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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/09/2025, n. 3996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3996 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 7754/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Costanza Teti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7754/2020 R.G., avente come oggetto:
“altri istituti relativi alle successioni” promossa da:
(C.F. ) e (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Valenzano e Francesca C.F._2
Margheritis
ATTORI
contro
(C.F. ) nella sua qualità di Controparte_1 C.F._3 erede di (DECEDUTO) (C.F. ), Persona_1 C.F._4 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Ferrajoli e Barbara De Benedetto
CONVENUTA
Conclusioni per parte attrice: “accertato e dichiarato che la de cuius ha istituito Persona_2 un legato in favore degli attori, lasciando agli stessi tutte le liquidità residuate al momento della morte;
accertato e dichiarato che il testamento deve essere interpretato facendo rientrare nel suddetto legato sia il denaro liquido sia tutti i titoli, i fondi e i SICAV presenti al momento
1 del decesso sui conti intestati alla de cuius presso gli istituti BCC Agrobresciano, filiale di
Calvisano, e Cassa Lombarda, Filiale di Bergamo, per il controvalore di € 276.171,33; accertato e dichiarato e salvaguardato in capo al convenuto comunque il valore della sua quota di riserva sull'asse ereditario della de cuius, per l'effetto condannare gli eredi del sig.
[...]
a corrispondere, per i titoli di cui in narrativa, agli attori la somma di € 168.913,98, Persona_1 al netto di quanto corrisposto dall'attore SOLO DOPO LA NOTIFICA DELL'ATTO DI
CITAZIONE, oltre gli interessi legali dalla data di costituzione in mora (16.05.2019). In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”;
per parte convenuta: “in via preliminare: - dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere in relazione all'importo di euro 49.671,52, corrispondente alle liquidità presenti, alla morte della signora sui conti correnti bancari di titolarità della Persona_2 medesima, che il signor ha già provveduto a trasferire agli odierni attori;
nel merito CP_1
e in via principale: - rigettare tutte le domande svolte dalla signora in proprio Parte_1
e in qualità di procuratrice speciale del fratello nei confronti della signora Parte_1
quale erede del signor in quanto infondate Controparte_1 Persona_1 in fatto e in diritto, per i motivi evidenziati in atti, in relazione all'importo di euro 226.499,81
(pari al controvalore totale del dossier titoli alla data del decesso della de cuius); in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con richiesta di distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.Prof. Dott. Luigi Ferrajoli, quale legale antistatario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 09.07.2020 e hanno evocato in Pt_1 Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale il signor affinché fosse condannato “a Persona_1 corrispondere … agli attori la somma di € 218.585,50, o quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre gli interessi legali dalla data di costituzione in mora”, previo accertamento e dichiarazione: a) dell'istituzione da parte della de cuius Persona_2 di un legato in favore degli attori, con il quale la medesima aveva lasciato a questi ultimi
[...]
“tutte le mie liquidità che residueranno al momento della mia morte”; b) della circostanza per cui il testamento dovesse “essere interpretato facendo rientrare nel suddetto legato sia il denaro liquido sia tutti i titoli, i fondi e i SICAV presenti al momento del decesso sui conti intestati alla de cuius presso gli istituti BCC Agrobresciano, filiale di Calvisano, e Cassa Lombarda, Filiale di Bergamo,
2 per il controvalore di € 276.171,33”; - che il “valore della sua quota di riserva sull'asse ereditario della de cuius” fosse comunque salvaguardato per il convenuto.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, contestando Persona_1 integralmente il contenuto della citazione avversaria.
Con provvedimento del 27 novembre 2020, sono stati concesso i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.
In data 26 dicembre 2022, il signor è deceduto e, nel mese di marzo 2023 Persona_1
in qualità di unica erede del medesimo, ha depositato comparsa di Controparte_1 intervento volontario.
