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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/11/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 24.6.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
14.1.1991 a Codogno (LO), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina
Niglio, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
6.11.1984 a Ceglie Messapico (BR), rappresentato e difeso dall'Avv.
ES IC e dall'Avv. Roberto Di Paola, presso quest'ultimo ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 24.6.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati, libero ognuno di scegliersi la propria residenza. I coniugi si impegneranno inoltre al reciproco rispetto e provvederanno ognuno al proprio mantenimento come di seguito verrà
precisato. La casa coniugale sita in Rottofreno ( PC), Via Stazione n. 10, già di esclusiva proprietà della Sig.ra , rimane nella Parte_1
sua esclusiva proprietà e disponibilità.
2) La figlia minore risiederà presso la madre e viene affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
3) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia senza mai esercitare pressioni di nessuna natura e genere al fine di modificare le sue volontà o richieste. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla minore ed entrambi avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con gli stessi. Ogni controversia, tra i genitori, e ogni decisione riguardante dovrà essere discuss a Per_1
e affrontata preliminarmente e senza la presenza della figlia minore.
I coniugi si adopereranno affinché la figlia conservi rapporti significativi con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
verranno comunicate da parte di ciascun genitore all'altro genitore tutte le informazioni relative alla figlia di cui si sia venuti a Per_1
conoscenza, riguardo a problemi, rendimento scolastico, malattie,
riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi la medesima Salvo diverso accordo tra i genitori e, sempre rispettando e garantendo la frequenza scolastica ed alle attività ludico -ricreative della minore, la frequentazione della figlia con i genitori verrà
regolata dalle parti in modo che il padre potrà tenere con sé Per_1
- una domenica al mese (che verrà comunicata alla madre il primo giorno del mese precedente) dalle ore 10,00 del mattino, con cena e pernotto presso il medesimo. Il Sig. riaccompagnerà la CP_1
figlia a casa della madre alle ore 20,30 del lunedì, cena e d igiene di già comprese. Per_1
- nelle settimane in cui non starà dal padre la domenica, la Per_1
figlia starà con il genitore nella giornata del lunedì dalle ore 9,00 del mattino o dalle ore 16,00 (in base alla scuola o al centro estivo) con cena e pernotto presso il medesimo. Il Sig. riaccompagnerà CP_1
la figlia a casa della madre alle ore 20,30 del martedì, cena ed igiene di già comprese;
Per_1
- in ogni caso, starà con il padre tutti i giovedì dalle ore 16,00 Per_1
alle ore 18,30 per poi riaccompagnarla a casa della madre. Laddove
il Sig. vorrà tenere con sé il giovedì sera fino alle CP_1 Per_1
20:30, per poi riaccompagnare la minore a casa della madre con cena e igiene già comprese, potrà farlo previa comunicazione a quest'ultima entro il giorno precedente, unicamente per una questione di stabilità emotiva ed organizzativa della minore e sempre fatta salva la flessibilità ordinaria tra i genitori. I genitori inoltre concordano il seguente calendario:
-Natale, ad anni alterni, il 24 e 31 dicembre e 1° gennaio lo trascorrerà
con la madre e con il padre il 25 e 26 dicembre e 6 gennaio e viceversa,
-Pasqua, ad anni alterni, la minore trascorrerà con la madre la domenica di Pasqua mentre il Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa
-le rimanenti festività annuali cadenti il 25/04, il 02/06, 08/12 la minore sarà con la madre mentre i giorni 01/05 e 01/11 starà Per_1
con il padre dalle ore 10,00 sino alle ore 20,30 quando verrà
ricondotta a casa della madre, cena e igiene comprese, sal vo che la festività di spettanza del padre cada nel giorno in cui la minore dovrebbe pernottare dal padre ed in tal caso si seguirà il calendario di visita classico sopra indicato;
- il giorno 16/10, compleanno di ad anni alterni. L'anno di Per_1
competenza del padre, starà con il medesimo sino alle ore Per_1
