Art. 1. Articolo unico.
E' autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore del comune di Chioggia, di una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato "Ex Caserma Gregorutti" sito in detta localita', porzione costituita da un'area di mq. 3.285 di cui mq. 870 coperti da costruzioni, per il prezzo di lire 21.000.000 - di cui viene consentito il pagamento in 20 rate annuali di pari importo da corrispondere la prima contestualmente alla stipula del relativo contratto e le altre maggiorate degli interessi legali a scalare, alle rispettive scadenze - e con il vincolo di destinazione, per almeno un ventennio, ad usi scolastici.
Il Ministro per le finanze provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.
E' autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore del comune di Chioggia, di una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato "Ex Caserma Gregorutti" sito in detta localita', porzione costituita da un'area di mq. 3.285 di cui mq. 870 coperti da costruzioni, per il prezzo di lire 21.000.000 - di cui viene consentito il pagamento in 20 rate annuali di pari importo da corrispondere la prima contestualmente alla stipula del relativo contratto e le altre maggiorate degli interessi legali a scalare, alle rispettive scadenze - e con il vincolo di destinazione, per almeno un ventennio, ad usi scolastici.
Il Ministro per le finanze provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.