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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/09/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 888/2020
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, c.f. , domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Tedesco, sito in Corigliano - Rossano (Cs) alla via Michelangelo, 55, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
Contro
, CF , con sede Controparte_1 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello
Carnovale, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , CP_1 giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 3.3.2020, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Avviso di
Addebito n. 334 2019 000065495 51000, notificatogli da parte dell' in data Controparte_2
4.2.2020, con cui gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 6.421,46, per Parte_2 per l'annualità 2018. Il ricorrente eccepiva di non essere in possesso, per la chiesta annualità,
[...] dei requisiti del CD, avendo cessato l'attività agricola a far data dal 31.5.2015, giusta comunicazione all'INPS del 27.6.2015 e sollecito del 21.7.2015, ed avendo in concomitanza ceduto a terzi i terreni di sua proprietà (di cui al foglio di mappa 43 part.lle n. 111,112,113 e 114) e disdetto tutti i contratti di fitto e comodato in essere relativi a terreni condotti durante lo svolgimento dell'attività agricola imprenditoriale cessata, nonché di essere in pensione dal 1.9.2011 quale ex insegnate del MIUR. In conclusione, invocava la revoca dell'atto impugnato per insussistenza del credito ingiunto.
Si costituiva in giudizio l'INPS, preliminarmente eccependo che il ricorrente era stato iscritto come
C.D. fino al febbraio 2019; che le richieste presentate per ottenere la cancellazione come C.D., con effetto e decorrenza dal 1.5.2015, erano state protocollate, presso l'I.N.P.S., solo in data 13.02.2019
e 6.03.2019; che, dalla consultazione del fascicolo ARCEA, risultava che solo a far data dal
27.02.2019 i terreni aziendali erano stati ceduti a soggetti terzi a diverso titolo e che la cessazione decorrente dal 31.5.2015 riguardasse l'azienda agricola con dipendenti, identificata con Cida 274378
e non anche l'attività da coltivatore diretto di cui con l'avviso impugnato era richiesto il pagamento del relativo obbligo contributivo;
concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
La causa non veniva istruita essendo di natura documentale e veniva decisa all'odierna udienza all'esito delle conclusioni formulate dalle parti.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Infatti, in via assorbente, entrando nel merito del rapporto previdenziale al vaglio del decidente e tenuto conto della prospettazione offerta dalla parte ricorrente delle ragioni fattuali e giuridiche circa l'illegittimità dell'iscrizione presso la gestione previdenziale per coltivatori diretti, in mancanza di prova, che l'ente resistente aveva l'onere di fornire, deve ritenersi illegittima l'iscrizione nella CP_ gestione per coltivatori diretti del ricorrente da parte dell' resistente.
In effetti, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse. E', quindi, il piccolo imprenditore che si dedica direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta e/o all'allevamento e attività connesse (artt. 1 e 2 L. 1047/57).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, per la legittima iscrizione all'assicurazione di cui all'art. 1 L. n. 1047/1957 deve sussistere la specifica condizione di coltivatore diretto che va desunta dal quadro normativo fornito dall'art. 2 L. n. 1047/1957 e dagli artt. 2 e 3 L. n.
9/1963, in base al quale l'accertamento dello status di coltivatore diretto è conferito dalla ricorrenza dei seguenti requisiti:
-oggettivi: il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue (art. 3 L. 9/63); il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art. 2 L.
9/63); -soggettivi: l'attività deve essere svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57). Ai sensi dell'art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito.
Ed infatti, all'art. 2 L. n. 1047/1957 così è disposto: “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”. L'art. 2 L. n.
9/1963 così dispone: “È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”. E, infine, l'art. 3 L. n. 9/1963 così dispone: “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati”.
Ebbene alcuna prova di tutti i necessari requisiti per la legittima iscrizione obbligatoria della parte ricorrente all'assicurazione dei coltivatori diretti ha fornito la parte resistente a ciò tenuta, non potendo ricavarsi la ricorrenza di detti requisiti dalle mere allegazioni della parte resistente e dalla documentazione prodotta. Sebbene, infatti, la parte resistente abbia affermato di aver provveduto all'iscrizione ufficiosa della parte ricorrente alla gestione previdenziale per coltivatori diretti previo riscontro delle condizioni previste in sede ispettiva, in questo giudizio deposita verbale ispettivo del
30.4.2015, relativo agli accertamenti condotti sull'attività svolta dell'impresa agricola professionale di , relativamente alle annualità precedenti al 2015. Pertanto, relativamente alla Parte_1 richiesta annualità 2018 il resistente non fornisce prova alcuna né del fabbisogno Controparte_4 delle giornate annue pari ad almeno n. 104 occorrenti per la coltivazione del fondo né del dato reddituale.
