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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5096 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 40043/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.SS AR EN Presidente
dott.SS Cecilia Pratesi Giudice dott.SS Fulvia Esposito Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40043 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(CF. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudia Salustri, giusta procura in atti ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2 e difeso dall'Avv. Sara Adriani, giusta procura in atti resistente
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
interventore ex lege
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione R.g. n. 40043/2019
Con ordinanza del 17.07.2024, il Giudice Istruttore ha riservato la causa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'esito dell'udienza del 10.07.2024, fiSSta con ordinanza collegiale di rimessione della causa sul ruolo del 01.07.2024 ai fini della comparizione personale delle parti e della convocazione dei servizi sociali già incaricati del monitoraggio sul nucleo familiare;
alla predetta udienza, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 21.02.2024, ribadite nei successivi atti di causa.
Preliminarmente, il Collegio ritiene la causa pienamente istruita, approvando le decisioni sulle istanze istruttorie adottate nel corso del procedimento con ordinanze del 31.05.2021, del 03.11.2022, del 10.04.2024 e del 17.07.2024, per ciò che attiene sia ai capitoli di prova ammessi (cfr. in particolare ordinanza del Giudice Istruttore del 31.05.2021, di cui il Collegio condivide le motivazioni circa la genericità, inammissibilità e superfluità dei capitoli non ammessi); sia al rigetto dell'istanza di integrazione/rinnovazione della CTU avanzata dal resistente, in quanto non neceSSria per le ragioni evidenziate nell'ordinanza del 03.11.2022 e alla luce dell'attivazione del monitoraggio da parte dei servizi sociali e degli ulteriori approfondimenti disposti sul nucleo familiare;
sia al rigetto delle ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti in corso di causa, giacchè ultronee e non rilevanti ai fini del decidere, in considerazione delle dichiarazioni rese dalle parti, del corposo materiale probatorio in atti, delle relazioni dei servizi sociali e delle numerose note della Procura della Repubblica in merito ai procedimenti penali a carico delle parti.
Quanto, poi, alla richiesta di ascolto dei minori reiterata dalla ricorrente nella comparsa conclusionale, l'età dei bambini (entrambi classe 2016) non ne impone l'audizione, all'evidenza superflua e contraria al loro interesse, visti gli accertamenti svolti nel giudizio (CTU, relazioni dei servizi sociali, valutazioni dell'ASL e del TSMREE) e considerati i motivi posti alla base della richiesta di ascolto, finalizzata a far emergere specifiche dinamiche fattuali (nella sostanza già note) con ulteriore esposizione dei minori al conflitto genitoriale.
Va, infine, dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti non autorizzati e tardivamente depositati da entrambe le parti con le note di precisazione delle conclusioni per l'udienza cartolare del 21.02.2024 e in allegato agli scritti conclusionali, in violazione delle preclusioni processuali.
***
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle domande di separazione dei coniugi, di addebito della separazione al marito, di affidamento dei figli minori, collocamento e calendario di frequentazione, nonché di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento per i figli.
Separazione personale
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione personale delle parti.
Domanda di addebito della separazione al marito
La ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione al resistente, ponendo a fondamento della richiesta condotte di infedeltà, nonché agiti di violenza, fisica e verbale, perpetrati in costanza di matrimonio;
il resistente ha chiesto il rigetto della domanda, contestando la ricostruzione della controparte. R.g. n. 40043/2019
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 20.12.2021 n. 40795), onde “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass., Sez, I civile, ordinanza 05.08.2020 n. 16691).
Con particolare riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, per pacifico orientamento della giurisprudenza “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (v. ex multis Cass. Sez. I civile, ordinanza 12.05.2023, n. 13121).
Quanto, invece, al profilo dell'addebito della separazione per contegno violento, è noto che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass., Sez. VI – 1 civile, ordinanza 19.02.2018 n. 3925) e che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass., Sez. VI – 1 civile, ordinanza 22.03.2017 n. 7388; più di recente: cfr. CaSSzione civile sez. I, 30/04/2024, (ud. 15/11/2023, dep. 30/04/2024), n.11631; CaSSzione civile sez. I, 26/04/2024, (ud. 15/11/2023, dep. 26/04/2024), n.11208; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022). In particolare, in Cass. 11631/2024 si legge che “In via generale, ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001). Tuttavia, le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, R.g. n. 40043/2019
sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018). Con particolare riguardo, poi, alle violenze fisiche, questa Corte ha ritenuto che esse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017).”.
Nel caso di specie, non è provata la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, né che la relazione dallo stesso intrattenuta con l'attuale compagna (madre della terza figlia del nata CP_1 in pendenza di questo giudizio) sia iniziata già in costanza di matrimonio;
va, invece, accolta la domanda della ricorrente di addebitare la separazione al resistente per il comportamento aggressivo e violento dal medesimo tenuto durante il matrimonio.
Sono state acquisite le denunce sporte dalla ricorrente e le fonti di prova a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio del 28.07.2020 in relazione al proc. pen. n. 27571/2019 nei confronti di CP_1
per le fattispecie di cui agli artt. 61 n. 11-quinquies e 572 c.p., 582, 585 e 577, c. 2, c.p., art.
[...] 4 L. 110/1975: cfr. capo di imputazione, nel quale si legge che il resistente è imputato R.g. n. 40043/2019
In data 02.02.2021, è stato emesso il decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p. per le suddette fattispecie di reato (processo penale pendente, fase dibattimentale).
E' stato, invece, archiviato il procedimento a carico di per il reato di cui all'art. Controparte_1 570-bis c.p. in cui è persona offesa la (cfr. nota della Procura della Repubblica del 27.02.2024 Pt_1
- proc. pen. n. 19081/2020). R.g. n. 40043/2019
Sono stati acquisiti anche gli atti del procedimento penale a carico di per il reato di cui Parte_1 agli art. 388, c. 2, e 368 c.p., in cui è persona offesa il definito con decreto di archiviazione CP_1 (cfr. nota della Procura della Repubblica di Roma del 19.03.2024 - proc. pen. n. 22845/2020).
Orbene, dal compendio probatorio complessivamente considerato non è dubitabile che il resistente, in disparte l'accertamento della penale responsabilità per le fattispecie contestate, abbia tenuto un contegno gravemente violativo degli obblighi coniugali, con condotte aggressive, violente, intimidatorie e veSStorie in danno della coniuge, riscontrate nella documentazione in atti (cfr. certificati medici, annotazioni di PG, verbali di sommarie informazioni); anche i testi sentiti durante l'istruttoria hanno confermato un clima familiare fortemente teso, con episodi di significativa conflittualità ed aggressioni, esteso anche alle rispettive famiglie d'origine.
Ai fini che rilevano in questa sede, si osserva, in particolare, che i fatti denunciati dalla trovano Pt_1 oggettivo riscontro nel referto del Poliambulatorio Campana Medical Center del 26.04.2019 (frattura emitorace sinistro); rispetto agli occorsi, il non ha fornito alcuna spiegazione alternativa CP_1 delle lesioni certificate, così come non ha giustificato le ulteriori lesioni di cui ai certificati di PS del presidio ospedaliero G.B. Grassi dell'agosto 2019 (contusioni multiple, prognosi giorni 6) e del maggio 2020 (trauma cranico, trauma arto superiore con ecchimosi diffuse, prognosi giorni 15) – eventi, questi ultimi, immediatamente successivi alla ceSSzione della convivenza ma, comunque, da considerare quale apice del modus operandi già posto in essere in costanza di convivenza matrimoniale (ceSSta nel maggio 2019) e denotanti un atteggiamento di assoluto spregio dei doveri coniugali. In proposito, va rimarcato che – a dispetto di quanto sostenuto dal il quale ha in CP_1 parte ascritto le di lui condotte ai comportamenti inopportuni della moglie (questi ultimi, peraltro, rimasti sforniti di adeguato riscontro estrinseco) – in alcun modo può essere giustificato l'agire violento ed aggressivo, di per sé integrante una grave violazione degli obblighi nascenti dal vincolo matrimoniale, non bilanciabile con altre condotte: ed invero, in tema di addebitabilità della separazione personale, nel caso in cui i comportamenti del coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, oltrepaSSndo quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque neceSSria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di addebito, atteso che le violenze, fisiche, psicologiche e verbali, costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore.
Per quanto esposto, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Affidamento, collocamento e calendario di frequentazione
Il procedimento è stato ampiamento istruito con CTU sulle competenze genitoriali e lungo monitoraggio dei servizi sociali;
sono stati disposti ed espletati approfondimenti presso l'ASL e il TSMREE;
il servizio sociale è stato incaricato anche di relazionare in merito ai percorsi di sostegno alla genitorialità intrapresi dalle parti, ai rapporti dei minori con la nuova compagna del padre, all'andamento scolastico.
Sono stati in ultimo acquisiti gli atti dei procedimenti penali a carico delle parti.
Tanto premesso, dalla CTU depositata in data 29.01.2022 è emerso:
- quanto alla madre: “l'esaminata è risultata lucida, ben orientata spazio-temporalmente, curata nella persona e collaborativa. Le principali capacità cognitive osservate sono apparse normalmente efficienti, il pensiero fluido e logico, la comunicazione verbale adeguata al livello socio-culturale. Il tono dell'umore è risultato in asse e buona è apparsa la R.g. n. 40043/2019
capacità di contenere l'ansia situazionale. Nel rapporto con l'interlocutore si è mostrata relazionalmente competente. Non è apparsa dotata di particolari doti introspettive, né è apparsa consapevole delle motivazioni effettive che hanno messo in crisi il suo rapporto coniugale: non sa dire, ad esempio, cosa poSS avere causato il repentino cambiamento di atteggiamento da parte del marito. Non riconosce, conseguentemente, alcuna responsabilità ascrivibile a sé, per quanto attiene alla genesi della crisi di coppia. Il reattivo mentale somministrato allo scopo di far emergere le caratteristiche principali della sua personalità ha evidenziato, nell'esaminata, un atteggiamento difensivo che ha portato ad un certo sbilanciamento nella rappresentazioni di risorse e problemi, con accentuazione della capacità di fronteggiare i primi e con sottovalutazione della incidenza dei secondi. Non è apparsa presente una condizione psicopatologica di interesse clinico, mentre possono escludersi tendenze anticonservative. L'asse cognitivo risulta in normali condizioni di efficienza. Si sono rilevate, nell'attività ideativa, alcune modalità di funzionamento che possono distaccarsi dal pensiero comune ed essere più difficilmente comprensibili e condivisibili: l'esaminata tende a percepire il proprio ambiente di vita come insicuro ed ostile, nutre verso gli altri sfiducia e risentimento, prevalendo in lei la sensazione di essere stata trattata ingiustamente. Sulla sua emotività opera una consistente repressione, che la rende piuttosto indifferente alle esperienze positive o negative che siano e che tende ad abbaSSre sensibilmente il livello di aggressività. Il controllo sull'emotività le consente un comportamento equilibrato e socialmente appropriato, regolato dal proprio senso morale e di responsabilità. Non mostra tratti di dipendenza affettivo-relazionale o da sostanze, il tono dell'umore è adeguato e non si rileva una incidenza dell'ansia o dell'angoscia che oltrepassi i confini della normalità. A proprio agio nell'ambito sociale e dei rapporti interpersonali, all'interno dei quali ricerca l'ammirazione per le proprie qualità, sa essere assertiva al punto di poter assumere ruoli di leadership. I rapporti con i componenti della propria famiglia paiono essere armonici e sostanzialmente privi di conflittualità. Per quanto attiene alla valutazione delle dinamiche profonde della personalità e del rapporto tra la vita interiore e l'ambiente esterno, l'esaminata ha mostrato una capacità produttiva non disturbata da condizionamenti di natura emotiva. L'intelligenza di tipo pratico si associa ad una ideazione non particolarmente conformista, pur se adeguata sotto l'aspetto della condivisibilità sociale. Il controllo intellettivo sulla vita interiore non è apparso costrittivo ed i propri impulsi sonogeneralmente accettati dall'Io senza difficoltà. L'ambiente esterno si mostra in grado di stimolare la reattività emotiva, talvolta perfino in modo eccessivo. Nel rapporto tra spinte alla introversione ed alla estroversione, emerge una tendenza a dirigere energie, attenzioni e bisogno di gratificazione prevalentemente verso il proprio mondo interno, pur in presenza di una sufficiente capacità di ascolto dell'altro e di scambio e condivisione empatica del proprio mondo interno. Potrebbe, in ogni caso, essere in atto una maggiore presa di distanza emotiva dal mondo esterno, caratterizzata da tratti di chiusura e diffidenza vero l'altro. Dalla verbalizzazione emergono quote di disagio relativo all'immagine di sé, vissuta con qualche forma di ambivalenza affettiva, mentre si nota la presenza di immagini genitoriali interiorizzate che appaiono di supporto e sufficientemente calde e rassicuranti. I reattivi mentali somministrati allo scopo di far emergere attitudini e tendenze del proprio ruolo genitoriale, hanno evidenziato, nell'esaminata, uno stile di accudimento materno delineabile nel modo che segue. Nella dimensione della condivisione/gestione degli scambi attentivi con un figlio, l'esaminata tende ad interagire focalizzandosi su sé steSS, piuttosto che sull'altro. Fornisce, in tal modo, al bambino, un modello chiaro, restando, tuttavia, poco ricettiva ed accogliente verso i tentativi e le iniziative di questi di indirizzare l'attenzione su di lui e sul suo mondo. Migliore è la capacità di risolvere le differenze tra genitore e figlio nelle interazioni orientate a trovare una comune base attentiva. Nella dimensione della condivisione e dell'apprendimento reciproco di come vivere le esperienze all'interno dell'interazione genitore-figlio, l'esaminata, con il suo stile ricco di iniziativa, consente al bambino di apprendere ciò che il genitore ritiene importante comprendere del mondo e,come poterlo fare. In generale, all'iniziativa del genitore corrisponde una difficoltà per il figlio di trovare spazio, nell'interazione, per i suoi tentativi di sviluppare una comprensione e una comunicazione condivisa della realtà; tuttavia, questi ha l'opportunità di consolidare una positiva immagine di sé. Nella dimensione dell'insegnamento/apprendimento del modo migliore di comportarsi, nell'interazione genitore-figlio, l'esaminata si mostra estremamente rigida nell'utilizzazione delle regole o precetti, fino a rischiare di inibire, nel figlio, la capacità di esprimere il proprio punto di vista. L'enfasi sulle regole, comunicate dal genitore con rigidità, può privare il figlio della possibilità di adattare le proprie scelte comportamentali al contesto, generando un adattamento acquiescente e acritico ovvero una oppositività ribelle. Nel risolvere conflitti e differenze sulle regole, infine, l'esaminata corre il rischio di alimentare nel figlio il rifiuto alle soluzioni proposte, a scapito del dialogo tra i due, ingenerando nel bambino insicurezza circa la propria capacità di fare la cosa adeguata, in circostanze di interazione sociale. La valutazione dei tratti personologici correlati alla capacità di fornire ad un figlio attenzione e cure genitoriali adeguate, deve neceSSriamente tenere conto del fatto che l'esaminata ha fornito un'immagine eccessivamente positiva di sé, cercando di apparire socialmente del tutto adeguata e mostrando incapacità a rivelare la propria parte negativa agli altri ovvero un gran timore delle conseguenze. È emersa, dunque, una certa tendenza a dissimulare. A procedere da tale premeSS, i risultati, al netto di una spiccata tendenza a sopravvalutare gli aspetti più adattivi della personalità ed minimizzare eventuali problemi, forniscono il quadro di una personalità sufficientemente capace di tenere conto delle esigenze e necessità dell'altro, nonchédi sostegno emotivo, pur restando in controllo delle proprie emozioni e non anteponendo gli aspetti altruistici a proprie esigenze e a bisogni personali. Sulla base di una buona autostima, empatia e stabilità emotiva, affronta gli aspetti conflittuali della relazione riuscendo quasi sempre a trovare il modo per risolvere le problematiche insorgenti, controllando agevolmente la propria impulsività. Godendo di buone doti di indipendenza, risulta flessibile nelle varie situazioni di vita ed adeguatamente riflessiva;
valorizza la dimensione dei rapporti interpersonali e tollera la frustrazione dovuta al mancato raggiungimento dei propri obiettivi. Confidando nell'affetto R.g. n. 40043/2019
espressole dall'altro, sa instaurare relazioni affettive stabili e sicure ed è in grado di superare il dolore legato a separazioni o perdite”;
- quanto al padre: “l'esaminato è risultato lucido, orientato spazio-temporalmente, ordinato nella persona, e sufficientemente collaborativo. Le principali capacità cognitive sono apparse operare nella norma, con qualche difficoltà nella memoria di date, il pensiero è risultato complessivamente comprensibile. La capacità comunicativa è congruente con il livello socio-culturale di appartenenza. Il tono dell'umore è apparso normale, l'ansia situazionale lo ha portato a ricercare comprensione e rassicurazione da parte dell'intervistatore, minimizzando ogni possibile aspetto critico o negativo,a costo di adottare un atteggiamento apparentemente reticente. Come confermano i test, le prove sono state notevolmente condizionate da tentativi difensivi che hanno prodotto una notevole alterazione dei punteggi fatti registrare alle prove. L'intero l'approccio alla valutazione è stato contraddistinto dall'esigenza di fornire di sé un'immagine del tutto scevra da ogni possibile aspetto negativo. Sono parse emergere infatti delle evidenti contraddizioni tra quanto riferito in sede di colloquio o in risposta ad alcuni items dei test e quanto contenuto nella documentazione. Di conseguenza, non è emerso alcun aspetto autocritico per quanto attiene alla crisi della relazione coniugale, coerentemente con un profilo personologico molto poco disponibile all'introspezione. I reattivi mentali somministrati allo scopo di far emergere le caratteristiche principali della sua personalità hanno evidenziato, nell'esaminato, un atteggiamento eccessivamente difensivo, che ha portato ad una rappresentazione inverosimile di problemi e risorse: l'avere fornito l'impressione di essere una persona al di sopra di ogni critica, con elevati standard morali e valori convenzionali, fa presumere un tentativo consapevole, da parte dell'esaminato, di distorcere l'esito del test a proprio vantaggio. Sono emersi meccanismi di controllo e repressione alquanto rigidi, operanti sui propri vissuti emotivi: sembra discenderne l'impressione soggettiva dell'esaminato di avere un pensiero chiaro e logico, mentre le doti introspettive appaiono francamente carenti. Dal profilo emergente, può dedursi l'assenza di ideazione o impulsi anticonservativi;
il tono dell'umore è in equilibrio e non sono lamentate difficoltà sul versante delle capacità cognitive. all'interpretazione socialmente condivisa della realtà. Non si sente minacciato dall'ambiente e non coltiva sentimenti vendicativi o di rivalsa. La repressione degli stimoli emotivi potrebbe essere effettivamente una difesa dal pericolo di una impulsività, eventualmente sollecitata dalla frustrazione, temuta come potenzialmente fuori controllo. Il suo assetto difensivo lo porta ad essere libero dalla percezione di ansie o angosce particolari, nonché da eventuali scadimenti del tono dell'umore. Quando è al centro dell'attenzione, sente di trarre conferma del proprio valore e, per questo, rassicurato. Nel rapportarsi agli altri, cerca di essere competente e di interagire con facilità utilizzando circospezione, giovialità, fiducia, evitando conflitti e atteggiamenti sconvenienti. Non teme il contatto con gli altri, sia nella situazione di coppia che nel gruppo e predilige il senso di appartenenza che può trarre dalle relazioni interpersonali e di coppia. È piuttosto in equilibrio tra tendenze di dipendenza o dominanti. Può evitare la polemica assumendo atteggiamenti passivi e remissivi, di fronte ai comportamenti dominanti degli altri. Non ha rivelato problemi giudiziari o con l'autorità, per condotte trasgressive. Si definisce fiducioso e tollerante nei confronti degli altri. Con la propria famiglia mostra di avere rapporti privi di conflitti e particolarmente gratificanti. Vive in modo soddisfacente la relazione di coppia. Per quanto attiene alla valutazione delle dinamiche profonde della personalità e del rapporto tra la vita interiore e l'ambiente esterno, l'esaminato ha mostrato una capacità produttiva decisamente limitata, presumibilmente per una inibizione di natura emotiva, oltre che per limitato investimento delle capacità intellettive. Ciò diminuisce la portata diagnostica degli indici qui esaminati. L'ambizione intellettuale risulta al di sopra del potenziale effettivo ed emerge la presenza di stati ansiosi manifestati attraverso una esigenza di esattezza, meticolosità e senso critico. Si evidenziano problemi nell'adesione al pensiero socialmente condiviso. Il controllo intellettivo sugli aspetti emozionali della vita interiore appare generalmente insufficiente, mentre la rispondenza emotiva nei confronti dell'ambiente rientra nella norma, pur con probabili difficoltà occasionali nel controllo delle emozioni. Nell'equilibrio interiore tra introversione ed extratensione, quest'ultima prevale, con tratti significativi di labilità emotiva. Sussitono tuttavia spinte introversive non ben armonizzate all'interno della personalità. Si evidenzia una certa sicurezza nella espressione e nella comunicazione dei propri bisogni affettivi, mentre dall'analisi dei contenuti emerge una rappresentazione sciSS di sé e dell'altro. Le immagini genitoriali interiorizzate presentano una raffigurazione paterna aggressiva e poco disponibile, mentre quella materna pare indurre a una regressione idealizzata, di stampo preminentemente narcisistico. I reattivi mentali somministrati allo scopo di far emergere attitudini e tendenze del proprio ruolo genitoriale, hanno evidenziato, nell'esaminato, uno stile di accudimento paterno delineabile nel modo che segue. Nella dimensione della condivisione e gestione degli scambi attentivi, l'esaminato si mostra abile nell'attivare l'interazione, partecipando senza “sovrapposizioni” all'attività del figlio, di cui tiene in giusto conto le competenze e i bisogni. Quando, invece, l'interazione è richiesta dal figlio, la decisa attivazione paterna rischia di non dare spazio ai tentativi di iniziativa ed autonomia del bambino. Per risolvere le differenze su cosa meriti l'attenzione congiunta di entrambi, egli riesce ad essere energica nel compito di armonizzare le reciproche intenzioni ed iniziative, facendosi percepire dal figlio come un caregiver sicuro e supportivo. Nella dimensione della condivisione e dell'apprendimento reciproco di come vivere le esperienze all'interno dell'interazione genitore-figlio, l'esaminato, con il suo stile ricco di iniziativa, consente al bambino di apprendere ciò che il genitore ritiene importante comprendere del mondo e,come poterlo fare. In generale, all'iniziativa del genitore corrisponde una difficoltà per il figlio di trovare spazio, nell'interazione, per i suoi tentativi di sviluppare una comprensione e una comunicazione condivisa della realtà; tuttavia, questi ha l'opportunità di consolidare una positiva immagine di sé. Nella dimensione dell'insegnamento/apprendimento del modo migliore di comportarsi, nell'interazione genitore-figlio, l'esaminato si R.g. n. 40043/2019
mostra estremamente rigido nell'utilizzazione delle regole o precetti, fino a rischiare di inibire, nel figlio, la capacità di esprimere il proprio punto di vista. L'enfasi sulle regole, comunicate dal genitore con rigidità, può privare il figlio della possibilità di adattare le proprie scelte comportamentali al contesto, generando un adattamento acquiescente e acritico ovvero una oppositività ribelle. Nel risolvere conflitti e differenze sulle regole, infine, l'esaminato corre il rischio di alimentare nel figlio il rifiuto alle soluzioni proposte, a scapito del dialogo tra i due, ingenerando nel bambino insicurezza circa la propria capacità di fare la cosa adeguata, in circostanze di interazione sociale. La valutazione dei tratti personologici correlati alla capacità di fornire ad un figlio attenzione e cure genitoriali adeguate, deve neceSSriamente tenere conto del fatto che l'esaminato ha fornito un'immagine eccessivamente positiva di sé, cercando di apparire socialmente del tutto adeguata e mostrando incapacità a rivelare la propria parte negativa agli altri ovvero un gran timore delle conseguenze. È emersa, dunque, una certa tendenza a dissimulare. A procedere da tale premeSS, i risultati, al netto di una spiccata tendenza a sopravvalutare gli aspetti più adattivi della personalità ed minimizzare eventuali problemi, forniscono il quadro di una personalità sufficientemente capace di tenere conto delle esigenze e necessità dell'altro, nonché di sostegno emotivo, tendenzialmente disintereSSto e reputato utile tanto per sé stesso quanto per l'altro. Sulla base di una buona autostima, empatia e stabilità emotiva, affronta gli aspetti conflittuali della relazione riuscendo, anche con soluzioni originali o che prevedano la cooperazione con altri, a trovare il modo per risolverli. Le doti di indipendenza si associano ad una sufficiente flessibilità nelle varie situazioni di vita, affrontate con riflessività, pur con il rischio di non riuscire a prendere una decisione. La dimensione dei rapporti interpersonali non pare presentare aspetti problematici e tollera la frustrazione dovuta al mancato raggiungimento dei propri obiettivi,considerando l'insuccesso come base da cui ripartire con maggiori conoscenze ed esperienze. Confidando nell'affetto espressogli dall'altro, sa instaurare relazioni affettive stabili e sicure ed è in grado disuperare il dolore legato a separazioni o perdite”.
