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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/12/2024, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 935/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 935/2024 promossa dai sig.ri:
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
C.F. , C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
C.F. , C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
, C.F. , C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10
C.F. , C.F.
[...] C.F._10 Parte_11
C.F. C.F._11 Parte_12 C.F._12 Pt_13
C.F. , C.F.
[...] C.F._13 Parte_14
C.F. , C.F._14 Parte_15 C.F._15 Pt_16
C.F. C.F.
[...] C.F._16 Parte_17
, C.F , C.F._17 Parte_18 C.F._18 [...]
C.F. , C.F Pt_19 C.F._19 Parte_20
, C.F. , C.F._20 Parte_21 C.F._21 [...]
C.F. , C.F. Parte_22 C.F._22 Parte_23
, C.F. C.F._23 Parte_24 C.F._24 Pt_25
C.F. , C.F.
[...] C.F._25 Parte_26 C.F._26 C.F. , C.F Parte_27 C.F._27 Parte_28
, C.F. C.F._28 Parte_29 C.F._29
C.F. C.F Parte_30 C.F._30 Parte_31
, C.F. , C.F._31 Parte_32 C.F._32 Pt_33
C.F. , C.F.
[...] C.F._33 Parte_34
, C.F. , C.F._34 Parte_35 C.F._35
C.F. , Parte_36 C.F._36 [...]
C.F , C.F. Parte_37 C.F._37 Parte_38
C.F. , C.F._38 Parte_39 C.F._39
C.F. , C.F. Parte_40 C.F._40 Parte_41
, C.F. C.F._41 Parte_42 C.F._42 [...]
C.F. , C.F. Pt_43 C.F._43 Parte_44
, C.F. , C.F._44 Parte_45 C.F._45
C.F. , Parte_46 C.F._46 Parte_47
C.F. , C.F. , C.F._47 Parte_48 C.F._48
C.F. , Parte_49 C.F._49 Parte_50
C.F. , C.F. , C.F._50 Parte_51 C.F._51
C.F. C.F. Parte_52 C.F._52 Parte_53
, C.F. C.F._53 Parte_54 C.F._54 Pt_55
C.F. , C.F.
[...] C.F._55 Parte_56
, C.F. , C.F._56 Parte_57 C.F._57 [...]
C.F. , C.F. , Pt_58 C.F._58 Parte_59 C.F._59
C.F. , C.F. Parte_60 C.F._60 Parte_61
, C.F. , C.F._61 Parte_62 C.F._62 [...]
C.F. , C.F. Pt_63 C.F._63 Parte_64
, C.F. C.F._64 Parte_65 C.F._65 [...]
C.F. C.F. , Pt_66 C.F._66 Parte_67 C.F._67
C.F. C.F. Parte_68 C.F._68 Parte_69
, C.F. C.F._69 Parte_70 C.F._70 [...]
C.F. , C.F. Pt_71 C.F._71 Parte_72 , C.F. , C.F._72 Parte_73 C.F._73 Pt_74
C.F. C.F.
[...] C.F._74 Parte_75
C.F. , C.F._75 Parte_76 C.F._76
C.F. , C.F. Parte_77 C.F._77 Parte_78
, C.F. C.F._78 Parte_79
, C.F. , C.F._79 Parte_80 C.F._80 Pt_81
C.F , C.F. ,
[...] C.F._81 Parte_82 C.F._82
C.F. , C.F. Parte_83 C.F._83 Parte_84
C.F. , C.F._84 Parte_85 C.F._85 [...]
C.F. , C.F. Pt_86 C.F._86 Parte_87
, C.F. , C.F._87 Parte_88 C.F._88 [...]
C.F. , C.F. Parte_89 C.F._89 Parte_90
, C.F. , C.F._90 Parte_91 C.F._91 [...]
C.F. , C.F. Pt_92 C.F._92 Parte_93
, C.F. C.F._93 Parte_94 C.F._94 [...]
C.F. , C.F. Parte_95 C.F._95 Parte_96
, C.F. , C.F._96 Parte_97 C.F._97 Pt_98
C.F. , C.F.
[...] C.F._98 Parte_99
, C.F. , C.F._99 Parte_100 C.F._100 Pt_101
C.F. , C.F.
