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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/10/2025, n. 3401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3401 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa DA D'RI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.640 /2019 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: “risarcimento danni” assegnata in decisione all'udienza del 08.07.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come procura in atti, dall'avv. Pasquale Raucci (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del predetto –
PEC: Email_1
ATTORE
E
- (C.F. e P.IVA ) in qualità di impresa Controparte_1 P.IVA_1 designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa, dall'avv. Crescenzo Di Tommaso (c.f. ) giusta procura alle liti C.F._3 stipulata per atto del Notaio di Treviso, del 18/12/2014, Persona_1
Rep. n. 186906 e Racc. n.30368, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata del predetto – PEC: Email_2
CONVENUTA
1 2
CONCLUSIONI:
Il procuratore di parte attrice ha concluso chiedendo l'integrale accoglimento della propria domanda, con rigetto di ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Il difensore della ha concluso riportandosi ai propri atti e verbali Controparte_1 di causa ed a tutte le difese ed eccezioni ivi contenute, chiedendone l'integrale accoglimento, con contestuale rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché non provata.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio la quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1 sinistri in Campania a carico del F.G.V.S., al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni da lui patiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data
01.04.2018, alle ore 19:30 circa, in Recale (CE).
L'attore ha dedotto che nelle predette circostanze, mentre stava percorrendo, alla guida della propria bicicletta via Andolfato, avente senso unico di marcia, veniva investito da una autovettura di colore scuro e di grossa cilindrata, rimasta non identificata, che sopraggiungendo da tergo a velocità sostenuta, lo speronava e per effetto dell'urto,
l'attore era caduto rovinosamente al suolo mentre l'autovettura si allontanava omettendo di prestargli il dovuto soccorso.
A causa della caduta l'attore aveva subiva delle lesioni e, pertanto, veniva accompagnato presso il pronto soccorso dell'Azienda ove i Controparte_2 sanitari gli avevano diagnosticato una “Frattura completa del terzo prossimale di omero destro con lussazione della testa omerale nonché frattura completa transtrocanterica con distacco del piccolo trocantere”. L'entità delle lesioni aveva reso necessario un intervento chirurgico di riduzione della frattura all'omero destro nonché di osteosintesi con chiodo gamma e chiodo S&n al femore destro presso la suddetta ove era rimasto ricoverato sino al 11.04.2018, Controparte_3 allorquando, a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche, veniva trasportato alla Villa delle Magnolie in Castel Morrone (CE) per le conseguenti cure riabilitative.
2 3
L'attore ha precisato che veniva dimesso solo in data 29.05.2018 con la seguente diagnosi: “Postumi di frattura di femore destro e della testa omerale destra trattate con osteosintesi;
deambulazione con due bastoni;
incompleto recupero articolare della spalla destra” aveva formalizzato, presso gli uffici del Commissariato di
Marcianise, la denuncia – querela rivolta alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Nonché aveva provveduto a trasmettere la richiesta di risarcimento danni con PEC del 15.01.2019 nonché del 26.6.2018 alla quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_1 della Strada per la Regione Campania, e con PEC del 21.12.2018 alla Consap S.p.A..
Le predette richieste, tuttavia, non avevano sortivano esito positivo.
Tanto premesso l'attore ha convenuto in giudizio la società assicurativa chiedendo di accertare e di dichiarare che il sinistro per cui è causa si era verificato per esclusiva responsabilità di un veicolo rimasto non identificato e, conseguentemente, di condannare la quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_1 per le Vittime della Strada per la Regione Campania, al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 48.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto sino al soddisfo o a diversa somma ritenuta di giustizia.
Si è costituita la società nella qualità in epigrafe, eccependo Controparte_1
l'improponibilità ed improcedibilità della domanda, la mancata prova della legittimazione passiva in capo a nonché delle circostanze effettive del CP_1 sinistro.
Instauratosi il contraddittorio ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, il precedente G. Istruttore Giudicante ha ritenuto non ammissibile sia la prova testi come richiesta dall'attore per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 244, 1° co., c.p.c.. che la richiesta di CTU medico legale.
L'attore ha quindi dichiarato di voler rinunciare all'azione ma il giudizio è proseguito per mancata accettazione della rinuncia da parte della società convenuta.