Più in dettaglio:
“La modalità con cui la sig.ra ha vissuto la consulenza è apparsa adeguata, riuscendo a riconoscere i ruoli, lo Pt_1 statuto della situazione peritale, adeguandosi con puntualità ai tempi prescritti e seguendo le indicazioni date. Le funzioni dell'Io sono apparse adeguate. Non si sono osservate alterazioni a carico del pensiero, né in termini formali né di contenuto e l'umore è apparso in asse. Non è apparsa presente, quindi, una condizione psicopatologica di interesse clinico nel corso dei colloqui dato confermato dalla valutazione testologica. La valutazione psicodiagnostica e della capacità genitoriale eseguita sulla coppia genitoriale si è articolata, oltre che sui dati ottenibili dal colloquio clinico e dalla somministrazione di alcuni tra i reattivi di personalità maggiormente utilizzati in ambito clinico, sulle risultanze di strumenti testistici già da tempo introdotti ed adoperati nel contesto psicologico forense, in grado di individuare le principali caratteristiche della modalità di agire il proprio ruolo genitoriale. L'esaminata ha eseguito la valutazione psicodiagnostica con attenzione, rispondendo in maniera coerente. Nel presentare la propria immagine, ha assunto un atteggiamento difensivo, fornendo una rappresentazione sbilanciata dei problemi e delle risorse, accentuando le sue capacità di far fronte ai primi e probabilmente sottovalutando l'entità dei suoi aspetti disfunzionali. Non ha avuto, in ogni caso, difficoltà ad ammettere eventuali aspetti negativi ed il protocollo diagnostico è stato ritenuto valido dallo psicodiagnosta. Dalla valutazione emerge che la sig.ra è una donna assertiva, efficiente, intraprendente e tende Pt_1 ad assumere ruoli di leadership all'interno dei gruppi. In generale, ella attua una consistente repressione della emotività che la rende indifferente alle esperienze positive o negative che siano e che tende ad abbaSSre sensibilmente il livello di aggressività. Il comportamento risulta equilibrato, privo di spinte perfezionistiche o di ricerca di gratificazione immediata: questo porta ad attuare condotte socialmente appropriate, secondo il proprio senso morale e di responsabilità. Non mostra avversione verso regole e norme sociali, né verso l'autorità costituita. Non riporta forme significative di trasgressione nel corso della sua vita. È soddisfatta della propria famiglia d'origine: i rapporti con i familiari risultano privi di conflitti e gratificanti. La rappresentazione delle immagini genitoriali interiorizzate si associa a vissuti positivi e ad un senso sostanziale di riconoscimento e supporto che consente una esplorazione ed un contatto con la realtà tendenzialmente tranquillizzante e gratificante. Di contro non è apparsa dotata di particolari doti introspettive, né è apparsa consapevole delle motivazioni effettive che hanno messo in crisi il suo rapporto coniugale: non sa dire, ad esempio, cosa poSS avere causato il repentino cambiamento di atteggiamento da parte del marito. Non riconosce, conseguentemente, alcuna responsabilità ascrivibile a sé, per quanto attiene alla genesi della crisi di coppia. L'attività ideativa presenta alcune modalità che possono distaccarsi dal pensiero comune ed essere più difficilmente comprensibili e condivisibili: in particolare, emerge la tendenza a percepire il proprio ambiente di vita come insicuro ed ostile, verso gli altri vi è sfiducia e risentimento, prevalendo la sensazione di essere stata trattata ingiustamente”.
“La modalità con cui il padre si è approcciato alla consulenza non è apparso adeguato, pur riconoscendo la scrivente CTU uno sforzo adattivo del medesimo. Non sembra aver compreso pienamente il significato della situazione peritale e la posta in gioco. Ha rappresentato ripetutamente l'idea che la consulenza fosse un disegno della moglie “per fargliela pagare” per aver messo fine alla storia affettiva che li univa. Ha sempre minimizzato in modo grossolano lo stato di disagio dei figli conseguente alla conflittualità di coppia non risultando sensibile ai suggerimenti o alle riflessioni della consulenza. E' stato neceSSrio, talvolta, l'intervento della CTP dr.SS per calmierarlo nei toni e permettere una Per_1 R.g. n. 40043/2019
alternanza dei turni di conversazione anche con la steSS ctu. Rispetto alla valutazione psicodiagnostica I reattivi mentali somministrati allo scopo di far emergere le caratteristiche principali della sua personalità hanno evidenziato, nell'esaminato, un atteggiamento eccessivamente difensivo, che ha portato ad una rappresentazione inverosimile di problemi e risorse: l'avere fornito l'impressione di essere una persona al di sopra di ogni critica, con elevati standard morali e valori convenzionali, fa presumere un tentativo consapevole, da parte dell'esaminato, di distorcere l'esito del test a proprio vantaggio. È emersa, dunque, una certa tendenza a dissimulare. Per quanto attiene alla valutazione delle dinamiche profonde della personalità e del rapporto tra la vita interiore e l'ambiente esterno, l'esaminato ha mostrato una capacità produttiva decisamente limitata, presumibilmente per una inibizione di natura emotiva, oltre che per limitato investimento delle capacità intellettive. Le immagini genitoriali interiorizzate presentano una raffigurazione paterna aggressiva e poco disponibile, mentre quella materna pare indurre a una regressione idealizzata, di stampo preminentemente narcisistico. Valuti quali sia la qualità psicologica della relazione dei figli minori con le figure genitoriali e hanno mostrato negli incontri sentimenti di affetto e un attaccamento verso entrambi i Per_2 Per_3 genitori. Con la mamma i gemelli hanno mostrato una maggiore disinvoltura e libertà nell'usare la seduta di gioco. Nella seduta di gioco con il papà sono apparsi evidentemente intimoriti a tal punto da giocare per buona parte del tempo in silenzio o bisbigliando tra loro. ha mostrato una peculiare attitudine a controllare l'ambiente e a facilitare così Per_2 la relazione con i genitori. (inversione dei ruoli?) In ogni caso entrambi i minori sono chiamati ad uno sforzo di comprensione di una realtà affettiva articolata e complicata. Si evidenzia che tale ingaggio emotivo non è esente da un costo psichico che incide sul benessere psicologico dei bambini e sul loro percorso evolutivo”.
Quanto ai minori, dagli accertamenti condotti in CTU è risultato che entrambi presentano “angosce depressive di una certa entità, destinate a breve, in assenza di intervento, ad organizzarsi in quadri nosografici definiti ovvero dare origine a quadri clinici conclamati. Come evidenziato nel paragrafo precedente lo stato di tensione creato dal conflitto genitoriale finisce con il determinare una condizione di stress protratto per i bambini, che sono chiamati a contenerlo e a non alimentarlo (…). si trovano esposti alla conflittualità genitoriale che viene percepita dai bambini come caotica e soverchiante la loro possibilità psichica di comprenderla ed elaborarla. Tutti e due i figli hanno mostrato nel corso dei colloqui e nei test grafici proiettivi il riflesso dello stress emotivo legato al dissidio genitoriale, che è presente in un grado tale da poter sensibilmente condizionare il procedere del percorso di sviluppo. Nettamente diversa appare la consapevolezza dei due genitorisul punto. La sig.ra appare preoccupata dello stato dei bambini e ancor prima Pt_1 della consulenza, a seguito della udienza del 17/09/19 aveva attivato, ottenendo il consenso del padre, una psicoterapia per i figli presso lo studio privato della dr.SS . Si legge nella relazione della psicoterapeuta, presente in atti, Per_4 una conferma del malessere dei bambini che di seguitosi riportano:”Nonostante gli incontri siano stati irregolari e difficili da gestire per le molte difficoltà emotive dei minori posso chiaramente delineare fin dalle prime osservazioni un forte disagio psicologico con manifestazioni emotive diverse nei due bambini”. Anche la psicoterapeuta delinea un diverso atteggiamento dei due genitori con il sig. che in data 15/10/19 “riferiva di non aver intenzione di CP_1 portare i bambini in terapia accusando la sig. di non essere collaborativa”; che esponeva i figli alla conoscenza Pt_1 della nuova compagna in modo improvviso e non mediato;
che non seguiva le indicazioni date dalla collega circa modalità più funzionali per videochiamare i figli. Durante la consulenza tecnica ritornando a riconsiderare tale intervento clinico, il sig. riferisce che “quella era stata un'idea della madre” ribadendo in più riprese di essere CP_1 certo che i suoi bambini stiano bene e anzi siano “anche più avanti di altri” nel percorso di sviluppo. Chiarisce che, a suo dire, il puntare sul malessere dei figli sia una strategia della signora che non riesce a superare la fine della loro unione”.
All'udienza del 26.10.2022, il CTU ha ribadito le ragioni già espresse nell'elaborato peritale circa l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e ha evidenziato l'atteggiamento del padre teso a rivendicare il suo ruolo di genitore, senza tuttavia mostrare – a differenza della madre – il corrispondente impegno in termini di responsabilità genitoriale.
Il contrasto genitoriale è rimasto acceso nel corso dell'intero procedimento, nonostante i vari interventi di supporto e i percorsi intrapresi (per vero, dal solo nella fase finale del giudizio CP_1 e comunque parzialmente); i due sub procedimenti in corso di causa hanno riguardato prevalentemente questioni afferenti alla gestione e cura dei minori, anche in aspetti di fondamentale importanza quali la salute, oltre che di carattere economico: si sono contrapposte visioni e prospettazioni divergenti, secondo uno schema che ha visto il padre ciclicamente opporsi alle richieste della madre anche in punto di accertamenti medici sui figli, per poi adottare un atteggiamento accondiscendente e di condivisione durante le udienze, o nell'immediatezza, sempre tuttavia contraddetto nei fatti con le condotte poste in essere nelle fasi successive (ossia al momento concreto dell'adozione delle decisioni), di segno contrario rispetto a quanto concordato poco prima. Ciò ha R.g. n. 40043/2019
innescato una spirale di contenzioso sulla scelta delle varie decisioni da adottare, che, nella sostanza, è riconducibile all'incapacità di condivisione della responsabilità genitoriale da parte del CP_1
I servizi sociali hanno dato atto della figura di un padre poco attivo per quanto concerne la vita quotidiana dei figli, in proposito evidenziando che tutte le pratiche medico-sanitarie e scolastiche sono da sempre seguite unicamente dalla madre, mentre il padre ha mostrato di avere un problema di tenuta e concentrazione sui figli, di confondere i loro impegni e di adottare uno stile genitoriale leggero e meno responsabile. Il padre ha partecipato saltuariamente ai percorsi di supporto genitoriale disposti dal Tribunale e non si è attivato per quello individuale. Nonostante le difficoltà della signora nella gestione della propria ansia e la tendenza ad amplificare le problematiche dei minori e nel rapporto padre-figli, la madre è stata descritta dai servizi sociali come genitore accudente e molto presente nella vita dei figli, con i quali ha un rapporto solido e sereno, si è sempre dimostrata disponibile e collaborativa. Anche nelle relazioni dei servizi sociali (così come in CTU) è stato sottolineato che il non riesce a mettersi realmente in discussione, tende a minimizzare i suoi CP_1 errori e si concentra esclusivamente sul conflitto con la;
è apparso agli operatori emotivamente Pt_1 coinvolto nel rapporto con i figli se sollecitato dagli esperti a focalizzarsi sui loro bisogni, spesso ha dimostrato di essere privo di sufficiente consapevolezza e di avere la necessità della figura della nuova compagna quale elemento di supporto nella strutturazione della relazione con i figli. Circa il conflitto costante tra i due genitori, va adeguatamente considerato il fatto che la signora è tutt'oggi persona offesa nel processo penale che vede imputato il marito per fatti di grave violenza a suo danno, circostanza non obliterabile nell'analisi dei rapporti familiari.