All'udienza cartolare del 7.11.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Oggetto del presente giudizio è l'interpretazione della scheda testamentaria datata 18.05.2016 e redatta da (deceduta il 4.9.2018). Persona_2
Il tenore letterale del testamento olografo è il seguente: “Revoco ogni precedente disposizione testamentaria. Lascio le mie liquidità che residueranno al momento della mia morte in parti uguali ai miei nipoti e figli di mio fratello . Fermo quanto Parte_1 Parte_1 Parte_2 sopra nomino erede mio marito ” (cfr. all. 2, parte attrice). Persona_1
Alla luce del principio generale di ermeneutica enunciato dall'art.1362 c.c., applicabile – con gli opportuni adattamenti – anche in materia testamentaria, nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento (cfr. Cass. 14.10.2013,
n.23278; Cass. Sez. 2, 01/03/2024, n. 5487). Soltanto qualora dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, l'interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci al testamento, seppure sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita, le sue condizioni fisiche
(cfr. Cass. Civ., Sez. II, 24.4.2018, n.10075; Cass. Sez. 2, 31/08/2023, n. 25521).
Deve, inoltre, essere privilegiata una interpretazione unitaria del testamento, caratterizzata da una lettura coordinata delle disposizioni ivi contenute.
3 Il primo dato che emerge candidamente dalla scheda testamentaria in esame è che la de cuius abbia inteso istituire erede il coniuge (“nomino erede”) e disporre un legato in favore Persona_1 di e (“lascio le mie liquidità che residueranno al momento della Parte_1 Parte_1 mia morte”).
Ciò detto, occorre riempire di contenuto l'espressione “le mie liquidità” al fine di comprendere l'estensione oggettiva del legato lasciato in favore di e Pt_1 Parte_1
Al momento dell'apertura della successione, la massa risultava composta: a) dal denaro presente sui conti correnti;
b) dagli investimenti mobiliari contenuti nel dossier titoli n. 12/109/27100425, presso la banca Cassa Lombarda per un controvalore complessivo di euro 226.499,81(come risultante dal verbale notarile redatto in occasione dell'accettazione dell'eredità da parte di ); Persona_1
c) la piena proprietà di due immobili (uno in Carpenedolo e l'altro in Gardone Riviera) e i 2/4 della proprietà di un appezzamento di terreno sito in Sigillo (PG) (cfr. doc. 7, fascicolo di parte attrice).
Se, da un lato, appare ictu oculi evidente che il denaro presente sul conto corrente rientri nel concetto di “liquidità”, mentre non vi rientrino i beni immobili, dall'altro lato, è sorta controversia tra le parti in ordine alla riconducibilità – o meno – del dossier titoli nella nozione di liquidità.
Ai fini dell'interpretazione del testamento, occorre ora analizzare la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita della testatrice. Sul punto, giova precisare che la pregressa attività lavorativa della de cuius presso il è rimasta una mera allegazione di parte, non avendo trovato riscontro CP_2 probatorio alcuno ed essendo stata tempestivamente contestata da parte attrice.
Non risultano, dunque, provate competenze specifiche in capo a da Persona_2 valorizzare in sede interpretativa;
appare, invece, opportuno tenere in debita considerazione l'età della stessa al momento di redazione del testamento (69 anni).
Orbene, appare inconferente il richiamo all'art. 2424 c.c. (contenuto dello stato patrimoniale) operato da parte convenuta, atteso che non deve fornirsi un'interpretazione strettamente tecnica dei termini utilizzati dal testatore, bensì si deve procedere a una penetrante ricerca della reale volontà di quest'ultimo; peraltro, non vi è alcun elemento che consente di ritenere che la fosse in Pt_1 possesso di competenze economico-giuridiche tali da ritenere che la stessa abbia inteso operare un richiamo alla nozione di “disponibilità liquide” contenute nella disposizione in esame.
Appare opportuno evidenziare che la de cuius ha lasciato in legato “le mie liquidità”, utilizzando il plurale e non il singolare: questo è un primo dato che può essere valorizzato al fine di ritenere che l'oggetto del legato non fosse limitato al solo denaro presente sul conto corrente o in contante
4 nell'abitazione, ma che facesse riferimento anche ad altre forme di ricchezza assimilabili al denaro o ai risparmi secondo il comune sentire. Così operando una interpretazione di liquidità da intendersi quale facile convertibilità in denaro.
Tale interpretazione appare ulteriormente preferibile anche alla luce di una valutazione complessiva dei beni lasciati dalla a) denaro e investimenti;
b) beni immobili;
difatti, potrebbe ritenersi Pt_1 che la testatrice abbia inteso operare un distinguo tra ciò che è liquido o agevolmente liquidabile e ciò che invece non è agevolmente liquidabile (beni immobili).
A tal fine, giova richiamare un precedente della Suprema Corte di Cassazione – che ha parzialmente riformato una pronuncia della Corte d'Appello di Brescia – nel quale è stato ritenuto che la nozione di “soldi” "non deve essere intesa in senso restrittivo come riferita al solo denaro contante o giacente sui conti correnti", bensì debba ritenersi che includa altresì "il denaro investito in prodotti finanziari caratterizzati dalla immediata convertibilità in denaro mediante semplici operazioni contabili, come
i fondi comuni di investimento e le gestioni patrimoniali” (cfr. Cass. civ. n. 35807/2023). La ragione per la quale vi è stata una riforma parziale della sentenza di secondo grado consiste nell'incoerenza della motivazione che ha escluso dal concetto di soldi “le azioni ed obbligazioni emesse da società quotate in borsa trattandosi di titoli che condividono con quelli espressamente riconosciuti in sentenza, il carattere della immediata convertibilità” (sul punto si veda anche la pronuncia della
Corte di Appello di Brescia resa nel giudizio di rinvio, n. 460/2025).
Ebbene, alla luce di quanto precede, ritiene questo Giudice che il concetto di “le mie liquidità” debba essere interpretato nel senso di ritenervi ivi incluso il dossier titoli di cui si è detto sopra attesa l'agevole liquidabilità dello stesso, come emerga dalla documentazione contenuta all'interno del doc.
10 di parte attrice.
Peraltro, tale interpretazione non appare scalfita dalla considerazione formulata da parte convenuta ai sensi della quale se la de cuius avesse intenso lasciare ai nipoti anche gli investimenti avrebbe provveduto a liquidarli nei due anni intercorrenti tra la redazione della scheda testamentaria e il decesso;
difatti, si può agevolmente replicare che proprio per il fatto che ella riteneva tali beni inclusi nel concetto di liquidità non abbia provveduto a liquidarli.
Deve da ultimo precisarsi che, atteso il pagamento di alcune somme non contestate avvenuto in corso di causa, gli odierni attori hanno limitato il valore della propria domanda in sede di precisazione delle conclusioni e, per l'effetto, la condanna della convenuta sarà effettuata entro i limiti della domanda.
Si precisa, dunque che l'importo indicato in dispositivo tiene già conto delle somme pagate dal convenuto in corso di causa (in relazione alle quali è dunque cessata la materia del contendere).
5 3. Gli interessi legali, al tasso legale – come richiesto dagli attori – avranno come dies a quo il
16.5.2019 e quale dies ad quem il giorno dell'effettivo soddisfo;
fermo restando il diritto degli odierni attori di percepire gli interessi legali al tasso legale sulle somme dagli stessi percepite in corso di causa dal giorno del dovuto (16.5.2019) sino all'effettivo soddisfo: il 10.08.2020 e il 13.08.2020, ha provveduto ad effettuare, rispettivamente, nei confronti di e di CP_1 Parte_1 due distinti bonifici, ciascuno, dell'importo di euro 22.942,33 dal conto aperto Parte_1 presso la BCC e di euro 1.893,43 dal conto aperto presso la Cassa Lombarda (cfr doc. 4, fascicolo di parte convenuta).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano – ai sensi del D.M. n 55/2014
e ss. mm. ii. – in € 14.658,84, così suddivisi: € 786,00 per anticipazioni ed € 9.142,00 per compensi tabellari. I compensi tabellari sono stati determinati secondo i valori medi (fase studio e introduttiva)
e minimi (istruttoria, attesa la mancanza di prove costituende, e decisionale, attesa la sussistenza di una sola questione giuridica affrontata e la mancanza di elementi nuovi rispetto a quelli già richiamati negli atti introduttivi) previsti per un giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale per una causa avente valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00. È stato applicato l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014 e la riduzione del
20% - al fine di evitare che la presenza di più parti si riducesse in una contraddittoria riduzione del compenso dovuto – per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto ex art. 4, co. 4,
D.M. 55/2014. Non è stato riconosciuto il richiesto aumento ex art. 4, co. 1 bis, D.M. 55/2014, non essendo all'uopo sufficiente la mera scrittura dell'atto a computer e il successivo deposito in formato
