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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/11/2025, n. 3964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3964 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7707/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 7707/2023 R. Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace in materia di Lesione personale” e pendente:
TRA
già con sede in Milano, alla Piazza Tre Parte_1 Controparte_1
Torri n. 1, Partita Iva numero , in persona del Procuratore p.t., Dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Puoti (C.F. CP_2 Parte_2
) giusta procura in calce all'atto di citazione e CodiceFiscale_1 P.IVA_2 con lui elett.te domiciliata in Caserta, alla Via Patturelli nr. 89;
-appellante- CONTRO
nato a [...] [...] e residente Controparte_3 in Aversa, alla via Canduglia n. 37 cap. 81031 con Codice Fiscale
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato professionale C.F._2 conferito a mezzo procura autenticata ed apposto in calce allo atto scritto difensivo, dall'Avv. Paolo Ricciardi, del foro di S. Maria Capua Vetere con Codice Fiscale
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casaluce (CE), C.F._3 alla via Lemitone III Traversa n.5.;
-appellato- E
nato a [...] il [...] e residente/domiciliato in CP_4
T'TI (NA) alla via Simone Martini (Traversa di Corso Michelangelo), cap. 80029, con Codice Fiscale;
C.F._4
-appellato contumace-
AVVERSO La sentenza n. 2311/23, resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore in data 14- 28/06/23, non notificata
***
n. 7707/2023 r.g.a.c. Pagina 1 di 9 N. 7707/2023 R.G.A.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit. 1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di appello notificato in data 31.7.23 al e in data 1.08.23 Controparte_3 al , la come in epigrafe rappresentata, conveniva in CP_4 Parte_1 giudizio gli appellati menzionati, per sentire riformare la sentenza n. 2311/2023, resa in data 14.06.23 e pubblicata in data 28.06.2023, non notificata, dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, con la quale il giudice di prossimità pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. nei confronti del Sig. e della Controparte_3 CP_4 appellante società assicurativa, così provvedeva: 1) Dichiara che è esclusivo CP_4 responsabile dell'incidente per cui è causa;
2) condanna la a risarcire i Controparte_5 danni subiti da mediante pagamento di € 13.820,84, oltre interessi legali Controparte_3 calcolati su tale importo previamente devalutato al momento dell'incidente e progressivamente rivalutato dalla data del fatto, indicata in motivazione, alla data della presente sentenza;
3) condanna la al pagamento delle competenze di lite che si liquidato in € Controparte_5
270,00 per spese, oltre a quanto eventualmente anticipato/liquidato al TU, ed in € 2.531,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e C.P.A., con attribuzione al suo difensore. A supporto della dispiegata impugnazione, l'impresa appellante, deduceva in merito al giudizio di primo grado, che: con atto di citazione introduttivo del giudizio, il
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Frattamaggiore il CP_3
, quale proprietario dell'auto Toyota Yaris targata CV025KD, nonché la CP_4
quale impresa assicuratrice del suddetto veicolo, assumendo che Parte_1 il giorno 30.08.15, alle 20.30 circa, alla via Canduglia in Aversa (CE), nel mentre si trovava fermo in piedi nei pressi della propria abitazione, veniva investito al piede destro dalla suddetta autovettura. Segnatamente deduceva che la ruota anteriore sinistra dell'autovettura Toyota Yaris impattava il suo piede destro. Asseriva l'originario attore che, per quanto asseritamente occorso riportava lesioni personali che venivano refertate dell'Ospedale di Aversa “San Giuseppe Moscati”, con n. referto 15053710 del 30.08.2015; pertanto agiva avverso ii convenuti nella dispiegata qualità, per ottenere il risarcimento delle patite lesioni. Nel giudizio si costituiva si costituiva la mentre restava contumace il . Espletata Parte_1 CP_4 istruttoria, acquisita la prova testimoniale mediante l'escussione di un teste, veniva disposta ed effettuata C.T.U. medico-legale per la valutazione delle lesioni riportate, conferita alla dott.ssa la quale quantificava il lamentato Persona_1 danno biologico da invalidità permanente patito dall'attore patito nel 6%, con una invalidità temporanea totale di 30 giorni e parziale al 50% di 20 giorni ed al 25% di n. 7707/2023 r.g.a.c. Pagina 2 di 9 N. 7707/2023 R.G.A.C.