Quanto ai minori, dalla valutazione dell' è emerso che vive con angoscia il Parte_2 Per_2 conflitto genitoriale e applica uno sforzo attivo per mantenersi neutrale verso i genitori, con disturbi sonno-veglia; entrambi i bambini sono stati presi in carico dal TSMREE per approfondimenti, all'esito dei quali non sono stati evidenziati aspetti psicopatologici, pur rimarcandosi l'impatto negativo della forte conflittualità e litigiosità genitoriale sull'equilibrio dei minori.
Alla luce degli elementi emersi, va disposto l'affido esclusivo rafforzato di e (gemelli, Per_3 Per_2 n. il 23.01.2016) alla madre, in adesione a quanto dalla steSS richiesto, in quanto maggiormente confacente all'interesse dei minori. La madre, pertanto, eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti i figli (istruzione, educazione, salute, residenza abituale), da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, anche senza il consenso del padre.
Il Collegio rileva come rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c. introdotto dal d.leg.vo 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater c.c.; non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimeSS alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato” (art. 337-quater c.c. come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155- bis, primo comma, c.c.). A tal proposito, secondo granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Perché poSS derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”. Deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili R.g. n. 40043/2019
ogni qualvolta l'interesse del minore poSS essere pregiudicato da un affidamento condiviso: la commissione di episodi di violenza e aggressività impone di derogare al regime dell'affidamento congiunto, non potendosi attuare il modello della genitorialità condivisa in presenza di agiti violenti, intrinsecamente espressivi di inidoneità genitoriale;
la deroga si rende neceSSria anche in presenza di una conflittualità così elevata che ostacola ed impedisce l'adozione di decisioni concordate, con il rischio di paralisi decisionale, oltre che nei casi di scarsa responsabilizzazione del genitore e di reale comprensione dei doveri genitoriali.
Nel caso di specie, da un lato le criticità del emerse in CTU e quanto relazionato dai servizi CP_1 sociali nel corso del procedimento, in uno all'inerzia del padre nell'intraprendere i percorsi suggeriti dal Tribunale e all'atteggiamento di mera condivisione formale della responsabilità genitoriale, con evidente rischio di stallo nell'adozione delle decisioni sui figli ed amplificazione del conflitto genitoriale;
da un altro lato, i comportamenti aggressivi, veSStori e gravemente offensivi posti in essere dal in danno della moglie, oggetto del rinvio a giudizio e ascrivibili alla violenza CP_1 domestica, sono tutti elementi che dimostrano la contrarietà dell'affidamento condiviso all'interesse dei minori. A tal ultimo riguardo, si osserva che le condotte di violenza vanno considerate ai fini della determinazione del regime di affidamento coerentemente alla previsione di cui all'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, cd. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la L. del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), che raccomanda di prendere in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli;
a ciò non osta la circostanza che gli agiti maltrattanti siano ancora sub iudice, ove presentino – come nel caso di specie – un'offensività tale da rendere fortemente inopportuna una cogestione e condivisione della genitorialità. Si aggiunga che il padre ha contribuito in modo saltuario al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, condotta, anche questa, rilevante ai fini della determinazione del regime di affidamento, tanto più considerato che nel corso del presente procedimento il non ha offerto alcuna indicazione attuale circa le CP_1 proprie sostanze economico-reddituali.
Va confermato il collocamento prevalente dei figli presso la madre, come da prassi da tempo in uso, la quale ha sempre dato buona prova di gestione dei figli.
Quanto alle modalità di frequentazione padre-figli, il Collegio reputa congruo il calendario di frequentazione proposto dalla madre nella comparsa conclusionale, riproduttivo di quello già fiSSto con l'ordinanza presidenziale e in uso tra le parti, ad eccezione del pernotto infrasettimanale – che si elimina nei periodi scolastici in considerazione delle difficoltà, segnalate dai servizi sociali, che hanno avuto i bambini dopo aver trascorso la notte presso l'abitazione paterna durante la settimana (ingresso a scuola in ritardo e senza colazione, nervosismo e compiti non fatti); pertanto, il padre, salvo diverso accordo, vedrà e terrà con sé i minori a fine settimana alternati dal sabato ore 10 al successivo lunedì accompagnandoli a scuola (o presso la casa materna se non c'è scuola); un pomeriggio a settimana, di preferenza il mercoledì salvo diverso accordo, dall'uscita della scuola (o dalle ore 13.00 se non c'è scuola) fino alle ore 20.00 nelle settimane in cui saranno con il padre per il week end e, con riguardo al solo periodo di sospensione scolastica, dalle ore 13.00 sino alle ore 10.00 del giorno successivo nelle altre settimane;
durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dalla chiusura della scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternando negli anni la Vigilia di Natale e il giorno di Natale;
durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, da concordare quanto ai periodi entro il 30 aprile di ogni anno;
i ponti e le festività infrasettimanali alternate. I figli trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e con la madre il giorno del suo compleanno;
i bambini trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori e, in caso di disaccordo, trascorreranno il pomeriggio con l'uno e la sera con l'altro ad anni alterni. R.g. n. 40043/2019
I servizi sociali sono incaricati di monitorare l'andamento delle relazioni familiari;
di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza della presente sentenza e di segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di eventuali situazioni di pericolo e/o Pt_2 pregiudizio per i minori che richiedano il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria;
di fornire supporto al nucleo familiare quanto ai percorsi psicologici e/o di ausilio alla genitorialità ritenuti maggiormente congrui, con la specificazione che non dovranno essere proseguiti – ove non già terminati – i percorsi congiunti di coordinazione genitoriale, visti i fatti di violenza in danno della
. Come già previsto nell'ordinanza del 10.07.2024, va sollecitamente attivato – ove non già Pt_1 avviato – il servizio SISMIF presso l'abitazione paterna.
Assegnazione della casa coniugale
Secondo costante orientamento, la finalità dell'assegnazione è quella di assicurare la conservazione dell'habitat domestico ai figli minori o ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente (ex multis, Cass., Sez. 1, n. 25604 del 12.10.2018).
Nel caso di specie, deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in via delle Pt_2
Azzorre n. 363, alla madre (la quale ne è proprietaria esclusiva), in quanto genitore collocatario dei figli minori.
Contributo di mantenimento per i figli minori
E' noto che per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è neceSSrio determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre neceSSrio considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'ordinanza presidenziale resa in data 04.11.2019 ha determinato in euro 350,00 il contributo al mantenimento dei due figli a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie: all'epoca, la dichiarava un reddito mensile pari ad euro 900,00 per 14 mensilità e viveva nella casa di sua Pt_1 esclusiva proprietà; il – titolare nella misura del 15% di quote della s.r.l. “L'altro Tevere”, CP_1 partecipazione societaria che non appariva produttiva di reddito – era in attesa di ricevere la NASPI, svolgeva attività in prova come corriere (in precedenza come bagnino) e non sopportava spese abitative essendosi trasferito a vivere presso la di lui madre.
In corso di causa, la ricorrente ha chiesto disporsi l'aumento del contributo di mantenimento, lamentando un'opaca ricostruzione delle sostanze da parte del marito e deducendo che le precarie condizioni economiche dallo stesso rappresentate sono contraddette dallo stile di vita condotto;
il resistente ha chiesto la conferma del contributo determinato in via provvisoria ed urgente.
Nell'ultima dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la madre (commeSS – titolo di studio diploma superiore) ha indicato un reddito mensile netto di circa euro 1.000,00 (riscontrabile nella documentazione fiscale e bancaria in atti); la posizione della signora è dunque sostanzialmente rimasta invariata in corso di causa.
Il padre (titolo di studio diploma superiore) nell'autocertificazione del settembre 2023 ha dichiarato di essere inoccupato dal novembre 2022, di avere precedentemente percepito la NASPI, di essere ancora titolare del 15% delle quote della società “L'altro Tevere” senza trarne reddito alcuno;
attualmente convive con la nuova compagna e la figlia minore nata dall'unione. Non ha depositato R.g. n. 40043/2019
né documentazione fiscale, né bancaria aggiornata (gli ultimi estratti conto risalgono al 2019), e non è in atti alcuna documentazione afferente alla società di cui è socio;
non ha fornito indicazioni circa la posizione della compagna. Di tale condotta processuale si deve tenere conto ex art. 116 c.p.c., trattandosi di contegno che ha impedito al Tribunale di ricostruire la relativa posizione economico- reddituale all'attualità. È noto, infatti, che nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.), e di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 c.p.c., contro la parte che tale obbligo abbia violato.
Ciò posto, richiamato quanto sopra esposto in merito alle rispettive condizioni delle parti, anche presuntivamente ricostruite;
rimarcato il grave contegno omissivo tenuto dal resistente quanto alla ricostruzione della propria situazione economico-reddituale e patrimoniale;
rilevato che gli oneri di mantenimento dei minori gravano anche sul soggetto disoccupato ed evidenziato che, comunque, l'età del resistente è poco compatibile con un protratto stato di disoccupazione;
considerato il fisiologico aumento delle esigenze dei figli in base all'età e i tempi di frequentazione e permanenza presso ciascun genitore, il Collegio – pur valutati gli oneri a carico del resistente in considerazione della nascita della terza figlia nelle more del giudizio e presumendo che ai siffatti oneri ben poSS contribuire anche la di lui compagna – reputa di determinare in euro 450,00 il contributo dovuto da per il mantenimento dei due figli (euro 225,00 per ciascun figlio), con Controparte_1 decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione ISTAT.
Ciascuna delle parti dovrà contribuire alla metà delle spese mediche, d'istruzione e sportive relative ai figli, ai sensi del Protocollo di intesa tra Tribunale e Foro del 17.12.2014, spese che – in ragione dell'affidamento esclusivo alla madre – non dovranno essere concordate.
Spese di lite e di CTU
Le spese di lite, anche dei sub procedimenti, sono liquidate in dispositivo secondo il principio di causalità, alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche intervenute, tenuto conto del valore della causa e dell'attività defensionale espletata.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di giudizio, sono poste a carico definitivo di entrambe le parti in solido al 50%.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40043/2019 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (CF. ), nata Parte_1 C.F._1 a il 12.03.1983, e (C.F. ), nato a [...]_2 Controparte_1 C.F._2 Pt_2 13.06.1985, i quali hanno contratto matrimonio in Bracciano (RM) in data 01.06.2012;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri (registro degli atti di matrimonio del Comune di Bracciano (RM), atto n. 20, parte 2, serie A, anno 2012);
- accoglie la domanda di addebito della separazione al marito proposta da;
Parte_1 R.g. n. 40043/2019
- affida in via esclusiva i figli e alla madre, attribuendole l'esercizio esclusivo della Per_3 Per_2 responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti i minori - istruzione, educazione, salute, residenza abituale - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, anche senza il consenso del padre;
- dispone il collocamento dei minori presso la madre;
- disciplina la frequentazione padre-figli come da parte motiva;
- manda al servizio sociale per le prescrizioni di cui in parte motiva;
- assegna la casa coniugale sita in via delle Azzorre n. 363 a;
Pt_2 Parte_1
- determina in euro 450,00 mensili l'importo dovuto da quale contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli minori (euro 225,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a , con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente Parte_1 sentenza, oltre rivalutazione ISTAT;
- pone a carico dei genitori al 50% le spese straordinarie di cui al Protocollo di intesa tra Tribunale e Foro del 17.12.2014, con le specificazioni di cui in parte motiva;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre oneri di legge se dovuti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nella misura del 50% ciascuno, le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Si comunichi alle parti e al Servizio Sociale e si trasmetta al PM in sede.