All'udienza del 8.7.2025 questo Giudice ha assunto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va rilevato che la domanda è proponibile, avendo l'istante formulato la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno con le PEC inviate sia
3 4
alla che alla CONSAP, comprovanti la corretta costituzione in Controparte_1 mora nei confronti della convenuta società assicuratrice, ai sensi dell'art. 148 del
Codice delle Assicurazioni.
Sul punto si rileva che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contiene elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, con la conseguenza che la mancanza di elementi, pure richiesti dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, ma che tuttavia si appalesano superflui per la formulazione dell'offerta risarcitoria, diventa irrilevante ai fini della proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 19354/16).
Nel caso in esame, nella richiesta stragiudiziale in atti risultano correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare l'offerta risarcitoria, né risulta che l'assicurazione abbia richiesto alcuna integrazione documentale nella fase stragiudiziale.
Tanto rilevato, osserva il Tribunale che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss. L. 990/69 (ad oggi ex art. 287 Codice delle Assicurazioni
Private), il Fondo di Garanzia - per il tramite della relativa Compagnia di
Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2001, n. 10609). L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. Invero, "Colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di
4 5
responsabilità di cui all'art. 2054 c.c." (cfr. Tribunale Roma, sez. XIII, 04/07/2017, n.
13495).
Ne consegue che lo stesso deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile , sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 1992,
n. 10762; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/08/2001; Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 12304 del 10/06/2005). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del
Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato" non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto. E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia non vale a rimpiazzare, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno
"scaricamento" sulla Compagnia designata dal Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza. Perciò potrà essere qualificato come "veicolo non identificato", tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. b) L. 990/69, solo quello rimasto ignoto nonostante che la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda.
Tralasciando ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida - che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr.
Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014).
Alla luce dei richiamati principi, deve ritenersi che parte attrice non abbia assolto l'onere probatorio gravante su di sé, non dimostrando nè la dinamica del sinistro
5 6
dedotta in citazione, nè la sua riconducibilità alla condotta colposa di un veicolo rimasto non identificato.
Invero, la ricostruzione di parte attrice non ha trovato alcun conforto in sede istruttoria atteso che questi ha avanzato una richiesta di prova inammissibile, omettendo l'indicazione del nominativo dei testi da escutere e omettendo di articolare le circostanze sulle quali avrebbero dovuto essere escusse per capitoli specifici, tanto in spregio di quanto indicato dall'art. 244, co.1, c.p.c... che prevede come la prova deve essere dedotta ed articolata mediante indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati.
Sebbene questo Giudice deve rilevare che, per una discutibile prassi curiale, si è soliti indicare i capi di prova con riferimento alla citazione o agli altri scritti difensivi, ma ciò può ammettersi solo ove sia possibile identificare con precisione quali sono le circostanze, indicate in detti scritti, sulle quali si chiede la prova ma nel caso in esame, la difesa di parte attrice non ha ottemperato a tale obbligo processuale.
Tra l'altro, sebbene il giudice possa rivolgere al teste tutte le domande che ritenga utili a chiarire i fatti oggetto di causa, non può, in nessun caso, supplire alle carenze della parte nella assunzione del mezzo istruttorio consistenti, nel caso di specie, peraltro anche nella mancata indicazione del nominativo del teste stesso.
Parimenti inammissibile risulta, altresì, la richiesta di espletamento della CTU, atteso che questa si sarebbe risolta in una mera attività esplorativa, essendo onere probatorio di parte dedurre, in primo luogo, e, quindi, fornire prova dei danni.
Per quanto appena esposto, mancando la prova in ordine all'an debeatur, la domanda nei confronti della Società convenuta è infondata e, pertanto, va rigettata, assorbendo altresì il profilo afferente al quantum.
Il rigetto della domanda attorea comporta la condanna dell'attrice in virtù del principio processuale della soccombenza, al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo ex art. D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum tenuto conto del valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e della mancanza dell'attività processuale.
6 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti della società Parte_1 [...]