ulteriori 20 giorni. Ritenuta dal Giudice di Pace la controversia matura per la decisione, veniva definita con l'impugnata sentenza come in epigrafe riportato. Avverso la predetta sentenza, la esperiva il dispiegato gravame chiedendone la Pt_1 riforma per i seguenti motivi: in primis deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e l'emissione di sentenza ultra petita. All'uopo indicava quale oggetto di censura il capo di sentenza in cui il giudice di prime cure aveva così statuito: … la convenuta deve essere condannata a Controparte_5 risarcire i danni non patrimoniali subiti da che, condividendosi l'esperita Controparte_3
TU …. Si liquidano complessivamente, equitativamente ed all'attualità in € 13.470,84, di cui € 3.367,46 per danno morale, pretium doloris, conseguente all'accertato, fatto illecito che ha provocato le lesioni personali in questione ed in considerazione delle sofferenze patite, non riconducibili alla mera lesione dell'integrità psicofisica, oltre che del periodo di degenza. Inoltre, va risarcito il danno patrimoniale corrispondente alle spese mediche in € 350,00 condivisibilmente valutate dal TU” … “condanna la a risarcire i Controparte_5 danni subiti da mediante pagamento di € 13.820,84, oltre interessi legali Controparte_3 calcolati su tale importo previamente devalutato al momento dell'incidente e progressivamente rivalutato dalla data del fatto, indicata in motivazione, alla data della presente sentenza”. Al riguardo, argomentava l'appellante che l'attore, nell'atto introduttivo, aveva ripetutamente richiesto il pagamento, a titolo di risarcimento delle lesioni patite a seguito del sinistro dedotto in lite, della somma di € 5.200,00 (euro cinquemila duecento/00), pertanto riteneva evidente il vizio nella decisione oggetto dell'impugnazione, per aver riconosciuto alla parte più di quanto domandato. Contestava l'esorbitanza della pronuncia del giudice dal petitum, in violazione della regola che stabilisce la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancita dall'art. 112 c.p.c. All'uopo la chiedeva ridurre quantificazione dei danni Parte_1 riconosciuti all'attore in € 5.200,000, con restituzione di quanto eventualmente in più corrisposto, a qualsivoglia titolo e/o ragione, in favore dell'appellato in esecuzione dell'impugnata sentenza. Quale secondo motivo di censura, in via subordinata e gradata eccepiva l'omessa valutazione del complesso degli atti di istruzione probatoria e delle controdeduzioni del CTP alla espletata TU medico-legale. Al riguardo, indicava quali capi della Parte_1 sentenza di primo grado oggetto di impugnazione, i seguenti: “… dall'istruttoria è emerso che ha subito lesioni personali perché è stato investito e spinto a terra mentre Controparte_3 era a piedi dall'autoveicolo di proprietà del convenuto . In conseguenza, non CP_4 essendo emerso alcun provvedimento imprudente da parte dell'attore, attraverso cui la responsabilità del convenuto potrebbe essere esclusa (ovvero ridotta) ex art. 1227 c.c. per un fatto colposo ovvero scarsa diligenza …” e “Dichiara che è esclusivo responsabile CP_4 dell'incidente per cui è causa”. Contestava invero che dalla espletata prova testimoniale non era emersa, in maniera incontrovertibile, né la esclusiva responsabilità colposa del conducente la vettura nella causazione delle lesioni di cui l'istante aveva invocato il ristoro, né tantomeno l'incensurabilità del comportamento del pedone. Parimenti eccepiva che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della eccessiva sinistrosità del presunto responsabile civile che, risultava essersi reso protagonista di altri ottantatré sinistri, di cui diciassette quale assicurato e sessantasei quale persona fisica. Infine, contestava l'accettazione assolutamente acritica ed incondizionata, da parte del n. 7707/2023 r.g.a.c. Pagina 3 di 9 N. 7707/2023 R.G.A.C.
Giudice di prime cure, delle conclusioni cui era giunta la nominata ausiliaria, senza tenere conto delle note contro deduttive redatte dal consulente di parte Parte_1
Dott.ssa , alle quali la stessa consulente di ufficio non
[...] Persona_2 replicava affatto. In merito, nel riportarsi in toto al loro contenuto, tenuto conto dell'entità delle lesioni documentate e della concreta entità dei postumi rilevati in sede peritale, rilevava che una corretta quantificazione del danno biologico non avrebbe dovuto eccedere il 4%; pertanto contestava che la valutazione operata dal TU, appariva una indebita sommatoria delle percentuali spettanti per ciascun tipo di lesione riportata dal determinando così una ingiustificata considerevole CP_3 implementazione del quantum che avrebbe dovuto essere attribuito a controparte, eccessiva rispetto a quanto effettivamente patito dall'infortunato. Per quanto innanzi argomentato, l'appellante società chiedeva, in via del tutto subordinata e gradata riformare, quantomeno parzialmente, la pronuncia di condanna resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, disponendo, se del caso, la rinnovazione della espletata TU medico-legale, annullando in parziale riforma dell'appellata pronuncia, i seguenti capi di sentenza : “… dall'istruttoria è emerso che Controparte_3 ha subito lesioni personali perché è stato investito e spinto a terra mentre era a piedi dall'autoveicolo di proprietà del convenuto . In conseguenza, non essendo emerso CP_4 alcun provvedimento imprudente da parte dell'attore, attraverso cui la responsabilità del convenuto potrebbe essere esclusa (ovvero ridotta) ex art. 1227 c.c. per un fatto colposo ovvero scarsa diligenza …” e “Dichiara che è esclusivo responsabile dell'incidente per cui CP_4
è causa”, e così sostituiti : “dichiara la concorrente responsabilità del Sig. Controparte_3 nella causazione delle patite lesioni e, contenute le stesse nella misura del 4% di danno biologico condanna la già al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_5 [...] della somma che risulterà conseguentemente di giustizia”, con conseguente CP_3 restituzione di tutto quanto eventualmente corrisposto in più dalla Parte_1
a qualsivoglia titolo e/o ragione, all'odierno appellato.
[...]
In considerazione di quanto innanzi dedotto, la faceva espressa istanza di Pt_1 sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nr. 2311/23, del 14- 28/06/23, resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, mediante contestuale e separata azione inibitoria all'uopo proposta tesa al recupero delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata. Tanto premesso, citava gli appellati in epigrafe indicati, a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 6.12.2023, per sentir, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le seguenti conclusioni: - Preliminarmente disporre la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nr. 2311/23, del 14-28/06/23, resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, in accoglimento delle argomentazioni innanzi esposte;
-nel merito, in totale riforma della appellata pronuncia, si chiede che i capi della sentenza impugnati, “… la convenuta deve essere condannata a risarcire i danni non patrimoniali Controparte_5 subiti da quantificati complessivamente in € 5.200,00 (EURO Controparte_3 cinquemiladuecento/00), comprensivi di svalutazione monetaria ed interessi come per legge”, con ogni conseguente statuizione di legge, disponendosi la restituzione di quanto eventualmente in più corrisposto da a qualsivoglia titolo e/o ragione, in favore dell'appellato Parte_1 in esecuzione dell'impugnata sentenza, e con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio; -In via del tutto subordinata e gradata, in parziale riforma
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dell'appellata pronuncia, si chiede che i seguenti capi della sentenza “… dall'istruttoria è emerso che ha subito lesioni personali perché è stato investito e spinto a terra mentre Controparte_3 era a piedi dall'autoveicolo di proprietà del convenuto . In conseguenza, non CP_4 essendo emerso alcun provvedimento imprudente da parte dell'attore, attraverso cui la responsabilità del convenuto potrebbe essere esclusa (ovvero ridotta) ex art. 1227 c.c. per un fatto colposo ovvero scarsa diligenza …” e “Dichiara che è esclusivo responsabile CP_4 dell'incidente per cui è causa”, vengano annullati e così sostituiti “dichiara la concorrente responsabilità del Sig. nella causazione delle patite lesioni e, contenute le Controparte_3 stesse nella misura del 4% di danno biologico condanna la già Parte_1 [...] al pagamento in favore del della somma che risulterà conseguentemente CP_5 CP_3 di giustizia”, con ogni conseguente statuizione di legge, disponendosi per l'effetto la restituzione di tutto quanto eventualmente corrisposto in più dalla a qualsivoglia titolo Parte_1
e/o ragione, all'odierno appellato. Anche in tale ipotesi con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio. Restava contumace il responsabile civile, . CP_4
Si costituiva l'appellato, , il quale, avverso le censure mosse alla Controparte_3 statuizione di merito sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria, nonché alla consulenza tecnica espletata, deduceva che in primo grado era stata provata la dinamica così come esposta nell'atto introduttivo della lite. Altresì che l'ausiliaria incaricata aveva risposto esaurientemente alle controdeduzioni avanzate dal perito di parte appellante. Concludeva chiedendo: preliminarmente dichiarare l'inammissibilità e improponibilità dell'appello proposto;
- confermare nella interezza di contenuto e motivazioni, la impugnata sentenza di primo grado numero 2311/2023, emessa in data 14.06.2023 dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, dr. Avv. Salvatore Carro, depositata in cancelleria e resa pubblica, in data 28.06.2023 o, in subordine, dichiarare la cessata materia del contendere per successivo intervenuto pagamento della sorta capitale in favore dell'appellato; in virtù della avvenuta costituzione e del processo tenutosi, emanare la declaratoria di condanna nei confronti dell'appellante , già , al pagamento, in favore dell'odierna parte Parte_1 CP_5 appellata costituitasi tale sig. delle spese e competenze sia del presente giudizio CP_3 di merito che del giudizio inibitorio la cui domanda è stata rigettata, oltre al 15% spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Disposta la trattazione scritta della presente controversia in grado di appello, all'udienza del 7.12.2023, disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, rilevata la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, onerando la cancelleria e al reperimento dello stesso, la causa veniva rinviata all'uopo all'udienza del 29.4.24. Alla data di udienza da ultimo indicata, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, preso atto dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, ritenuta la controversia matura per la decisione, ai sensi degli artt. 281 quinquies-352, veniva fissata l'udienza del 16.10.2025 per la rimessione in decisione assegnando i termini di cui all'art. 189-352 c.p.c. 3.In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia dell'appellato , già CP_4 contumace in primo grado;
invero nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello eseguita nei suoi confronti (a mezzo A/R, in data 1.08.23), quest'ultimo non si costituiva nel presente processo di appello, di guisa che dello stesso ne va dichiarata la contumacia.
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4.In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado, di guisa che va dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del dispiegato gravame. Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006). 5.Nel merito, L'appello è fondato e va pertanto accolto, per le ragioni di cui alla motivazione che segue. Come fondatamente lamentato dalla odierna appellante mediante i dispiegati motivi di gravame, l'attore di primo grado, sul quale incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, tra i quali l'accadimento del fatto storico del sinistro nelle sue specifiche e concrete modalità, non ha, a fronte del disconoscimento operato in primo grado dalla controparte, assolto tale onere. Ed invero, le risultanze istruttorie, desumibili dal fascicolo di primo grado acquisito (cfr. n,rg 4821/18) non consentono di addebitare con certezza al conducente dell'autovettura di proprietà del (contumace), la negligente manovra CP_4 nella circolazione stradale denunziata dall'attore a fondamento dei danni lamentati, circostanza che non può che ridondare negativamente a carico dell'attore di primo grado, in applicazione del criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.. In primo luogo, occorre osservare come dall'esame dei verbali di causa del primo grado di giudizio (cfr. udienza del 24/03/2021) si evince che le dichiarazioni rese dal teste
(identificato con patente di guida ) nella Testimone_1 NumeroD_1 ricostruzione della dinamica del sinistro stradale per cui è causa sono apparse n. 7707/2023 r.g.a.c. Pagina 6 di 9 N. 7707/2023 R.G.A.C.
oltremodo innaturali e completamente appiattite sullo schema narrativo di base dello stesso atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.(cfr. verbale udienza del 24.03.21, fascicolo di primo grado n.rg.4821/18, acquisito al presente giudizio). Quale dedotto testimone oculare, infatti, non ha collocato la dinamica, peraltro, mnemonicamente riferita (cfr. pg.1 verbale di udienza del 24.3.2021), in alcun concreto contorno fattuale che abbia consentito di apprezzare l'attendibilità e la verosimiglianza delle dichiarazioni rese, senza riferire neppure da quale angolo visuale egli si collocava onde consentire di apprezzarne la attendibilità delle propalazioni rese. Quanto precede condiziona negativamente, non solo l'apprezzamento di merito dei fatti positivamente dichiarati dal testimone, ma anche la stessa e preliminare valutazione circa l'attendibilità e la credibilità del dichiarante, non in grado di arricchire il proprio racconto di alcun utile particolare ulteriore rispetto alla collisione narrata attenendosi genericamente all'atto introduttivo del giudizio. Alla luce di tale criticità evidenziata oltre un già così scarno e contrastante quadro probatorio, tutti i suddetti aspetti abbisognavano di ben altro serio grado di approfondimento. Di contro, nella impugnata decisione, non solo il giudice di prime cure non risulta aver in alcun modo proceduto al raffronto critico delle scarne risultanze istruttorie poste a base del proprio convincimento con le ben più oggettive e mai contestate risultanze tecniche offerte in atti dalla convenuta Compagnia Assicurativa sin dalla propria costituzione in giudizio, ma ha mostrato di aver completamente espunto queste ultime dal proprio percorso argomentativo e logico-motivazionale, come se le stesse non fossero mai entrate a far parte del compendio istruttorio in atti. Fondate altresì le censure con le quali l'appellante ha lamentato l'acritica adesione mostrata dal giudice di prime cure alla TU svolta in primo grado, nonché il riconoscimento in favore dell'attore, altresì, di un non provato danno morale. Ed invero, già dall'esame della documentazione medica prodotta in atti da parte attrice in primo grado (odierno appellato), nonché dalla lettura della TU svolta in quel giudizio, è dato ricavare l'illogico e incongruo riconoscimento da parte del detto Consulente d'ufficio di un danno biologico permanente residuato in capo all'istante a seguito del sinistro per cui è causa valutato addirittura nell'esorbitante ammontare del 6%, a fronte di un referto di pronto soccorso prodotto in atti dalla stessa istante in cui venivano ad egli diagnosticati una prognosi di 30 giorni per rimozione gesso (cfr. scheda pronto soccorso n.15053710, produzione primo grado attore, n.rg 4821/18). Sul punto la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in primo grado (in atti anche nel presente grado di gravame) è carente di idonea e logica motivazione giustificativa in ordine ad una cotanta sopravvalutazione del danno biologico riscontrato in capo all'attrice, così discostantesi dalla documentazione medica obiettiva prodotta in atti. Gli elementi raccolti come sopra descritti consentono, dunque, di dubitare fortemente dell'assunto attoreo, dell'attendibilità del teste e della veridicità del fatto dedotto;
sicché non avendo raggiunto l'attrice prova del verificarsi del fatto dedotto in lite, ogni valutazione relativa alle eventuali responsabilità, nel caso di specie, non rilevano;
in quanto ultronee rispetto al mancato assolvimento dell'onere probatorio che gravava n. 7707/2023 r.g.a.c. Pagina 7 di 9 N. 7707/2023 R.G.A.C.
sulla stessa, nel caso di specie ancora più stringente, a fronte delle fondate contestazioni mosse dalla convenuta- appellante, sin dal primo grado di giudizio. Ed invero nel caso di specie, la Compagnia Assicurativa ha offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio l'esistenza del fatto storico e da ingenerare il convincimento che i danni patiti e rivendicati da parte attrice si siano verificati con modalità o in conseguenza di circostanze diverse da quelle descritte e solo in parte documentate. L'appello va pertanto integralmente accolto, non potendosi ritenere provati da parte attrice gli elementi del fatto storico nel suo complesso.
L'accoglimento dell'appello sotto il profilo evidenziato assorbe la disamina delle ulteriori questioni prospettate dalle parti;
esso importa il rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado dal , con conseguente integrale Controparte_3 riforma della sentenza di primo grado. Con riguardo alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado svolta, giacché essa consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata non è considerata domanda nuova «[…] ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio. A tal fine è tuttavia necessario che il vittorioso in secondo grado, che sia risultato soccombente nel primo, provi che l'esecuzione della sentenza vi sia stata e sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione (Cass. civ., sez. I, 16- 05-2006, n. 1149)» [così Cass. n. 7318/16]. Va tuttavia pertanto respinta la richiesta di restituzione delle somme asseritamente pagate dalla nel presente grado di giudizio, in esecuzione della Parte_1 sentenza di condanna di primo grado, pagamento di cui non è stata fornita alcuna prova documentale da parte della odierna appellante e che non può ritenersi nemmeno dimostrato in forza del principio di non contestazione. Inoltre, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., va riformata anche la parte della decisione di primo grado che ha accollato in capo alla odierna appellante le spese di lite del giudizio di primo grado. Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dall'attore (odierno appellato), questi, in virtù del principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della odierna appellante.
6.In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellata va condannata al pagamento delle stesse nei confronti dell'appellante, liquidate, così come in dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia secondo la quantificazione della domanda così come operata dalla stessa parte appellante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti e all'attività concretamente esercitata dai difensori delle parti appellate costituite (estrinsecatasi nelle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria di cui al richiamato D.M., non essendosi, invece, svolta, nel presente giudizio di gravame, alcuna attività istruttoria, e con applicazione dei relativi parametri medi previsti dal detto D.M.). Attesa, invece, la contumacia dell'ulteriore appellato, nulla è ad egli dovuto a titolo di spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la n. 7707/2023 r.g.a.c. Pagina 8 di 9 N. 7707/2023 R.G.A.C.
condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 7707/2023, così provvede:
-DICHIARA la contumacia di;
CP_4
-ACCOGLIE l'appello proposto da parte appellante e, per Parte_1
l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, rigetta la domanda proposta dall'attore (odierno appellato) nell'ambito del giudizio di primo Controparte_3 grado;
- CONDANNA per l'ulteriore effetto, il predetto appellato , al Controparte_3 pagamento, in favore dell'appellante , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 633,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
-altresì per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, e ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., PONE le spese della C.T.U. svolta nel corso del giudizio di primo grado, nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico dell'odierno appellato, con il Controparte_3 conseguente diritto delle controparti di ripetere dal primo quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U;
-CONDANNA, inoltre, l'appellato soccombente costituito al pagamento, in favore dell'appellante., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente grado di appello, che qui si liquidano in euro 380,00 per spese ed euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge
Così deciso in Aversa, 11/11/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 7707/2023 R. Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace in materia di Lesione personale” e pendente:
TRA
già con sede in Milano, alla Piazza Tre Parte_1 Controparte_1
Torri n. 1, Partita Iva numero , in persona del Procuratore p.t., Dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Puoti (C.F. CP_2 Parte_2
) giusta procura in calce all'atto di citazione e CodiceFiscale_1 P.IVA_2 con lui elett.te domiciliata in Caserta, alla Via Patturelli nr. 89;
-appellante- CONTRO
nato a [...] [...] e residente Controparte_3 in Aversa, alla via Canduglia n. 37 cap. 81031 con Codice Fiscale
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato professionale C.F._2 conferito a mezzo procura autenticata ed apposto in calce allo atto scritto difensivo, dall'Avv. Paolo Ricciardi, del foro di S. Maria Capua Vetere con Codice Fiscale
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casaluce (CE), C.F._3 alla via Lemitone III Traversa n.5.;
-appellato- E
nato a [...] il [...] e residente/domiciliato in CP_4
T'TI (NA) alla via Simone Martini (Traversa di Corso Michelangelo), cap. 80029, con Codice Fiscale;
C.F._4
-appellato contumace-
AVVERSO La sentenza n. 2311/23, resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore in data 14- 28/06/23, non notificata
***
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MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit. 1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di appello notificato in data 31.7.23 al e in data 1.08.23 Controparte_3 al , la come in epigrafe rappresentata, conveniva in CP_4 Parte_1 giudizio gli appellati menzionati, per sentire riformare la sentenza n. 2311/2023, resa in data 14.06.23 e pubblicata in data 28.06.2023, non notificata, dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, con la quale il giudice di prossimità pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. nei confronti del Sig. e della Controparte_3 CP_4 appellante società assicurativa, così provvedeva: 1) Dichiara che è esclusivo CP_4 responsabile dell'incidente per cui è causa;
2) condanna la a risarcire i Controparte_5 danni subiti da mediante pagamento di € 13.820,84, oltre interessi legali Controparte_3 calcolati su tale importo previamente devalutato al momento dell'incidente e progressivamente rivalutato dalla data del fatto, indicata in motivazione, alla data della presente sentenza;
3) condanna la al pagamento delle competenze di lite che si liquidato in € Controparte_5
270,00 per spese, oltre a quanto eventualmente anticipato/liquidato al TU, ed in € 2.531,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e C.P.A., con attribuzione al suo difensore. A supporto della dispiegata impugnazione, l'impresa appellante, deduceva in merito al giudizio di primo grado, che: con atto di citazione introduttivo del giudizio, il
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Frattamaggiore il CP_3
, quale proprietario dell'auto Toyota Yaris targata CV025KD, nonché la CP_4
quale impresa assicuratrice del suddetto veicolo, assumendo che Parte_1 il giorno 30.08.15, alle 20.30 circa, alla via Canduglia in Aversa (CE), nel mentre si trovava fermo in piedi nei pressi della propria abitazione, veniva investito al piede destro dalla suddetta autovettura. Segnatamente deduceva che la ruota anteriore sinistra dell'autovettura Toyota Yaris impattava il suo piede destro. Asseriva l'originario attore che, per quanto asseritamente occorso riportava lesioni personali che venivano refertate dell'Ospedale di Aversa “San Giuseppe Moscati”, con n. referto 15053710 del 30.08.2015; pertanto agiva avverso ii convenuti nella dispiegata qualità, per ottenere il risarcimento delle patite lesioni. Nel giudizio si costituiva si costituiva la mentre restava contumace il . Espletata Parte_1 CP_4 istruttoria, acquisita la prova testimoniale mediante l'escussione di un teste, veniva disposta ed effettuata C.T.U. medico-legale per la valutazione delle lesioni riportate, conferita alla dott.ssa la quale quantificava il lamentato Persona_1 danno biologico da invalidità permanente patito dall'attore patito nel 6%, con una invalidità temporanea totale di 30 giorni e parziale al 50% di 20 giorni ed al 25% di n. 7707/2023 r.g.a.c. Pagina 2 di 9 N. 7707/2023 R.G.A.C.
ulteriori 20 giorni. Ritenuta dal Giudice di Pace la controversia matura per la decisione, veniva definita con l'impugnata sentenza come in epigrafe riportato. Avverso la predetta sentenza, la esperiva il dispiegato gravame chiedendone la Pt_1 riforma per i seguenti motivi: in primis deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e l'emissione di sentenza ultra petita. All'uopo indicava quale oggetto di censura il capo di sentenza in cui il giudice di prime cure aveva così statuito: … la convenuta deve essere condannata a Controparte_5 risarcire i danni non patrimoniali subiti da che, condividendosi l'esperita Controparte_3
TU …. Si liquidano complessivamente, equitativamente ed all'attualità in € 13.470,84, di cui € 3.367,46 per danno morale, pretium doloris, conseguente all'accertato, fatto illecito che ha provocato le lesioni personali in questione ed in considerazione delle sofferenze patite, non riconducibili alla mera lesione dell'integrità psicofisica, oltre che del periodo di degenza. Inoltre, va risarcito il danno patrimoniale corrispondente alle spese mediche in € 350,00 condivisibilmente valutate dal TU” … “condanna la a risarcire i Controparte_5 danni subiti da mediante pagamento di € 13.820,84, oltre interessi legali Controparte_3 calcolati su tale importo previamente devalutato al momento dell'incidente e progressivamente rivalutato dalla data del fatto, indicata in motivazione, alla data della presente sentenza”. Al riguardo, argomentava l'appellante che l'attore, nell'atto introduttivo, aveva ripetutamente richiesto il pagamento, a titolo di risarcimento delle lesioni patite a seguito del sinistro dedotto in lite, della somma di € 5.200,00 (euro cinquemila duecento/00), pertanto riteneva evidente il vizio nella decisione oggetto dell'impugnazione, per aver riconosciuto alla parte più di quanto domandato. Contestava l'esorbitanza della pronuncia del giudice dal petitum, in violazione della regola che stabilisce la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancita dall'art. 112 c.p.c. All'uopo la chiedeva ridurre quantificazione dei danni Parte_1 riconosciuti all'attore in € 5.200,000, con restituzione di quanto eventualmente in più corrisposto, a qualsivoglia titolo e/o ragione, in favore dell'appellato in esecuzione dell'impugnata sentenza. Quale secondo motivo di censura, in via subordinata e gradata eccepiva l'omessa valutazione del complesso degli atti di istruzione probatoria e delle controdeduzioni del CTP alla espletata TU medico-legale. Al riguardo, indicava quali capi della Parte_1 sentenza di primo grado oggetto di impugnazione, i seguenti: “… dall'istruttoria è emerso che ha subito lesioni personali perché è stato investito e spinto a terra mentre Controparte_3 era a piedi dall'autoveicolo di proprietà del convenuto . In conseguenza, non CP_4 essendo emerso alcun provvedimento imprudente da parte dell'attore, attraverso cui la responsabilità del convenuto potrebbe essere esclusa (ovvero ridotta) ex art. 1227 c.c. per un fatto colposo ovvero scarsa diligenza …” e “Dichiara che è esclusivo responsabile CP_4 dell'incidente per cui è causa”. Contestava invero che dalla espletata prova testimoniale non era emersa, in maniera incontrovertibile, né la esclusiva responsabilità colposa del conducente la vettura nella causazione delle lesioni di cui l'istante aveva invocato il ristoro, né tantomeno l'incensurabilità del comportamento del pedone. Parimenti eccepiva che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della eccessiva sinistrosità del presunto responsabile civile che, risultava essersi reso protagonista di altri ottantatré sinistri, di cui diciassette quale assicurato e sessantasei quale persona fisica. Infine, contestava l'accettazione assolutamente acritica ed incondizionata, da parte del n. 7707/2023 r.g.a.c. Pagina 3 di 9 N. 7707/2023 R.G.A.C.
Giudice di prime cure, delle conclusioni cui era giunta la nominata ausiliaria, senza tenere conto delle note contro deduttive redatte dal consulente di parte Parte_1
Dott.ssa , alle quali la stessa consulente di ufficio non
[...] Persona_2 replicava affatto. In merito, nel riportarsi in toto al loro contenuto, tenuto conto dell'entità delle lesioni documentate e della concreta entità dei postumi rilevati in sede peritale, rilevava che una corretta quantificazione del danno biologico non avrebbe dovuto eccedere il 4%; pertanto contestava che la valutazione operata dal TU, appariva una indebita sommatoria delle percentuali spettanti per ciascun tipo di lesione riportata dal determinando così una ingiustificata considerevole CP_3 implementazione del quantum che avrebbe dovuto essere attribuito a controparte, eccessiva rispetto a quanto effettivamente patito dall'infortunato. Per quanto innanzi argomentato, l'appellante società chiedeva, in via del tutto subordinata e gradata riformare, quantomeno parzialmente, la pronuncia di condanna resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, disponendo, se del caso, la rinnovazione della espletata TU medico-legale, annullando in parziale riforma dell'appellata pronuncia, i seguenti capi di sentenza : “… dall'istruttoria è emerso che Controparte_3 ha subito lesioni personali perché è stato investito e spinto a terra mentre era a piedi dall'autoveicolo di proprietà del convenuto . In conseguenza, non essendo emerso CP_4 alcun provvedimento imprudente da parte dell'attore, attraverso cui la responsabilità del convenuto potrebbe essere esclusa (ovvero ridotta) ex art. 1227 c.c. per un fatto colposo ovvero scarsa diligenza …” e “Dichiara che è esclusivo responsabile dell'incidente per cui CP_4
è causa”, e così sostituiti : “dichiara la concorrente responsabilità del Sig. Controparte_3 nella causazione delle patite lesioni e, contenute le stesse nella misura del 4% di danno biologico condanna la già al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_5 [...] della somma che risulterà conseguentemente di giustizia”, con conseguente CP_3 restituzione di tutto quanto eventualmente corrisposto in più dalla Parte_1
a qualsivoglia titolo e/o ragione, all'odierno appellato.
[...]
In considerazione di quanto innanzi dedotto, la faceva espressa istanza di Pt_1 sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nr. 2311/23, del 14- 28/06/23, resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, mediante contestuale e separata azione inibitoria all'uopo proposta tesa al recupero delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata. Tanto premesso, citava gli appellati in epigrafe indicati, a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 6.12.2023, per sentir, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le seguenti conclusioni: - Preliminarmente disporre la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nr. 2311/23, del 14-28/06/23, resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, in accoglimento delle argomentazioni innanzi esposte;
-nel merito, in totale riforma della appellata pronuncia, si chiede che i capi della sentenza impugnati, “… la convenuta deve essere condannata a risarcire i danni non patrimoniali Controparte_5 subiti da quantificati complessivamente in € 5.200,00 (EURO Controparte_3 cinquemiladuecento/00), comprensivi di svalutazione monetaria ed interessi come per legge”, con ogni conseguente statuizione di legge, disponendosi la restituzione di quanto eventualmente in più corrisposto da a qualsivoglia titolo e/o ragione, in favore dell'appellato Parte_1 in esecuzione dell'impugnata sentenza, e con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio; -In via del tutto subordinata e gradata, in parziale riforma
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dell'appellata pronuncia, si chiede che i seguenti capi della sentenza “… dall'istruttoria è emerso che ha subito lesioni personali perché è stato investito e spinto a terra mentre Controparte_3 era a piedi dall'autoveicolo di proprietà del convenuto . In conseguenza, non CP_4 essendo emerso alcun provvedimento imprudente da parte dell'attore, attraverso cui la responsabilità del convenuto potrebbe essere esclusa (ovvero ridotta) ex art. 1227 c.c. per un fatto colposo ovvero scarsa diligenza …” e “Dichiara che è esclusivo responsabile CP_4 dell'incidente per cui è causa”, vengano annullati e così sostituiti “dichiara la concorrente responsabilità del Sig. nella causazione delle patite lesioni e, contenute le Controparte_3 stesse nella misura del 4% di danno biologico condanna la già Parte_1 [...] al pagamento in favore del della somma che risulterà conseguentemente CP_5 CP_3 di giustizia”, con ogni conseguente statuizione di legge, disponendosi per l'effetto la restituzione di tutto quanto eventualmente corrisposto in più dalla a qualsivoglia titolo Parte_1
e/o ragione, all'odierno appellato. Anche in tale ipotesi con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio. Restava contumace il responsabile civile, . CP_4
Si costituiva l'appellato, , il quale, avverso le censure mosse alla Controparte_3 statuizione di merito sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria, nonché alla consulenza tecnica espletata, deduceva che in primo grado era stata provata la dinamica così come esposta nell'atto introduttivo della lite. Altresì che l'ausiliaria incaricata aveva risposto esaurientemente alle controdeduzioni avanzate dal perito di parte appellante. Concludeva chiedendo: preliminarmente dichiarare l'inammissibilità e improponibilità dell'appello proposto;
- confermare nella interezza di contenuto e motivazioni, la impugnata sentenza di primo grado numero 2311/2023, emessa in data 14.06.2023 dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, dr. Avv. Salvatore Carro, depositata in cancelleria e resa pubblica, in data 28.06.2023 o, in subordine, dichiarare la cessata materia del contendere per successivo intervenuto pagamento della sorta capitale in favore dell'appellato; in virtù della avvenuta costituzione e del processo tenutosi, emanare la declaratoria di condanna nei confronti dell'appellante , già , al pagamento, in favore dell'odierna parte Parte_1 CP_5 appellata costituitasi tale sig. delle spese e competenze sia del presente giudizio CP_3 di merito che del giudizio inibitorio la cui domanda è stata rigettata, oltre al 15% spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Disposta la trattazione scritta della presente controversia in grado di appello, all'udienza del 7.12.2023, disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, rilevata la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, onerando la cancelleria e al reperimento dello stesso, la causa veniva rinviata all'uopo all'udienza del 29.4.24. Alla data di udienza da ultimo indicata, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, preso atto dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, ritenuta la controversia matura per la decisione, ai sensi degli artt. 281 quinquies-352, veniva fissata l'udienza del 16.10.2025 per la rimessione in decisione assegnando i termini di cui all'art. 189-352 c.p.c. 3.In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia dell'appellato , già CP_4 contumace in primo grado;
invero nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello eseguita nei suoi confronti (a mezzo A/R, in data 1.08.23), quest'ultimo non si costituiva nel presente processo di appello, di guisa che dello stesso ne va dichiarata la contumacia.
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4.In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado, di guisa che va dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del dispiegato gravame. Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006). 5.Nel merito, L'appello è fondato e va pertanto accolto, per le ragioni di cui alla motivazione che segue. Come fondatamente lamentato dalla odierna appellante mediante i dispiegati motivi di gravame, l'attore di primo grado, sul quale incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, tra i quali l'accadimento del fatto storico del sinistro nelle sue specifiche e concrete modalità, non ha, a fronte del disconoscimento operato in primo grado dalla controparte, assolto tale onere. Ed invero, le risultanze istruttorie, desumibili dal fascicolo di primo grado acquisito (cfr. n,rg 4821/18) non consentono di addebitare con certezza al conducente dell'autovettura di proprietà del (contumace), la negligente manovra CP_4 nella circolazione stradale denunziata dall'attore a fondamento dei danni lamentati, circostanza che non può che ridondare negativamente a carico dell'attore di primo grado, in applicazione del criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.. In primo luogo, occorre osservare come dall'esame dei verbali di causa del primo grado di giudizio (cfr. udienza del 24/03/2021) si evince che le dichiarazioni rese dal teste
(identificato con patente di guida ) nella Testimone_1 NumeroD_1 ricostruzione della dinamica del sinistro stradale per cui è causa sono apparse n. 7707/2023 r.g.a.c. Pagina 6 di 9 N. 7707/2023 R.G.A.C.
oltremodo innaturali e completamente appiattite sullo schema narrativo di base dello stesso atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.(cfr. verbale udienza del 24.03.21, fascicolo di primo grado n.rg.4821/18, acquisito al presente giudizio). Quale dedotto testimone oculare, infatti, non ha collocato la dinamica, peraltro, mnemonicamente riferita (cfr. pg.1 verbale di udienza del 24.3.2021), in alcun concreto contorno fattuale che abbia consentito di apprezzare l'attendibilità e la verosimiglianza delle dichiarazioni rese, senza riferire neppure da quale angolo visuale egli si collocava onde consentire di apprezzarne la attendibilità delle propalazioni rese. Quanto precede condiziona negativamente, non solo l'apprezzamento di merito dei fatti positivamente dichiarati dal testimone, ma anche la stessa e preliminare valutazione circa l'attendibilità e la credibilità del dichiarante, non in grado di arricchire il proprio racconto di alcun utile particolare ulteriore rispetto alla collisione narrata attenendosi genericamente all'atto introduttivo del giudizio. Alla luce di tale criticità evidenziata oltre un già così scarno e contrastante quadro probatorio, tutti i suddetti aspetti abbisognavano di ben altro serio grado di approfondimento. Di contro, nella impugnata decisione, non solo il giudice di prime cure non risulta aver in alcun modo proceduto al raffronto critico delle scarne risultanze istruttorie poste a base del proprio convincimento con le ben più oggettive e mai contestate risultanze tecniche offerte in atti dalla convenuta Compagnia Assicurativa sin dalla propria costituzione in giudizio, ma ha mostrato di aver completamente espunto queste ultime dal proprio percorso argomentativo e logico-motivazionale, come se le stesse non fossero mai entrate a far parte del compendio istruttorio in atti. Fondate altresì le censure con le quali l'appellante ha lamentato l'acritica adesione mostrata dal giudice di prime cure alla TU svolta in primo grado, nonché il riconoscimento in favore dell'attore, altresì, di un non provato danno morale. Ed invero, già dall'esame della documentazione medica prodotta in atti da parte attrice in primo grado (odierno appellato), nonché dalla lettura della TU svolta in quel giudizio, è dato ricavare l'illogico e incongruo riconoscimento da parte del detto Consulente d'ufficio di un danno biologico permanente residuato in capo all'istante a seguito del sinistro per cui è causa valutato addirittura nell'esorbitante ammontare del 6%, a fronte di un referto di pronto soccorso prodotto in atti dalla stessa istante in cui venivano ad egli diagnosticati una prognosi di 30 giorni per rimozione gesso (cfr. scheda pronto soccorso n.15053710, produzione primo grado attore, n.rg 4821/18). Sul punto la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in primo grado (in atti anche nel presente grado di gravame) è carente di idonea e logica motivazione giustificativa in ordine ad una cotanta sopravvalutazione del danno biologico riscontrato in capo all'attrice, così discostantesi dalla documentazione medica obiettiva prodotta in atti. Gli elementi raccolti come sopra descritti consentono, dunque, di dubitare fortemente dell'assunto attoreo, dell'attendibilità del teste e della veridicità del fatto dedotto;
sicché non avendo raggiunto l'attrice prova del verificarsi del fatto dedotto in lite, ogni valutazione relativa alle eventuali responsabilità, nel caso di specie, non rilevano;
in quanto ultronee rispetto al mancato assolvimento dell'onere probatorio che gravava n. 7707/2023 r.g.a.c. Pagina 7 di 9 N. 7707/2023 R.G.A.C.
sulla stessa, nel caso di specie ancora più stringente, a fronte delle fondate contestazioni mosse dalla convenuta- appellante, sin dal primo grado di giudizio. Ed invero nel caso di specie, la Compagnia Assicurativa ha offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio l'esistenza del fatto storico e da ingenerare il convincimento che i danni patiti e rivendicati da parte attrice si siano verificati con modalità o in conseguenza di circostanze diverse da quelle descritte e solo in parte documentate. L'appello va pertanto integralmente accolto, non potendosi ritenere provati da parte attrice gli elementi del fatto storico nel suo complesso.
L'accoglimento dell'appello sotto il profilo evidenziato assorbe la disamina delle ulteriori questioni prospettate dalle parti;
esso importa il rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado dal , con conseguente integrale Controparte_3 riforma della sentenza di primo grado. Con riguardo alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado svolta, giacché essa consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata non è considerata domanda nuova «[…] ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio. A tal fine è tuttavia necessario che il vittorioso in secondo grado, che sia risultato soccombente nel primo, provi che l'esecuzione della sentenza vi sia stata e sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione (Cass. civ., sez. I, 16- 05-2006, n. 1149)» [così Cass. n. 7318/16]. Va tuttavia pertanto respinta la richiesta di restituzione delle somme asseritamente pagate dalla nel presente grado di giudizio, in esecuzione della Parte_1 sentenza di condanna di primo grado, pagamento di cui non è stata fornita alcuna prova documentale da parte della odierna appellante e che non può ritenersi nemmeno dimostrato in forza del principio di non contestazione. Inoltre, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., va riformata anche la parte della decisione di primo grado che ha accollato in capo alla odierna appellante le spese di lite del giudizio di primo grado. Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dall'attore (odierno appellato), questi, in virtù del principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della odierna appellante.
6.In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellata va condannata al pagamento delle stesse nei confronti dell'appellante, liquidate, così come in dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia secondo la quantificazione della domanda così come operata dalla stessa parte appellante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti e all'attività concretamente esercitata dai difensori delle parti appellate costituite (estrinsecatasi nelle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria di cui al richiamato D.M., non essendosi, invece, svolta, nel presente giudizio di gravame, alcuna attività istruttoria, e con applicazione dei relativi parametri medi previsti dal detto D.M.). Attesa, invece, la contumacia dell'ulteriore appellato, nulla è ad egli dovuto a titolo di spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la n. 7707/2023 r.g.a.c. Pagina 8 di 9 N. 7707/2023 R.G.A.C.
condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 7707/2023, così provvede:
-DICHIARA la contumacia di;
CP_4
-ACCOGLIE l'appello proposto da parte appellante e, per Parte_1
l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, rigetta la domanda proposta dall'attore (odierno appellato) nell'ambito del giudizio di primo Controparte_3 grado;
- CONDANNA per l'ulteriore effetto, il predetto appellato , al Controparte_3 pagamento, in favore dell'appellante , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 633,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
-altresì per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, e ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., PONE le spese della C.T.U. svolta nel corso del giudizio di primo grado, nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico dell'odierno appellato, con il Controparte_3 conseguente diritto delle controparti di ripetere dal primo quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U;
-CONDANNA, inoltre, l'appellato soccombente costituito al pagamento, in favore dell'appellante., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente grado di appello, che qui si liquidano in euro 380,00 per spese ed euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge
Così deciso in Aversa, 11/11/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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