[...] C.F._101 Parte_102
, C.F. , C.F._102 Parte_103 C.F._103
C.F. , C.F. Parte_104 C.F._104 Parte_105
, C.F. , C.F._105 Parte_106 C.F._106
C.F. , Parte_107 C.F._107 Parte_108
C.F. , C.F. C.F._108 Parte_109 C.F._109
C.F. , C.F. Parte_110 C.F._110 Parte_111
, C.F , C.F._111 Parte_112 C.F._112 Pt_113
C.F. C.F.
[...] C.F._113 Parte_114
, C.F. , C.F._114 Parte_115 C.F._115 [...]
C.F. , C.F. Pt_116 C.F._116 Parte_117 , C.F. , C.F._117 Parte_118 C.F._118 Pt_119
C.F. ,
[...] C.F._119 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Federico Repetti (C.F. ; PEC: C.F._120
del foro di Genova ed elettivamente domiciliati Email_1
presso il suo studio in Genova, Via XX Settembre 10/8, come da mandati alle liti in calce al ricorso
-ricorrenti-
CONTRO
(P.IV , in persona del Presidente e Legale Controparte_1 P.IV_1
Rappresentante Dott. ( ), con sede legale Controparte_2 CodiceFiscale_121 in Genova, Via G. D'Annunzio n. 27, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Torchio, giusta procura apposta su foglio separato materialmente congiunto alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Fiasella 3/17
(indirizzo pec Email_2
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTI:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti tutti del caso, per tutti gli specifici motivi esposti nella narrativa del presente ricorso e da intendersi qui integralmente ritrascritti, accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti a vedersi riconosciuto, a fare data dal 1 gennaio 2017 e/o dalla successiva data di rispettiva assunzione e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, da parte di P. IV ), in persona Controparte_1 P.IV_1
del legale rappresentante pro tempore, il buono pasto sostitutivo del servizio mensa per ogni giornata di lavoro effettivo superiore alle sei ore, così come meglio precisato nella narrativa del presente ricorso, da intendersi qui integralmente ritrascritta e richiamata. Con integrale vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario ai sensi di legge”;
CONVENUTA:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrarijs rejectis, e previa ogni opportuna declaratoria così giudicare:
Nel merito in via principale: respingere il ricorso ex adverso proposto e tutte le domande in esso contenute anche allo stato degli atti, in quanto nulle, infondate in fatto ed in diritto
e comunque non provate, e di conseguenza assolvere da ogni e Controparte_1
qualsivoglia domanda ivi contenuta e da ogni conseguenza pregiudizievole;
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 20.2.2024, i ricorrenti indicati, tutti dipendenti di nel seguito, per brevità, anche solo ”) hanno Controparte_1 CP_1
convenuto in giudizio la datrice di lavoro, per sentire dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, a far data dal 1° gennaio 2017, del buono pasto sostitutivo del servizio mensa per ogni giornata di lavoro effettivo superiore alle sei ore.
si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo la reiezione dell'avversaria CP_1
domanda, perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
2. La causa è stata istruita documentalmente ed è stata poi discussa oralmente dai difensori delle parti, che hanno infine insistito come nei rispettivi atti.
3. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
4. Occorre indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici, non contestati o comunque documentalmente provati.
5. I rapporti di lavoro tra i ricorrenti e sono (o sono stati, per coloro che sono CP_1
andati frattanto in pensione) disciplinati dal CCNL dei Servizi Ambientali Utilitalia (doc. 2 ric.), applicato dalla resistente. 6. I ricorrenti svolgono (o hanno svolto) un orario lavorativo giornaliero a turno unico superiore alle sei ore e non hanno usufruito e non usufruiscono del servizio di mensa, che non è stato attivato da . CP_1
7. Il predetto CCNL, all'art. 32 (“Indennità e provvidenze varie”), lettera H (voce
“Mensa”), dispone che: “Nelle Aziende in cui non opera il servizio di mensa interna, saranno individuate adeguate soluzioni alternative, ivi comprese convenzioni con attività di ristoro esterne, previo esame congiunto con i soggetti sindacali competenti individuati nell'art. 1 del presente CCNL. L'irrealizzabilità del servizio mensa non può determinare la corresponsione di indennità sostitutive”.
Tale disciplina, di cui al CCNL applicato da IU [in precedenza, CCNL
“Nettezza urbana (aziende municipalizzate)”] è invariata, quanto meno, dal maggio 2003
(v. docc. da 11 a 15 conv.).
