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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
N. 12230/2023 R.G.
Il Giudice del lavoro di Napoli, dott. Davide Mozzillo;
esaminati gli atti della procedura di accertamento tecnico preventivo proposta da
, Codice Fiscale (rapp.to/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti ANNUNZIATA GAETANO), nei confronti dell;
CP_1
viste le risultanze probatorie della relazione di CTU depositata in data 22.02.2025;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c. (cfr. attestazione della cancelleria sulla copertina del fascicolo);
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA il seguente accertamento del requisito sanitario :
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: 1) Indennità di accompagnamento;
2) Status di portatore handicap con connotazione di gravità art. 3 comma 3 legge 104/92
(domanda amministrativa del 19.11.2022)
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: POSITIVO
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO: dal 05.09.2022
In considerazione dell'accertamento del requisito sanitario oggetto di domanda a decorrere da data successiva sia alla domanda amministrativa sia alla visita espletata
1 dalla commissione medica, compensa le spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica che, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell' con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento CP_1 delle stesse.
Napoli, il 10/04/2025
Il Giudice
dott. Davide Mozzillo
2
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
N. 12230/2023 R.G.
Il Giudice del lavoro di Napoli, dott. Davide Mozzillo;
esaminati gli atti della procedura di accertamento tecnico preventivo proposta da
, Codice Fiscale (rapp.to/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti ANNUNZIATA GAETANO), nei confronti dell;
CP_1
viste le risultanze probatorie della relazione di CTU depositata in data 22.02.2025;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c. (cfr. attestazione della cancelleria sulla copertina del fascicolo);
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA il seguente accertamento del requisito sanitario :
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: 1) Indennità di accompagnamento;
2) Status di portatore handicap con connotazione di gravità art. 3 comma 3 legge 104/92
(domanda amministrativa del 19.11.2022)
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: POSITIVO
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO: dal 05.09.2022
In considerazione dell'accertamento del requisito sanitario oggetto di domanda a decorrere da data successiva sia alla domanda amministrativa sia alla visita espletata
1 dalla commissione medica, compensa le spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica che, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell' con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento CP_1 delle stesse.
Napoli, il 10/04/2025
Il Giudice
dott. Davide Mozzillo
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