20,30 quando verrà ricondotta a casa della madre, salvo che la data cada nel giorno in cui la minore dovrebbe pernottare dal padre ed in tal caso si seguirà il calendario di visita classico sopra indicato;
- il giorno 6.11, compleanno del padre, starà con il medesimo Per_1
dalle ore 16,00 alle ore 20,30 quando verrà ricondotta a casa della madre cena e igiene comprese, salvo che la data cada nel giorno in cui la minore dovrebbe pernottare dal padre ed in tal caso si seguirà
il calendario di visita classico sopra indicato;
- in occasione della permanenza dei nonni paterni - che vivono in
Puglia- presso il padre da individuarsi in una o due volte nel corso dell'anno, potrà stare dal padre per due giorni anche Per_1
consecutivi purché ciò non preceda né consegua a giorni già di competenza del padre (giorni di calendario, festivi, ferie), né coincida con festivi e ferie di spettanza della madre e non vengano compromessi il calendario e la frequenza scolastica;
- per quanto riguarda le vacanze estive, potrà trascorrere con Per_1
il padre due settimane non consecutive e con la madre due settimane con fissazione delle date entro e non oltre il 30.04 di ogni anno, con priorità alla madre per gli anni pari ed al padr e per gli anni dispari:
per l'anno in corso, i sig.ri e hanno già Parte_1 CP_1
comunicato e fissato le reciproche ferie.
4) Eventuali imprevisti dei genitori rispetto a quanto concordato dovranno essere comunicati all'altro genitore con almeno 24 ore di preavviso, chiedendo all'altro la disponibilità di tenere la figlia senza che ne risulti alterato il calendario delle frequ entazioni, salvo diversi accordi tra i coniugi per agevolare la frequentazione genitore -figlia,
con specifica condizione che qualora un genitore fosse impossibilitato per qualunque motivazione, il diritto di visita slitta al giorno spettante successivo. Resta in ogni caso inteso che qualora il Sig. nei giorni e nel periodo festivo/estivo ad egli Controparte_1
spettante, non fosse disponibile, per qualunque impegno, il diritto di visita verrà rispettato nel giorno/ periodo festivo successivo a lui spettante per non gravare sull'organizzazione familiare e privata nel preminente rispetto delle esigenze della figlia minore.
Si specifica che anche la scelta della domenica di cui al punto 3,
qualora pur comunicata per tempo dal Sig. , dovesse poi CP_1
ricadere in una ricorrenza famigliare, già fissata oppure sopravvenuta, in cui la minore non può mancare (es. sacramenti,
ricorrenze consolidate, ferie, ecc.), si darà priorità all'interesse di ed il Sig. potrà tenere con sé la figlia in altra Per_1 CP_1
domenica del mese di riferimento;
5) Entrambi i genitori si impegnano comunque, nei giorni in cui ne hanno cura e custodia e, comunque, sempre garantendo e rispettando la frequenza scolastica ed alle attività ludico -ricreative, a rispettare le richieste della figlia di voler contattare tel efonicamente liberamente l'altro genitore, anche in periodi differenti rispetto a quelli concordati, nel rispetto degli impegni di ciascuno;
6) In considerazione del tempo trascorso dalla minore presso ciascun genitore, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a CP_1 Parte_1
titolo di mantenimento ordinario della figlia a mezzo bonifico Per_1
bancario entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese (data valuta beneficiario), la somma di € 550,00 mensili, importo da ritenersi già comprensivo del costo del centro estivo, dei farmaci e del costo relativo all'organizzazione della festa di compleanno di importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Per_1
7) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno per le spese straordinarie relative alla figlia - fatta eccezione per le spese Per_1
già espressamente ricomprese nel mantenimento ordinario come da precedente punto 4) secondo le linee guida del CN F, che le parti dichiarano di aver ricevuto dai rispettivi legali;
8) Il Sig. presta il proprio assenso che l'Assegno Unico CP_1
verrà percepito interamente dalla Sig.ra , quale genitore Parte_1
ove è collocata la minore nonché integralmente al 100% le detrazioni fiscali, così come attualmente avviene;
9) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente, valido ai fini dell'espatrio,
proprio e per la figlia, pure con il rispettivo inserimento, sul documento, della figlia minore.