8. Il buono pasto è, ovviamente, prestazione diversa rispetto alle indennità sostitutive della mensa, che qui non vengono in questione.
9. ha sottoscritto accordi sindacali con cui si è attribuito ai lavoratori il diritto CP_1
alla corresponsione dei buoni pasto, a determinate condizioni.
10. Con l'accordo sindacale aziendale n. 7 dell'1.7.1999, il diritto è stato attribuito ai lavoratori a turno unico che svolgono la propria prestazione lavorativa nell'intervallo orario 12:00 – 15:00 (doc. 4 ric.; doc. 3 conv.), “considerata l'opportunità di evitare ai lavoratori interessati a tale turno, la consumazione del pasto in orario troppo anticipato, o posticipato, rispetto alle normali abitudini”.
11. Nell'Ordine di servizio (OdS) n. 91 del 2000 (doc. 1 conv.) si è prevista l'erogazione del buono pasto ai lavoratori che svolgono la prestazione con orario spezzato
(ad es. 730-12.30; 13.00-16.15) e si è ribadito il diritto previsto per i lavoratori a turno unico dal menzionato accordo, estendendolo ai casi di rientro per lavoro straordinario
(nonché di distacco e permesso sindacale).
12. L'accordo sindacale n. 4 del 29.1.2009 (doc. 4 ric.; doc. 4 conv.) ha esteso il diritto dei lavoratori a turno unico, in relazione ad “ogni giornata di effettiva presenza in servizio con prestazione di lavoro normale a cavallo delle seguenti pasce orarie: 12:00-
15:00; 19:00-22:00”; all'uopo, per “giornata di effettiva presenza in servizio” si intende una “prestazione in orario normale di lavoro almeno pari alla metà delle 6 ore giornaliere previste, a cavallo delle fasce suddette”.
12.1. Come anticipato, tale accordo è stato adottato in attuazione di una previsione contrattuale collettiva, in materia di “mensa”, corrispondente a quella in vigore.
12.2. Nelle premesse dell'accordo le Rappresentanze sindacali aziendali, “nel chiedere un ampliamento dei beneficiari dei ticket restaurant, attese anche le tipicità degli orari vigenti, riconoscono che l'Azienda attraverso l'emanazione dell'OdS DPO n. 91/Rev
4 ha dato sempre puntuale e corretta applicazione” all'Accordo del 1999;
13. Con comunicazione n. 171 dell'11.2.2009 (doc. 5 conv.) ha illustrato ai CP_1 propri dipendenti le modalità di applicazione dell'Accordo del 2009 (anche mediante l'esemplificazione di determinati orari di lavoro), fermo il diritto già disciplinato in caso di rientro per straordinario.
14. I ricorrenti hanno beneficiato del diritto al buono pasto, alle condizioni previste dai predetti accordi (v. verbale udienza 1.10.2024, con riguardo alle dichiarazioni delle parti in libero interrogatorio e alla dichiarazione del difensore dei ricorrenti, il quale - dietro invito del Tribunale - ha chiarito che “… non è contestata dai ricorrenti la percezione dei buoni pasto, nei termini di cui alla memoria di costituzione di controparte, avvenuta però in caso di effettuazione di turni compresi nelle fasce orarie oggetto di contrattazione sindacale, mentre l'oggetto dell'attuale vertenza attiene all'accertamento del diritto al buono pasto per la sola effettuazione di un turno di lavoro superiore alle sei ore, indipendentemente dalla relativa collocazione oraria”).
15. L'ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL proposta da , CP_3
e prevede sotto la voce “diritto al pasto” l'attribuzione a tutti i lavoratori CP_4 CP_5
in turno antimeridiano, pomeridiano e “semi notte” del “diritto al pasto con tutte le varie forme possibili” (v. prod. doc. conv. 14.11.2024).
16. Le linee guida di piattaforma per il rinnovo del CCNL del settore dei Servizi
Ambientali presentate da prevedono che “Per lavoratrici e lavoratori, impiegati CP_6
in attività che interessano nello stesso giorno orari che si svolgono sia in turno antimeridiano che pomeridiano, va definito un diritto al pasto con tutte le varie forme possibili per garantirlo in ogni impresa” (v. prod. doc. conv. 18.11.2024). 17. Venendo alle questioni più propriamente giuridiche, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, <<… l'attribuzione del buono pasto [costituisce]… agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, [ed] è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo>> (Cass.
n. 5547/2021; v. altresì Cass. n. 15629/2021, n. 32113/2022).
