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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3068 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/07/1967 e residente a Cortona (AR), Val di Pierle n. 58, rappresentato e difeso dall'Avv. Emiliano Bartolozzi del Foro di Arezzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Arezzo alla via Garbasso n. 36B, come da procura in calce al ricorso;
Ricorrente
Contro
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Gubbio, via Giacomo Devoto n. 11, elettivamente domiciliata in Perugia, Via XIV Settembre n.
73 presso lo studio dell'Avv. Mario Monacelli del Foro di Perugia (pec
, che la rappresenta e difende in forza di procura Email_1
speciale in calce al presente atto su documento informatico separato ai sensi del co. 3 dell'art. 83 c.p.c.;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia. Conclusioni delle parti: per il : “Nel merito: Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), Pt_1 lett. B), L. n. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig.
e la Sig.ra in data 03.04.2004 e trascritto nel registro degli atti Parte_1 CP_1 di matrimonio del Comune di Gubbio. Accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1 pagherà alla figlia minore la somma di Euro 500,00 mensili fino alla maggiore età e Per_1 comunque all'autosufficienza economica. Accertare e dichiarare, per i motivi espressi in CP_ narrativa, che nulla è dovuto dal alla Sig.ra a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento”; CP_ per la “a) in via preliminare: dichiarare la improcedibilità ex art. 5 comma 1 bis D.
Lgs. n. 28/2010, nonché la inammissibilità per violazione dell'art. 40 c.p.c. e comunque per violazione dell'art. 39 c.p.c., della domanda di accertamento di godimento non esclusivo sul CP_ bene immobile in capo alla sig.ra di cui al punto 4) delle conclusioni del ricorrente di cui alla memoria integrativa del 01/03/2023; b) nel merito: Voglia l'On. Tribunale di
Perugia, respinta e disattesa ogni contraria domanda ed eccezione pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra la sig.ra e il sig. CP_1
in Gubbio il 03/04/2004, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di Parte_1 detto Comune anno 2004, n. 7 P.1, alle seguenti condizioni:
1. la figlia nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età, pur non essendo Per_1 economicamente autosufficiente e continuerà a risiedere con la madre;
CP_
2. il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese mediante Pt_1
CP_ bonifico bancario sul conto già noto o sul diverso conto che la sig.ra provvederà a comunicare in caso di cambiamento, a titolo di contributo per il mantenimento ex art. 5 L.
898/1970, l'importo mensile di € 500,00= rivalutabile annualmente su base ISTAT come per legge, per tutti i motivi di cui al presente atto, nonché a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente,
l'ulteriore importo mensile di € 700,00= anche questo rivalutabile annualmente ed il pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia stessa, come da relativo
Protocollo sottoscritto per il Tribunale di Perugia, sino al raggiungimento da parte della figlia della completa indipendenza economica;
3. le parti prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio;
4. fatte salve tra i coniugi tutte le pattuizioni di cui alla separazione consensuale ed alle successive scritture private relative al complesso immobiliare chiamato “Terzo di
AN” sito in Cortona (AR), Val di Pierle n. 58, identificato al Catasto Terreni e fabbricati di detto Comune al foglio 166, part.lla 14 sub 7 Cat. A/4, part.lle 15, 233, 4, 17, 18,
12 e 232; con espressa riserva di separate azioni in merito all'inadempimento da parte del ricorrente rispetto a tali accordi;
5. con rigetto di tutte le richieste economiche avanzate dal ricorrente, in quanto in via preliminare improcedibili e/o inammissibili, e comunque nel merito del tutto infondate per tutto quanto già dedotto ed eccepito in tutti gli scritti di parte resistente;
c) ordinare all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Gubbio (PG) di provvedere alla annotazione della sentenza;
d) in via istruttoria: riportandosi a quanto dedotto nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 14/02/2024, si insiste affinché il Giudice procedente, alla luce della incompletezza della documentazione relativa alle proprie condizioni economiche depositata da , voglia disporre l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. di ulteriori informazioni e Parte_1 di ulteriore documentazione presso la Banca Monte dei Paschi di Siena con la quale risultano sottoscritti i contratti di mutuo, con particolare riguardo ai piani di ammortamento relativi agli stessi – al fine di accertare l'effettivo ammontare degli importi mensili che il sig. corrisponde – e agli effettivi pagamenti mensili effettuati dal sig. Pt_1
a tale titolo o eventuali rinegoziazioni dei mutui stessi, eventualmente anche Pt_1 attraverso l'acquisizione dell'estratto dei conti correnti che risultano nella disponibilità del ricorrente, anche se eventualmente intestati alla convivente o ad altri Controparte_2 soggetti ma comunque nella disponibilità del , anche al fine della verifica della Pt_1 disponibilità delle ingenti somme percepite a seguito dei due mutui contratti dal , Pt_1 nonché al fine della verifica dei pagamenti eseguiti e/o di altri eventuali movimenti bancari;
e) in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della resistente”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento della domanda sullo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con comparsa in riassunzione depositata il 30.6.2022, a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo, il sig. ha chiesto dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (rectius, scioglimento) contratto con in data 3.4.2004, esponendo in particolare: che dall'unione è nata, il CP_1
7.10.2004, la figlia;
che con decreto del 18.12.18 il Tribunale di Arezzo ha omologato la Per_1 separazione consensuale tra i coniugi, alle condizioni concordate, tra le quali l'obbligo a
CP_ proprio carico di versare alla la complessiva somma di euro 1.000,00 mensili, di cui euro
500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ed euro 500,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie;
che sono ormai decorsi tre anni dalla separazione, cui è seguita la cessazione di qualsiasi rapporto amoroso, spirituale e materiale tra i coniugi.
