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Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2023, n. 9371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9371 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3971/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente– contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., incorporante Banca Antonveneta s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 2, presso lo studio dell’Avv. Prof. Guglielmo Fransoni, che, con l’Avv. Prof. AS US, la rappresenta e difende per procura speciale. – controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2028/16/2016, depositata il 15 novembre 2016. Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Michele Cataldi nella pubblica udienza del 14 marzo 2023, ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla IRAP-BANCHE- DEDUCIBILITA’ QUOTE DI SVALUTAZIONE SU CREDITI-ABROGAZIONE IRRETROATTIVA ART. 6, CO.1,LETT.n) d.lgs. n. 446/1977-“NONI PREGRESSI” Civile Sent. Sez. 5 Num. 9371 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CATALDI MICHELE Data pubblicazione: 05/04/2023 2 di 3 legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198; FATTI DI CAUSA 1. Il giudizio ha per oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto serbato dall’Agenzia delle entrate sull’istanza di rimborso di parte dell’Irap versata dalla Banca Antonveneta s.p.a. (poi incorporata dalla banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., attuale ricorrente) per le annualità d’imposta dal 2005 al 2008. Sosteneva infatti la contribuente istante che l’abrogazione ( ad opera dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 168 del 12 luglio 2004, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191) dell’art. 6, primo comma, lett. n), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non fosse retroattiva e non comportasse, pertanto, l’indeducibilità, ai fini Irap, delle quote (“noni”) di svalutazione su crediti, di competenza di anni d’imposta precedenti al 2005 (2000, 2002, 2003 e 2004), già consentita, alle banche e ad altri enti e società finanziari, dalla norma abrogata e da attuarsi soltanto in parte nel periodo d’imposta n cui la svalutazione era stata effettuata, e per il residuo nella misura frazionata di nove esercizi successivi, apportando in dichiarazione variazioni in diminuzione per ciascun esercizio. Pertanto, la contribuente, avendo effettuato versamenti Irap, relativi ai periodi d’imposta dal 2005 al 2008, al lordo delle quote deducibili di svalutazioni di crediti operate in bilancio negli esercizi precedenti al 2005 ( cd. “noni pregressi”), avanzava domanda di rimborso dell’eccedenza pagata. 2. L’adita Commissione tributaria provinciale di Firenze ha accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate. 3. L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello;
la contribuente resiste con controricorso;
il P.G. ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta « violazione o falsa applicazione degli artt. 3, legge 22 luglio 2000, n. 212; 6, comma 1, lett. n) ed 11-bis, d.lgs. n. 446 del 1997; 2, comma 2, d.l. n. 168 del 2004; 106, comma 3, d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Non ha quindi errato il giudice d’appello nel respingere, sul punto, l’appello erariale. 3 di 3 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza per il difetto assoluto di motivazione in ordine alla prova del quantum spettante alla contribuente a titolo di rimborso. 3. Deve darsi atto che l’Agenzia ricorrente ha depositato in via telematica, il 3 marzo 2023, atto con il quale ha rinunciato al ricorso. Pur se non notificato alla controparte (che comunque ne ha potuto avere conoscenza per effetto della produzione nel fascicolo telematico e che comunque nulla ha dedotto al riguardo, non producendo memoria), l’atto in questione esprime comunque inequivocabilmente il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente rispetto alla decisione del ricorso, comportando pertanto la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta. Le spese del giudizio di legittimità si compensano, in considerazione della sopravvenuta dichiarazione della carenza d’interesse, che ha precluso l’esame del merito della complessa questione controversa.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2023.
la contribuente resiste con controricorso;
il P.G. ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta « violazione o falsa applicazione degli artt. 3, legge 22 luglio 2000, n. 212; 6, comma 1, lett. n) ed 11-bis, d.lgs. n. 446 del 1997; 2, comma 2, d.l. n. 168 del 2004; 106, comma 3, d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Non ha quindi errato il giudice d’appello nel respingere, sul punto, l’appello erariale. 3 di 3 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza per il difetto assoluto di motivazione in ordine alla prova del quantum spettante alla contribuente a titolo di rimborso. 3. Deve darsi atto che l’Agenzia ricorrente ha depositato in via telematica, il 3 marzo 2023, atto con il quale ha rinunciato al ricorso. Pur se non notificato alla controparte (che comunque ne ha potuto avere conoscenza per effetto della produzione nel fascicolo telematico e che comunque nulla ha dedotto al riguardo, non producendo memoria), l’atto in questione esprime comunque inequivocabilmente il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente rispetto alla decisione del ricorso, comportando pertanto la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta. Le spese del giudizio di legittimità si compensano, in considerazione della sopravvenuta dichiarazione della carenza d’interesse, che ha precluso l’esame del merito della complessa questione controversa.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2023.