*.pdf. Sulla base del compenso tabellare risultante in seguito all'applicazione dell'aumento e della riduzione sopra richiamati (€ 9.507,68) deve essere determinato quanto dovuto a titolo di rimborso spese generali (€ 1.426,15), C.P.A. (€ 437,35) e IVA (€ 2.501,66).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. Accerta e dichiara che la de cuius ha istituito un legato in favore di Persona_2
e di del seguente tenore “Lascio le mie liquidità che Parte_1 Parte_1 residueranno al momento della mia morte in parti uguali ai miei nipoti e Parte_1 figli di mio fratello ”; Parte_1 Parte_2
2. Condanna nella sua qualità di erede di a Controparte_1 Persona_1 corrispondere a e la somma di € 168.913,98 (ossia € 84.456,99 a Pt_1 Parte_1
e € 84.456,99 a , oltre gli interessi legali al tasso legale Parte_1 Parte_1
6 con decorrenza dal 16.05.2019 sino al momento dell'effettivo soddisfo, nonché gli interessi legali al tasso legale sulle somme dagli stessi percepiti in corso di causa come meglio individuate nella parte narrativa con decorrenza dal 16.05.2019 sino al momento dell'effettivo soddisfo;
3. Condanna nella sua qualità di erede di alla Controparte_1 Persona_1 rifusione delle spese di lite in favore di e della somma complessiva Pt_1 Parte_1 di € 14.658,84, così suddivisi: € 786,00 per anticipazioni ed € 9.507,68 per compensi tabellari oltre a rimborso spese generali (€ 1.426,15), C.P.A. (€ 437,35) e IVA (€ 2.501,66).
Brescia, 26.9.2025
Il Giudice
Costanza Teti
Provvedimento redatto con la collaborazione di Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Costanza Teti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7754/2020 R.G., avente come oggetto:
“altri istituti relativi alle successioni” promossa da:
(C.F. ) e (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Valenzano e Francesca C.F._2
Margheritis
ATTORI
contro
(C.F. ) nella sua qualità di Controparte_1 C.F._3 erede di (DECEDUTO) (C.F. ), Persona_1 C.F._4 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Ferrajoli e Barbara De Benedetto
CONVENUTA
Conclusioni per parte attrice: “accertato e dichiarato che la de cuius ha istituito Persona_2 un legato in favore degli attori, lasciando agli stessi tutte le liquidità residuate al momento della morte;
accertato e dichiarato che il testamento deve essere interpretato facendo rientrare nel suddetto legato sia il denaro liquido sia tutti i titoli, i fondi e i SICAV presenti al momento
1 del decesso sui conti intestati alla de cuius presso gli istituti BCC Agrobresciano, filiale di
Calvisano, e Cassa Lombarda, Filiale di Bergamo, per il controvalore di € 276.171,33; accertato e dichiarato e salvaguardato in capo al convenuto comunque il valore della sua quota di riserva sull'asse ereditario della de cuius, per l'effetto condannare gli eredi del sig.
[...]
a corrispondere, per i titoli di cui in narrativa, agli attori la somma di € 168.913,98, Persona_1 al netto di quanto corrisposto dall'attore SOLO DOPO LA NOTIFICA DELL'ATTO DI
CITAZIONE, oltre gli interessi legali dalla data di costituzione in mora (16.05.2019). In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”;
per parte convenuta: “in via preliminare: - dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere in relazione all'importo di euro 49.671,52, corrispondente alle liquidità presenti, alla morte della signora sui conti correnti bancari di titolarità della Persona_2 medesima, che il signor ha già provveduto a trasferire agli odierni attori;
nel merito CP_1
e in via principale: - rigettare tutte le domande svolte dalla signora in proprio Parte_1
e in qualità di procuratrice speciale del fratello nei confronti della signora Parte_1
quale erede del signor in quanto infondate Controparte_1 Persona_1 in fatto e in diritto, per i motivi evidenziati in atti, in relazione all'importo di euro 226.499,81
(pari al controvalore totale del dossier titoli alla data del decesso della de cuius); in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con richiesta di distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.Prof. Dott. Luigi Ferrajoli, quale legale antistatario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 09.07.2020 e hanno evocato in Pt_1 Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale il signor affinché fosse condannato “a Persona_1 corrispondere … agli attori la somma di € 218.585,50, o quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre gli interessi legali dalla data di costituzione in mora”, previo accertamento e dichiarazione: a) dell'istituzione da parte della de cuius Persona_2 di un legato in favore degli attori, con il quale la medesima aveva lasciato a questi ultimi
[...]