Il ricorrente ha poi rappresentato di non potere più provvedere al versamento di un assegno di mantenimento per la moglie, per essersi la propria condizione economica deteriorata a causa dell'emergenza pandemica in corso da marzo 2020, ed in particolare di percepire reddito mensile di soli euro 800,00, che gli consentono a mala pena di provvedere a sé stesso e di pagare il mantenimento per la figlia. Il ha poi aggiunto: di essere proprietario del Pt_1
complesso immobiliare denominato “Terzo di AN”, sito in Cortona, una porzione del quale, al momento della separazione, era stata assegnata in godimento alla moglie, al fine di garantirle un incasso economico nel caso di vendita, ossia il 25% della somma che sarebbe stata eventualmente ricavata dalla vendita del complesso;
di avere versato alla coniuge, in forza di scrittura privata allegata al ricorso per separazione, la somma di euro 70.000,00 a titolo di restituzione di somme da lei concesse in prestito per la ristrutturazione del complesso immobiliare. Ha concluso nei termini sopra riportati, anche avanzando una domanda di accertamento di godimento non esclusivo da parte della moglie sulla particella assegnatale in separazione;
domanda, quest'ultima, alla quale nelle note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni ha dichiarato di rinunciare.
1.2 La sig.ra si è costituita con comparsa depositata il 9.11.22, nella quale ha CP_1
preliminarmente eccepito la inammissibilità della domanda relativa all'accertamento della natura del proprio diritto di godimento;
nel merito, ha contestato le domande economiche avanzate dal ricorrente, evidenziando: che, come anche descritto nel sito del resort e nelle recensioni lasciate dai clienti, il complesso immobiliare di proprietà del marito, denominato
“Terzo di AN” - utilizzato per cerimonie, matrimoni e vacanze residenziali, composto da un “bachificio”, un teatro, una sala per seminari, da 9 camere con 8 bagni e da giardino, piscina, cucina esterna - ha proseguito con successo l'attività turistico-ricettiva negli anni
2021-2022; come il , al solo fine di sottrarsi agli obblighi economici derivanti dalle Pt_1 condizioni di separazione e fare apparire che percepisce reddito di euro 800 mensili, in data
18/10/2021 avesse stipulato un contratto con cui aveva affittato l'intero complesso turistico per l'importo annuo, del tutto irrisorio, di € 9.600,00 (€ 800,00= mensili); che detto contratto di affitto era stipulato in favore di una società - Porta Verde s.r.l. – di cui è rappresentante legale la sua nuova compagna e di cui lo stesso ricorrente è socio al 51%.
CP_ La ha poi riferito di essere laureata in lingue moderne e di essersi dedicata, prima del matrimonio (durato 14 anni) alle proprie attività di musicista, compositrice e cantante nel genere della musica d'autore, ma di avere dopo il matrimonio accantonato le proprie attitudini per dedicarsi insieme al marito alla cura della famiglia ed alla costruzione e realizzazione dell'attività turistica, che costituiva oggetto di un progetto di vita comune della
CP_ coppia. La ha quindi precisato di avere non solo ideato essa stessa il progetto turistico ricettivo del Terzo di AN, ma di avere anche investito le proprie risorse economiche nella ristrutturazione, svolgendo ogni mansione anche manuale necessaria, curando la realizzazione del sito internet e tutta la comunicazione on line per la promozione dell'attività.
