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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4843/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione giudiziale, iscritto al n. R.g.
4843/2022, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata al Corso Vittorio Parte_1 C.F._1 Emanuele, n.101 in Monte Sant'Angelo (FG) presso lo studio dell'Avv. Michele Picaro, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parte attrice ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 11/12/2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.09.2022 chiedendo la separazione con addebito al Parte_1 marito, ha esposto: di aver contratto matrimonio con in data 24.10.1995 in Monte Controparte_1 Per_ Sant'Angelo e che dall'unione sono nati due figlie: (n.ta il 08.7.1996 in San Giovanni Rotondo) e (n.ta il 17.6.2001 in Sesto San Giovanni); che dopo aver vissuto per oltre dieci anni in Per_2 Lombardia, i coniugi hanno deciso di trasferirsi definitivamente a Monte Sant'Angelo, dove hanno stabilito la loro residenza in un appartamento, in comproprietà tra e i suoi fratelli, Controparte_1
pagina 1 di 6 condotto in comodato gratuito;
che i coniugi sono economicamente autosufficienti, lavorando presso il con la qualifica di collaboratori scolastici presso l'istituto scolastico Controparte_2 I.P.E.O.A. “E. Mattei” di Vieste;
che il rapporto coniugale è stato caratterizzato da “frequenti litigate”, asseritamente causate dal “continuo dispendio di denaro da parte del Sig. ” che non Controparte_1 ne avrebbe dato conto alla moglie;
che, secondo la propria ricostruzione, lei sarebbe stata costretta a
“provvedere da sola a sopperire alle esigenze familiari” sia con il proprio stipendio sia contraendo finanziamenti;
che tale comportamento del marito costituirebbe, secondo la propria tesi, una
“violazione degli obblighi di assistenza familiare”; che il rapporto matrimoniale con il tempo si è progressivamente deteriorato “fino al punto che i coniugi hanno condotte di vita separate in casa e sul posto di lavoro”; che dopo un'altra “litigata”, lei ha preferito trasferirsi presso la casa materna, essendo divenuta la convivenza non più proseguibile;
che lei percepisce una retribuzione annua pari ad € 18.681,26; che entrambe le figlie sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, svolgendo alcuni lavori, seppur a tempo determinato;
che lei è comproprietaria pro quota della casa paterna sita in Monte Sant'Angelo dove attualmente risiede e di un locale-deposito sempre sito in Monte Sant'Angelo.
Pertanto, la ricorrente oltre alla richiesta di separazione con addebito al marito, ha chiesto: di “disporre la divisione in parti uguali tra i coniugi degli arredi e dei mobili esistenti nella casa coniugale, assegnando alla ricorrente il mobilio ed i suppellettili della camera da letto e della cameretta delle figlie”; di condannare il resistente alle spese del giudizio.
non si è costituito. Controparte_1
Con proprio decreto il Presidente ha fissato l'udienza del 10/11/2022 per la prima comparizione dei coniugi, all'esito della quale ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha nominato il Giudice relatore, rimettendo le parti davanti a lei all'udienza del 22/02/2023.
In tale udienza, il Giudice dichiarata la contumacia del resistente, ha concesso i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. e rinviato all'udienza del 20/11/2023.
In tale udienza il Giudice ha ammesso i mezzi istruttori nei limiti di cui all'ordinanza e rinviato per la loro assunzione all'udienza del 19/02/2024, all'esito della quale ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/06/2024, successivamente rinviata fino all'udienza del 11/12/2024.
All'udienza dell'11/12/2024 il Giudice ha rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.
*****
1) Sulla contumacia del resistente.
Il ricorso di separazione e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati correttamente a _1
ex art. 138 co 2 c.p.c., essendosi quest'ultimo rifiutato di ritirare il plico (cfr. relata
[...] notificazione ricorso notificato a ). Controparte_1
Infatti, l'art. 138 co 2 c.p.c. prescrive che “se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie”.
La notifica, quindi, si è perfezionata correttamente, in quanto ha avuto conoscenza Controparte_1 del presente procedimento, essendosi rifiutato, come detto, di ritirare il plico.
Pertanto, deve essere ribadita la sua contumacia, già dichiarata con ordinanza all'udienza del 22/02/2023.
2) Sulla pronuncia di separazione. ha chiesto pronunciarsi la separazione personale. Parte_1
pagina 2 di 6 La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Infatti, l'art. 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi
(ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalla ricorrente, anche nel corso del giudizio, e dalla contumacia del resistente. Inoltre, è pacifico che i coniugi hanno interrotto già da tempo la convivenza e non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione del resistente evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince pacificamente che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili diverge tra le parti.
Pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
3) Sulla domanda di addebito della separazione.
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione nei confronti di . Controparte_1 ha affermato di aver avuto frequenti litigi con il marito dovuti “principalmente al Parte_1 continuo dispendio di denaro da parte del Sig. il quale lo spende per lo più in Controparte_1 modo improprio senza darne conto alla ricorrente coniuge”. In tale maniera, il resistente, secondo la tesi della ricorrente, avrebbe sottratto risorse alla propria famiglia.
L'art. 151 co 2 c.c. prevede che “il Giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
L'art. 143 co 2 c.c. prevede che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Il Giudice, al fine della dichiarazione di addebito, deve tener conto delle risultanze dell'istruttoria compiuta.
Infatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. ord. sez. n.40795/2021). Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2967 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (ex multis
Cass. civ. sez. 1 ord. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent. 19328/2015).
Prima di affrontare compiutamente la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente bisogna soffermarsi brevemente sulla contumacia del resistente e come questa non faccia assurgere che i fatti non contestati siano dimostrati.
Infatti, “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” (vedi Cass. civ. sez 3 ord. 14372/2023, Cass. civ. 461/2015; vedi anche Cass. sez. 2 ord. n.15288/2023 “nel caso in cui a fronte pagina 3 di 6 dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a 'fortiori' ciò vale per la valutazione della mancata contestazione”).
Pertanto, la contumacia del resistente/convenuto, di per sé sola, non assume alcun significato probatorio favorevole alla domanda dell'attore, ma può solo concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del Giudice. Infatti, la contumacia non introduce deroghe al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. (vedi Cass. civ. sez. I 2151/2010).
Inoltre, sempre preliminarmente, per quanto riguarda la mancata comparizione di Controparte_1 all'interrogatorio formale a lui deferito, si può affermare quanto segue.
L'interrogatorio formale, secondo il combinato disposto dagli artt. 2730 c.c. e 228 c.p.c., ha lo scopo di provocare la confessione della parte a cui viene deferito, ovverosia di far dichiarare fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
Più in particolare, per quanto riguarda il giudizio di separazione si è affermato che “nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ed ai fini dell'addebitabilità della separazione medesima, le ammissioni di una parte non possano assumere valore di confessione in senso stretto ex art. 2730 c.c., vertendosi in materia di diritti indisponibili”, ma “possono essere utilizzate dal giudice del merito quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili” (cfr. Cass. civ. n.22786/2004; vedi inoltre Cass. civ. n.7998/2014).
Infine, l'art. 232 c.p.c. stabilisce che “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito la prova che la dissoluzione del matrimonio sia stata causata dalla mancata contribuzione alle spese della famiglia da parte di . Controparte_1
La ricorrente ha solo asserito, ma non ha fornito la prova, che si sia sottratto ai suoi Controparte_1 doveri di assistenza materiale e collaborazione ai bisogni della famiglia, spendendo in “modo improprio” il denaro rinveniente dalla propria retribuzione lavorativa.
Infatti, per quanto detto sopra circa l'art. 232 c.p.c., la ricorrente non ha fornito altri indici di prova che comprovassero il mancato assolvimento ai già menzionati doveri coniugali da parte di _1
.
[...]
ha solo asserito di aver contribuito lei solamente al sostentamento della famiglia, Parte_1 anche ricorrendo all'accensione di un finanziamento presso la BNL, il cui relativo contratto, però, non ha depositato.
Infatti, non vi è prova che tale finanziamento sia stato da lei stipulato per sopperire alle esigenze economiche della famiglia a causa dell'asserito mancato apporto economico del Prencipe.
La ricorrente, inoltre, ha riferito di “continui litigi” con il marito, non solo per motivi economici (cfr. ricorso “il rapporto coniugale si è caratterizzato per le frequenti litigate dovute principalmente Pt_1 al continuo dispendio di denaro”), che hanno portato dapprima ad una separazione di fatto tra i coniugi e successivamente ad un allontanamento definitivo della (cfr. memoria integrativa “ormai, Pt_1 Pt_1
a causa dei continui litigi, il rapporto coniugale si è andato sempre più deteriorando fino al punto che
i coniugi hanno condotte di vita separate in casa e sul posto di lavoro. Infine, da qualche mese, la ricorrente, dopo un'ennesima litigata e al fine di evitare il degenerarsi della situazione, ha preferito trasferirsi nella casa materna, sita in Monte Sant'Angelo”).
pagina 4 di 6 Quindi, in conclusione, la ricorrente non ha fornito la prova di una violazione dei doveri coniugali di assistenza materiale e collaborazione ai bisogni della famiglia di e di come tale Controparte_1 circostanza sia stata la causa della dissoluzione del matrimonio. Inoltre, ha riferito di continui litigi con il marito durante la vita matrimoniale, dovuti anche a motivi economici, che sono sintomo di latenti incomprensioni fra di loro.
Pertanto, la domanda formulata da non può trovare accoglimento e deve essere Parte_1 rigettata.
4) Sulla divisione degli arredi e dei mobili esistenti nella casa coniugale.
La ricorrente ha chiesto: “disporre la divisione in parti uguali tra i coniugi degli arredi e dei mobili esistenti nella casa coniugale, assegnando alla ricorrente il mobilio ed i suppellettili della camera da letto e della cameretta delle figlie”.
La domanda formulata dalla ricorrente è inammissibile.
Infatti, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la divisione o restituzione di beni mobili (Trib. Milano, sent. 6 marzo 2013, sent. 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass., 21 maggio 2009, n. 11828, Cass., 22 ottobre 2004, n. 20638, Cass., 8 settembre 2014, n. 18870).
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande aventi oggetto e riti diversi, come la domanda di separazione (o di divorzio), soggetta al rito camerale, e di restituzione o divisione dei beni soggetta al rito ordinario (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n.6660/2001; Cass. Sez. 1 n. 11828/2009; Cass. Sez. 1 n.2155/2010).
I principi appena esposti valgono anche all'indomani della L. 55/2015 che non ha innovato alcun profilo processuale sul punto, sebbene abbia espressamente modificato l'art. 191 c.c. nel senso che la comunione legale tra i coniugi si scioglie a seguito dell'emanazione dei provvedimenti presidenziali di cui all' art. 708 c.p.c.
5) Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del processo, che ha visto la ricorrente soccombente sulla domanda di addebito della separazione e l'inammissibilità della domanda di restituzione di beni mobili, e in considerazione, anche, della contumacia del resistente, le spese di lite devono essere poste a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale tra i coniugi tra nata in [...] Parte_1 DE LS (GERMANIA) il 25/05/1972 e , nato a [...] Controparte_1 (FG) il 09/08/1966, unitisi in matrimonio in Monte Sant'Angelo il 24/10/1995 (atto n.13 – parte I – anno 1995);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte Sant'Angelo (FG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
pagina 5 di 6 • Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da così come da Parte_1 parte motiva;
• Dichiara inammissibile la domanda di divisione e restituzione dei beni formulata dalla ricorrente, così come da parte motiva;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 28.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione giudiziale, iscritto al n. R.g.
4843/2022, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata al Corso Vittorio Parte_1 C.F._1 Emanuele, n.101 in Monte Sant'Angelo (FG) presso lo studio dell'Avv. Michele Picaro, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parte attrice ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 11/12/2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.09.2022 chiedendo la separazione con addebito al Parte_1 marito, ha esposto: di aver contratto matrimonio con in data 24.10.1995 in Monte Controparte_1 Per_ Sant'Angelo e che dall'unione sono nati due figlie: (n.ta il 08.7.1996 in San Giovanni Rotondo) e (n.ta il 17.6.2001 in Sesto San Giovanni); che dopo aver vissuto per oltre dieci anni in Per_2 Lombardia, i coniugi hanno deciso di trasferirsi definitivamente a Monte Sant'Angelo, dove hanno stabilito la loro residenza in un appartamento, in comproprietà tra e i suoi fratelli, Controparte_1
pagina 1 di 6 condotto in comodato gratuito;
che i coniugi sono economicamente autosufficienti, lavorando presso il con la qualifica di collaboratori scolastici presso l'istituto scolastico Controparte_2 I.P.E.O.A. “E. Mattei” di Vieste;
che il rapporto coniugale è stato caratterizzato da “frequenti litigate”, asseritamente causate dal “continuo dispendio di denaro da parte del Sig. ” che non Controparte_1 ne avrebbe dato conto alla moglie;
che, secondo la propria ricostruzione, lei sarebbe stata costretta a
“provvedere da sola a sopperire alle esigenze familiari” sia con il proprio stipendio sia contraendo finanziamenti;
che tale comportamento del marito costituirebbe, secondo la propria tesi, una
“violazione degli obblighi di assistenza familiare”; che il rapporto matrimoniale con il tempo si è progressivamente deteriorato “fino al punto che i coniugi hanno condotte di vita separate in casa e sul posto di lavoro”; che dopo un'altra “litigata”, lei ha preferito trasferirsi presso la casa materna, essendo divenuta la convivenza non più proseguibile;
che lei percepisce una retribuzione annua pari ad € 18.681,26; che entrambe le figlie sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, svolgendo alcuni lavori, seppur a tempo determinato;
che lei è comproprietaria pro quota della casa paterna sita in Monte Sant'Angelo dove attualmente risiede e di un locale-deposito sempre sito in Monte Sant'Angelo.
