Rigetto
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/05/2025, n. 4688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4688 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04688/2025REG.PROV.COLL.
N. 03446/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3446 del 2023, proposto dalla società Immobiliare Bibione Est s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Cacciavillani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 01690/2022, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Michele al Tagliamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 la consigliera Silvia Martino;
Udito l’avvocato Francesca Busetto, su delega dell’avvocato Alfredo Bianchini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado, la società odierna appellante adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto esponendo quanto segue.
1.1. In data 26 luglio 2005, la società aveva presentato al Comune di San Michele al Tagliamento una proposta di piano di lottizzazione relativa ad un’area di sua proprietà sita in Bibione.
Con provvedimento prot. n. 36096 del 6 settembre 2005, il Comune aveva comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza ex art. 10 bis della l. n. 241/1990.
L’Amministrazione, da un lato, rappresentava alla società che l’intervento di trasformazione proposto non era conforme ai criteri di priorità delineati dalla Giunta comunale nella delibera n. 157 del 2005, in base alla quale, in attesa dall'approvazione del P.A.T. (Piano di assetto del territorio), gli interventi di trasformazione urbanistica della località turistica di Bibione avrebbero dovuto essere attuati mediante accordi di pianificazione “ in maniera graduata, sulla base delle esigenze della località turistica, privilegiando gli interventi relativi alle infrastrutture di carattere generale a supporto del turismo e dei servizi alla città, individuando con precisione le componenti di interesse pubblico generale ”; dall’altro, faceva comunque presente la mancanza di una documentazione idonea a consentire un minimo controllo e persino la stessa individuazione dell’oggetto dell’istanza.
1.2. In seguito alla presentazione delle osservazioni della società istante, con nota del 5 dicembre 2005 l’Amministrazione aveva comunicato il rigetto della domanda, come disposto dalla delibera della Giunta comunale n. 279 del 29 novembre 2005.
In tale delibera veniva richiamata la relazione dell'Ufficio urbanistica del 18 novembre 2005, con la quale era stato espresso parere sfavorevole all'accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, in quanto i motivi posti alla base del preavviso di rigetto erano stati ritenuti validi e non superati dalle controdeduzioni presentate dalla società.
1.3. Con il ricorso di primo grado, la società impugnava siffatti provvedimenti, chiedendone l’annullamento sulla base di tre mezzi di gravame (da pag. 4 a pag. 18).
2. Il T.a.r., con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa:
- ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse della domanda impugnatoria;
- ha respinto la domanda risarcitoria;
- ha compensato le spese di lite.
3. L’appello della società, rimasta soccombente, è affidato ai seguenti motivi:
I. Sull’interesse all’annullamento degli atti impugnati a fini risarcitori
Il T.a.r. si è discostato - ritenendola “non condivisibile” - dall’interpretazione dell’art. 34 comma 3 del codice del processo amministrativo delineata nella decisione dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio n. 8 del 2022, secondo la quale, ai fini dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto, è “ sufficiente la dichiarazione del ricorrente di avere interesse a che sia accertata l’illegittimità dell’atto impugnato in vista della futura azione risarcitoria ” (paragrafo 8 della sentenza).
Nello specifico, secondo l’Adunanza plenaria “ la dichiarazione [di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori] è condizione necessaria ma nello stesso tempo sufficiente perché sorga l’obbligo per il giudice di accertare l’eventuale illegittimità dell’atto impugnato. Non occorre a questo scopo né che siano esposti i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno che questa sia in concreto proposta [...]”.
L’appellante critica altresì l’argomentazione del T.a.r. riferita alla circostanza che “ solo nella memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 19.09.2022 parte ricorrente ha introdotto l’istanza risarcitoria, in tal modo oggettivamente alterando in corso di causa il thema decidendum in un quadro di piena acquiescenza ai provvedimenti successivi manifestamente maturatasi per omessa consequenziale impugnativa dei medesimi ”.
Tuttavia il primo giudice non ha considerato che l’udienza di discussione è stata fissata solo nel 2022, sicché la prima occasione utile per la ricorrente per far valere l’interesse risarcitorio è stata appunto quella del deposito delle memorie ex art. 73 c.p.a.; allo stesso tempo è del 2022 la pronuncia dell’Adunanza plenaria sopra richiamata.
In ogni caso, le modifiche urbanistiche – rispetto alle quali è rimasto alla ricorrente solo la possibilità di coltivare le proprie pretese risarcitorie - sono sopravvenute nel tempo perché il T.a.r. ha deciso il ricorso a quindici anni dalla sua proposizione.