La resistente ha dato atto di avere così sacrificato la propria carriera professionale, che dopo la separazione stava tentando con fatica di riavviare, riuscendo tuttavia a percepire redditi esigui e trovandosi in difficoltà, anche dovute al fatto che il da aprile 2021 aveva Pt_1
smesso di versare gli assegni di mantenimento previsti nella sentenza di separazione, ed aveva tenuto condotte volte ad impedire la vendita del complesso immobiliare, pure concordata in separazione. Ha concluso come sopra riportato.
1.3 In esito all'udienza presidenziale del 25.11.22, ove le parti comparivano insistendo nelle rispettive difese, il Presidente – esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione – confermava le condizioni della separazione, salvo l'aumento da euro 500,00 ad euro 600,00 dell'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal per la figlia e rimetteva le parti Pt_1
dinanzi al giudice istruttore.
La causa è stata istruita documentalmente, assumendo le prove testimoniali richieste nei limiti in cui ritenute ammissibili e rilevanti e disponendo un accertamento sulla condizione patrimoniale ed economica del ricorrente, delegato alla Polizia tributaria. All'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza dell'8.10.24, sulle conclusioni sopra riportate, è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
***
2. Non è dubbia la sussistenza dei presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, chiesto del resto da entrambe le parti. Dalla separazione consensuale – omologata dal Tribunale di Arezzo con decreto del 4-9/7/2019 – non è più ripresa la convivenza ed è ormai palesemente venuta meno ogni affectio coniugalis.
E' quindi integrata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, secondo cui può essere proposta domanda di scioglimento del matrimonio quando sia omologata la separazione consensuale e la stessa si sia protratta per almeno sei mesi, a far data dal momento della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
2.1 La figlia nata dall'unione, , ha compiuto 20 anni, sì che le uniche questioni Per_1
accessorie da decidere nella presente sono quelle relative alla quantificazione del contributo al mantenimento dovuto per lei ed alla debenza e quantificazione dell'assegno divorzile
CP_ chiesto dalla
Opportunamente il ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato alla domanda, che sarebbe stata altrimenti inammissibile nella presente sede, relativa
CP_ all'accertamento delle modalità di godimento da parte della della porzione immobiliare assegnatale in sede di separazione.
Con riferimento all'assegno di mantenimento dovuto per , non vi è ragione per non Per_1
confermare l'importo di euro 600,00 mensili già stabilito nell'ordinanza presidenziale, nella quale si dava già atto delle aumentate esigenze connesse all'accresciuta età della figlia, e del fatto che fossero trascorsi quattro anni dalla omologa della separazione. In particolare, Per_1
- che aveva 14 anni al momento della separazione dei genitori, quando veniva concordato l'importo di euro 500 mensili che il si dichiara tutt'ora disposto a versare – ha ormai Pt_1
venti anni, vive insieme alla madre ed è una studentessa universitaria, sì da essere evidente la congruità dell'importo per lei già stabilito. All'importo di euro 600,00, dovuto mensilmente quale contributo ordinario (di fatto pressoché corrispondente all'importo originario rivalutato, secondo quanto meglio si dirà infra), deve aggiungersi la metà delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse, per la cui individuazione e gestione potrà essere di ausilio alle parti la lettura del Protocollo in uso presso l'ufficio.
CP_ 2.2 La ha chiesto prevedersi assegno divorzile di euro 500,00 mensili in proprio favore, ed ha a tal fine allegato di avere, per tutta la durata del matrimonio, sacrificato le proprie attitudini ed attività professionali per dedicarsi alla realizzazione del progetto di ristrutturazione del complesso “Terzo di AN”, di proprietà del marito, da destinare ad attività recettiva e turistica, ideandolo, investendo risorse proprie, impiegando il proprio tempo nelle attività utili a portare avanti il progetto di vita comune.
In diritto, è il caso di ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con pronuncia espressiva di un orientamento poi più volte confermato e condiviso dal collegio, hanno evidenziato come debba riconoscersi all'assegno divorzile funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ed in particolare come l'assegno abbia natura assistenziale (fondata su parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), natura compensativa-perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), ed in alcuni casi anche natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione), criterio quest'ultimo che, seppur evocato nella motivazione della decisione, sembra comunque assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione (cfr. C. Cass. S.U. n. 18287/18).
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. (omissis) la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche dalla pronuncia n. 17601/19, laddove la Corte di Cassazione, nel riferirsi alla “natura composita” dell'assegno divorzile e al
“principio di solidarietà post coniugale”, ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che “
4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale”.
In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (cfr. Cass. ord. n.
9144/23; Cass. n. 23583/22).
Applicando gli esposti principi alla fattispecie, deve darsi atto che la prospettazione in fatto offerta dalla parte resistente a supporto della richiesta di assegno divorzile con funzione compensativa-perequativa ha trovato ampia conferma in istruttoria.