10) Entrambi i genitori si impegnano altresì a:
-essere reperibili telefonicamente, al fine di rispondere prontamente per comunicazioni afferenti alla figlia e a comunicarsi eventuali cambi di recapito o di residenza;
-non ostacolare i rapporti e le frequentazioni di con i rispettivi Per_1
rami parentali, in particolar modo con i nonni e zii materni e paterni,
i quali sono sin da ora delegati al prelievo presso l'istituto scolastico, oppure presso il centro sportivo, religioso, ecc. frequentato dalla minore;
-affrontare la cessazione del matrimonio nel rispetto delle esigenze e dello stato d'animo della figlia, impegnandosi a inserire nella vita di quest'ultima in maniera responsabile, graduale e comunque nel modo più idoneo alla sua capacità di discernimento e alla sua sensibilità,
soltanto partner con cui hanno in essere una relazione stabile e duratura;
-mantenere un comportamento adulto e responsabile evitando di strumentalizzare la figlia per questioni attinenti alla loro relazione passata;
11) Le Parti dichiarano che le condizioni sopra indicate sono da applicarsi dalla di deposito del ricorso
12) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver definito prima d'ora tutte le questioni economiche, connesse e non connesse all'intercorsa relazione coniugale e, con l'adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, dichiarano che nulla hann o a pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia titolo e/o ragione,
13) Spese compensate.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al la figlia non sono in contrasto con gli interessi de lla stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in data 2.7.2017 in Vigolzone (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune
al n. 8, parte II, serie A, anno 2017 alle condizioni così
convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vigolzone (PC)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti. COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 25.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 24.6.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
14.1.1991 a Codogno (LO), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina
Niglio, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
6.11.1984 a Ceglie Messapico (BR), rappresentato e difeso dall'Avv.
ES IC e dall'Avv. Roberto Di Paola, presso quest'ultimo ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 24.6.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati, libero ognuno di scegliersi la propria residenza. I coniugi si impegneranno inoltre al reciproco rispetto e provvederanno ognuno al proprio mantenimento come di seguito verrà
precisato. La casa coniugale sita in Rottofreno ( PC), Via Stazione n. 10, già di esclusiva proprietà della Sig.ra , rimane nella Parte_1
sua esclusiva proprietà e disponibilità.
2) La figlia minore risiederà presso la madre e viene affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
3) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia senza mai esercitare pressioni di nessuna natura e genere al fine di modificare le sue volontà o richieste. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla minore ed entrambi avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con gli stessi. Ogni controversia, tra i genitori, e ogni decisione riguardante dovrà essere discuss a Per_1
e affrontata preliminarmente e senza la presenza della figlia minore.
I coniugi si adopereranno affinché la figlia conservi rapporti significativi con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
verranno comunicate da parte di ciascun genitore all'altro genitore tutte le informazioni relative alla figlia di cui si sia venuti a Per_1
conoscenza, riguardo a problemi, rendimento scolastico, malattie,
riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi la medesima Salvo diverso accordo tra i genitori e, sempre rispettando e garantendo la frequenza scolastica ed alle attività ludico -ricreative della minore, la frequentazione della figlia con i genitori verrà
regolata dalle parti in modo che il padre potrà tenere con sé Per_1
- una domenica al mese (che verrà comunicata alla madre il primo giorno del mese precedente) dalle ore 10,00 del mattino, con cena e pernotto presso il medesimo. Il Sig. riaccompagnerà la CP_1
figlia a casa della madre alle ore 20,30 del lunedì, cena e d igiene di già comprese. Per_1
- nelle settimane in cui non starà dal padre la domenica, la Per_1
figlia starà con il genitore nella giornata del lunedì dalle ore 9,00 del mattino o dalle ore 16,00 (in base alla scuola o al centro estivo) con cena e pernotto presso il medesimo. Il Sig. riaccompagnerà CP_1
la figlia a casa della madre alle ore 20,30 del martedì, cena ed igiene di già comprese;
Per_1
- in ogni caso, starà con il padre tutti i giovedì dalle ore 16,00 Per_1
alle ore 18,30 per poi riaccompagnarla a casa della madre. Laddove
il Sig. vorrà tenere con sé il giovedì sera fino alle CP_1 Per_1
20:30, per poi riaccompagnare la minore a casa della madre con cena e igiene già comprese, potrà farlo previa comunicazione a quest'ultima entro il giorno precedente, unicamente per una questione di stabilità emotiva ed organizzativa della minore e sempre fatta salva la flessibilità ordinaria tra i genitori. I genitori inoltre concordano il seguente calendario:
-Natale, ad anni alterni, il 24 e 31 dicembre e 1° gennaio lo trascorrerà
con la madre e con il padre il 25 e 26 dicembre e 6 gennaio e viceversa,
-Pasqua, ad anni alterni, la minore trascorrerà con la madre la domenica di Pasqua mentre il Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa
-le rimanenti festività annuali cadenti il 25/04, il 02/06, 08/12 la minore sarà con la madre mentre i giorni 01/05 e 01/11 starà Per_1
con il padre dalle ore 10,00 sino alle ore 20,30 quando verrà
ricondotta a casa della madre, cena e igiene comprese, sal vo che la festività di spettanza del padre cada nel giorno in cui la minore dovrebbe pernottare dal padre ed in tal caso si seguirà il calendario di visita classico sopra indicato;
- il giorno 16/10, compleanno di ad anni alterni. L'anno di Per_1
competenza del padre, starà con il medesimo sino alle ore Per_1
20,30 quando verrà ricondotta a casa della madre, salvo che la data cada nel giorno in cui la minore dovrebbe pernottare dal padre ed in tal caso si seguirà il calendario di visita classico sopra indicato;
- il giorno 6.11, compleanno del padre, starà con il medesimo Per_1
dalle ore 16,00 alle ore 20,30 quando verrà ricondotta a casa della madre cena e igiene comprese, salvo che la data cada nel giorno in cui la minore dovrebbe pernottare dal padre ed in tal caso si seguirà
il calendario di visita classico sopra indicato;
- in occasione della permanenza dei nonni paterni - che vivono in
Puglia- presso il padre da individuarsi in una o due volte nel corso dell'anno, potrà stare dal padre per due giorni anche Per_1
consecutivi purché ciò non preceda né consegua a giorni già di competenza del padre (giorni di calendario, festivi, ferie), né coincida con festivi e ferie di spettanza della madre e non vengano compromessi il calendario e la frequenza scolastica;
- per quanto riguarda le vacanze estive, potrà trascorrere con Per_1
il padre due settimane non consecutive e con la madre due settimane con fissazione delle date entro e non oltre il 30.04 di ogni anno, con priorità alla madre per gli anni pari ed al padr e per gli anni dispari:
per l'anno in corso, i sig.ri e hanno già Parte_1 CP_1
comunicato e fissato le reciproche ferie.
4) Eventuali imprevisti dei genitori rispetto a quanto concordato dovranno essere comunicati all'altro genitore con almeno 24 ore di preavviso, chiedendo all'altro la disponibilità di tenere la figlia senza che ne risulti alterato il calendario delle frequ entazioni, salvo diversi accordi tra i coniugi per agevolare la frequentazione genitore -figlia,
con specifica condizione che qualora un genitore fosse impossibilitato per qualunque motivazione, il diritto di visita slitta al giorno spettante successivo. Resta in ogni caso inteso che qualora il Sig. nei giorni e nel periodo festivo/estivo ad egli Controparte_1
spettante, non fosse disponibile, per qualunque impegno, il diritto di visita verrà rispettato nel giorno/ periodo festivo successivo a lui spettante per non gravare sull'organizzazione familiare e privata nel preminente rispetto delle esigenze della figlia minore.