“tutte le mie liquidità che residueranno al momento della mia morte”; b) della circostanza per cui il testamento dovesse “essere interpretato facendo rientrare nel suddetto legato sia il denaro liquido sia tutti i titoli, i fondi e i SICAV presenti al momento del decesso sui conti intestati alla de cuius presso gli istituti BCC Agrobresciano, filiale di Calvisano, e Cassa Lombarda, Filiale di Bergamo,
2 per il controvalore di € 276.171,33”; - che il “valore della sua quota di riserva sull'asse ereditario della de cuius” fosse comunque salvaguardato per il convenuto.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, contestando Persona_1 integralmente il contenuto della citazione avversaria.
Con provvedimento del 27 novembre 2020, sono stati concesso i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.
In data 26 dicembre 2022, il signor è deceduto e, nel mese di marzo 2023 Persona_1
in qualità di unica erede del medesimo, ha depositato comparsa di Controparte_1 intervento volontario.
All'udienza cartolare del 7.11.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Oggetto del presente giudizio è l'interpretazione della scheda testamentaria datata 18.05.2016 e redatta da (deceduta il 4.9.2018). Persona_2
Il tenore letterale del testamento olografo è il seguente: “Revoco ogni precedente disposizione testamentaria. Lascio le mie liquidità che residueranno al momento della mia morte in parti uguali ai miei nipoti e figli di mio fratello . Fermo quanto Parte_1 Parte_1 Parte_2 sopra nomino erede mio marito ” (cfr. all. 2, parte attrice). Persona_1
Alla luce del principio generale di ermeneutica enunciato dall'art.1362 c.c., applicabile – con gli opportuni adattamenti – anche in materia testamentaria, nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento (cfr. Cass. 14.10.2013,
n.23278; Cass. Sez. 2, 01/03/2024, n. 5487). Soltanto qualora dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, l'interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci al testamento, seppure sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita, le sue condizioni fisiche
(cfr. Cass. Civ., Sez. II, 24.4.2018, n.10075; Cass. Sez. 2, 31/08/2023, n. 25521).
Deve, inoltre, essere privilegiata una interpretazione unitaria del testamento, caratterizzata da una lettura coordinata delle disposizioni ivi contenute.
3 Il primo dato che emerge candidamente dalla scheda testamentaria in esame è che la de cuius abbia inteso istituire erede il coniuge (“nomino erede”) e disporre un legato in favore Persona_1 di e (“lascio le mie liquidità che residueranno al momento della Parte_1 Parte_1 mia morte”).
Ciò detto, occorre riempire di contenuto l'espressione “le mie liquidità” al fine di comprendere l'estensione oggettiva del legato lasciato in favore di e Pt_1 Parte_1
Al momento dell'apertura della successione, la massa risultava composta: a) dal denaro presente sui conti correnti;
b) dagli investimenti mobiliari contenuti nel dossier titoli n. 12/109/27100425, presso la banca Cassa Lombarda per un controvalore complessivo di euro 226.499,81(come risultante dal verbale notarile redatto in occasione dell'accettazione dell'eredità da parte di ); Persona_1
c) la piena proprietà di due immobili (uno in Carpenedolo e l'altro in Gardone Riviera) e i 2/4 della proprietà di un appezzamento di terreno sito in Sigillo (PG) (cfr. doc. 7, fascicolo di parte attrice).
Se, da un lato, appare ictu oculi evidente che il denaro presente sul conto corrente rientri nel concetto di “liquidità”, mentre non vi rientrino i beni immobili, dall'altro lato, è sorta controversia tra le parti in ordine alla riconducibilità – o meno – del dossier titoli nella nozione di liquidità.
Ai fini dell'interpretazione del testamento, occorre ora analizzare la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita della testatrice. Sul punto, giova precisare che la pregressa attività lavorativa della de cuius presso il è rimasta una mera allegazione di parte, non avendo trovato riscontro CP_2 probatorio alcuno ed essendo stata tempestivamente contestata da parte attrice.
Non risultano, dunque, provate competenze specifiche in capo a da Persona_2 valorizzare in sede interpretativa;
appare, invece, opportuno tenere in debita considerazione l'età della stessa al momento di redazione del testamento (69 anni).
Orbene, appare inconferente il richiamo all'art. 2424 c.c. (contenuto dello stato patrimoniale) operato da parte convenuta, atteso che non deve fornirsi un'interpretazione strettamente tecnica dei termini utilizzati dal testatore, bensì si deve procedere a una penetrante ricerca della reale volontà di quest'ultimo; peraltro, non vi è alcun elemento che consente di ritenere che la fosse in Pt_1 possesso di competenze economico-giuridiche tali da ritenere che la stessa abbia inteso operare un richiamo alla nozione di “disponibilità liquide” contenute nella disposizione in esame.
Appare opportuno evidenziare che la de cuius ha lasciato in legato “le mie liquidità”, utilizzando il plurale e non il singolare: questo è un primo dato che può essere valorizzato al fine di ritenere che l'oggetto del legato non fosse limitato al solo denaro presente sul conto corrente o in contante
4 nell'abitazione, ma che facesse riferimento anche ad altre forme di ricchezza assimilabili al denaro o ai risparmi secondo il comune sentire. Così operando una interpretazione di liquidità da intendersi quale facile convertibilità in denaro.
Tale interpretazione appare ulteriormente preferibile anche alla luce di una valutazione complessiva dei beni lasciati dalla a) denaro e investimenti;
b) beni immobili;
difatti, potrebbe ritenersi Pt_1 che la testatrice abbia inteso operare un distinguo tra ciò che è liquido o agevolmente liquidabile e ciò che invece non è agevolmente liquidabile (beni immobili).
A tal fine, giova richiamare un precedente della Suprema Corte di Cassazione – che ha parzialmente riformato una pronuncia della Corte d'Appello di Brescia – nel quale è stato ritenuto che la nozione di “soldi” "non deve essere intesa in senso restrittivo come riferita al solo denaro contante o giacente sui conti correnti", bensì debba ritenersi che includa altresì "il denaro investito in prodotti finanziari caratterizzati dalla immediata convertibilità in denaro mediante semplici operazioni contabili, come
i fondi comuni di investimento e le gestioni patrimoniali” (cfr. Cass. civ. n. 35807/2023). La ragione per la quale vi è stata una riforma parziale della sentenza di secondo grado consiste nell'incoerenza della motivazione che ha escluso dal concetto di soldi “le azioni ed obbligazioni emesse da società quotate in borsa trattandosi di titoli che condividono con quelli espressamente riconosciuti in sentenza, il carattere della immediata convertibilità” (sul punto si veda anche la pronuncia della
Corte di Appello di Brescia resa nel giudizio di rinvio, n. 460/2025).
Ebbene, alla luce di quanto precede, ritiene questo Giudice che il concetto di “le mie liquidità” debba essere interpretato nel senso di ritenervi ivi incluso il dossier titoli di cui si è detto sopra attesa l'agevole liquidabilità dello stesso, come emerga dalla documentazione contenuta all'interno del doc.
10 di parte attrice.
Peraltro, tale interpretazione non appare scalfita dalla considerazione formulata da parte convenuta ai sensi della quale se la de cuius avesse intenso lasciare ai nipoti anche gli investimenti avrebbe provveduto a liquidarli nei due anni intercorrenti tra la redazione della scheda testamentaria e il decesso;
difatti, si può agevolmente replicare che proprio per il fatto che ella riteneva tali beni inclusi nel concetto di liquidità non abbia provveduto a liquidarli.