II. Sulla asserita inammissibilità del ricorso di primo grado .
Il primo giudice ha inoltre ritenuto l’inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto, rispetto alle Delibere di Giunta Comunale del Comune di San Michele al Tagliamento n. 157/2005 e n. 58/2005, la ricorrente “ non ha dedotto alcuna specifica censura, lasciando le medesime incontestate ”.
Tuttavia l’appellante ritiene tali delibere irrilevanti poiché:
- la Delibera di Giunta Comunale n. 58/2005 si limitava prendere atto di un parere legale che riguardava il problematico coordinamento tra le previsioni del P.R.G., del P.T.R.C. (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale 13.12.1992 n. 250) e del c.d. AL (Piano d’Area delle Lagune e dei Litorali del Veneto Orientale, la cui efficacia era cessata nel novembre del 2003);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 157/2005 concerneva l’avvio della procedura di redazione del c.d. PAT (previsto dalla l.r. 23 aprile 2004 n. 11) e prevedeva le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione urbanistica fino alla redazione e approvazione del Piano medesimo.
Il contenuto di tali delibere sarebbe irrilevante rispetto alle pretese avanzate dalla società.
III. Violazione di legge: violazione dell’art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Difetto di istruttoria e di presupposto. Illogicità. Contraddittorietà. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Violazione di legge. Violazione dell’art.10 bis legge 7 agosto 1990 n. 241 .
Secondo il Ta.r. la società, dopo la comunicazione del preavviso di rigetto, avrebbe dovuto integrare la documentazione presentata, ritenuta carente.
Al contrario, secondo l’appellante, il preavviso di rigetto avrebbe dovuto seguire il compiuto espletamento dell’istruttoria, sicché sarebbe contraddittorio che lo stesso sia stato motivato unicamente sulla base di una asserita carenza documentale.
L’Amministrazione non avrebbe mai richiesto alla società documenti ulteriori né avrebbe mai specificato quali documenti occorressero per individuare l’ “oggetto” dell’istanza.
In ogni caso, nelle osservazioni presentate, la società si era resa disponibile ad integrare gli elaborati che l’Amministrazione medesima avesse inteso di richiedere.
L’appellante sottolinea ancora che il Comune non avrebbe motivato né in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni seguite al preavviso di rigetto né in ordine a qualsiasi altro profilo, limitandosi a rinvii che sarebbero meramente formalistici.
In particolare, non sarebbe stato chiarito in cosa consista l’interesse pubblico ostativo all’accoglimento del progetto proposto poiché tale piano era attuativo delle previsioni dello strumento urbanistico vigente.
IV. Violazione di legge. Violazione dell’art. 20 co. 1 L.R. 23 aprile 2004 n. 11. Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Sviamento di potere .
Il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato dal T.a.r. con riferimento all’interpretazione dell’art. 20 della l.r. 11/2004, secondo il quale “Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato dalla Giunta comunale ed approvato dal Consiglio comunale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la Giunta comunale, entro il termine di settantacinque giorni [in precedenza novanta giorni] dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti ”.
Secondo il primo giudice, l’approvazione del piano attuativo di iniziativa privata non sarebbe un atto dovuto, permanendo un potere discrezionale nella valutazione delle soluzioni proposte.
Tuttavia, evidenzia la ricorrente, l’esercizio della discrezionalità non può trasformarsi in mero arbitrio.
Nel caso in esame, il diniego sarebbe immotivato nonché adottato in violazione del principio di leale collaborazione.
V. Violazione di legge: violazione dell’art. 7 legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione dell’art. 97 Cost .
L’Amministrazione ha comunque omesso la comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990, la quale non sarebbe esclusa dalla presentazione di una istanza di parte.
Tale evenienza sarebbe stata implicitamente ammessa dal legislatore nella lettera c-ter) dell’art. 8, comma 2, della l. n. 241/1990 (“ nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza ”).
L’appellante ha quindi riproposto la domanda volta all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati ai sensi dell’art. 34, comma 3, del codice del processo amministrativo.
4. Si è costituito per resistere il Comune di San Michele al Tagliamento.
5. L’appellante ha depositato due memorie, in vista della pubblica udienza del 20 febbraio 2025 alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.
6. Giova richiamare il contenuto del provvedimento impugnato in primo grado, nonché della presupposta delibera n. 157 del 14 giugno 2005.