Roma, 11.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.SS Fulvia Esposito Dott.SS AR EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.SS AR EN Presidente
dott.SS Cecilia Pratesi Giudice dott.SS Fulvia Esposito Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40043 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(CF. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudia Salustri, giusta procura in atti ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2 e difeso dall'Avv. Sara Adriani, giusta procura in atti resistente
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
interventore ex lege
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione R.g. n. 40043/2019
Con ordinanza del 17.07.2024, il Giudice Istruttore ha riservato la causa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'esito dell'udienza del 10.07.2024, fiSSta con ordinanza collegiale di rimessione della causa sul ruolo del 01.07.2024 ai fini della comparizione personale delle parti e della convocazione dei servizi sociali già incaricati del monitoraggio sul nucleo familiare;
alla predetta udienza, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 21.02.2024, ribadite nei successivi atti di causa.
Preliminarmente, il Collegio ritiene la causa pienamente istruita, approvando le decisioni sulle istanze istruttorie adottate nel corso del procedimento con ordinanze del 31.05.2021, del 03.11.2022, del 10.04.2024 e del 17.07.2024, per ciò che attiene sia ai capitoli di prova ammessi (cfr. in particolare ordinanza del Giudice Istruttore del 31.05.2021, di cui il Collegio condivide le motivazioni circa la genericità, inammissibilità e superfluità dei capitoli non ammessi); sia al rigetto dell'istanza di integrazione/rinnovazione della CTU avanzata dal resistente, in quanto non neceSSria per le ragioni evidenziate nell'ordinanza del 03.11.2022 e alla luce dell'attivazione del monitoraggio da parte dei servizi sociali e degli ulteriori approfondimenti disposti sul nucleo familiare;
sia al rigetto delle ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti in corso di causa, giacchè ultronee e non rilevanti ai fini del decidere, in considerazione delle dichiarazioni rese dalle parti, del corposo materiale probatorio in atti, delle relazioni dei servizi sociali e delle numerose note della Procura della Repubblica in merito ai procedimenti penali a carico delle parti.
Quanto, poi, alla richiesta di ascolto dei minori reiterata dalla ricorrente nella comparsa conclusionale, l'età dei bambini (entrambi classe 2016) non ne impone l'audizione, all'evidenza superflua e contraria al loro interesse, visti gli accertamenti svolti nel giudizio (CTU, relazioni dei servizi sociali, valutazioni dell'ASL e del TSMREE) e considerati i motivi posti alla base della richiesta di ascolto, finalizzata a far emergere specifiche dinamiche fattuali (nella sostanza già note) con ulteriore esposizione dei minori al conflitto genitoriale.
Va, infine, dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti non autorizzati e tardivamente depositati da entrambe le parti con le note di precisazione delle conclusioni per l'udienza cartolare del 21.02.2024 e in allegato agli scritti conclusionali, in violazione delle preclusioni processuali.
***
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle domande di separazione dei coniugi, di addebito della separazione al marito, di affidamento dei figli minori, collocamento e calendario di frequentazione, nonché di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento per i figli.
Separazione personale
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione personale delle parti.
Domanda di addebito della separazione al marito
La ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione al resistente, ponendo a fondamento della richiesta condotte di infedeltà, nonché agiti di violenza, fisica e verbale, perpetrati in costanza di matrimonio;
il resistente ha chiesto il rigetto della domanda, contestando la ricostruzione della controparte. R.g. n. 40043/2019
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 20.12.2021 n. 40795), onde “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass., Sez, I civile, ordinanza 05.08.2020 n. 16691).
Con particolare riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, per pacifico orientamento della giurisprudenza “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (v. ex multis Cass. Sez. I civile, ordinanza 12.05.2023, n. 13121).
Quanto, invece, al profilo dell'addebito della separazione per contegno violento, è noto che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass., Sez. VI – 1 civile, ordinanza 19.02.2018 n. 3925) e che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass., Sez. VI – 1 civile, ordinanza 22.03.2017 n. 7388; più di recente: cfr. CaSSzione civile sez. I, 30/04/2024, (ud. 15/11/2023, dep. 30/04/2024), n.11631; CaSSzione civile sez. I, 26/04/2024, (ud. 15/11/2023, dep. 26/04/2024), n.11208; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022). In particolare, in Cass. 11631/2024 si legge che “In via generale, ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001). Tuttavia, le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, R.g. n. 40043/2019
sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018). Con particolare riguardo, poi, alle violenze fisiche, questa Corte ha ritenuto che esse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017).”.
Nel caso di specie, non è provata la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, né che la relazione dallo stesso intrattenuta con l'attuale compagna (madre della terza figlia del nata CP_1 in pendenza di questo giudizio) sia iniziata già in costanza di matrimonio;
va, invece, accolta la domanda della ricorrente di addebitare la separazione al resistente per il comportamento aggressivo e violento dal medesimo tenuto durante il matrimonio.
Sono state acquisite le denunce sporte dalla ricorrente e le fonti di prova a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio del 28.07.2020 in relazione al proc. pen. n. 27571/2019 nei confronti di CP_1
per le fattispecie di cui agli artt. 61 n. 11-quinquies e 572 c.p., 582, 585 e 577, c. 2, c.p., art.
[...] 4 L. 110/1975: cfr. capo di imputazione, nel quale si legge che il resistente è imputato R.g. n. 40043/2019
In data 02.02.2021, è stato emesso il decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p. per le suddette fattispecie di reato (processo penale pendente, fase dibattimentale).
E' stato, invece, archiviato il procedimento a carico di per il reato di cui all'art. Controparte_1 570-bis c.p. in cui è persona offesa la (cfr. nota della Procura della Repubblica del 27.02.2024 Pt_1
- proc. pen. n. 19081/2020). R.g. n. 40043/2019
Sono stati acquisiti anche gli atti del procedimento penale a carico di per il reato di cui Parte_1 agli art. 388, c. 2, e 368 c.p., in cui è persona offesa il definito con decreto di archiviazione CP_1 (cfr. nota della Procura della Repubblica di Roma del 19.03.2024 - proc. pen. n. 22845/2020).
Orbene, dal compendio probatorio complessivamente considerato non è dubitabile che il resistente, in disparte l'accertamento della penale responsabilità per le fattispecie contestate, abbia tenuto un contegno gravemente violativo degli obblighi coniugali, con condotte aggressive, violente, intimidatorie e veSStorie in danno della coniuge, riscontrate nella documentazione in atti (cfr. certificati medici, annotazioni di PG, verbali di sommarie informazioni); anche i testi sentiti durante l'istruttoria hanno confermato un clima familiare fortemente teso, con episodi di significativa conflittualità ed aggressioni, esteso anche alle rispettive famiglie d'origine.
Ai fini che rilevano in questa sede, si osserva, in particolare, che i fatti denunciati dalla trovano Pt_1 oggettivo riscontro nel referto del Poliambulatorio Campana Medical Center del 26.04.2019 (frattura emitorace sinistro); rispetto agli occorsi, il non ha fornito alcuna spiegazione alternativa CP_1 delle lesioni certificate, così come non ha giustificato le ulteriori lesioni di cui ai certificati di PS del presidio ospedaliero G.B. Grassi dell'agosto 2019 (contusioni multiple, prognosi giorni 6) e del maggio 2020 (trauma cranico, trauma arto superiore con ecchimosi diffuse, prognosi giorni 15) – eventi, questi ultimi, immediatamente successivi alla ceSSzione della convivenza ma, comunque, da considerare quale apice del modus operandi già posto in essere in costanza di convivenza matrimoniale (ceSSta nel maggio 2019) e denotanti un atteggiamento di assoluto spregio dei doveri coniugali. In proposito, va rimarcato che – a dispetto di quanto sostenuto dal il quale ha in CP_1 parte ascritto le di lui condotte ai comportamenti inopportuni della moglie (questi ultimi, peraltro, rimasti sforniti di adeguato riscontro estrinseco) – in alcun modo può essere giustificato l'agire violento ed aggressivo, di per sé integrante una grave violazione degli obblighi nascenti dal vincolo matrimoniale, non bilanciabile con altre condotte: ed invero, in tema di addebitabilità della separazione personale, nel caso in cui i comportamenti del coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, oltrepaSSndo quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque neceSSria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di addebito, atteso che le violenze, fisiche, psicologiche e verbali, costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore.
Per quanto esposto, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Affidamento, collocamento e calendario di frequentazione
Il procedimento è stato ampiamento istruito con CTU sulle competenze genitoriali e lungo monitoraggio dei servizi sociali;
sono stati disposti ed espletati approfondimenti presso l'ASL e il TSMREE;
il servizio sociale è stato incaricato anche di relazionare in merito ai percorsi di sostegno alla genitorialità intrapresi dalle parti, ai rapporti dei minori con la nuova compagna del padre, all'andamento scolastico.
Sono stati in ultimo acquisiti gli atti dei procedimenti penali a carico delle parti.