Pertanto, dagli atti prodotti non è possibile per questo Giudicante trarre eventualmente dati certi per poter ritenere legittima l'avvenuta iscrizione ex officio della parte ricorrente presso la gestione previdenziale dei coltivatori diretti.
In conclusione, non vi è prova di un'attività di coltivazione di fondi da parte del ricorrente che abbia i caratteri dell'esclusività o della prevalenza né, soprattutto, che dalla stessa attività la parte ricorrente tragga la maggior fonte di guadagno. Deve ritenersi sconfessato, di conseguenza, il carattere della prevalenza dell'attività lavorativa personale sui fondi, di fatto mai accertata né provata dall'INPS in questo giudizio, quanto meno per l'annualità in contesa.
Tanto basterebbe a ritenere fondata la proposta opposizione, proprio in mancanza di prova che l'Ente resistente aveva l'onere di fornire di tutti i requisiti e presupposti legittimanti le pretese previdenziali azionate;
non potendosi, peraltro, ignorare gli elementi di prova contraria offerti dal ricorrente e non contestati dal resistente quali la documentazione attestante lo scambio di e-mail con l'Inps da cui è desumibile il deposito della richiesta di cessazione dell'attività agricola da parte del al Pt_1
31.5.2015, la concomitante cessione dei terreni di sua proprietà a soggetto terzo che provvedeva conseguentemente a presentarvi denunce aziendali di inizio attività già a far data dal 1.7.2015, restituzione dei terreni condotti in fitto o comodato ai rispettivi proprietari, nonché documentazione attestante il suo stato di pensionato a far data dal 1.9.2011 e l'impiego del figlio sin dal marzo 2017 presso società cooperativa con sede in Reggio Emilia (cfr. produzione documentale di parte ricorrente).
Quindi, alla luce di quanto emerso in corso di causa e in ragione delle motivazioni di diritto sopra argomentate il ricorso deve essere accolto e l'iscrizione alla gestione previdenziale disposta d'ufficio va annullata.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica in persona del dott.ssa Manuela Esposito, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso ed annulla l'iscrizione ex officio della ricorrente alla gestione agricola –
e, conseguentemente, dichiara non dovuta la somma richiesta in pagamento quale Parte_2
IVS coltivatori diretti per l'annualità 2018;
- Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Castrovillari, 30.9.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, c.f. , domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Tedesco, sito in Corigliano - Rossano (Cs) alla via Michelangelo, 55, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
Contro
, CF , con sede Controparte_1 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello
Carnovale, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , CP_1 giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 3.3.2020, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Avviso di
Addebito n. 334 2019 000065495 51000, notificatogli da parte dell' in data Controparte_2
4.2.2020, con cui gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 6.421,46, per Parte_2 per l'annualità 2018. Il ricorrente eccepiva di non essere in possesso, per la chiesta annualità,
[...] dei requisiti del CD, avendo cessato l'attività agricola a far data dal 31.5.2015, giusta comunicazione all'INPS del 27.6.2015 e sollecito del 21.7.2015, ed avendo in concomitanza ceduto a terzi i terreni di sua proprietà (di cui al foglio di mappa 43 part.lle n. 111,112,113 e 114) e disdetto tutti i contratti di fitto e comodato in essere relativi a terreni condotti durante lo svolgimento dell'attività agricola imprenditoriale cessata, nonché di essere in pensione dal 1.9.2011 quale ex insegnate del MIUR. In conclusione, invocava la revoca dell'atto impugnato per insussistenza del credito ingiunto.
Si costituiva in giudizio l'INPS, preliminarmente eccependo che il ricorrente era stato iscritto come
C.D. fino al febbraio 2019; che le richieste presentate per ottenere la cancellazione come C.D., con effetto e decorrenza dal 1.5.2015, erano state protocollate, presso l'I.N.P.S., solo in data 13.02.2019
e 6.03.2019; che, dalla consultazione del fascicolo ARCEA, risultava che solo a far data dal
27.02.2019 i terreni aziendali erano stati ceduti a soggetti terzi a diverso titolo e che la cessazione decorrente dal 31.5.2015 riguardasse l'azienda agricola con dipendenti, identificata con Cida 274378
e non anche l'attività da coltivatore diretto di cui con l'avviso impugnato era richiesto il pagamento del relativo obbligo contributivo;
concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
La causa non veniva istruita essendo di natura documentale e veniva decisa all'odierna udienza all'esito delle conclusioni formulate dalle parti.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Infatti, in via assorbente, entrando nel merito del rapporto previdenziale al vaglio del decidente e tenuto conto della prospettazione offerta dalla parte ricorrente delle ragioni fattuali e giuridiche circa l'illegittimità dell'iscrizione presso la gestione previdenziale per coltivatori diretti, in mancanza di prova, che l'ente resistente aveva l'onere di fornire, deve ritenersi illegittima l'iscrizione nella CP_ gestione per coltivatori diretti del ricorrente da parte dell' resistente.