A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale del Veneto n. 11/2004 il Comune appellato, il cui P.R.G risaliva al 1985, con la citata delibera di Giunta comunale n. 157/2005, ha stabilito di dare avvio alle operazioni di redazione del P.A.T., disponendo altresì che, nel frattempo, gli interventi di trasformazione urbanistica nella località di Bibione sarebbero avvenuti esclusivamente mediante accordi di pianificazione o accordi di programma ai sensi degli articoli 6 e 7 della medesima legge regionale “ in maniera graduata, sulla base delle esigenze della località turistica, privilegiando gli interventi relativi alle infrastrutture di carattere generale a supporto del turismo e i servizi alla città ” (punto 2 del dispositivo).
Secondo il punto 4 di tale delibera gli uffici comunali interessati venivano incaricati altresì di notificare la medesima delibera “a ogni ditta e/o professionista che dovesse chiedere pareri preventivi su programmi di intervento o l’approvazione di progetti di interventi urbanistici pur conformi al PRG con l’invito ad adeguarsi nella predisposizione dei relativi progetti ”.
6.1. Nel caso in esame, con il preavviso di rigetto del 6 settembre 2005 veniva quindi fatto rilevare che mentre il capo 2 della delibera n. 157 “ fissa precisi criteri di priorità compatibili con la sostenibilità dello sviluppo corretto della località turistica ”, invece la domanda lottizzatoria della società “ non prospetta alcun profilo di pubblico generale interesse che, nell’alveo del richiamato disposto del punto 2 della delibera giuntale n. 157 del 2005, possa giustificare l’attuazione delle previsioni del PRG alle quali la richiesta si riferisce ( del tutto a prescindere dalla palese totale carenza di documentazione idonea a consentire un minimo di controllo e financo la mera individuazione dell’oggetto stesso dell’istanza) ”.
Nelle proprie osservazioni la ricorrente controdeduceva che “ la realizzazione delle previsioni dello strumento urbanistico vigente è già di per sé sintomatica dell’interesse pubblico ”; che “ in ogni caso il Piano di lottizzazione può esser contestuale ad un accordo programmatico con l’Amministrazione comunale in cui sia prevista la cessione in uso e7o proprietà di aree finalizzate a scoli pubblici che l’Amministrazione stessa voglia individuare” ; che comunque la società si rendeva disponibile a integrare la domanda con gli elaborati che l’Amministrazione avesse inteso richiedere “ al fine di meglio individuare e controllare l’oggetto dell’istanza ”.
Il diniego emesso a conclusione del procedimento, richiamata la deliberazione n. 157 del 2005, prendeva infine atto che i motivi posti alla base del preavviso non erano “ superati dalle controdeduzioni presentate ”.
7. Ciò posto, il primo giudice ha anzitutto ravvisato una causa di improcedibilità sopravvenuta della domanda impugnatoria perché con la delibera consiliare n. 71 del 30 novembre 2020 il Comune, all’esito del procedimento di pianificazione avviato, ha adottato il P.I. (Piano degli interventi), strumento urbanistico in forza del quale l’area di cui trattasi è stata riclassificata come agricola.
Il T.a.r. ha tuttavia contestualmente sostenuto che “ La dichiarazione di permanenza dell’interesse alla decisione di merito a fini risarcitori, effettuata dalla ricorrente nella memoria ex art. 73 c.p.a depositata in data 19.09.2022, appare manifestamente insufficiente per procedere all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati ai sensi dell’art. 34, co. 3, c.p.a. ”
Al riguardo, è manifestamente fondato il primo motivo di appello con il quale è stato criticato tale rilievo.
Sebbene il giudice di primo grado non sia vincolato ex lege dai principi di diritto stabiliti dalle sentenze dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (a differenza delle Sezioni del Consiglio medesimo ai sensi dell’art. 99 del c.p.a.), egli è comunque tenuto ad esporre, ai sensi dell’art. 88 del c.p.a., i motivi delle sue decisioni.
Nel caso in esame, il T.a.r. si è invece limitato genericamente a richiamare il principio dell’autonomia dell’azione risarcitoria senza considerare che esso non è affatto in contrasto con l’esegesi dell’art. 34, comma 3, del c.p.a., contenuta nella sentenza dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 8 del 2022, che è stata apoditticamente criticata.