Pertanto, la ricorrente oltre alla richiesta di separazione con addebito al marito, ha chiesto: di “disporre la divisione in parti uguali tra i coniugi degli arredi e dei mobili esistenti nella casa coniugale, assegnando alla ricorrente il mobilio ed i suppellettili della camera da letto e della cameretta delle figlie”; di condannare il resistente alle spese del giudizio.
non si è costituito. Controparte_1
Con proprio decreto il Presidente ha fissato l'udienza del 10/11/2022 per la prima comparizione dei coniugi, all'esito della quale ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha nominato il Giudice relatore, rimettendo le parti davanti a lei all'udienza del 22/02/2023.
In tale udienza, il Giudice dichiarata la contumacia del resistente, ha concesso i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. e rinviato all'udienza del 20/11/2023.
In tale udienza il Giudice ha ammesso i mezzi istruttori nei limiti di cui all'ordinanza e rinviato per la loro assunzione all'udienza del 19/02/2024, all'esito della quale ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/06/2024, successivamente rinviata fino all'udienza del 11/12/2024.
All'udienza dell'11/12/2024 il Giudice ha rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.
*****
1) Sulla contumacia del resistente.
Il ricorso di separazione e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati correttamente a _1
ex art. 138 co 2 c.p.c., essendosi quest'ultimo rifiutato di ritirare il plico (cfr. relata
[...] notificazione ricorso notificato a ). Controparte_1
Infatti, l'art. 138 co 2 c.p.c. prescrive che “se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie”.
La notifica, quindi, si è perfezionata correttamente, in quanto ha avuto conoscenza Controparte_1 del presente procedimento, essendosi rifiutato, come detto, di ritirare il plico.
Pertanto, deve essere ribadita la sua contumacia, già dichiarata con ordinanza all'udienza del 22/02/2023.
2) Sulla pronuncia di separazione. ha chiesto pronunciarsi la separazione personale. Parte_1
pagina 2 di 6 La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Infatti, l'art. 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi
(ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalla ricorrente, anche nel corso del giudizio, e dalla contumacia del resistente. Inoltre, è pacifico che i coniugi hanno interrotto già da tempo la convivenza e non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione del resistente evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince pacificamente che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili diverge tra le parti.
Pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
3) Sulla domanda di addebito della separazione.
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione nei confronti di . Controparte_1 ha affermato di aver avuto frequenti litigi con il marito dovuti “principalmente al Parte_1 continuo dispendio di denaro da parte del Sig. il quale lo spende per lo più in Controparte_1 modo improprio senza darne conto alla ricorrente coniuge”. In tale maniera, il resistente, secondo la tesi della ricorrente, avrebbe sottratto risorse alla propria famiglia.
L'art. 151 co 2 c.c. prevede che “il Giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
L'art. 143 co 2 c.c. prevede che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Il Giudice, al fine della dichiarazione di addebito, deve tener conto delle risultanze dell'istruttoria compiuta.
Infatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. ord. sez. n.40795/2021). Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2967 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (ex multis
Cass. civ. sez. 1 ord. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent. 19328/2015).
Prima di affrontare compiutamente la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente bisogna soffermarsi brevemente sulla contumacia del resistente e come questa non faccia assurgere che i fatti non contestati siano dimostrati.
Infatti, “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” (vedi Cass. civ. sez 3 ord. 14372/2023, Cass. civ. 461/2015; vedi anche Cass. sez. 2 ord. n.15288/2023 “nel caso in cui a fronte pagina 3 di 6 dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a 'fortiori' ciò vale per la valutazione della mancata contestazione”).
Pertanto, la contumacia del resistente/convenuto, di per sé sola, non assume alcun significato probatorio favorevole alla domanda dell'attore, ma può solo concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del Giudice. Infatti, la contumacia non introduce deroghe al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. (vedi Cass. civ. sez. I 2151/2010).
Inoltre, sempre preliminarmente, per quanto riguarda la mancata comparizione di Controparte_1 all'interrogatorio formale a lui deferito, si può affermare quanto segue.