In effetti, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse. E', quindi, il piccolo imprenditore che si dedica direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta e/o all'allevamento e attività connesse (artt. 1 e 2 L. 1047/57).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, per la legittima iscrizione all'assicurazione di cui all'art. 1 L. n. 1047/1957 deve sussistere la specifica condizione di coltivatore diretto che va desunta dal quadro normativo fornito dall'art. 2 L. n. 1047/1957 e dagli artt. 2 e 3 L. n.
9/1963, in base al quale l'accertamento dello status di coltivatore diretto è conferito dalla ricorrenza dei seguenti requisiti:
-oggettivi: il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue (art. 3 L. 9/63); il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art. 2 L.
9/63); -soggettivi: l'attività deve essere svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57). Ai sensi dell'art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito.
Ed infatti, all'art. 2 L. n. 1047/1957 così è disposto: “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”. L'art. 2 L. n.
9/1963 così dispone: “È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”. E, infine, l'art. 3 L. n. 9/1963 così dispone: “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati”.
Ebbene alcuna prova di tutti i necessari requisiti per la legittima iscrizione obbligatoria della parte ricorrente all'assicurazione dei coltivatori diretti ha fornito la parte resistente a ciò tenuta, non potendo ricavarsi la ricorrenza di detti requisiti dalle mere allegazioni della parte resistente e dalla documentazione prodotta. Sebbene, infatti, la parte resistente abbia affermato di aver provveduto all'iscrizione ufficiosa della parte ricorrente alla gestione previdenziale per coltivatori diretti previo riscontro delle condizioni previste in sede ispettiva, in questo giudizio deposita verbale ispettivo del
30.4.2015, relativo agli accertamenti condotti sull'attività svolta dell'impresa agricola professionale di , relativamente alle annualità precedenti al 2015. Pertanto, relativamente alla Parte_1 richiesta annualità 2018 il resistente non fornisce prova alcuna né del fabbisogno Controparte_4 delle giornate annue pari ad almeno n. 104 occorrenti per la coltivazione del fondo né del dato reddituale.
Pertanto, dagli atti prodotti non è possibile per questo Giudicante trarre eventualmente dati certi per poter ritenere legittima l'avvenuta iscrizione ex officio della parte ricorrente presso la gestione previdenziale dei coltivatori diretti.
In conclusione, non vi è prova di un'attività di coltivazione di fondi da parte del ricorrente che abbia i caratteri dell'esclusività o della prevalenza né, soprattutto, che dalla stessa attività la parte ricorrente tragga la maggior fonte di guadagno. Deve ritenersi sconfessato, di conseguenza, il carattere della prevalenza dell'attività lavorativa personale sui fondi, di fatto mai accertata né provata dall'INPS in questo giudizio, quanto meno per l'annualità in contesa.
Tanto basterebbe a ritenere fondata la proposta opposizione, proprio in mancanza di prova che l'Ente resistente aveva l'onere di fornire di tutti i requisiti e presupposti legittimanti le pretese previdenziali azionate;
non potendosi, peraltro, ignorare gli elementi di prova contraria offerti dal ricorrente e non contestati dal resistente quali la documentazione attestante lo scambio di e-mail con l'Inps da cui è desumibile il deposito della richiesta di cessazione dell'attività agricola da parte del al Pt_1
31.5.2015, la concomitante cessione dei terreni di sua proprietà a soggetto terzo che provvedeva conseguentemente a presentarvi denunce aziendali di inizio attività già a far data dal 1.7.2015, restituzione dei terreni condotti in fitto o comodato ai rispettivi proprietari, nonché documentazione attestante il suo stato di pensionato a far data dal 1.9.2011 e l'impiego del figlio sin dal marzo 2017 presso società cooperativa con sede in Reggio Emilia (cfr. produzione documentale di parte ricorrente).
Quindi, alla luce di quanto emerso in corso di causa e in ragione delle motivazioni di diritto sopra argomentate il ricorso deve essere accolto e l'iscrizione alla gestione previdenziale disposta d'ufficio va annullata.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica in persona del dott.ssa Manuela Esposito, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso ed annulla l'iscrizione ex officio della ricorrente alla gestione agricola –
e, conseguentemente, dichiara non dovuta la somma richiesta in pagamento quale Parte_2
IVS coltivatori diretti per l'annualità 2018;
- Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Castrovillari, 30.9.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.