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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 01/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2175 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
07/01/1992;
• (C.F. , nata in [...] il Parte_2 C.F._2
05/10/1995;
• (C.F.: ), nato in [...] CP_1 Parte_3 C.F._3
il 19/12/2013, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Controparte_2
(C.F.: , nato in [...] il [...] e
[...] C.F._4
, nata in [...] il [...]; Parte_4
• (C.F.: , nato in Controparte_3 C.F._5
Brasile il 15/03/2012, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
e (come Controparte_2 Parte_4
sopra generalizzati);
• (C.F.: , nata in Parte_5 C.F._6
Brasile il 13/08/1992;
• (C.F.: ), nato Parte_6 C.F._7
in Brasile il 11/09/1993; tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 8, presso lo studio dell'avv. De
Simone, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente agli avv.ti Francesco Nardocci
e Valeria Saitta;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative Controparte_4
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha quindi assegnato termine sino al 5 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Baranello Persona_1 (Campobasso), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_1 Persona_2
- da ai di lui figli: Persona_2
o nato il [...]; Persona_3
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino Persona_4
brasiliano in data 05/10/1967;
- da alla di lui figlia, , nata il Persona_3 Persona_5
09/07/1968 e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 26/10/1991;
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Persona_5
o , nato il [...]; Pt_1 Persona_5
o , nata il [...]; Parte_2
- da , ai di lei figli: Persona_4
o , nato il [...]; Persona_6
o , nato il [...]; Controparte_2
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Persona_6
o , nata il [...]; Parte_5
o , nato il [...]; Parte_6
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Controparte_2
o , nato il [...]; Controparte_3
o , nato il [...]. Controparte_5
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da
[...]
(coniugatasi nel 1967 con cittadino brasiliano), ai figli, Persona_4 [...]
e , nati, rispettivamente, nel 1969 e nel 1975. Persona_6 Controparte_2
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità (che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile), ossia per effetto del semplice operare del principio di retroattività al 1° gennaio 1948 delle sentenze di incostituzionalità di norme precostituzionali (quali, nel caso di specie, quelle di cui alla legge n. 555/1912, artt. 1 e 10).
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v., in particolare, il doc. n. 24 allegato al ricorso, raffigurante le schermate del portale “Prenotami” del sito web del Consolato Generale di San Paolo, da cui si evince che, nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili nelle liste d'attesa), dando, altresì, contezza delle lunghissime liste di attesa, verosimilmente necessarie per la convocazione (v. in particolare, il doc. n. 25 allegato al ricorso, da cui si evince che, al 19 aprile 2023, erano in attesa di convocazione coloro i quali erano stati inseriti nella lista di attesa dell'anno 2012).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di presentazione e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in sede amministrativa, nonostante i numerosi tentativi effettuati dai ricorrenti stessi, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_4
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_4
che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite ai procuratori antistatari, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2175/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_4
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 31 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2175 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
07/01/1992;
• (C.F. , nata in [...] il Parte_2 C.F._2
05/10/1995;
• (C.F.: ), nato in [...] CP_1 Parte_3 C.F._3
il 19/12/2013, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Controparte_2
(C.F.: , nato in [...] il [...] e
[...] C.F._4
, nata in [...] il [...]; Parte_4
• (C.F.: , nato in Controparte_3 C.F._5
Brasile il 15/03/2012, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
e (come Controparte_2 Parte_4
sopra generalizzati);
• (C.F.: , nata in Parte_5 C.F._6
Brasile il 13/08/1992;
• (C.F.: ), nato Parte_6 C.F._7
in Brasile il 11/09/1993; tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 8, presso lo studio dell'avv. De
Simone, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente agli avv.ti Francesco Nardocci
e Valeria Saitta;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative Controparte_4
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha quindi assegnato termine sino al 5 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Baranello Persona_1 (Campobasso), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_1 Persona_2
- da ai di lui figli: Persona_2
o nato il [...]; Persona_3
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino Persona_4
brasiliano in data 05/10/1967;
- da alla di lui figlia, , nata il Persona_3 Persona_5
09/07/1968 e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 26/10/1991;
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Persona_5
o , nato il [...]; Pt_1 Persona_5
o , nata il [...]; Parte_2
- da , ai di lei figli: Persona_4
o , nato il [...]; Persona_6
o , nato il [...]; Controparte_2
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Persona_6
o , nata il [...]; Parte_5
o , nato il [...]; Parte_6
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Controparte_2
o , nato il [...]; Controparte_3
o , nato il [...]. Controparte_5
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da
[...]
(coniugatasi nel 1967 con cittadino brasiliano), ai figli, Persona_4 [...]
e , nati, rispettivamente, nel 1969 e nel 1975. Persona_6 Controparte_2
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità (che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile), ossia per effetto del semplice operare del principio di retroattività al 1° gennaio 1948 delle sentenze di incostituzionalità di norme precostituzionali (quali, nel caso di specie, quelle di cui alla legge n. 555/1912, artt. 1 e 10).
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v., in particolare, il doc. n. 24 allegato al ricorso, raffigurante le schermate del portale “Prenotami” del sito web del Consolato Generale di San Paolo, da cui si evince che, nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili nelle liste d'attesa), dando, altresì, contezza delle lunghissime liste di attesa, verosimilmente necessarie per la convocazione (v. in particolare, il doc. n. 25 allegato al ricorso, da cui si evince che, al 19 aprile 2023, erano in attesa di convocazione coloro i quali erano stati inseriti nella lista di attesa dell'anno 2012).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di presentazione e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in sede amministrativa, nonostante i numerosi tentativi effettuati dai ricorrenti stessi, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_4
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_4
che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite ai procuratori antistatari, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2175/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_4
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 31 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo