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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1743/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 1743/2023 CC da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Benedetto PA C.F._1
Pinto (C.F.: ) del Foro di Treviso, giusta procura in atti;
C.F._2
contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Controparte_1 C.F._3
Marchesan (C.F.: ) del Foro di Treviso, giusta procura in atti. C.F._4
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 1321/2023, depositata il 21.07.2023 e notificata il data
01.09.2023, emessa nel procedimento n. r.g. 6305/2022 del Tribunale di Treviso.
In punto: Opposizione a decreto ingiuntivo – quietanza liberatoria – pagamento del prezzo tramite assegno bancario.
CONCLUSIONI
1
Per l'appellante : PA
“Contestato integralmente quanto dedotto e preteso dall'appellata nel suo scritto costitutivo, richiamati integralmente gli atti tutti anche del primo grado, ogni avversa e contraria richiesta rigettata anche con riferimento alla pretesa inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis cpc, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rese ovvero chiedendo l'adita Corte di
Appello, ammesso il gravame proposto, Nel merito, in riforma della sentenza n. 1321/2023 del
Tribunale di Treviso nel procedimento avente RG n.6305/2022, accolga le conclusioni colà rese e per
l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto avente n. 2078/2022 del Tribunale di Treviso di conseguenza condannare l'opposta al pagamento della somma di € 30.000,00 oltre gli interessi maturati dal dovuto al saldo e la svalutazione monetaria intervenuta se dovuta. In ogni caso con la vittoria delle spese di lite tutte di primo e secondo grado. Dichiara di non accettare il contradditorio su domande nuove svolte e/o svolgende)”;
per l'appellata : Controparte_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE
Dichiararsi l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello, per tutti i motivi indicati ai capi 1) e 2) della comparsa di costituzione nel presente grado.
NEL MERITO
Ogni avversaria domanda ed eccezione respinta, rigettare il proposto gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza impugnata
IN OGNI CASO
Spese di lite e compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A., integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, con aumento ex art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014, ove ritenuto applicabile, per la manifesta fondatezza delle argomentate difese”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In data 12.09.2022, veniva notificato ad il Decreto Ingiuntivo n. 2078\2022 del Controparte_1
09.08.2022 (R.G. n. 4683\2022), emesso dal Tribunale di Treviso su ricorso proposto dal fratello
. PA
2 Quest'ultimo - nella veste di creditore - aveva chiesto il pagamento di € 30.000,00, in adempimento di apposito accordo di cessione intervenuto fra i due fratelli, oltre agli interessi dal dovuto al saldo ed oltre alle spese ed ai compensi del procedimento monitorio.
2. In data 19.10.2022, laproponeva opposizione, spiegando che, in data 28.03.2018, aveva PA effettivamente sottoscritto con il fratello un atto di compravendita, mediante il quale quest'ultimo - coerede assieme a lei dell'asse ereditario dei genitori - le aveva trasferito la sua quota ereditaria del compendio immobiliare ubicato a Montebelluna (TV), via Donato Casagrande n. 4.
Precisava che, al punto n. 08 dell'atto notarile, era fissato: “le parti dichiarano di aver convenuto che il prezzo della presente vendita è pari a 30.000,000 € (…), somma che la parte venditrice
[...]
] dichiara di aver già ricevuto da parte acquirente ] alla quale rilascia PA Controparte_1 pertanto ampia e finale quietanza liberatoria”.
Osservava che tale dichiarazione, dal contenuto assimilabile a quello di una confessione stragiudiziale, aveva piena valenza probatoria, non potendo essere sollevati i vizi di cui all'art. 2732 c.c. per caducarne l'efficacia liberatoria.
Sottolineava che, in forza di siffatta dichiarazione, doveva intendersi integralmente PA soddisfatto delle sue pretese creditorie, al di là della ricezione dell'assegno e non essendoci la dicitura
“salvo buon fine”.
Riportava, per completezza, le vicende che avevano coinvolto i due fratelli dopo il decesso ravvicinato di entrambi i genitori nel 2017 ed insisteva che controparte non poteva avanzare alcuna pretesa, in quanto aveva pattuito che la sorella venisse dispensata dalla materiale erogazione del corrispettivo della cessione.
Concludeva domandando l'annullamento e la revoca del Decreto Ingiuntivo ovvero - nell' ipotesi contraria di una sua conferma - la compensazione con una somma equivalente, qualificabile come parte della quota di asse ereditario di propria spettanza, asseritamente sottratta e detenuta indebitamente dal fratello.
3. In data 28.09.2022, si costituiva in giudizio ,contestando in fatto ed in diritto le PA
deduzioni, allegazioni e conclusioni avversarie, anche in ordine alla ricostruzione della vicenda successoria.
Eccepiva la nullità dell'atto introduttivo, poiché l'opposizione - oltre a non essere fondata su prova scritta - era caratterizzata da estrema genericità.
Affermava che il contenuto del punto n. 08 dell'atto pubblico doveva essere qualificato come mera dichiarazione di scienza, attestante soltanto la ricezione materiale dell'assegno, priva dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
3 Aggiungeva che tale risultato poteva esserci solo dopo l'incasso della somma allo sportello della CP_2 oppure dopo l'accredito sul conto corrente, eventi mai avvenuti a detta della medesima , la PA
quale - dunque - non poteva ritenersi liberata dalla sua posizione debitoria.
Domandava, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, oltre agli interessi maturati dal dovuto al saldo ed oltre alla rivalutazione monetaria se dovuta, con rifusione delle spese processuali.
4. Con provvedimento del 03.02.2022, a scioglimento di riserva, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c..
5. Ritenuta la causa matura per la decisione senza il bisogno di assumere alcun mezzo di prova, il
Giudicante invitava le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 21.07.2022, con discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
6. Con Sentenza N° 1321\2023, pubblicata in data 21.07.2023, il Tribunale di Treviso ha accolto la domanda di parte opponente, ritenendo che il “valore” della quietanza presente nell'atto notarile possieda ampia portata liberatoria, non essendo stata condizionato all'effettivo incasso dell'assegno bancario.
Ha revocato - di conseguenza - il Decreto Ingiuntivo ed ha condannato alla rifusione PA delle spese di giudizio in favore di controparte, per un importo di € 286,00 per anticipazioni e di €
5.261,00 per compensi, oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge.
7. Con atto di citazione notificato in data 02.10.2023, ha proposto Appello, PA
articolando un unico motivo di riforma.
L'appellante ha censurato la decisione per “erronea e\o contraddittoria applicazione degli artt. 2699
c.c. e 1362 c.c.”, obiettando che il Giudice di prime cure avrebbe applicato - a sostegno del suo convincimento - dei precedenti giurisprudenziali non idonei a dirimere la controversia.
Ha evidenziato che, a differenza di quanto sostenuto nella pronuncia, la dichiarazione di cui al punto n.
8 della compravendita non possiede carattere liberatorio, in quanto deve essere interpretata congiuntamente alla clausola n. 16 dell'atto notarile.
Ha reiterato gli argomenti svolti in I Grado per sostenere che egli - in sede di compravendita - ha inteso solamente attestare l'avvenuta ricezione dell'assegno bancario, quale dichiarazione di scienza priva di effetto liberatorio per la debitrice, effetto legato - invece - alla riscossione della somma portata dal titolo, mai avvenuta nel caso di specie.
8. In data 13.02.2024, si è costituita in II Grado , contrastando gli assunti Controparte_1 dell'appellante, eccependo - in via preliminare - l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., chiedendo il rigetto delle pretese avanzate, invocando la conferma di quanto statuito in I Grado.
4 9. Precisate le conclusioni e depositate le note finali, la causa è stata posta in decisione in data
04.02.2025.
10. Preliminarmente, giova rammentare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal I Giudice
(v. Cass. n. 21824/2019).
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono PA
“ancorate” al contenuto della decisione impugnata.
Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c. ratione temporis, che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza;
non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della Sentenza appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3,
c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n. 1932/2024).
In tale senso, la citazione in Appello di è immune da vizi. PA
11. Il gravame proposto è infondato e deve essere respinto.
La questione dirimente è rappresentata dall'interpretazione delle clausole del contratto di compravendita immobiliare, avuto riguardo all'asserito mancato pagamento dell'assegno bancario allegato all'atto notarile, mentre vanno tralasciati tutti gli aspetti ereditari che non afferiscono strettamente all'oggetto della presente causa.
Le doglianze di nell'unico motivo formulato consistono nell'erronea applicazione dei PA
precedenti giurisprudenziali citati in motivazione dal Giudice di prime cure, i quali - secondo l'appellante - non colgono quella che avrebbe dovuto essere la ratio della decisione.
Invero, il Tribunale di Treviso ha affermato che vi è stato pagamento a mezzo di assegno bancario che, nella normalità dei casi, deve essere inteso pro solvendo; tuttavia, ha considerato applicabile - trattandosi di fattispecie sovrapponibili - il principio di diritto enucleato dalla Sentenza n. 24841/2022 della Corte di Cassazione e da altre pronunce precedenti ivi richiamate.
In dettaglio, se è vero che, quando un pagamento viene eseguito per il tramite di un assegno bancario,
l'obbligazione pecuniaria deve reputarsi estinta solo nel momento in cui il creditore ha la disponibilità della somma e non nel momento in cui riceve materialmente il titolo dal debitore, risulta altrettanto vero che tale orientamento giurisprudenziale può trovare un'eccezione nella diversa volontà delle parti (v. di recente Cass. Civ. n. 12685/2024).
5 Appunto una differente scelta comune dei contraenti (cedente) ed PA Controparte_1
(cessionaria) è rinvenibile nel caso che ci interessa - come correttamente riscontrato dal Giudice di I
Grado -, tenuto conto della formulazione del contratto e del contegno successivo della parte venditrice.
Proprio l'art. 1362 c.c., invocato dall'odierno appellante come parametro normativo violato, nel prevedere la necessità di ricercare la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale della terminologia utilizzata, non svilisce - comunque - quest'ultima ossia l'interpretazione letterale;
anzi, quando dall'uso dei vocaboli e delle locuzioni traspare nettamente la volontà dei contraenti, una diversa spiegazione non può essere ammessa.
Alla luce di ciò, nel caso concreto, è stato accertato che, al punto n. 8 del contratto, PA ha attestato di “aver già ricevuto” il prezzo della compravendita dalla sorella, rilasciando “ampia e finale quietanza liberatoria”.
Dunque, è stata correttamente riscontrata la valenza di quietanza liberatoria, anche perché PA avrebbe potuto senz'altro chiedere al Notaio di inserire la clausola “salvo buon fine” in relazione al pagamento a mezzo assegno, scelta giuridico-lessicale che non è stata dallo stesso intrapresa.
Circa la portata da attribuire al punto n. 16 dell'atto notarile, la menzione del “metodo di pagamento” tramite assegno è verosimilmente correlata alle dichiarazioni fiscali obbligatorie ai sensi dell'art. 35, c.
22, D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006, in tema di misure di contrasto all'elusione ed all'evasione fiscale;
quindi, non si tratta necessariamente di “supporto” alla prospettazione dell'appellante.
Peraltro, va ribadito che, nella consapevolezza che il pagamento veniva effettuato mediante assegno di tipo bancario e non circolare, il rilascio di una quietanza ampiamente liberatoria e non condizionata all'incasso del medesimo esprime davvero il comune intento delle parti di indicare una datio pro soluto, senza subordinare l'effetto liberatorio alla riscossione della somma portata dal titolo.
A questo punto, si deve aggiungere che ha atteso ben quattro anni dal rogito prima PA di agire giudizialmente, dando luogo ad un atteggiamento obiettivamente poco “compatibile” con la mancata ricezione del prezzo.
L'interpretazione della quietanza nel senso sovra esplicitato si concilia anche con le differenti
“versioni” - contrastanti fra loro - fornite da circa la sorte del titolo di credito per cui è PA causa;
in ambito stragiudiziale, ha addotto che la sorella l'avrebbe “chiesto in restituzione (…) promettendo il pagamento di lì a breve senza poi provvedere”; nel ricorso monitorio, ha dichiarato che l'assegno “non veniva incassato andando distrutto”; nell'opposizione (v. memoria ex art. 183 c. 6 n. 2
6 c.p.c.) ha insinuato che controparte “avesse avuto la fortuna che l'assegno andasse smarrito e, furbescamente, ora pretende di sottrarsi al pagamento”.
11. Non resta che confermare la decisione di I Grado.
12. Le spese del gravame vanno poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55\2014 e ss.mm. ii., rispetto allo scaglione “da €
26.001,00 ad € 52.000,00”, in relazione alle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1-rigetta l'Appello e conferma integralmente la decisione impugnata;
2-condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del gravame che liquida nella misura di €
6.946,00, oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge;
3-dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Venezia, 05.05.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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