- (C.F. e P.IVA ) in qualità di impresa designata per la CP_1 P.IVA_1 liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo l.r.p.t, disattesa o assorbita ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta dall'attrice;
b) condanna l'attrice al pagamento nei confronti della Società convenuta delle spese processuali, che si liquidano in euro € .3.397,00 oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in S. Maria C.V.29/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa DA D'RI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa DA D'RI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.640 /2019 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: “risarcimento danni” assegnata in decisione all'udienza del 08.07.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come procura in atti, dall'avv. Pasquale Raucci (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del predetto –
PEC: Email_1
ATTORE
E
- (C.F. e P.IVA ) in qualità di impresa Controparte_1 P.IVA_1 designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa, dall'avv. Crescenzo Di Tommaso (c.f. ) giusta procura alle liti C.F._3 stipulata per atto del Notaio di Treviso, del 18/12/2014, Persona_1
Rep. n. 186906 e Racc. n.30368, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata del predetto – PEC: Email_2
CONVENUTA
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CONCLUSIONI:
Il procuratore di parte attrice ha concluso chiedendo l'integrale accoglimento della propria domanda, con rigetto di ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Il difensore della ha concluso riportandosi ai propri atti e verbali Controparte_1 di causa ed a tutte le difese ed eccezioni ivi contenute, chiedendone l'integrale accoglimento, con contestuale rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché non provata.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio la quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1 sinistri in Campania a carico del F.G.V.S., al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni da lui patiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data
01.04.2018, alle ore 19:30 circa, in Recale (CE).
L'attore ha dedotto che nelle predette circostanze, mentre stava percorrendo, alla guida della propria bicicletta via Andolfato, avente senso unico di marcia, veniva investito da una autovettura di colore scuro e di grossa cilindrata, rimasta non identificata, che sopraggiungendo da tergo a velocità sostenuta, lo speronava e per effetto dell'urto,
l'attore era caduto rovinosamente al suolo mentre l'autovettura si allontanava omettendo di prestargli il dovuto soccorso.
A causa della caduta l'attore aveva subiva delle lesioni e, pertanto, veniva accompagnato presso il pronto soccorso dell'Azienda ove i Controparte_2 sanitari gli avevano diagnosticato una “Frattura completa del terzo prossimale di omero destro con lussazione della testa omerale nonché frattura completa transtrocanterica con distacco del piccolo trocantere”. L'entità delle lesioni aveva reso necessario un intervento chirurgico di riduzione della frattura all'omero destro nonché di osteosintesi con chiodo gamma e chiodo S&n al femore destro presso la suddetta ove era rimasto ricoverato sino al 11.04.2018, Controparte_3 allorquando, a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche, veniva trasportato alla Villa delle Magnolie in Castel Morrone (CE) per le conseguenti cure riabilitative.
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L'attore ha precisato che veniva dimesso solo in data 29.05.2018 con la seguente diagnosi: “Postumi di frattura di femore destro e della testa omerale destra trattate con osteosintesi;
deambulazione con due bastoni;
incompleto recupero articolare della spalla destra” aveva formalizzato, presso gli uffici del Commissariato di
Marcianise, la denuncia – querela rivolta alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Nonché aveva provveduto a trasmettere la richiesta di risarcimento danni con PEC del 15.01.2019 nonché del 26.6.2018 alla quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_1 della Strada per la Regione Campania, e con PEC del 21.12.2018 alla Consap S.p.A..
Le predette richieste, tuttavia, non avevano sortivano esito positivo.
Tanto premesso l'attore ha convenuto in giudizio la società assicurativa chiedendo di accertare e di dichiarare che il sinistro per cui è causa si era verificato per esclusiva responsabilità di un veicolo rimasto non identificato e, conseguentemente, di condannare la quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_1 per le Vittime della Strada per la Regione Campania, al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 48.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto sino al soddisfo o a diversa somma ritenuta di giustizia.
Si è costituita la società nella qualità in epigrafe, eccependo Controparte_1
l'improponibilità ed improcedibilità della domanda, la mancata prova della legittimazione passiva in capo a nonché delle circostanze effettive del CP_1 sinistro.
Instauratosi il contraddittorio ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, il precedente G. Istruttore Giudicante ha ritenuto non ammissibile sia la prova testi come richiesta dall'attore per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 244, 1° co., c.p.c.. che la richiesta di CTU medico legale.
L'attore ha quindi dichiarato di voler rinunciare all'azione ma il giudizio è proseguito per mancata accettazione della rinuncia da parte della società convenuta.