Secondo tale pronuncia costituisce infatti una evidente aporia richiedere che la domanda risarcitoria sia già proposta affinché il giudice possa pronunciarsi sulla legittimità dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., poiché un simile accertamento costituisce di per sé uno degli antecedenti logico-giuridici dell’azione di “ risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi ” devoluta ai sensi dell’art. 7, comma 4, del c.p.a., alla giurisdizione amministrativa.
L’accertamento di legittimità dell’atto impugnato in funzione dell'interesse risarcitorio presuppone invece non già una domanda risarcitoria in atto, ma la sola proponibilità della stessa, che è consentita entro il termine di decadenza previsto dall’art. 30, comma 5, c.p.a.
Se tale domanda è stata proposta, l'accertamento mero si palesa inutile ed è assorbito da quello che deve svolgersi in sede di esame della domanda risarcitoria.
La pronuncia ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm. origina in sostanza da una modifica in senso riduttivo di una domanda già proposta, quella di annullamento, divenuta tuttavia priva di interesse per il ricorrente in pendenza di giudizio, ed in relazione al quale lo stesso ricorrente ritenga nondimeno che residui un’utilità ai fini di un ristoro per equivalente dei danni eventualmente subiti a causa dei provvedimenti amministrativi impugnati.
In definitiva, la disposizione contenuta nel cit. art. 34, comma 3, trova applicazione proprio nei casi in cui non vi sia una rituale domanda risarcitoria che la parte ben potrebbe proporre successivamente in autonomo giudizio, una volta ottenuto dal giudice l'accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa.
Pertanto, “ una volta manifestato l’interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare se l’atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell'azione di annullamento, mentre gli è precluso pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda ” (sentenza n. 8 del 2022, cit.).
8. Il T.a.r., peraltro, ha comunque proceduto all’esame della domanda di accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati, rilevando preliminarmente un profilo di inammissibilità che, anche ad avviso di questo Collegio, risulta insuperabile.
La società appellante non ha infatti svolto alcun motivo di censura avverso la presupposta delibera n. 157 del 2005 il cui contenuto è stato posto alla base del diniego impugnato, sul rilievo già espresso nel preavviso di rigetto secondo cui “ nella richiesta di approvazione dello strumento attuativo non viene nemmeno prospettato alcun profilo di interesse pubblico generale che, nell’alveo del richiamato disposto del punto 2 della più volte citata delibera giuntale 157/05 possa giustificare l’attuazione delle previsioni del PRG ”.
È infatti pacifico che il piano proposto dalla società non tenesse in alcun conto i criteri di priorità stabiliti dal Comune ai fini dell’attuazione del PRG nelle more dell’adozione del PAT, e quindi dell’adeguamento alla legge urbanistica regionale da poco entrata in vigore.
Come sopra ricordato l’Amministrazione ha infatti deciso – all’evidente fine di bilanciare l’esigenza di sviluppo del territorio con quella di non compromettere l’adeguamento alla nuova disciplina - di privilegiare gli interventi volti a dotare la località di Bibione di infrastrutture di carattere generale a supporto del turismo e di “servizi alla città”.
Tale indirizzo - fatto proprio e richiamato per relationem dal provvedimento impugnato – integra la motivazione principale ed anzi essenziale del diniego avverso la quale la società non ha svolto alcun mezzo di gravame, salvo invocare (con il secondo mezzo dell’appello), l’irrilevanza dell’indirizzo medesimo così come deliberato dalla Giunta.
Il secondo mezzo dell’appello deve pertanto essere respinto.
9. Il T.a.r. ha poi giudicato infondato il secondo motivo di ricorso (riproposto con il quarto mezzo dell’appello e parte del terzo), secondo cui ai sensi della l.r. n. n. 11/2004 il Comune potrebbe restituire il Piano urbanistico di iniziativa privata solo qualora esso risulti in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.
Rileva il Collegio che l’appellante stessa non disconosce, ai fini dell’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, l’esistenza di un potere discrezionale dell’Amministrazione.
Nell’esercizio di tale potere, però, il Comune non si limita a svolgere il semplice riscontro della conformità dei contenuti del piano allo strumento generale (come invece accade rispetto alle istanze di permesso di costruire mediate intervento diretto), ma deve valutarne la funzionalità al contemperamento dei vari interessi che confluiscono e incidono sul territorio, sia pure nell’ambito delle linee di indirizzo stabilite dallo strumento generale.
La pianificazione attuativa è infatti anch’essa espressione della potestà pianificatoria, seppur declinata in un’ottica più specifica e operativa, con la conseguente sussistenza dei margini di discrezionalità che ad essa si correlano.