Tanto premesso, dalla CTU depositata in data 29.01.2022 è emerso:
- quanto alla madre: “l'esaminata è risultata lucida, ben orientata spazio-temporalmente, curata nella persona e collaborativa. Le principali capacità cognitive osservate sono apparse normalmente efficienti, il pensiero fluido e logico, la comunicazione verbale adeguata al livello socio-culturale. Il tono dell'umore è risultato in asse e buona è apparsa la R.g. n. 40043/2019
capacità di contenere l'ansia situazionale. Nel rapporto con l'interlocutore si è mostrata relazionalmente competente. Non è apparsa dotata di particolari doti introspettive, né è apparsa consapevole delle motivazioni effettive che hanno messo in crisi il suo rapporto coniugale: non sa dire, ad esempio, cosa poSS avere causato il repentino cambiamento di atteggiamento da parte del marito. Non riconosce, conseguentemente, alcuna responsabilità ascrivibile a sé, per quanto attiene alla genesi della crisi di coppia. Il reattivo mentale somministrato allo scopo di far emergere le caratteristiche principali della sua personalità ha evidenziato, nell'esaminata, un atteggiamento difensivo che ha portato ad un certo sbilanciamento nella rappresentazioni di risorse e problemi, con accentuazione della capacità di fronteggiare i primi e con sottovalutazione della incidenza dei secondi. Non è apparsa presente una condizione psicopatologica di interesse clinico, mentre possono escludersi tendenze anticonservative. L'asse cognitivo risulta in normali condizioni di efficienza. Si sono rilevate, nell'attività ideativa, alcune modalità di funzionamento che possono distaccarsi dal pensiero comune ed essere più difficilmente comprensibili e condivisibili: l'esaminata tende a percepire il proprio ambiente di vita come insicuro ed ostile, nutre verso gli altri sfiducia e risentimento, prevalendo in lei la sensazione di essere stata trattata ingiustamente. Sulla sua emotività opera una consistente repressione, che la rende piuttosto indifferente alle esperienze positive o negative che siano e che tende ad abbaSSre sensibilmente il livello di aggressività. Il controllo sull'emotività le consente un comportamento equilibrato e socialmente appropriato, regolato dal proprio senso morale e di responsabilità. Non mostra tratti di dipendenza affettivo-relazionale o da sostanze, il tono dell'umore è adeguato e non si rileva una incidenza dell'ansia o dell'angoscia che oltrepassi i confini della normalità. A proprio agio nell'ambito sociale e dei rapporti interpersonali, all'interno dei quali ricerca l'ammirazione per le proprie qualità, sa essere assertiva al punto di poter assumere ruoli di leadership. I rapporti con i componenti della propria famiglia paiono essere armonici e sostanzialmente privi di conflittualità. Per quanto attiene alla valutazione delle dinamiche profonde della personalità e del rapporto tra la vita interiore e l'ambiente esterno, l'esaminata ha mostrato una capacità produttiva non disturbata da condizionamenti di natura emotiva. L'intelligenza di tipo pratico si associa ad una ideazione non particolarmente conformista, pur se adeguata sotto l'aspetto della condivisibilità sociale. Il controllo intellettivo sulla vita interiore non è apparso costrittivo ed i propri impulsi sonogeneralmente accettati dall'Io senza difficoltà. L'ambiente esterno si mostra in grado di stimolare la reattività emotiva, talvolta perfino in modo eccessivo. Nel rapporto tra spinte alla introversione ed alla estroversione, emerge una tendenza a dirigere energie, attenzioni e bisogno di gratificazione prevalentemente verso il proprio mondo interno, pur in presenza di una sufficiente capacità di ascolto dell'altro e di scambio e condivisione empatica del proprio mondo interno. Potrebbe, in ogni caso, essere in atto una maggiore presa di distanza emotiva dal mondo esterno, caratterizzata da tratti di chiusura e diffidenza vero l'altro. Dalla verbalizzazione emergono quote di disagio relativo all'immagine di sé, vissuta con qualche forma di ambivalenza affettiva, mentre si nota la presenza di immagini genitoriali interiorizzate che appaiono di supporto e sufficientemente calde e rassicuranti. I reattivi mentali somministrati allo scopo di far emergere attitudini e tendenze del proprio ruolo genitoriale, hanno evidenziato, nell'esaminata, uno stile di accudimento materno delineabile nel modo che segue. Nella dimensione della condivisione/gestione degli scambi attentivi con un figlio, l'esaminata tende ad interagire focalizzandosi su sé steSS, piuttosto che sull'altro. Fornisce, in tal modo, al bambino, un modello chiaro, restando, tuttavia, poco ricettiva ed accogliente verso i tentativi e le iniziative di questi di indirizzare l'attenzione su di lui e sul suo mondo. Migliore è la capacità di risolvere le differenze tra genitore e figlio nelle interazioni orientate a trovare una comune base attentiva. Nella dimensione della condivisione e dell'apprendimento reciproco di come vivere le esperienze all'interno dell'interazione genitore-figlio, l'esaminata, con il suo stile ricco di iniziativa, consente al bambino di apprendere ciò che il genitore ritiene importante comprendere del mondo e,come poterlo fare. In generale, all'iniziativa del genitore corrisponde una difficoltà per il figlio di trovare spazio, nell'interazione, per i suoi tentativi di sviluppare una comprensione e una comunicazione condivisa della realtà; tuttavia, questi ha l'opportunità di consolidare una positiva immagine di sé. Nella dimensione dell'insegnamento/apprendimento del modo migliore di comportarsi, nell'interazione genitore-figlio, l'esaminata si mostra estremamente rigida nell'utilizzazione delle regole o precetti, fino a rischiare di inibire, nel figlio, la capacità di esprimere il proprio punto di vista. L'enfasi sulle regole, comunicate dal genitore con rigidità, può privare il figlio della possibilità di adattare le proprie scelte comportamentali al contesto, generando un adattamento acquiescente e acritico ovvero una oppositività ribelle. Nel risolvere conflitti e differenze sulle regole, infine, l'esaminata corre il rischio di alimentare nel figlio il rifiuto alle soluzioni proposte, a scapito del dialogo tra i due, ingenerando nel bambino insicurezza circa la propria capacità di fare la cosa adeguata, in circostanze di interazione sociale. La valutazione dei tratti personologici correlati alla capacità di fornire ad un figlio attenzione e cure genitoriali adeguate, deve neceSSriamente tenere conto del fatto che l'esaminata ha fornito un'immagine eccessivamente positiva di sé, cercando di apparire socialmente del tutto adeguata e mostrando incapacità a rivelare la propria parte negativa agli altri ovvero un gran timore delle conseguenze. È emersa, dunque, una certa tendenza a dissimulare. A procedere da tale premeSS, i risultati, al netto di una spiccata tendenza a sopravvalutare gli aspetti più adattivi della personalità ed minimizzare eventuali problemi, forniscono il quadro di una personalità sufficientemente capace di tenere conto delle esigenze e necessità dell'altro, nonchédi sostegno emotivo, pur restando in controllo delle proprie emozioni e non anteponendo gli aspetti altruistici a proprie esigenze e a bisogni personali. Sulla base di una buona autostima, empatia e stabilità emotiva, affronta gli aspetti conflittuali della relazione riuscendo quasi sempre a trovare il modo per risolvere le problematiche insorgenti, controllando agevolmente la propria impulsività. Godendo di buone doti di indipendenza, risulta flessibile nelle varie situazioni di vita ed adeguatamente riflessiva;
valorizza la dimensione dei rapporti interpersonali e tollera la frustrazione dovuta al mancato raggiungimento dei propri obiettivi. Confidando nell'affetto R.g. n. 40043/2019
espressole dall'altro, sa instaurare relazioni affettive stabili e sicure ed è in grado di superare il dolore legato a separazioni o perdite”;
- quanto al padre: “l'esaminato è risultato lucido, orientato spazio-temporalmente, ordinato nella persona, e sufficientemente collaborativo. Le principali capacità cognitive sono apparse operare nella norma, con qualche difficoltà nella memoria di date, il pensiero è risultato complessivamente comprensibile. La capacità comunicativa è congruente con il livello socio-culturale di appartenenza. Il tono dell'umore è apparso normale, l'ansia situazionale lo ha portato a ricercare comprensione e rassicurazione da parte dell'intervistatore, minimizzando ogni possibile aspetto critico o negativo,a costo di adottare un atteggiamento apparentemente reticente. Come confermano i test, le prove sono state notevolmente condizionate da tentativi difensivi che hanno prodotto una notevole alterazione dei punteggi fatti registrare alle prove. L'intero l'approccio alla valutazione è stato contraddistinto dall'esigenza di fornire di sé un'immagine del tutto scevra da ogni possibile aspetto negativo. Sono parse emergere infatti delle evidenti contraddizioni tra quanto riferito in sede di colloquio o in risposta ad alcuni items dei test e quanto contenuto nella documentazione. Di conseguenza, non è emerso alcun aspetto autocritico per quanto attiene alla crisi della relazione coniugale, coerentemente con un profilo personologico molto poco disponibile all'introspezione. I reattivi mentali somministrati allo scopo di far emergere le caratteristiche principali della sua personalità hanno evidenziato, nell'esaminato, un atteggiamento eccessivamente difensivo, che ha portato ad una rappresentazione inverosimile di problemi e risorse: l'avere fornito l'impressione di essere una persona al di sopra di ogni critica, con elevati standard morali e valori convenzionali, fa presumere un tentativo consapevole, da parte dell'esaminato, di distorcere l'esito del test a proprio vantaggio. Sono emersi meccanismi di controllo e repressione alquanto rigidi, operanti sui propri vissuti emotivi: sembra discenderne l'impressione soggettiva dell'esaminato di avere un pensiero chiaro e logico, mentre le doti introspettive appaiono francamente carenti. Dal profilo emergente, può dedursi l'assenza di ideazione o impulsi anticonservativi;
il tono dell'umore è in equilibrio e non sono lamentate difficoltà sul versante delle capacità cognitive. all'interpretazione socialmente condivisa della realtà. Non si sente minacciato dall'ambiente e non coltiva sentimenti vendicativi o di rivalsa. La repressione degli stimoli emotivi potrebbe essere effettivamente una difesa dal pericolo di una impulsività, eventualmente sollecitata dalla frustrazione, temuta come potenzialmente fuori controllo. Il suo assetto difensivo lo porta ad essere libero dalla percezione di ansie o angosce particolari, nonché da eventuali scadimenti del tono dell'umore. Quando è al centro dell'attenzione, sente di trarre conferma del proprio valore e, per questo, rassicurato. Nel rapportarsi agli altri, cerca di essere competente e di interagire con facilità utilizzando circospezione, giovialità, fiducia, evitando conflitti e atteggiamenti sconvenienti. Non teme il contatto con gli altri, sia nella situazione di coppia che nel gruppo e predilige il senso di appartenenza che può trarre dalle relazioni interpersonali e di coppia. È piuttosto in equilibrio tra tendenze di dipendenza o dominanti. Può evitare la polemica assumendo atteggiamenti passivi e remissivi, di fronte ai comportamenti dominanti degli altri. Non ha rivelato problemi giudiziari o con l'autorità, per condotte trasgressive. Si definisce fiducioso e tollerante nei confronti degli altri. Con la propria famiglia mostra di avere rapporti privi di conflitti e particolarmente gratificanti. Vive in modo soddisfacente la relazione di coppia. Per quanto attiene alla valutazione delle dinamiche profonde della personalità e del rapporto tra la vita interiore e l'ambiente esterno, l'esaminato ha mostrato una capacità produttiva decisamente limitata, presumibilmente per una inibizione di natura emotiva, oltre che per limitato investimento delle capacità intellettive. Ciò diminuisce la portata diagnostica degli indici qui esaminati. L'ambizione intellettuale risulta al di sopra del potenziale effettivo ed emerge la presenza di stati ansiosi manifestati attraverso una esigenza di esattezza, meticolosità e senso critico. Si evidenziano problemi nell'adesione al pensiero socialmente condiviso. Il controllo intellettivo sugli aspetti emozionali della vita interiore appare generalmente insufficiente, mentre la rispondenza emotiva nei confronti dell'ambiente rientra nella norma, pur con probabili difficoltà occasionali nel controllo delle emozioni. Nell'equilibrio interiore tra introversione ed extratensione, quest'ultima prevale, con tratti significativi di labilità emotiva. Sussitono tuttavia spinte introversive non ben armonizzate all'interno della personalità. Si evidenzia una certa sicurezza nella espressione e nella comunicazione dei propri bisogni affettivi, mentre dall'analisi dei contenuti emerge una rappresentazione sciSS di sé e dell'altro. Le immagini genitoriali interiorizzate presentano una raffigurazione paterna aggressiva e poco disponibile, mentre quella materna pare indurre a una regressione idealizzata, di stampo preminentemente narcisistico. I reattivi mentali somministrati allo scopo di far emergere attitudini e tendenze del proprio ruolo genitoriale, hanno evidenziato, nell'esaminato, uno stile di accudimento paterno delineabile nel modo che segue. Nella dimensione della condivisione e gestione degli scambi attentivi, l'esaminato si mostra abile nell'attivare l'interazione, partecipando senza “sovrapposizioni” all'attività del figlio, di cui tiene in giusto conto le competenze e i bisogni. Quando, invece, l'interazione è richiesta dal figlio, la decisa attivazione paterna rischia di non dare spazio ai tentativi di iniziativa ed autonomia del bambino. Per risolvere le differenze su cosa meriti l'attenzione congiunta di entrambi, egli riesce ad essere energica nel compito di armonizzare le reciproche intenzioni ed iniziative, facendosi percepire dal figlio come un caregiver sicuro e supportivo. Nella dimensione della condivisione e dell'apprendimento reciproco di come vivere le esperienze all'interno dell'interazione genitore-figlio, l'esaminato, con il suo stile ricco di iniziativa, consente al bambino di apprendere ciò che il genitore ritiene importante comprendere del mondo e,come poterlo fare. In generale, all'iniziativa del genitore corrisponde una difficoltà per il figlio di trovare spazio, nell'interazione, per i suoi tentativi di sviluppare una comprensione e una comunicazione condivisa della realtà; tuttavia, questi ha l'opportunità di consolidare una positiva immagine di sé. Nella dimensione dell'insegnamento/apprendimento del modo migliore di comportarsi, nell'interazione genitore-figlio, l'esaminato si R.g. n. 40043/2019
mostra estremamente rigido nell'utilizzazione delle regole o precetti, fino a rischiare di inibire, nel figlio, la capacità di esprimere il proprio punto di vista. L'enfasi sulle regole, comunicate dal genitore con rigidità, può privare il figlio della possibilità di adattare le proprie scelte comportamentali al contesto, generando un adattamento acquiescente e acritico ovvero una oppositività ribelle. Nel risolvere conflitti e differenze sulle regole, infine, l'esaminato corre il rischio di alimentare nel figlio il rifiuto alle soluzioni proposte, a scapito del dialogo tra i due, ingenerando nel bambino insicurezza circa la propria capacità di fare la cosa adeguata, in circostanze di interazione sociale. La valutazione dei tratti personologici correlati alla capacità di fornire ad un figlio attenzione e cure genitoriali adeguate, deve neceSSriamente tenere conto del fatto che l'esaminato ha fornito un'immagine eccessivamente positiva di sé, cercando di apparire socialmente del tutto adeguata e mostrando incapacità a rivelare la propria parte negativa agli altri ovvero un gran timore delle conseguenze. È emersa, dunque, una certa tendenza a dissimulare. A procedere da tale premeSS, i risultati, al netto di una spiccata tendenza a sopravvalutare gli aspetti più adattivi della personalità ed minimizzare eventuali problemi, forniscono il quadro di una personalità sufficientemente capace di tenere conto delle esigenze e necessità dell'altro, nonché di sostegno emotivo, tendenzialmente disintereSSto e reputato utile tanto per sé stesso quanto per l'altro. Sulla base di una buona autostima, empatia e stabilità emotiva, affronta gli aspetti conflittuali della relazione riuscendo, anche con soluzioni originali o che prevedano la cooperazione con altri, a trovare il modo per risolverli. Le doti di indipendenza si associano ad una sufficiente flessibilità nelle varie situazioni di vita, affrontate con riflessività, pur con il rischio di non riuscire a prendere una decisione. La dimensione dei rapporti interpersonali non pare presentare aspetti problematici e tollera la frustrazione dovuta al mancato raggiungimento dei propri obiettivi,considerando l'insuccesso come base da cui ripartire con maggiori conoscenze ed esperienze. Confidando nell'affetto espressogli dall'altro, sa instaurare relazioni affettive stabili e sicure ed è in grado disuperare il dolore legato a separazioni o perdite”.