Il , a ben vedere, non ha contestato che la moglie abbia fin dall'inizio dell'unione Pt_1
matrimoniale partecipato attivamente alla ideazione ed alla ristrutturazione del complesso turistico di sua proprietà, attualmente adibito ad attività recettiva, né che abbia per tale ragione accantonato l'attività lavorativa svolta fino a quel momento, ma ha argomentato nel senso di non doverle più nulla per averle già restituito la somma di euro 70.000,00 (da lei investita per la ristrutturazione) e nel senso della sua piena autosufficienza economica, anche derivante dalla proprietà di 6 immobili, dai quali la resistente percepisce o può percepire redditi.
CP_ Le prove orali assunte in istruttoria hanno confermato che la laureata in lingue e letterature straniere, prima del matrimonio si dedicava in via esclusiva all'attività di cantante e musicista, che poi abbandonò per dedicarsi, in evidente accordo con il marito, al progetto di ristrutturazione del complesso di AN, da destinare ad attività recettiva e ricreativa.
CP_ Che la prima del matrimonio si dedicasse all'attività di musicista e cantante è circostanza confermata in istruttoria dal teste (“Ho partecipato a numerosi concerti o Testimone_1
eventi in cui lei si esibiva. Per quanto ricordi, ha iniziato la sua attività di musicista-cantate
all'incirca nel 1994”), che ha aggiunto di essere a conoscenza del fatto che dopo il matrimonio
CP_ la si dedicò con entusiasmo al progetto di AN, nel cui ambito aveva avuto l'idea di associare all'attività alberghiera anche attività “olistica” e del quale curò, tra l'altro, la realizzazione del sito web (“…ebbe l'idea di associare all'attività recettiva, quelal tipicamente
“artistica” ed il famoso “bachificio”. Era interessata alla realizzazione di un polo “olistico”. So che lei
ed il fratello operarono per realizzare il sito internet. la aiutava tanto”, v. verbale di udienza CP_3
del 21.12.23).
Dette circostanze hanno poi trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dal teste
[...]
(fratello della resistente), che ha dettagliato come la sorella ebbe un ruolo Tes_2 CP_1 importante nell'idea stessa di destinare il complesso a struttura recettiva-alberghiera e, insieme, allo svolgimento di laboratori di laboratori di vario tipo (“ per prima ha CP_1
immaginato e poi realizzato l'idea di destinare il complesso immobiliare di AN a struttura
recettiva-alberghiera, da destinare anche a laboratorio artistico, di yoga, educazione al canto, teatro
ed altre attività simili. Per quanto ricordi, il complesso non era in ottime condizioni;
ci si poteva
senz'altro vivere ma aveva bisogno di interventi di ristrutturazione, soprattutto la parte del Teatro
(non so come altro definirla); anche l'idea di realizzare il prato e la piscina è stata di , anche CP_1
CP_ perché prima non c'era niente”). Il ha poi confermato non solo il consistente impegno finanziario assunto dalla sorella nell'ambito del progetto (impegno già comprovato in atti), ma anche che la sorella, insieme al marito, dedicasse quotidianamente le proprie energie ed il proprio lavoro alle attività via via da seguire e ne curasse alcune in via esclusiva, quale la creazione del sito che sarebbe servito per pubblicizzare l'attività (“ non disdegnava di CP_1
prestare anche il suo aiuto fisico, ad esempio nello spostare materiali all'occorrenza…Confermo che
mia sorella ha investito sue risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori cui ho fatto
riferimento… confermo altresì di aver effettuato io le foto che poi utilizzò per realizzare il CP_1
sito internet della struttura…. anche il marito ha partecipato attivamente, in particolare nell'attività
di sistemazione edilizia del complesso, a volta aiutato anche da terze persone, operai dei quali non
conosco l'inquadramento”; v. verbale di udienza del 21.12.23).
Per altro, la stessa lettura del complessivo accordo di separazione rendeva già evidente come
CP_ si volesse tenere in considerazione l'impegno profuso dalla in costanza di matrimonio nel progetto avviato sul complesso di proprietà del marito. Difatti, nell'accordo di separazione si
CP_ prevedeva l'assegnazione in godimento alla di una porzione del complesso immobiliare di AN (assegnazione che ha poi alimentato una serie di contenziosi tra le parti), e nella
CP_ scrittura privata coeva al ricorso congiunto le parti concordavano che la avrebbe percepito il 25% della somma ricavata dalla vendita del complesso immobiliare (sino all'importo massimo di euro 700.000,00). Tale pattuizione non può che essere letta ed interpretata come una forma, chiara, di riconoscimento da parte del dell'importante Pt_1
contributo offerto dalla moglie alla realizzazione e all'avvio dell'attività imprenditoriale;
contributo che il ricorrente stesso si impegnava a ricompensare mettendo a parte la moglie, già separanda, di una percentuale non trascurabile (25%) dei proventi che avrebbe ricavato dalla vendita.
CP_ Per dedicarsi al progetto condiviso con il marito la ebbe quindi ad abbandonare l'attività lavorativa di musicista che aveva svolto fino a quel momento, evidentemente rinunciando alla possibilità che detta attività potesse espandersi e crescere. Dopo la separazione, dei proventi derivati dall'avvio dell'attività turistico-alberghiera ideata e realizzata da entrambi i coniugi con impegno totalizzante ed escludente qualunque altra attività lavorativa, ha beneficiato e
CP_ continua a beneficiare il solo . La dopo la separazione, ha ripreso le attività di Pt_1
musicista, cantante e scrittrice di poesie cui si era dedicata dopo la laurea, percependone redditi annuali – documentati fino all'anno 2021 - non superiori ad euro 11.000.
D'altro lato, i proventi percepiti dal , dopo la separazione, dallo svolgimento Pt_1
dell'attività recettiva del complesso turistico non sono stati documentati in termini chiari. Il ricorrente ha sempre sostenuto la tesi, poco credibile, secondo cui egli percepirebbe dall'attività il solo reddito mensile di euro 800,00 che deriva dall'affitto dell'azienda. A tal proposito è il caso di osservare che l'azienda sia stata data in affitto a società, la Ponte Verde srl, di cui lo stesso ricorrente è socio al 51% e che il prezzo pattuito per l'affitto (euro 9.600 annui, in rate mensili da 800 euro) sia del tutto irrisorio rispetto all'ingente valore dell'importante complesso immobiliare;
si consideri, a tale ultimo proposito, che al momento della separazione il compendio era stato messo in vendita al prezzo di euro 2.800.000,00, valore di mercato presumibilmente non lontano dal valore effettivo della struttura.
L'indagine delegata alla Polizia Tributaria ha consentito di accertare che, a dispetto delle irrisorie disponibilità economiche dichiarate, il ha stipulato a maggio 2018 un Pt_1
contratto di mutuo con Banca Monte dei Paschi di Siena per la somma di euro 100.000,00 da restituire in 15 anni (di cui probabilmente la più parte destinata a restituire alla moglie la somma da lei investita nel complesso) e a dicembre 2019 altro mutuo, con lo stesso istituto di credito, per la somma di euro 174.000,00, da restituire in 25 anni. Gli impegni economici assunti dal dopo la separazione appaiono del tutto sganciati dagli introiti dichiarati, Pt_1
sì che da aversi ragione di credere che le reali condizioni economiche del sono in Pt_1 realtà migliori di quelle che emergono dalla documentazione prodotta in atti ed anche da quella consultata dalla polizia tributaria.
Alla luce di quanto fin qui non può che trovare accoglimento la domanda di assegno divorzile
CP_ avanzata dalla che trova fondamento nella accertata necessità di compensare la resistente del conssitente contributo offerto durante il matrimonio, a chiaro discapito delle proprie personali aspirazioni, all'avvio della attività imprenditoriale del marito. L'assegno divorzile deve essere riconosciuto nella misura di euro 500,00 chiesta dalla ricorrente, che rivalutata ex lege, d'ufficio, all'attualità ammonta a complessivi euro 588,64.
Le spese di lite, come quantificate in dispositivo tenendo conto dell'attività processuale svolta, sono da porre a carico del ricorrente, in coerenza con il principio della soccombenza, cui nel caso di specie, considerato l'integrale accoglimento delle richieste avanzate dalla parte resistente, non vi è ragione di derogare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisare dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 3 aprile 2004 in Gubbio tra Pt_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...],
[...] CP_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Gubbio al n. 7, parte I, serie
A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno cinque di ogni mese a Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne CP_1
, la somma di €. 600,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli ISTAT, oltre Per_1
al 50% delle spese straordinarie scolastiche o extra-scolastiche da sostenersi nel suo interesse.
3) Pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno cinque di ogni mese a Parte_1
, a titolo di assegno divorzile, la somma di €. 588,64, annualmente CP_1 rivalutabile secondo gli ISTAT. 4) Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi Euro 4.380,00, per compensi professionali, comprese le spese ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Perugia, nella camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Giudice rel. est.
Ilenia Miccichè
Il Presidente
Gaia Muscato