18. Più specificamente, la prestazione di natura assistenziale de qua è “… finalizzata ad alleviare, in mancanza di un servizio mensa, il disagio di chi sia costretto, in ragione dell'orario di lavoro osservato, a mangiare fuori casa (Cass. 28 novembre 2019, n.
31137; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290)” (Cass. ord. n. 22985/2020).
19. Dunque, <<… il diritto… non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n.
22985)>> (Cass. n. 5547/2021 cit.; conf. Cass. n. 32113/2022 e Cass. n. 25622/2023).
20. Non rientrando il diritto alla mensa e ai buoni pasto <nel trattamento retributivo in senso stretto>>, secondo consolidata giurisprudenza, (quanto meno) nell'ambito del lavoro privato <il regime della loro erogazione può essere variato anche per unilaterale deliberazione datoriale, in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un accordo sindacale>> (Cass. n. 16135/2020).
21. Dunque, non essendo state neppure dedotte, nella specie, previsioni in materia di diritto alla mensa/ai buoni pasto diverse da quelle contrattuali collettive, la fonte primaria del diritto stesso non può essere individuata se non nel CCNL applicato da , CP_1
disciplinante i rapporti di lavoro. 22. La relativa previsione, sopra trascritta, è rimasta invariata (quanto meno) nell'ultimo ventennio ed era tale, dunque, nel momento della conclusione dell'accordo sindacale del 2009, sopra menzionato.
23. Essa non pare attribuire ai ricorrenti il diritto vantato, cioè al buono pasto anche nei casi non disciplinati dagli accordi sindacali ed in particolare da quello del 2009 di cui sopra, perché, in relazione alle aziende che, come , non hanno attivato il servizio di CP_1
mensa interna, prevede solo che “… saranno individuate adeguate soluzioni alternative, ivi comprese convenzioni con attività di ristoro esterne, previo esame congiunto con i soggetti sindacali competenti…”.
24. Si è detto quali siano stati gli esiti dell'esame congiunto, formalizzati negli accordi sindacali alle cui previsioni IU si è attenuta. Accordi che, a ben vedere, apprestano una “soluzione alternativa” adeguata, costituita - per quanto qui interessa - dal riconoscimento del buono pasto, da ultimo, a chi, lavorando su turno unico, presti la propria attività nelle fasce orarie individuate dalle parti (12:00-15:00 e 19:00-22:00), ritenendosi diversamente possibile la consumazione del pasto “a casa”, prima dell'inizio del turno o dopo il termine dello stesso, senza eccessivo scostamento dagli orari abituali. D'altra parte, neppure i servizi mensa operano usualmente 24 ore al giorno.
25. I contenuti della contrattazione aziendale dimostrano che le parti stipulanti (e, quindi, anche le rappresentanze sindacali) hanno interpretato la previsione di cui al CCNL nei termini proposti. Le stesse piattaforme di rinnovo di recente rese note sembrano confermare che il detto CCNL non preveda già il diritto al buono pasto in tutti i casi in cui l'orario di lavoro sia superiore alle 6 ore e comporti, quindi, una pausa.
26. Non coglie nel segno la pretesa attrice di fondare il proprio asserito diritto sulle previsioni di contratti collettivi diversi, relativi al settore della sanità (pubblica e privata), perché esse sono di tenore differente e ricollegano specificamente il diritto alla mensa/al buono pasto al rispetto di un orario che comprenda una pausa. Pertanto, neppure possono estendersi ai rapporti lavorativi in questione i principi giurisprudenziali relativi al diverso settore. Si è detto, infatti, che solo il CCNL applicato da potrebbe fondare le pretese CP_1
attrici.
27. Conclusivamente, il ricorso risulta totalmente infondato e deve essere respinto. 28. Quanto alle spese di lite, la particolare novità della questione (non constano precedenti di legittimità in merito al CCNL in questione) ne consente l'integrale compensazione, tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice, defintivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, respinge il ricorso;
compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Genova, il 16 dicembre 2024.