Si specifica che anche la scelta della domenica di cui al punto 3,
qualora pur comunicata per tempo dal Sig. , dovesse poi CP_1
ricadere in una ricorrenza famigliare, già fissata oppure sopravvenuta, in cui la minore non può mancare (es. sacramenti,
ricorrenze consolidate, ferie, ecc.), si darà priorità all'interesse di ed il Sig. potrà tenere con sé la figlia in altra Per_1 CP_1
domenica del mese di riferimento;
5) Entrambi i genitori si impegnano comunque, nei giorni in cui ne hanno cura e custodia e, comunque, sempre garantendo e rispettando la frequenza scolastica ed alle attività ludico -ricreative, a rispettare le richieste della figlia di voler contattare tel efonicamente liberamente l'altro genitore, anche in periodi differenti rispetto a quelli concordati, nel rispetto degli impegni di ciascuno;
6) In considerazione del tempo trascorso dalla minore presso ciascun genitore, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a CP_1 Parte_1
titolo di mantenimento ordinario della figlia a mezzo bonifico Per_1
bancario entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese (data valuta beneficiario), la somma di € 550,00 mensili, importo da ritenersi già comprensivo del costo del centro estivo, dei farmaci e del costo relativo all'organizzazione della festa di compleanno di importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Per_1
7) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno per le spese straordinarie relative alla figlia - fatta eccezione per le spese Per_1
già espressamente ricomprese nel mantenimento ordinario come da precedente punto 4) secondo le linee guida del CN F, che le parti dichiarano di aver ricevuto dai rispettivi legali;
8) Il Sig. presta il proprio assenso che l'Assegno Unico CP_1
verrà percepito interamente dalla Sig.ra , quale genitore Parte_1
ove è collocata la minore nonché integralmente al 100% le detrazioni fiscali, così come attualmente avviene;
9) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente, valido ai fini dell'espatrio,
proprio e per la figlia, pure con il rispettivo inserimento, sul documento, della figlia minore.
10) Entrambi i genitori si impegnano altresì a:
-essere reperibili telefonicamente, al fine di rispondere prontamente per comunicazioni afferenti alla figlia e a comunicarsi eventuali cambi di recapito o di residenza;
-non ostacolare i rapporti e le frequentazioni di con i rispettivi Per_1
rami parentali, in particolar modo con i nonni e zii materni e paterni,
i quali sono sin da ora delegati al prelievo presso l'istituto scolastico, oppure presso il centro sportivo, religioso, ecc. frequentato dalla minore;
-affrontare la cessazione del matrimonio nel rispetto delle esigenze e dello stato d'animo della figlia, impegnandosi a inserire nella vita di quest'ultima in maniera responsabile, graduale e comunque nel modo più idoneo alla sua capacità di discernimento e alla sua sensibilità,
soltanto partner con cui hanno in essere una relazione stabile e duratura;
-mantenere un comportamento adulto e responsabile evitando di strumentalizzare la figlia per questioni attinenti alla loro relazione passata;
11) Le Parti dichiarano che le condizioni sopra indicate sono da applicarsi dalla di deposito del ricorso
12) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver definito prima d'ora tutte le questioni economiche, connesse e non connesse all'intercorsa relazione coniugale e, con l'adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, dichiarano che nulla hann o a pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia titolo e/o ragione,
13) Spese compensate.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al la figlia non sono in contrasto con gli interessi de lla stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in data 2.7.2017 in Vigolzone (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune
al n. 8, parte II, serie A, anno 2017 alle condizioni così
convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vigolzone (PC)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti. COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 25.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti