivo di appello è infondato, inoltre, anche nella parte in cui il ha lamentato che il danno biologico (permanente e temporaneo) avrebbe Parte_1
dovuto essergli liquidato dal Tribunale mediante il ricorso alle c.d. tabelle di Milano anziché facendo applicazione delle tabelle per la liquidazione dei c.d. danni micropermanenti, previste dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (aggiornate con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16.7.2024).
In effetti, l'art. 3, comma 3°, del decreto legge n. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), convertito, con modifiche, con la legge n. 189/2012, prevede espressamente che: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”. Tale disposizione normativa è stata trasposta integralmente nell'art. 7, comma 4°, della successiva legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco).
Non osta all'applicazione delle tabelle previste dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni private la circostanza che i fatti per cui è causa risalgano all'anno 2003 e, quindi, a prima dell'entrata in vigore delle disposizioni normative sopra richiamate, poiché la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3°, del decreto legge n. 158/2012 (convertito dalla legge n. 189/2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4°, della legge n. 24/2017 trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi ed a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul “quantum”), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (cfr., ad
22 esempio, Cass. civ., sezione III, sentenza n. 28990/2019; Cass. civ., sezione III, ordinanza n. 31868/2024).
Ne deriva che spetta all'odierno appellante, a titolo di danno biologico e dinamico relazionale permanente, la somma di euro 19.314,97, conseguente al riconoscimento al di un'invalidità permanente nella misura del 9%, facendo applicazione delle Parte_1 tabelle previste dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (i cui importi sono stati aggiornati con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16.7.2024, che ha fissato come punto base la somma di euro 947,30) e tenendo conto dell'età che il danneggiato aveva all'epoca dei fatti (13 anni).
Nulla, invece, deve essergli riconosciuto a titolo di danno morale, poiché, come visto, la sentenza di primo grado non è stata censurata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'attore aveva omesso di allegare e provare tale tipologia di danno (v. pag. 9 sentenza di primo grado).
È possibile, ora, passare all'esame del secondo motivo di appello, concernente la determinazione e la liquidazione del danno biologico di carattere temporaneo.
Con il secondo motivo (rubricato: “Sull'invalidità temporanea”), infatti, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale gli ha erroneamente riconosciuto soli 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %, giacché - fermo restando che il c.t.u. non aveva chiarito il suo giudizio e non aveva neppure risposto alla richiesta di chiarimenti contenuta nell'ordinanza del 16.4.2019 - avrebbe dovuto riconoscergli, più esattamente, tenuto conto delle documentazione medica allegata in atti:
I) 10 giorni di invalidità temporanea totale, per i giorni di degenza dal 6.3.2003 all'11.3.2003 (comprendenti l'arco temporale dal primo accesso in pronto soccorso all'intervento di orchiectomia) e dal 7.9.2003 al 10.9.2003 (comprendenti l'arco temporale tra l'intervento chirurgico di fissaggio del testicolo destro e di inserimento della protesi nell'emiscroto sinistro e le dimissioni dalla struttura sanitaria); II) 60 giorni di invalidità temporanea parziale (30 giorni per la riabilitazione successiva all'intervento di orchiectomia e altri 30 giorni di riabilitazione successiva all'intervento di fissaggio del testicolo destro), tenuto conto di quanto attestato, peraltro, dal consulente di parte, dott.
circa la patita inattività parziale in conseguenza di cura e riabilitazione. Per_5
Anche tale motivo è parzialmente fondato, risultando riduttiva la determinazione, a titolo di danno biologico temporaneo, soltanto di 10 giorni di invalidità temporanea parziale al
50 %.
23 In effetti, dalla documentazione sanitaria allegata in atti emerge che l'odierno appellante:
a) è stato ricoverato per 4 giorni presso l'ospedale di CR”, Controparte_13 ovverosia dall'8 all'11 marzo 2003 (v. la relazione di degenza allegata, nel file denominato , dall'avv. Email_5
Mariano, con deposito telematico deli 14.3.2022, pag. 18 di 160), a seguito di diagnosi di gangrena testicolare da doppia torsione testicolare e per l'esecuzione del successi intervento di orchiectomia;
b) inoltre, è stato ricoverato per altri 4 giorni presso l'ospedale “San Paolo di ON” (dal 7 al 10 settembre 2003), per l'inserimento di protesi testicolare sinistra e fissazione del testicolo destro (v. pagg. 49 e 52 della citata produzione documentale dell'avv. Mariano); c) peraltro, al vanno riconosciuti Parte_1
ulteriori 2 giorni di completa inattività, dal 6 all'8 marzo 2003, ovverosia dalla comparsa dei sintomi della torsione testicolare e dal primo accesso al Pronto Soccorso dell'ospedale di CR (6.3.2003), seguito dalle immediate dimissioni con la erronea diagnosi di orchite da parte del dott. al secondo accesso presso il Pronto Soccorso del CP_1 medesimo nosocomio (avvenuto l'8 marzo 2003, quando l'organo era in situazione di gangrena, con verosimile compromissione, nel periodo intermedio, di ogni normale attività).
In conclusione, devono riconoscersi all'odierno appellante 10 giorni di inabilità temporanea totale al 100 %, dovendosi ritenere che, in tale arco temporale, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, al era totalmente impedito di svolgere qualsiasi Parte_1
attività.
A tali giorni di invalidità temporanea al 100 %, poi, bisogna aggiungere ulteriori 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 50 %, poiché dalla documentazione medica allegata in atti emerge, altresì, che: a) a seguito delle dimissioni dall'ospedale di CR, successivamente all'intervento di orchiectomia, era stato prescritto al un riposo Parte_1
domiciliare di 4 giorni, atteso che, appunto, a distanza di quattro giorni dalle dimissioni, avrebbe dovuto recarsi presso l'ambulatorio di chirurgia per rimuovere i punti di sutura
(v. pag. 19 di 160 della citata produzione documentale dell'avv. Mariano); b) a seguito delle dimissioni dall'ospedale di ON (avvenute il 10.9.2003), successivamente all'intervento di inserimento della protesi e di fissaggio del testicolo destro, era stato prescritto al il riposo domiciliare, da intendersi, almeno, di 6 giorni, ovverosia Parte_1
fino alla data della visita di controllo, fissata per il 16.9.2003 (v. pag. 75 di 160 della citata produzione documentale dell'avv. Mariano). In effetti, deve ritenersi, secondo
24 regole di logica ed esperienza, che il riposo domiciliare prescritto dai medici limiti le normali attività di vita e relazionali del paziente nella misura del 50%.
D'altra parte, non può condividersi quanto affermato dal dott. consulente medico Per_5 di parte del , nell'atto di richiesta di chiarimenti al c.t.u. (v. documento Parte_1 denominato , allegato dall'avv. Mariano il 18.5.2022), circa la Email_6
determinazione di 60 giorni di inabilità temporanea parziale, non essendo stata prodotta alcuna documentazione idonea a comprovare una tale durata in stato di invalidità parziale.
Tanto premesso, deve procedersi alla liquidazione del danno biologico temporaneo facendo uso delle tabelle previste dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (i cui importi sono stati aggiornati con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16.7.2024, che ha fissato come indennità giornaliera la somma di euro 55,24), dovendosi riconoscere all'odierno appellante la somma complessiva di euro 828,60 (di cui, euro 552,40 a titolo di invalidità temporanea totale ed euro 276,20 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50 %).
In definitiva, a titolo di danno biologico e relazionale spetta al la somma di euro Parte_1
20.143,57 (di cui euro 19.314,97 a titolo di danno biologico permanente ed euro 828,60 a titolo di danno biologico temporaneo).
Con un terzo motivo (rubricato: “Spese sostenute”), l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto, anche, il danno patrimoniale da spese mediche sostenute, malgrado i costi di viaggio, vitto e alloggio sostenuti per poter effettuare il secondo intervento chirurgico di fissazione del testicolo destro, eseguito presso il presidio ospedaliero “San Paolo” di ON (che ha comportato esborsi pari ad euro 1.843,00) e malgrado le ulteriori spese, documentate nella misura di euro 769,00, per costi di ticket, visite mediche e acquisto farmaci, con la conseguenza che il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere un danno patrimoniale nella misura minima di euro 2.603,18, trattandosi di spese necessarie.
Il motivo è infondato, per un duplice ordine di ragioni.
In merito al danno patrimoniale da spese mediche, infatti, il consulente tecnico d'ufficio ed il suo ausiliario, in sede di risposta alle note controdeduttive redatte dal dott. Per_5
si sono limitati ad affermare che le spese sostenute, se direttamente collegabili agli eventi in esame e regolarmente fatturate, potevano essere risarcibili. Tuttavia, non è stata prodotta documentazione idonea a comprovare la sussistenza di spese risarcibili.
25 Sotto altro profilo, deve rilevarsi che, anche se fossero state documentate spese mediche, risalendo esse ad epoca in cui il era minore di età, si tratterebbe di costi Parte_1
sostenuti dai suoi genitori e per il rimborso dei quali difetta la legittimazione dell'appellante.
In definitiva, deve riconoscersi in favore del , a titolo di risarcimento del danno, Parte_1
la somma complessiva, di euro 20.143,57 (di cui euro 19.314,97 a titolo di danno biologico permanente ed euro 828,60 a titolo di danno biologico temporaneo), calcolata all'attualità, da cui deve essere detratto l'importo di euro 4.000,00, già percepito dal danneggiato a titolo di provvisionale (disposta in suo favore con la sentenza penale di condanna pronunciata nei confronti del n. 1428/2008 del Tribunale di CR), CP_1
da rapportare ai valori monetari attuali.