IL GIUDICE
Stefano GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 935/2024 promossa dai sig.ri:
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
C.F. , C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
C.F. , C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
, C.F. , C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10
C.F. , C.F.
[...] C.F._10 Parte_11
C.F. C.F._11 Parte_12 C.F._12 Pt_13
C.F. , C.F.
[...] C.F._13 Parte_14
C.F. , C.F._14 Parte_15 C.F._15 Pt_16
C.F. C.F.
[...] C.F._16 Parte_17
, C.F , C.F._17 Parte_18 C.F._18 [...]
C.F. , C.F Pt_19 C.F._19 Parte_20
, C.F. , C.F._20 Parte_21 C.F._21 [...]
C.F. , C.F. Parte_22 C.F._22 Parte_23
, C.F. C.F._23 Parte_24 C.F._24 Pt_25
C.F. , C.F.
[...] C.F._25 Parte_26 C.F._26 C.F. , C.F Parte_27 C.F._27 Parte_28
, C.F. C.F._28 Parte_29 C.F._29
C.F. C.F Parte_30 C.F._30 Parte_31
, C.F. , C.F._31 Parte_32 C.F._32 Pt_33
C.F. , C.F.
[...] C.F._33 Parte_34
, C.F. , C.F._34 Parte_35 C.F._35
C.F. , Parte_36 C.F._36 [...]
C.F , C.F. Parte_37 C.F._37 Parte_38
C.F. , C.F._38 Parte_39 C.F._39
C.F. , C.F. Parte_40 C.F._40 Parte_41
, C.F. C.F._41 Parte_42 C.F._42 [...]
C.F. , C.F. Pt_43 C.F._43 Parte_44
, C.F. , C.F._44 Parte_45 C.F._45
C.F. , Parte_46 C.F._46 Parte_47
C.F. , C.F. , C.F._47 Parte_48 C.F._48
C.F. , Parte_49 C.F._49 Parte_50
C.F. , C.F. , C.F._50 Parte_51 C.F._51
C.F. C.F. Parte_52 C.F._52 Parte_53
, C.F. C.F._53 Parte_54 C.F._54 Pt_55
C.F. , C.F.
[...] C.F._55 Parte_56
, C.F. , C.F._56 Parte_57 C.F._57 [...]
C.F. , C.F. , Pt_58 C.F._58 Parte_59 C.F._59
C.F. , C.F. Parte_60 C.F._60 Parte_61
, C.F. , C.F._61 Parte_62 C.F._62 [...]
C.F. , C.F. Pt_63 C.F._63 Parte_64
, C.F. C.F._64 Parte_65 C.F._65 [...]
C.F. C.F. , Pt_66 C.F._66 Parte_67 C.F._67
C.F. C.F. Parte_68 C.F._68 Parte_69
, C.F. C.F._69 Parte_70 C.F._70 [...]
C.F. , C.F. Pt_71 C.F._71 Parte_72 , C.F. , C.F._72 Parte_73 C.F._73 Pt_74
C.F. C.F.
[...] C.F._74 Parte_75
C.F. , C.F._75 Parte_76 C.F._76
C.F. , C.F. Parte_77 C.F._77 Parte_78
, C.F. C.F._78 Parte_79
, C.F. , C.F._79 Parte_80 C.F._80 Pt_81
C.F , C.F. ,
[...] C.F._81 Parte_82 C.F._82
C.F. , C.F. Parte_83 C.F._83 Parte_84
C.F. , C.F._84 Parte_85 C.F._85 [...]
C.F. , C.F. Pt_86 C.F._86 Parte_87
, C.F. , C.F._87 Parte_88 C.F._88 [...]
C.F. , C.F. Parte_89 C.F._89 Parte_90
, C.F. , C.F._90 Parte_91 C.F._91 [...]
C.F. , C.F. Pt_92 C.F._92 Parte_93
, C.F. C.F._93 Parte_94 C.F._94 [...]
C.F. , C.F. Parte_95 C.F._95 Parte_96
, C.F. , C.F._96 Parte_97 C.F._97 Pt_98
C.F. , C.F.
[...] C.F._98 Parte_99
, C.F. , C.F._99 Parte_100 C.F._100 Pt_101
C.F. , C.F.
[...] C.F._101 Parte_102
, C.F. , C.F._102 Parte_103 C.F._103
C.F. , C.F. Parte_104 C.F._104 Parte_105
, C.F. , C.F._105 Parte_106 C.F._106
C.F. , Parte_107 C.F._107 Parte_108
C.F. , C.F. C.F._108 Parte_109 C.F._109
C.F. , C.F. Parte_110 C.F._110 Parte_111
, C.F , C.F._111 Parte_112 C.F._112 Pt_113
C.F. C.F.
[...] C.F._113 Parte_114
, C.F. , C.F._114 Parte_115 C.F._115 [...]
C.F. , C.F. Pt_116 C.F._116 Parte_117 , C.F. , C.F._117 Parte_118 C.F._118 Pt_119
C.F. ,
[...] C.F._119 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Federico Repetti (C.F. ; PEC: C.F._120
del foro di Genova ed elettivamente domiciliati Email_1
presso il suo studio in Genova, Via XX Settembre 10/8, come da mandati alle liti in calce al ricorso
-ricorrenti-
CONTRO
(P.IV , in persona del Presidente e Legale Controparte_1 P.IV_1
Rappresentante Dott. ( ), con sede legale Controparte_2 CodiceFiscale_121 in Genova, Via G. D'Annunzio n. 27, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Torchio, giusta procura apposta su foglio separato materialmente congiunto alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Fiasella 3/17
(indirizzo pec Email_2
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTI:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti tutti del caso, per tutti gli specifici motivi esposti nella narrativa del presente ricorso e da intendersi qui integralmente ritrascritti, accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti a vedersi riconosciuto, a fare data dal 1 gennaio 2017 e/o dalla successiva data di rispettiva assunzione e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, da parte di P. IV ), in persona Controparte_1 P.IV_1
del legale rappresentante pro tempore, il buono pasto sostitutivo del servizio mensa per ogni giornata di lavoro effettivo superiore alle sei ore, così come meglio precisato nella narrativa del presente ricorso, da intendersi qui integralmente ritrascritta e richiamata. Con integrale vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario ai sensi di legge”;
CONVENUTA:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrarijs rejectis, e previa ogni opportuna declaratoria così giudicare:
Nel merito in via principale: respingere il ricorso ex adverso proposto e tutte le domande in esso contenute anche allo stato degli atti, in quanto nulle, infondate in fatto ed in diritto
e comunque non provate, e di conseguenza assolvere da ogni e Controparte_1
qualsivoglia domanda ivi contenuta e da ogni conseguenza pregiudizievole;
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 20.2.2024, i ricorrenti indicati, tutti dipendenti di nel seguito, per brevità, anche solo ”) hanno Controparte_1 CP_1
convenuto in giudizio la datrice di lavoro, per sentire dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, a far data dal 1° gennaio 2017, del buono pasto sostitutivo del servizio mensa per ogni giornata di lavoro effettivo superiore alle sei ore.
si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo la reiezione dell'avversaria CP_1
domanda, perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
2. La causa è stata istruita documentalmente ed è stata poi discussa oralmente dai difensori delle parti, che hanno infine insistito come nei rispettivi atti.
3. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
4. Occorre indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici, non contestati o comunque documentalmente provati.
5. I rapporti di lavoro tra i ricorrenti e sono (o sono stati, per coloro che sono CP_1
andati frattanto in pensione) disciplinati dal CCNL dei Servizi Ambientali Utilitalia (doc. 2 ric.), applicato dalla resistente. 6. I ricorrenti svolgono (o hanno svolto) un orario lavorativo giornaliero a turno unico superiore alle sei ore e non hanno usufruito e non usufruiscono del servizio di mensa, che non è stato attivato da . CP_1
7. Il predetto CCNL, all'art. 32 (“Indennità e provvidenze varie”), lettera H (voce
“Mensa”), dispone che: “Nelle Aziende in cui non opera il servizio di mensa interna, saranno individuate adeguate soluzioni alternative, ivi comprese convenzioni con attività di ristoro esterne, previo esame congiunto con i soggetti sindacali competenti individuati nell'art. 1 del presente CCNL. L'irrealizzabilità del servizio mensa non può determinare la corresponsione di indennità sostitutive”.
Tale disciplina, di cui al CCNL applicato da IU [in precedenza, CCNL
“Nettezza urbana (aziende municipalizzate)”] è invariata, quanto meno, dal maggio 2003
(v. docc. da 11 a 15 conv.).
8. Il buono pasto è, ovviamente, prestazione diversa rispetto alle indennità sostitutive della mensa, che qui non vengono in questione.
9. ha sottoscritto accordi sindacali con cui si è attribuito ai lavoratori il diritto CP_1
alla corresponsione dei buoni pasto, a determinate condizioni.
10. Con l'accordo sindacale aziendale n. 7 dell'1.7.1999, il diritto è stato attribuito ai lavoratori a turno unico che svolgono la propria prestazione lavorativa nell'intervallo orario 12:00 – 15:00 (doc. 4 ric.; doc. 3 conv.), “considerata l'opportunità di evitare ai lavoratori interessati a tale turno, la consumazione del pasto in orario troppo anticipato, o posticipato, rispetto alle normali abitudini”.
11. Nell'Ordine di servizio (OdS) n. 91 del 2000 (doc. 1 conv.) si è prevista l'erogazione del buono pasto ai lavoratori che svolgono la prestazione con orario spezzato
(ad es. 730-12.30; 13.00-16.15) e si è ribadito il diritto previsto per i lavoratori a turno unico dal menzionato accordo, estendendolo ai casi di rientro per lavoro straordinario
(nonché di distacco e permesso sindacale).
12. L'accordo sindacale n. 4 del 29.1.2009 (doc. 4 ric.; doc. 4 conv.) ha esteso il diritto dei lavoratori a turno unico, in relazione ad “ogni giornata di effettiva presenza in servizio con prestazione di lavoro normale a cavallo delle seguenti pasce orarie: 12:00-
15:00; 19:00-22:00”; all'uopo, per “giornata di effettiva presenza in servizio” si intende una “prestazione in orario normale di lavoro almeno pari alla metà delle 6 ore giornaliere previste, a cavallo delle fasce suddette”.
12.1. Come anticipato, tale accordo è stato adottato in attuazione di una previsione contrattuale collettiva, in materia di “mensa”, corrispondente a quella in vigore.
12.2. Nelle premesse dell'accordo le Rappresentanze sindacali aziendali, “nel chiedere un ampliamento dei beneficiari dei ticket restaurant, attese anche le tipicità degli orari vigenti, riconoscono che l'Azienda attraverso l'emanazione dell'OdS DPO n. 91/Rev
4 ha dato sempre puntuale e corretta applicazione” all'Accordo del 1999;
13. Con comunicazione n. 171 dell'11.2.2009 (doc. 5 conv.) ha illustrato ai CP_1 propri dipendenti le modalità di applicazione dell'Accordo del 2009 (anche mediante l'esemplificazione di determinati orari di lavoro), fermo il diritto già disciplinato in caso di rientro per straordinario.
14. I ricorrenti hanno beneficiato del diritto al buono pasto, alle condizioni previste dai predetti accordi (v. verbale udienza 1.10.2024, con riguardo alle dichiarazioni delle parti in libero interrogatorio e alla dichiarazione del difensore dei ricorrenti, il quale - dietro invito del Tribunale - ha chiarito che “… non è contestata dai ricorrenti la percezione dei buoni pasto, nei termini di cui alla memoria di costituzione di controparte, avvenuta però in caso di effettuazione di turni compresi nelle fasce orarie oggetto di contrattazione sindacale, mentre l'oggetto dell'attuale vertenza attiene all'accertamento del diritto al buono pasto per la sola effettuazione di un turno di lavoro superiore alle sei ore, indipendentemente dalla relativa collocazione oraria”).
15. L'ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL proposta da , CP_3
e prevede sotto la voce “diritto al pasto” l'attribuzione a tutti i lavoratori CP_4 CP_5
in turno antimeridiano, pomeridiano e “semi notte” del “diritto al pasto con tutte le varie forme possibili” (v. prod. doc. conv. 14.11.2024).
16. Le linee guida di piattaforma per il rinnovo del CCNL del settore dei Servizi
Ambientali presentate da prevedono che “Per lavoratrici e lavoratori, impiegati CP_6
in attività che interessano nello stesso giorno orari che si svolgono sia in turno antimeridiano che pomeridiano, va definito un diritto al pasto con tutte le varie forme possibili per garantirlo in ogni impresa” (v. prod. doc. conv. 18.11.2024). 17. Venendo alle questioni più propriamente giuridiche, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, <<… l'attribuzione del buono pasto [costituisce]… agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, [ed] è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo>> (Cass.
n. 5547/2021; v. altresì Cass. n. 15629/2021, n. 32113/2022).
18. Più specificamente, la prestazione di natura assistenziale de qua è “… finalizzata ad alleviare, in mancanza di un servizio mensa, il disagio di chi sia costretto, in ragione dell'orario di lavoro osservato, a mangiare fuori casa (Cass. 28 novembre 2019, n.
31137; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290)” (Cass. ord. n. 22985/2020).
19. Dunque, <<… il diritto… non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n.
22985)>> (Cass. n. 5547/2021 cit.; conf. Cass. n. 32113/2022 e Cass. n. 25622/2023).
20. Non rientrando il diritto alla mensa e ai buoni pasto <nel trattamento retributivo in senso stretto>>, secondo consolidata giurisprudenza, (quanto meno) nell'ambito del lavoro privato <il regime della loro erogazione può essere variato anche per unilaterale deliberazione datoriale, in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un accordo sindacale>> (Cass. n. 16135/2020).
21. Dunque, non essendo state neppure dedotte, nella specie, previsioni in materia di diritto alla mensa/ai buoni pasto diverse da quelle contrattuali collettive, la fonte primaria del diritto stesso non può essere individuata se non nel CCNL applicato da , CP_1
disciplinante i rapporti di lavoro. 22. La relativa previsione, sopra trascritta, è rimasta invariata (quanto meno) nell'ultimo ventennio ed era tale, dunque, nel momento della conclusione dell'accordo sindacale del 2009, sopra menzionato.
23. Essa non pare attribuire ai ricorrenti il diritto vantato, cioè al buono pasto anche nei casi non disciplinati dagli accordi sindacali ed in particolare da quello del 2009 di cui sopra, perché, in relazione alle aziende che, come , non hanno attivato il servizio di CP_1
mensa interna, prevede solo che “… saranno individuate adeguate soluzioni alternative, ivi comprese convenzioni con attività di ristoro esterne, previo esame congiunto con i soggetti sindacali competenti…”.
24. Si è detto quali siano stati gli esiti dell'esame congiunto, formalizzati negli accordi sindacali alle cui previsioni IU si è attenuta. Accordi che, a ben vedere, apprestano una “soluzione alternativa” adeguata, costituita - per quanto qui interessa - dal riconoscimento del buono pasto, da ultimo, a chi, lavorando su turno unico, presti la propria attività nelle fasce orarie individuate dalle parti (12:00-15:00 e 19:00-22:00), ritenendosi diversamente possibile la consumazione del pasto “a casa”, prima dell'inizio del turno o dopo il termine dello stesso, senza eccessivo scostamento dagli orari abituali. D'altra parte, neppure i servizi mensa operano usualmente 24 ore al giorno.
25. I contenuti della contrattazione aziendale dimostrano che le parti stipulanti (e, quindi, anche le rappresentanze sindacali) hanno interpretato la previsione di cui al CCNL nei termini proposti. Le stesse piattaforme di rinnovo di recente rese note sembrano confermare che il detto CCNL non preveda già il diritto al buono pasto in tutti i casi in cui l'orario di lavoro sia superiore alle 6 ore e comporti, quindi, una pausa.
26. Non coglie nel segno la pretesa attrice di fondare il proprio asserito diritto sulle previsioni di contratti collettivi diversi, relativi al settore della sanità (pubblica e privata), perché esse sono di tenore differente e ricollegano specificamente il diritto alla mensa/al buono pasto al rispetto di un orario che comprenda una pausa. Pertanto, neppure possono estendersi ai rapporti lavorativi in questione i principi giurisprudenziali relativi al diverso settore. Si è detto, infatti, che solo il CCNL applicato da potrebbe fondare le pretese CP_1
attrici.
27. Conclusivamente, il ricorso risulta totalmente infondato e deve essere respinto. 28. Quanto alle spese di lite, la particolare novità della questione (non constano precedenti di legittimità in merito al CCNL in questione) ne consente l'integrale compensazione, tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice, defintivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, respinge il ricorso;
compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Genova, il 16 dicembre 2024.
IL GIUDICE
Stefano GRILLO