Tale discrezionalità valutativa non verte solo sugli aspetti tecnici della conformità o meno del piano attuativo agli strumenti urbanistici di livello superiore, ma coinvolge anche l’opportunità di dare attuazione, in un certo momento e a determinate condizioni, alle previsioni dello strumento urbanistico generale, sussistendo fra quest’ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza (in termini Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2016, n. 5527).
In tal senso, ad esempio, si è ritenuto legittimo il diniego di approvazione di una proposta di piano attuativo ancorato, al di là dell’astratta e formale compatibilità con la strumentazione di livello superiore, a un giudizio di obsolescenza di quest’ultima e al contrasto della proposta con le nuove e diverse scelte destinate a concretarsi in un nuovo strumento generale in corso di formazione (sentenza n. 5527 del 2916, cit.).
9.1. Nel caso in esame, non è altresì vero che la discrezionalità si sia trasformata in mero arbitrio poiché l’Amministrazione ha rivolto ai privati una richiesta ben precisa, ovvero che tutti gli interventi proposti nelle more dell’adozione del PAT fossero finalizzati o comunque coerenti con l’esigenza di incremento delle infrastrutture a supporto del turismo e dei servizi alla città.
Tale richiesta è stata semplicemente ignorata dalla società ricorrente, che pretende di sostituire la propria visione del territorio a quella dell’Amministrazione la quale è invece chiamata a contemperare l’interesse privato con quello della collettività.
10. Con il terzo mezzo dell’appello, è stato riproposto anche il motivo secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere la documentazione ritenuta necessaria prima dell’adozione del preavviso di rigetto.
10.1. Il Collegio rileva – analogamente a quanto osservato dal primo giudice - che si tratta di una censura meramente formalistica poiché, secondo quanto previsto dall’art. 10 – bis della l. n. 241/90, in risposta al preavviso di rigetto gli istanti ben possono presentare la documentazione ritenuta necessaria a superare le obiezioni frapposte dall’Amministrazione.
Va inoltre osservato che, in realtà, il Comune ha rappresentato alla società non già una semplice carenza documentale, quanto l’assenza dei contenuti minimi pertinenti ad una proposta di piano attuativo, tale da impedire la stessa procedibilità dell’istanza.
Né è contestato il rilievo del T.a.r. secondo cui a fronte della carenza documentale “ ben può darsi la difficoltà di individuare con precisione l’oggetto dell’istanza e al contempo rilevarsi come la società istante non abbia in alcun modo provveduto ad esplicitare la rispondenza dell’esecuzione del piano ” alle priorità deliberate dalla Giunta.
In ogni caso, nel provvedimento finale il Comune ha dato conto, mediante il richiamo al parere sfavorevole espresso nella relazione dell’Ufficio urbanistica del 18 novembre 2005, di aver preso in debita considerazione le osservazioni della società e di aver ritenuto i motivi ostativi all’accoglimento “ non superati dalle controdeduzioni presentate ”.
Non si tratta di una confutazione generica ma di una determinazione conseguenziale alla posizione della società che ha mostrato di non tenere in alcun conto gli interessi prioritari delineati dalla Giunta.
11. L’appellante ha infine riproposto (con il quinto mezzo dell’appello) anche il terzo motivo del ricorso di primo grado, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Al riguardo, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la suddetta comunicazione non è necessaria nei procedimenti ad istanza di parte (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 13 giugno 2019, n.3960).
Non risulta ostativa a tale conclusione l’introduzione, operata dalla l. n.15/2005, dell’art. 8, comma 2, lett. c-ter), della l. n. 241/1990, ai sensi del quale, nei procedimenti ad iniziativa di parte, nella comunicazione di avvio va indicata la data di presentazione della relativa istanza.
Detta previsione, infatti, ben può essere riferita ad altri soggetti, diversi dal richiedente, ai quali debba comunque essere data comunicazione dell’avvio del procedimento conseguente all’istanza di parte.
Nel caso in esame, non è poi chiaro quale utilità avrebbe avuto una distinta comunicazione laddove il procedimento si è comunque svolto con la piena partecipazione della società ricorrente.
12. Per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, sia pure con parziale, diversa motivazione (per quanto evidenziato al paragrafo 7).
Sussistono tuttavia i presupposti – anche considerando che l’Amministrazione si è costituita con mero atto di stile – per compensare integralmente tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Martino | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO