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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 14721/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Graziana Cusato che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...] Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso del figlio minore con domiciliazione prevalente presso la madre e assegnazione della casa coniugale alla medesima;
disporre che il padre tenga con sé il figlio tutti i lunedì Per_1
pagina 1 di 4 dall'uscita di scuola fino a dopo cena quando lo riporterà alla madre entro le 22,00; tutti i fine settimana il sabato o la domenica dalla mattina fino al primo pomeriggio quando lo riporterà alla madre entro le l5,30; e nel caso in cui la madre lavori sia il sabato che la domenica il padre lo terrà entrambe le mattine con il medesimo orario;
durante le vacanze scolastiche invernali e pasquali il padre terrà il figlio la mattina fino a dopo pranzo e la madre il pomeriggio fino alla mattina seguente;
ove la nonna paterna e la zia paterna siano disponibili, potrà trascorrere qualche giorno di vacanza con loro a Napoli;
il Per_1 minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni mese;
inoltre ove la nonna paterna e la zia paterna siano disponibili potrà trascorrere qualche settimana di vacanza con loro a Napoli;
Per_1 porre a carico del padre la somma di € 250,00 mensile quale contributo al mantenimento di;
porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee Per_1 guida del CNF 2017; l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre;
nulla per spese.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.12.2024, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio civile il 27.10.2005 a Napoli con , dalla cui unione erano nati i Controparte_1
figli e , rispettivamente il 26.3.2006 ed il 20.6.2017- Ha esposto che il Per_2 Per_1
rapporto coniugale era entrato in crisi a causa di incompatibilità caratteriali dei coniugi che hanno deteriorato la relazione matrimoniale, al punto che, nell'ottobre 2024, il marito aveva lasciato la casa coniugale. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa familiare (immobile di edilizia popolare sito in Firenze, via Rocca Tedalda, 363/30), l'affidamento condiviso del figlio minore con Per_1 collocamento presso di sé, la disciplina della frequentazione paterna, l'attribuzione integrale dell'assegno unico, e la previsione di un contributo a carico del padre di € 600,00 mensili per entrambi i figli (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre il 50 % delle spese straordinarie, oltre un assegno separativo in proprio favore di € 200,00 mensili.
All'udienza dell'1.04.2025, il è comparso personalmente sebbene non costituito, e, CP_1 all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo ed il procuratore della ricorrente ha concluso come in epigrafe riportato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, stante la presenza del coniuge non costituito in udienza, ha anche raggiunto un pagina 2 di 4 accordo con il resistente personalmente per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dai restanti accordi delle parti fatti propri nelle conclusioni del procuratore della ricorrente, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse del figlio minore , al quale garantiscono un Per_1
rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e un adeguato mantenimento.
Quanto al figlio maggiorenne delle parti, nessun provvedimento viene più richiesto avendo egli volontariamente interrotto il suo percorso di studi, essendo responsabile della propria condizione di tossicodipendente, e peraltro resosi autore di atti di aggressione fisica ai danni della madre e per questo attualmente detenuto presso il carcere di Sollicciano, come dichiarato dalla stessa ricorrente in udienza.
In punto di spese, considerata la natura necessitata della pronuncia sullo status, e l'accordo raggiunto in udienza fra le parti personalmente, non si rinvengono i presupposti della soccombenza a carico del resistente formalmente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
16.7.1984, e nato a [...] il [...] (matrimonio contratto il Controparte_1
27.10.2005 a Napoli (NA) trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli
(NA) al n. 34, parte I, sez. J, anno 2005);
dispone l'affido condiviso del figlio minore , con domiciliazione prevalente presso Per_1
la madre;
assegna la casa coniugale ad;
Parte_1
dispone che il padre tenga con se il figlio tutti i lunedì dall'uscita di scuola fino a Per_1
dopo cena quando lo riporterà alla madre entro le 22,00; tutti i fine settimana il sabato o la domenica dalla mattina fino al primo pomeriggio quando lo riporterà alla madre entro le l5,30; e nel caso in cui la madre lavori sia il sabato che la domenica il padre lo terrà pagina 3 di 4 entrambe le mattine con il medesimo orario;
durante le vacanze scolastiche invernali e pasquali il padre terrà il figlio la mattina fino a dopo pranzo e la madre il pomeriggio fino alla mattina seguente;
ove la nonna paterna e la zia paterna siano disponibili, potrà Per_1
trascorrere qualche giorno di vacanza con loro a Napoli;
il minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni mese;
inoltre ove la nonna paterna e la zia paterna siano disponibili potrà Per_1
trascorrere qualche settimana di vacanza con loro a Napoli;
pone a carico di la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio minore , da versarsi ad entro il giorno 5 di Per_1 Parte_1
ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 2 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 14721/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Graziana Cusato che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...] Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso del figlio minore con domiciliazione prevalente presso la madre e assegnazione della casa coniugale alla medesima;
disporre che il padre tenga con sé il figlio tutti i lunedì Per_1
pagina 1 di 4 dall'uscita di scuola fino a dopo cena quando lo riporterà alla madre entro le 22,00; tutti i fine settimana il sabato o la domenica dalla mattina fino al primo pomeriggio quando lo riporterà alla madre entro le l5,30; e nel caso in cui la madre lavori sia il sabato che la domenica il padre lo terrà entrambe le mattine con il medesimo orario;
durante le vacanze scolastiche invernali e pasquali il padre terrà il figlio la mattina fino a dopo pranzo e la madre il pomeriggio fino alla mattina seguente;
ove la nonna paterna e la zia paterna siano disponibili, potrà trascorrere qualche giorno di vacanza con loro a Napoli;
il Per_1 minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni mese;
inoltre ove la nonna paterna e la zia paterna siano disponibili potrà trascorrere qualche settimana di vacanza con loro a Napoli;
Per_1 porre a carico del padre la somma di € 250,00 mensile quale contributo al mantenimento di;
porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee Per_1 guida del CNF 2017; l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre;
nulla per spese.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.12.2024, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio civile il 27.10.2005 a Napoli con , dalla cui unione erano nati i Controparte_1
figli e , rispettivamente il 26.3.2006 ed il 20.6.2017- Ha esposto che il Per_2 Per_1
rapporto coniugale era entrato in crisi a causa di incompatibilità caratteriali dei coniugi che hanno deteriorato la relazione matrimoniale, al punto che, nell'ottobre 2024, il marito aveva lasciato la casa coniugale. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa familiare (immobile di edilizia popolare sito in Firenze, via Rocca Tedalda, 363/30), l'affidamento condiviso del figlio minore con Per_1 collocamento presso di sé, la disciplina della frequentazione paterna, l'attribuzione integrale dell'assegno unico, e la previsione di un contributo a carico del padre di € 600,00 mensili per entrambi i figli (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre il 50 % delle spese straordinarie, oltre un assegno separativo in proprio favore di € 200,00 mensili.
All'udienza dell'1.04.2025, il è comparso personalmente sebbene non costituito, e, CP_1 all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo ed il procuratore della ricorrente ha concluso come in epigrafe riportato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, stante la presenza del coniuge non costituito in udienza, ha anche raggiunto un pagina 2 di 4 accordo con il resistente personalmente per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dai restanti accordi delle parti fatti propri nelle conclusioni del procuratore della ricorrente, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse del figlio minore , al quale garantiscono un Per_1
rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e un adeguato mantenimento.
Quanto al figlio maggiorenne delle parti, nessun provvedimento viene più richiesto avendo egli volontariamente interrotto il suo percorso di studi, essendo responsabile della propria condizione di tossicodipendente, e peraltro resosi autore di atti di aggressione fisica ai danni della madre e per questo attualmente detenuto presso il carcere di Sollicciano, come dichiarato dalla stessa ricorrente in udienza.
In punto di spese, considerata la natura necessitata della pronuncia sullo status, e l'accordo raggiunto in udienza fra le parti personalmente, non si rinvengono i presupposti della soccombenza a carico del resistente formalmente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
16.7.1984, e nato a [...] il [...] (matrimonio contratto il Controparte_1
27.10.2005 a Napoli (NA) trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli
(NA) al n. 34, parte I, sez. J, anno 2005);
dispone l'affido condiviso del figlio minore , con domiciliazione prevalente presso Per_1
la madre;
assegna la casa coniugale ad;
Parte_1
dispone che il padre tenga con se il figlio tutti i lunedì dall'uscita di scuola fino a Per_1
dopo cena quando lo riporterà alla madre entro le 22,00; tutti i fine settimana il sabato o la domenica dalla mattina fino al primo pomeriggio quando lo riporterà alla madre entro le l5,30; e nel caso in cui la madre lavori sia il sabato che la domenica il padre lo terrà pagina 3 di 4 entrambe le mattine con il medesimo orario;
durante le vacanze scolastiche invernali e pasquali il padre terrà il figlio la mattina fino a dopo pranzo e la madre il pomeriggio fino alla mattina seguente;
ove la nonna paterna e la zia paterna siano disponibili, potrà Per_1
trascorrere qualche giorno di vacanza con loro a Napoli;
il minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni mese;
inoltre ove la nonna paterna e la zia paterna siano disponibili potrà Per_1
trascorrere qualche settimana di vacanza con loro a Napoli;
pone a carico di la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio minore , da versarsi ad entro il giorno 5 di Per_1 Parte_1
ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 2 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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