Più in dettaglio:
“La modalità con cui la sig.ra ha vissuto la consulenza è apparsa adeguata, riuscendo a riconoscere i ruoli, lo Pt_1 statuto della situazione peritale, adeguandosi con puntualità ai tempi prescritti e seguendo le indicazioni date. Le funzioni dell'Io sono apparse adeguate. Non si sono osservate alterazioni a carico del pensiero, né in termini formali né di contenuto e l'umore è apparso in asse. Non è apparsa presente, quindi, una condizione psicopatologica di interesse clinico nel corso dei colloqui dato confermato dalla valutazione testologica. La valutazione psicodiagnostica e della capacità genitoriale eseguita sulla coppia genitoriale si è articolata, oltre che sui dati ottenibili dal colloquio clinico e dalla somministrazione di alcuni tra i reattivi di personalità maggiormente utilizzati in ambito clinico, sulle risultanze di strumenti testistici già da tempo introdotti ed adoperati nel contesto psicologico forense, in grado di individuare le principali caratteristiche della modalità di agire il proprio ruolo genitoriale. L'esaminata ha eseguito la valutazione psicodiagnostica con attenzione, rispondendo in maniera coerente. Nel presentare la propria immagine, ha assunto un atteggiamento difensivo, fornendo una rappresentazione sbilanciata dei problemi e delle risorse, accentuando le sue capacità di far fronte ai primi e probabilmente sottovalutando l'entità dei suoi aspetti disfunzionali. Non ha avuto, in ogni caso, difficoltà ad ammettere eventuali aspetti negativi ed il protocollo diagnostico è stato ritenuto valido dallo psicodiagnosta. Dalla valutazione emerge che la sig.ra è una donna assertiva, efficiente, intraprendente e tende Pt_1 ad assumere ruoli di leadership all'interno dei gruppi. In generale, ella attua una consistente repressione della emotività che la rende indifferente alle esperienze positive o negative che siano e che tende ad abbaSSre sensibilmente il livello di aggressività. Il comportamento risulta equilibrato, privo di spinte perfezionistiche o di ricerca di gratificazione immediata: questo porta ad attuare condotte socialmente appropriate, secondo il proprio senso morale e di responsabilità. Non mostra avversione verso regole e norme sociali, né verso l'autorità costituita. Non riporta forme significative di trasgressione nel corso della sua vita. È soddisfatta della propria famiglia d'origine: i rapporti con i familiari risultano privi di conflitti e gratificanti. La rappresentazione delle immagini genitoriali interiorizzate si associa a vissuti positivi e ad un senso sostanziale di riconoscimento e supporto che consente una esplorazione ed un contatto con la realtà tendenzialmente tranquillizzante e gratificante. Di contro non è apparsa dotata di particolari doti introspettive, né è apparsa consapevole delle motivazioni effettive che hanno messo in crisi il suo rapporto coniugale: non sa dire, ad esempio, cosa poSS avere causato il repentino cambiamento di atteggiamento da parte del marito. Non riconosce, conseguentemente, alcuna responsabilità ascrivibile a sé, per quanto attiene alla genesi della crisi di coppia. L'attività ideativa presenta alcune modalità che possono distaccarsi dal pensiero comune ed essere più difficilmente comprensibili e condivisibili: in particolare, emerge la tendenza a percepire il proprio ambiente di vita come insicuro ed ostile, verso gli altri vi è sfiducia e risentimento, prevalendo la sensazione di essere stata trattata ingiustamente”.
“La modalità con cui il padre si è approcciato alla consulenza non è apparso adeguato, pur riconoscendo la scrivente CTU uno sforzo adattivo del medesimo. Non sembra aver compreso pienamente il significato della situazione peritale e la posta in gioco. Ha rappresentato ripetutamente l'idea che la consulenza fosse un disegno della moglie “per fargliela pagare” per aver messo fine alla storia affettiva che li univa. Ha sempre minimizzato in modo grossolano lo stato di disagio dei figli conseguente alla conflittualità di coppia non risultando sensibile ai suggerimenti o alle riflessioni della consulenza. E' stato neceSSrio, talvolta, l'intervento della CTP dr.SS per calmierarlo nei toni e permettere una Per_1 R.g. n. 40043/2019
alternanza dei turni di conversazione anche con la steSS ctu. Rispetto alla valutazione psicodiagnostica I reattivi mentali somministrati allo scopo di far emergere le caratteristiche principali della sua personalità hanno evidenziato, nell'esaminato, un atteggiamento eccessivamente difensivo, che ha portato ad una rappresentazione inverosimile di problemi e risorse: l'avere fornito l'impressione di essere una persona al di sopra di ogni critica, con elevati standard morali e valori convenzionali, fa presumere un tentativo consapevole, da parte dell'esaminato, di distorcere l'esito del test a proprio vantaggio. È emersa, dunque, una certa tendenza a dissimulare. Per quanto attiene alla valutazione delle dinamiche profonde della personalità e del rapporto tra la vita interiore e l'ambiente esterno, l'esaminato ha mostrato una capacità produttiva decisamente limitata, presumibilmente per una inibizione di natura emotiva, oltre che per limitato investimento delle capacità intellettive. Le immagini genitoriali interiorizzate presentano una raffigurazione paterna aggressiva e poco disponibile, mentre quella materna pare indurre a una regressione idealizzata, di stampo preminentemente narcisistico. Valuti quali sia la qualità psicologica della relazione dei figli minori con le figure genitoriali e hanno mostrato negli incontri sentimenti di affetto e un attaccamento verso entrambi i Per_2 Per_3 genitori. Con la mamma i gemelli hanno mostrato una maggiore disinvoltura e libertà nell'usare la seduta di gioco. Nella seduta di gioco con il papà sono apparsi evidentemente intimoriti a tal punto da giocare per buona parte del tempo in silenzio o bisbigliando tra loro. ha mostrato una peculiare attitudine a controllare l'ambiente e a facilitare così Per_2 la relazione con i genitori. (inversione dei ruoli?) In ogni caso entrambi i minori sono chiamati ad uno sforzo di comprensione di una realtà affettiva articolata e complicata. Si evidenzia che tale ingaggio emotivo non è esente da un costo psichico che incide sul benessere psicologico dei bambini e sul loro percorso evolutivo”.
Quanto ai minori, dagli accertamenti condotti in CTU è risultato che entrambi presentano “angosce depressive di una certa entità, destinate a breve, in assenza di intervento, ad organizzarsi in quadri nosografici definiti ovvero dare origine a quadri clinici conclamati. Come evidenziato nel paragrafo precedente lo stato di tensione creato dal conflitto genitoriale finisce con il determinare una condizione di stress protratto per i bambini, che sono chiamati a contenerlo e a non alimentarlo (…). si trovano esposti alla conflittualità genitoriale che viene percepita dai bambini come caotica e soverchiante la loro possibilità psichica di comprenderla ed elaborarla. Tutti e due i figli hanno mostrato nel corso dei colloqui e nei test grafici proiettivi il riflesso dello stress emotivo legato al dissidio genitoriale, che è presente in un grado tale da poter sensibilmente condizionare il procedere del percorso di sviluppo. Nettamente diversa appare la consapevolezza dei due genitorisul punto. La sig.ra appare preoccupata dello stato dei bambini e ancor prima Pt_1 della consulenza, a seguito della udienza del 17/09/19 aveva attivato, ottenendo il consenso del padre, una psicoterapia per i figli presso lo studio privato della dr.SS . Si legge nella relazione della psicoterapeuta, presente in atti, Per_4 una conferma del malessere dei bambini che di seguitosi riportano:”Nonostante gli incontri siano stati irregolari e difficili da gestire per le molte difficoltà emotive dei minori posso chiaramente delineare fin dalle prime osservazioni un forte disagio psicologico con manifestazioni emotive diverse nei due bambini”. Anche la psicoterapeuta delinea un diverso atteggiamento dei due genitori con il sig. che in data 15/10/19 “riferiva di non aver intenzione di CP_1 portare i bambini in terapia accusando la sig. di non essere collaborativa”; che esponeva i figli alla conoscenza Pt_1 della nuova compagna in modo improvviso e non mediato;
che non seguiva le indicazioni date dalla collega circa modalità più funzionali per videochiamare i figli. Durante la consulenza tecnica ritornando a riconsiderare tale intervento clinico, il sig. riferisce che “quella era stata un'idea della madre” ribadendo in più riprese di essere CP_1 certo che i suoi bambini stiano bene e anzi siano “anche più avanti di altri” nel percorso di sviluppo. Chiarisce che, a suo dire, il puntare sul malessere dei figli sia una strategia della signora che non riesce a superare la fine della loro unione”.
All'udienza del 26.10.2022, il CTU ha ribadito le ragioni già espresse nell'elaborato peritale circa l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e ha evidenziato l'atteggiamento del padre teso a rivendicare il suo ruolo di genitore, senza tuttavia mostrare – a differenza della madre – il corrispondente impegno in termini di responsabilità genitoriale.
Il contrasto genitoriale è rimasto acceso nel corso dell'intero procedimento, nonostante i vari interventi di supporto e i percorsi intrapresi (per vero, dal solo nella fase finale del giudizio CP_1 e comunque parzialmente); i due sub procedimenti in corso di causa hanno riguardato prevalentemente questioni afferenti alla gestione e cura dei minori, anche in aspetti di fondamentale importanza quali la salute, oltre che di carattere economico: si sono contrapposte visioni e prospettazioni divergenti, secondo uno schema che ha visto il padre ciclicamente opporsi alle richieste della madre anche in punto di accertamenti medici sui figli, per poi adottare un atteggiamento accondiscendente e di condivisione durante le udienze, o nell'immediatezza, sempre tuttavia contraddetto nei fatti con le condotte poste in essere nelle fasi successive (ossia al momento concreto dell'adozione delle decisioni), di segno contrario rispetto a quanto concordato poco prima. Ciò ha R.g. n. 40043/2019
innescato una spirale di contenzioso sulla scelta delle varie decisioni da adottare, che, nella sostanza, è riconducibile all'incapacità di condivisione della responsabilità genitoriale da parte del CP_1
I servizi sociali hanno dato atto della figura di un padre poco attivo per quanto concerne la vita quotidiana dei figli, in proposito evidenziando che tutte le pratiche medico-sanitarie e scolastiche sono da sempre seguite unicamente dalla madre, mentre il padre ha mostrato di avere un problema di tenuta e concentrazione sui figli, di confondere i loro impegni e di adottare uno stile genitoriale leggero e meno responsabile. Il padre ha partecipato saltuariamente ai percorsi di supporto genitoriale disposti dal Tribunale e non si è attivato per quello individuale. Nonostante le difficoltà della signora nella gestione della propria ansia e la tendenza ad amplificare le problematiche dei minori e nel rapporto padre-figli, la madre è stata descritta dai servizi sociali come genitore accudente e molto presente nella vita dei figli, con i quali ha un rapporto solido e sereno, si è sempre dimostrata disponibile e collaborativa. Anche nelle relazioni dei servizi sociali (così come in CTU) è stato sottolineato che il non riesce a mettersi realmente in discussione, tende a minimizzare i suoi CP_1 errori e si concentra esclusivamente sul conflitto con la;
è apparso agli operatori emotivamente Pt_1 coinvolto nel rapporto con i figli se sollecitato dagli esperti a focalizzarsi sui loro bisogni, spesso ha dimostrato di essere privo di sufficiente consapevolezza e di avere la necessità della figura della nuova compagna quale elemento di supporto nella strutturazione della relazione con i figli. Circa il conflitto costante tra i due genitori, va adeguatamente considerato il fatto che la signora è tutt'oggi persona offesa nel processo penale che vede imputato il marito per fatti di grave violenza a suo danno, circostanza non obliterabile nell'analisi dei rapporti familiari.