Inoltre, devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata, anno per anno, sino al saldo (sul punto la sentenza del Tribunale non è stata impugnata).
Peraltro, essendo la sentenza di primo grado passata in giudicato, anche nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto l'operatività della polizza assicurativa stipulata dal dott. con la ed il conseguente obbligo di Controparte_1 Controparte_4 manleva a carico della predetta compagnia assicurativa, deve essere confermato l'obbligo della di tenere indenne il dalla condanna Controparte_4 CP_1 pronunciata nei propri riguardi all'esito del presente giudizio, non risultando superato il massimale previsto nella polizza.
4. La regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello
Con un quinto motivo (rubricato: “Sulla parziale compensazione spese legali”),
l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, anche, nella parte in cui il
Tribunale ha compensato, parzialmente, le spese di lite del giudizio di primo grado, ravvisando, erroneamente, un'ipotesi di soccombenza reciproca, per aver accolto solo in parte la sua domanda. Ha evidenziato che, in realtà, nell'atto di citazione di primo grado aveva chiesto la condanna dei convenuti (odierni appellati) al risarcimento dei danni nella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa, sicché in nessun modo avrebbe potuto essere ritenuto soccombente all'esito del giudizio.
Il motivo è fondato.
26 Come visto (v. paragrafo sullo svolgimento del processo), il Tribunale ha ritenuto sussistente la parziale soccombenza di parte attrice, perché non ha accolto la domanda di risarcimento in relazione al danno patrimoniale e perché ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale nei soli limiti del pregiudizio alla salute, con esclusione del danno morale (v. pag. 9 sentenza).
Tuttavia, il , nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, aveva Parte_1 formulato un'unica domanda risarcitoria, salvo indicare le varie voci del danno (del danno biologico permanente e temporaneo, danno patrimoniale da spese mediche e danno morale). Ne consegue che l'accoglimento della domanda soltanto per alcune voci di danno (nel caso di specie, per danno biologico e dinamico/relazionale, temporaneo e permanente) non dà luogo a soccombenza reciproca e non giustifica, pertanto, la compensazione delle spese di lite, la quale è configurabile, esclusivamente, in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, con la conseguenza che, negli altri casi, si può giustificare la compensazione, totale o parziale delle spese di lite, soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma
2°, c.p.c. (v. Cass. civ., sezioni unite, sentenza n. 32061/2022) che, nella fattispecie, non sono ravvisabili.
Ne consegue che, quanto ai rapporti processuali tra il , da un lato, ed il e Parte_1 CP_1
l' , dall'altro, questi ultimi, in accoglimento del Controparte_2
motivo di appello, devono essere condannati al rimborso integrale delle spese del giudizio di primo grado nei confronti dell'odierno appellante, per come già liquidate dal
Tribunale, non incidendo la parziale riforma della sentenza sullo scaglione di valore applicabile (ossia quello per le cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000),
Analoga considerazione vale per le spese del giudizio di appello.
Esse possono liquidarsi, nell'intero, in complessivi euro 4.888,00, applicando i parametri medi della tariffa forense, fatta eccezione per la fase di trattazione ed istruttoria, consistita nella rivalutazione delle istanze istruttorie, da liquidarsi nel minimo (euro 1.134,00 per lo studio della controversia;
euro 921,00 per la fase introduttiva;
euro 922,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 1.911,00 per la fase decisoria), applicando lo scaglione per le cause di valore compreso tra euro tra euro 5.201 ed euro 26.000.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
CR n. 538/2021, pubblicata in data 8.6.2022 e non notificata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- condanna e la , in persona Controparte_1 Controparte_2
del l.r.p.t., in solido fra loro, alla corresponsione, in favore di , della Parte_1
somma di euro 20.143,57, a titolo di danno biologico e dinamico relazionale, permanente e temporaneo, detratta la somma percepita dal danneggiato a titolo di provvisionale, oltre interessi legali, secondo il calcolo indicato in parte motiva;
- condanna, in solido tra loro, e l' Controparte_1 Controparte_2
al rimborso delle spese di lite del giudizio di primo grado nei confronti di
[...]
, liquidate in euro 3.872,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario Parte_1 nella misura del 15%, come per legge, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Peppino Mariano;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- condanna, in solido tra loro, l' Controparte_1 Controparte_2
e la al rimborso delle spese di lite del
[...] Controparte_4
giudizio di appello nei confronti di , liquidate in euro 4.888,00, oltre Parte_1
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Peppino Mariano;
- dichiara la compagnia di assicurazione tenuta a Controparte_14
tenere indenne per tutte le conseguenze pregiudizievoli della domanda Controparte_1
risarcitoria formulata nei suoi riguardi da . Parte_1
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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