All'udienza del 8.7.2025 questo Giudice ha assunto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va rilevato che la domanda è proponibile, avendo l'istante formulato la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno con le PEC inviate sia
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alla che alla CONSAP, comprovanti la corretta costituzione in Controparte_1 mora nei confronti della convenuta società assicuratrice, ai sensi dell'art. 148 del
Codice delle Assicurazioni.
Sul punto si rileva che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contiene elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, con la conseguenza che la mancanza di elementi, pure richiesti dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, ma che tuttavia si appalesano superflui per la formulazione dell'offerta risarcitoria, diventa irrilevante ai fini della proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 19354/16).
Nel caso in esame, nella richiesta stragiudiziale in atti risultano correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare l'offerta risarcitoria, né risulta che l'assicurazione abbia richiesto alcuna integrazione documentale nella fase stragiudiziale.
Tanto rilevato, osserva il Tribunale che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss. L. 990/69 (ad oggi ex art. 287 Codice delle Assicurazioni
Private), il Fondo di Garanzia - per il tramite della relativa Compagnia di
Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2001, n. 10609). L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. Invero, "Colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di
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responsabilità di cui all'art. 2054 c.c." (cfr. Tribunale Roma, sez. XIII, 04/07/2017, n.
13495).
Ne consegue che lo stesso deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile , sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 1992,
n. 10762; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/08/2001; Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 12304 del 10/06/2005). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del
Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato" non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto. E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia non vale a rimpiazzare, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno
"scaricamento" sulla Compagnia designata dal Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza. Perciò potrà essere qualificato come "veicolo non identificato", tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. b) L. 990/69, solo quello rimasto ignoto nonostante che la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda.
Tralasciando ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida - che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr.
Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014).
Alla luce dei richiamati principi, deve ritenersi che parte attrice non abbia assolto l'onere probatorio gravante su di sé, non dimostrando nè la dinamica del sinistro
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dedotta in citazione, nè la sua riconducibilità alla condotta colposa di un veicolo rimasto non identificato.
Invero, la ricostruzione di parte attrice non ha trovato alcun conforto in sede istruttoria atteso che questi ha avanzato una richiesta di prova inammissibile, omettendo l'indicazione del nominativo dei testi da escutere e omettendo di articolare le circostanze sulle quali avrebbero dovuto essere escusse per capitoli specifici, tanto in spregio di quanto indicato dall'art. 244, co.1, c.p.c... che prevede come la prova deve essere dedotta ed articolata mediante indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati.
Sebbene questo Giudice deve rilevare che, per una discutibile prassi curiale, si è soliti indicare i capi di prova con riferimento alla citazione o agli altri scritti difensivi, ma ciò può ammettersi solo ove sia possibile identificare con precisione quali sono le circostanze, indicate in detti scritti, sulle quali si chiede la prova ma nel caso in esame, la difesa di parte attrice non ha ottemperato a tale obbligo processuale.
Tra l'altro, sebbene il giudice possa rivolgere al teste tutte le domande che ritenga utili a chiarire i fatti oggetto di causa, non può, in nessun caso, supplire alle carenze della parte nella assunzione del mezzo istruttorio consistenti, nel caso di specie, peraltro anche nella mancata indicazione del nominativo del teste stesso.
Parimenti inammissibile risulta, altresì, la richiesta di espletamento della CTU, atteso che questa si sarebbe risolta in una mera attività esplorativa, essendo onere probatorio di parte dedurre, in primo luogo, e, quindi, fornire prova dei danni.
Per quanto appena esposto, mancando la prova in ordine all'an debeatur, la domanda nei confronti della Società convenuta è infondata e, pertanto, va rigettata, assorbendo altresì il profilo afferente al quantum.
Il rigetto della domanda attorea comporta la condanna dell'attrice in virtù del principio processuale della soccombenza, al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo ex art. D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum tenuto conto del valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e della mancanza dell'attività processuale.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti della società Parte_1 [...]
- (C.F. e P.IVA ) in qualità di impresa designata per la CP_1 P.IVA_1 liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo l.r.p.t, disattesa o assorbita ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta dall'attrice;
b) condanna l'attrice al pagamento nei confronti della Società convenuta delle spese processuali, che si liquidano in euro € .3.397,00 oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in S. Maria C.V.29/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa DA D'RI
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