Quanto ai minori, dalla valutazione dell' è emerso che vive con angoscia il Parte_2 Per_2 conflitto genitoriale e applica uno sforzo attivo per mantenersi neutrale verso i genitori, con disturbi sonno-veglia; entrambi i bambini sono stati presi in carico dal TSMREE per approfondimenti, all'esito dei quali non sono stati evidenziati aspetti psicopatologici, pur rimarcandosi l'impatto negativo della forte conflittualità e litigiosità genitoriale sull'equilibrio dei minori.
Alla luce degli elementi emersi, va disposto l'affido esclusivo rafforzato di e (gemelli, Per_3 Per_2 n. il 23.01.2016) alla madre, in adesione a quanto dalla steSS richiesto, in quanto maggiormente confacente all'interesse dei minori. La madre, pertanto, eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti i figli (istruzione, educazione, salute, residenza abituale), da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, anche senza il consenso del padre.
Il Collegio rileva come rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c. introdotto dal d.leg.vo 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater c.c.; non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimeSS alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato” (art. 337-quater c.c. come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155- bis, primo comma, c.c.). A tal proposito, secondo granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Perché poSS derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”. Deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili R.g. n. 40043/2019
ogni qualvolta l'interesse del minore poSS essere pregiudicato da un affidamento condiviso: la commissione di episodi di violenza e aggressività impone di derogare al regime dell'affidamento congiunto, non potendosi attuare il modello della genitorialità condivisa in presenza di agiti violenti, intrinsecamente espressivi di inidoneità genitoriale;
la deroga si rende neceSSria anche in presenza di una conflittualità così elevata che ostacola ed impedisce l'adozione di decisioni concordate, con il rischio di paralisi decisionale, oltre che nei casi di scarsa responsabilizzazione del genitore e di reale comprensione dei doveri genitoriali.
Nel caso di specie, da un lato le criticità del emerse in CTU e quanto relazionato dai servizi CP_1 sociali nel corso del procedimento, in uno all'inerzia del padre nell'intraprendere i percorsi suggeriti dal Tribunale e all'atteggiamento di mera condivisione formale della responsabilità genitoriale, con evidente rischio di stallo nell'adozione delle decisioni sui figli ed amplificazione del conflitto genitoriale;
da un altro lato, i comportamenti aggressivi, veSStori e gravemente offensivi posti in essere dal in danno della moglie, oggetto del rinvio a giudizio e ascrivibili alla violenza CP_1 domestica, sono tutti elementi che dimostrano la contrarietà dell'affidamento condiviso all'interesse dei minori. A tal ultimo riguardo, si osserva che le condotte di violenza vanno considerate ai fini della determinazione del regime di affidamento coerentemente alla previsione di cui all'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, cd. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la L. del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), che raccomanda di prendere in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli;
a ciò non osta la circostanza che gli agiti maltrattanti siano ancora sub iudice, ove presentino – come nel caso di specie – un'offensività tale da rendere fortemente inopportuna una cogestione e condivisione della genitorialità. Si aggiunga che il padre ha contribuito in modo saltuario al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, condotta, anche questa, rilevante ai fini della determinazione del regime di affidamento, tanto più considerato che nel corso del presente procedimento il non ha offerto alcuna indicazione attuale circa le CP_1 proprie sostanze economico-reddituali.
Va confermato il collocamento prevalente dei figli presso la madre, come da prassi da tempo in uso, la quale ha sempre dato buona prova di gestione dei figli.
Quanto alle modalità di frequentazione padre-figli, il Collegio reputa congruo il calendario di frequentazione proposto dalla madre nella comparsa conclusionale, riproduttivo di quello già fiSSto con l'ordinanza presidenziale e in uso tra le parti, ad eccezione del pernotto infrasettimanale – che si elimina nei periodi scolastici in considerazione delle difficoltà, segnalate dai servizi sociali, che hanno avuto i bambini dopo aver trascorso la notte presso l'abitazione paterna durante la settimana (ingresso a scuola in ritardo e senza colazione, nervosismo e compiti non fatti); pertanto, il padre, salvo diverso accordo, vedrà e terrà con sé i minori a fine settimana alternati dal sabato ore 10 al successivo lunedì accompagnandoli a scuola (o presso la casa materna se non c'è scuola); un pomeriggio a settimana, di preferenza il mercoledì salvo diverso accordo, dall'uscita della scuola (o dalle ore 13.00 se non c'è scuola) fino alle ore 20.00 nelle settimane in cui saranno con il padre per il week end e, con riguardo al solo periodo di sospensione scolastica, dalle ore 13.00 sino alle ore 10.00 del giorno successivo nelle altre settimane;
durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dalla chiusura della scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternando negli anni la Vigilia di Natale e il giorno di Natale;
durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, da concordare quanto ai periodi entro il 30 aprile di ogni anno;
i ponti e le festività infrasettimanali alternate. I figli trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e con la madre il giorno del suo compleanno;
i bambini trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori e, in caso di disaccordo, trascorreranno il pomeriggio con l'uno e la sera con l'altro ad anni alterni. R.g. n. 40043/2019
I servizi sociali sono incaricati di monitorare l'andamento delle relazioni familiari;
di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza della presente sentenza e di segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di eventuali situazioni di pericolo e/o Pt_2 pregiudizio per i minori che richiedano il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria;
di fornire supporto al nucleo familiare quanto ai percorsi psicologici e/o di ausilio alla genitorialità ritenuti maggiormente congrui, con la specificazione che non dovranno essere proseguiti – ove non già terminati – i percorsi congiunti di coordinazione genitoriale, visti i fatti di violenza in danno della
. Come già previsto nell'ordinanza del 10.07.2024, va sollecitamente attivato – ove non già Pt_1 avviato – il servizio SISMIF presso l'abitazione paterna.
Assegnazione della casa coniugale
Secondo costante orientamento, la finalità dell'assegnazione è quella di assicurare la conservazione dell'habitat domestico ai figli minori o ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente (ex multis, Cass., Sez. 1, n. 25604 del 12.10.2018).
Nel caso di specie, deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in via delle Pt_2
Azzorre n. 363, alla madre (la quale ne è proprietaria esclusiva), in quanto genitore collocatario dei figli minori.
Contributo di mantenimento per i figli minori
E' noto che per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è neceSSrio determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre neceSSrio considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'ordinanza presidenziale resa in data 04.11.2019 ha determinato in euro 350,00 il contributo al mantenimento dei due figli a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie: all'epoca, la dichiarava un reddito mensile pari ad euro 900,00 per 14 mensilità e viveva nella casa di sua Pt_1 esclusiva proprietà; il – titolare nella misura del 15% di quote della s.r.l. “L'altro Tevere”, CP_1 partecipazione societaria che non appariva produttiva di reddito – era in attesa di ricevere la NASPI, svolgeva attività in prova come corriere (in precedenza come bagnino) e non sopportava spese abitative essendosi trasferito a vivere presso la di lui madre.
In corso di causa, la ricorrente ha chiesto disporsi l'aumento del contributo di mantenimento, lamentando un'opaca ricostruzione delle sostanze da parte del marito e deducendo che le precarie condizioni economiche dallo stesso rappresentate sono contraddette dallo stile di vita condotto;
il resistente ha chiesto la conferma del contributo determinato in via provvisoria ed urgente.
Nell'ultima dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la madre (commeSS – titolo di studio diploma superiore) ha indicato un reddito mensile netto di circa euro 1.000,00 (riscontrabile nella documentazione fiscale e bancaria in atti); la posizione della signora è dunque sostanzialmente rimasta invariata in corso di causa.
Il padre (titolo di studio diploma superiore) nell'autocertificazione del settembre 2023 ha dichiarato di essere inoccupato dal novembre 2022, di avere precedentemente percepito la NASPI, di essere ancora titolare del 15% delle quote della società “L'altro Tevere” senza trarne reddito alcuno;
attualmente convive con la nuova compagna e la figlia minore nata dall'unione. Non ha depositato R.g. n. 40043/2019
né documentazione fiscale, né bancaria aggiornata (gli ultimi estratti conto risalgono al 2019), e non è in atti alcuna documentazione afferente alla società di cui è socio;
non ha fornito indicazioni circa la posizione della compagna. Di tale condotta processuale si deve tenere conto ex art. 116 c.p.c., trattandosi di contegno che ha impedito al Tribunale di ricostruire la relativa posizione economico- reddituale all'attualità. È noto, infatti, che nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.), e di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 c.p.c., contro la parte che tale obbligo abbia violato.
Ciò posto, richiamato quanto sopra esposto in merito alle rispettive condizioni delle parti, anche presuntivamente ricostruite;
rimarcato il grave contegno omissivo tenuto dal resistente quanto alla ricostruzione della propria situazione economico-reddituale e patrimoniale;
rilevato che gli oneri di mantenimento dei minori gravano anche sul soggetto disoccupato ed evidenziato che, comunque, l'età del resistente è poco compatibile con un protratto stato di disoccupazione;
considerato il fisiologico aumento delle esigenze dei figli in base all'età e i tempi di frequentazione e permanenza presso ciascun genitore, il Collegio – pur valutati gli oneri a carico del resistente in considerazione della nascita della terza figlia nelle more del giudizio e presumendo che ai siffatti oneri ben poSS contribuire anche la di lui compagna – reputa di determinare in euro 450,00 il contributo dovuto da per il mantenimento dei due figli (euro 225,00 per ciascun figlio), con Controparte_1 decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione ISTAT.
Ciascuna delle parti dovrà contribuire alla metà delle spese mediche, d'istruzione e sportive relative ai figli, ai sensi del Protocollo di intesa tra Tribunale e Foro del 17.12.2014, spese che – in ragione dell'affidamento esclusivo alla madre – non dovranno essere concordate.
Spese di lite e di CTU
Le spese di lite, anche dei sub procedimenti, sono liquidate in dispositivo secondo il principio di causalità, alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche intervenute, tenuto conto del valore della causa e dell'attività defensionale espletata.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di giudizio, sono poste a carico definitivo di entrambe le parti in solido al 50%.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40043/2019 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (CF. ), nata Parte_1 C.F._1 a il 12.03.1983, e (C.F. ), nato a [...]_2 Controparte_1 C.F._2 Pt_2 13.06.1985, i quali hanno contratto matrimonio in Bracciano (RM) in data 01.06.2012;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri (registro degli atti di matrimonio del Comune di Bracciano (RM), atto n. 20, parte 2, serie A, anno 2012);
- accoglie la domanda di addebito della separazione al marito proposta da;
Parte_1 R.g. n. 40043/2019
- affida in via esclusiva i figli e alla madre, attribuendole l'esercizio esclusivo della Per_3 Per_2 responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti i minori - istruzione, educazione, salute, residenza abituale - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, anche senza il consenso del padre;
- dispone il collocamento dei minori presso la madre;
- disciplina la frequentazione padre-figli come da parte motiva;
- manda al servizio sociale per le prescrizioni di cui in parte motiva;
- assegna la casa coniugale sita in via delle Azzorre n. 363 a;
Pt_2 Parte_1
- determina in euro 450,00 mensili l'importo dovuto da quale contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli minori (euro 225,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a , con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente Parte_1 sentenza, oltre rivalutazione ISTAT;
- pone a carico dei genitori al 50% le spese straordinarie di cui al Protocollo di intesa tra Tribunale e Foro del 17.12.2014, con le specificazioni di cui in parte motiva;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre oneri di legge se dovuti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nella misura del 50% ciascuno, le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Si comunichi alle parti e al Servizio Sociale e si trasmetta al PM in sede.
Roma, 11.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.SS Fulvia Esposito Dott.SS AR EN