Deve da ultimo precisarsi che, atteso il pagamento di alcune somme non contestate avvenuto in corso di causa, gli odierni attori hanno limitato il valore della propria domanda in sede di precisazione delle conclusioni e, per l'effetto, la condanna della convenuta sarà effettuata entro i limiti della domanda.
Si precisa, dunque che l'importo indicato in dispositivo tiene già conto delle somme pagate dal convenuto in corso di causa (in relazione alle quali è dunque cessata la materia del contendere).
5 3. Gli interessi legali, al tasso legale – come richiesto dagli attori – avranno come dies a quo il
16.5.2019 e quale dies ad quem il giorno dell'effettivo soddisfo;
fermo restando il diritto degli odierni attori di percepire gli interessi legali al tasso legale sulle somme dagli stessi percepite in corso di causa dal giorno del dovuto (16.5.2019) sino all'effettivo soddisfo: il 10.08.2020 e il 13.08.2020, ha provveduto ad effettuare, rispettivamente, nei confronti di e di CP_1 Parte_1 due distinti bonifici, ciascuno, dell'importo di euro 22.942,33 dal conto aperto Parte_1 presso la BCC e di euro 1.893,43 dal conto aperto presso la Cassa Lombarda (cfr doc. 4, fascicolo di parte convenuta).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano – ai sensi del D.M. n 55/2014
e ss. mm. ii. – in € 14.658,84, così suddivisi: € 786,00 per anticipazioni ed € 9.142,00 per compensi tabellari. I compensi tabellari sono stati determinati secondo i valori medi (fase studio e introduttiva)
e minimi (istruttoria, attesa la mancanza di prove costituende, e decisionale, attesa la sussistenza di una sola questione giuridica affrontata e la mancanza di elementi nuovi rispetto a quelli già richiamati negli atti introduttivi) previsti per un giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale per una causa avente valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00. È stato applicato l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014 e la riduzione del
20% - al fine di evitare che la presenza di più parti si riducesse in una contraddittoria riduzione del compenso dovuto – per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto ex art. 4, co. 4,
D.M. 55/2014. Non è stato riconosciuto il richiesto aumento ex art. 4, co. 1 bis, D.M. 55/2014, non essendo all'uopo sufficiente la mera scrittura dell'atto a computer e il successivo deposito in formato
*.pdf. Sulla base del compenso tabellare risultante in seguito all'applicazione dell'aumento e della riduzione sopra richiamati (€ 9.507,68) deve essere determinato quanto dovuto a titolo di rimborso spese generali (€ 1.426,15), C.P.A. (€ 437,35) e IVA (€ 2.501,66).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. Accerta e dichiara che la de cuius ha istituito un legato in favore di Persona_2
e di del seguente tenore “Lascio le mie liquidità che Parte_1 Parte_1 residueranno al momento della mia morte in parti uguali ai miei nipoti e Parte_1 figli di mio fratello ”; Parte_1 Parte_2
2. Condanna nella sua qualità di erede di a Controparte_1 Persona_1 corrispondere a e la somma di € 168.913,98 (ossia € 84.456,99 a Pt_1 Parte_1
e € 84.456,99 a , oltre gli interessi legali al tasso legale Parte_1 Parte_1
6 con decorrenza dal 16.05.2019 sino al momento dell'effettivo soddisfo, nonché gli interessi legali al tasso legale sulle somme dagli stessi percepiti in corso di causa come meglio individuate nella parte narrativa con decorrenza dal 16.05.2019 sino al momento dell'effettivo soddisfo;
3. Condanna nella sua qualità di erede di alla Controparte_1 Persona_1 rifusione delle spese di lite in favore di e della somma complessiva Pt_1 Parte_1 di € 14.658,84, così suddivisi: € 786,00 per anticipazioni ed € 9.507,68 per compensi tabellari oltre a rimborso spese generali (€ 1.426,15), C.P.A. (€ 437,35) e IVA (€ 2.501,66).
Brescia, 26.9.2025
Il Giudice
Costanza Teti
Provvedimento redatto con la collaborazione di Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio
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