L'interrogatorio formale, secondo il combinato disposto dagli artt. 2730 c.c. e 228 c.p.c., ha lo scopo di provocare la confessione della parte a cui viene deferito, ovverosia di far dichiarare fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
Più in particolare, per quanto riguarda il giudizio di separazione si è affermato che “nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ed ai fini dell'addebitabilità della separazione medesima, le ammissioni di una parte non possano assumere valore di confessione in senso stretto ex art. 2730 c.c., vertendosi in materia di diritti indisponibili”, ma “possono essere utilizzate dal giudice del merito quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili” (cfr. Cass. civ. n.22786/2004; vedi inoltre Cass. civ. n.7998/2014).
Infine, l'art. 232 c.p.c. stabilisce che “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito la prova che la dissoluzione del matrimonio sia stata causata dalla mancata contribuzione alle spese della famiglia da parte di . Controparte_1
La ricorrente ha solo asserito, ma non ha fornito la prova, che si sia sottratto ai suoi Controparte_1 doveri di assistenza materiale e collaborazione ai bisogni della famiglia, spendendo in “modo improprio” il denaro rinveniente dalla propria retribuzione lavorativa.
Infatti, per quanto detto sopra circa l'art. 232 c.p.c., la ricorrente non ha fornito altri indici di prova che comprovassero il mancato assolvimento ai già menzionati doveri coniugali da parte di _1
.
[...]
ha solo asserito di aver contribuito lei solamente al sostentamento della famiglia, Parte_1 anche ricorrendo all'accensione di un finanziamento presso la BNL, il cui relativo contratto, però, non ha depositato.
Infatti, non vi è prova che tale finanziamento sia stato da lei stipulato per sopperire alle esigenze economiche della famiglia a causa dell'asserito mancato apporto economico del Prencipe.
La ricorrente, inoltre, ha riferito di “continui litigi” con il marito, non solo per motivi economici (cfr. ricorso “il rapporto coniugale si è caratterizzato per le frequenti litigate dovute principalmente Pt_1 al continuo dispendio di denaro”), che hanno portato dapprima ad una separazione di fatto tra i coniugi e successivamente ad un allontanamento definitivo della (cfr. memoria integrativa “ormai, Pt_1 Pt_1
a causa dei continui litigi, il rapporto coniugale si è andato sempre più deteriorando fino al punto che
i coniugi hanno condotte di vita separate in casa e sul posto di lavoro. Infine, da qualche mese, la ricorrente, dopo un'ennesima litigata e al fine di evitare il degenerarsi della situazione, ha preferito trasferirsi nella casa materna, sita in Monte Sant'Angelo”).
pagina 4 di 6 Quindi, in conclusione, la ricorrente non ha fornito la prova di una violazione dei doveri coniugali di assistenza materiale e collaborazione ai bisogni della famiglia di e di come tale Controparte_1 circostanza sia stata la causa della dissoluzione del matrimonio. Inoltre, ha riferito di continui litigi con il marito durante la vita matrimoniale, dovuti anche a motivi economici, che sono sintomo di latenti incomprensioni fra di loro.
Pertanto, la domanda formulata da non può trovare accoglimento e deve essere Parte_1 rigettata.
4) Sulla divisione degli arredi e dei mobili esistenti nella casa coniugale.
La ricorrente ha chiesto: “disporre la divisione in parti uguali tra i coniugi degli arredi e dei mobili esistenti nella casa coniugale, assegnando alla ricorrente il mobilio ed i suppellettili della camera da letto e della cameretta delle figlie”.
La domanda formulata dalla ricorrente è inammissibile.
Infatti, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la divisione o restituzione di beni mobili (Trib. Milano, sent. 6 marzo 2013, sent. 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass., 21 maggio 2009, n. 11828, Cass., 22 ottobre 2004, n. 20638, Cass., 8 settembre 2014, n. 18870).
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande aventi oggetto e riti diversi, come la domanda di separazione (o di divorzio), soggetta al rito camerale, e di restituzione o divisione dei beni soggetta al rito ordinario (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n.6660/2001; Cass. Sez. 1 n. 11828/2009; Cass. Sez. 1 n.2155/2010).
I principi appena esposti valgono anche all'indomani della L. 55/2015 che non ha innovato alcun profilo processuale sul punto, sebbene abbia espressamente modificato l'art. 191 c.c. nel senso che la comunione legale tra i coniugi si scioglie a seguito dell'emanazione dei provvedimenti presidenziali di cui all' art. 708 c.p.c.
5) Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del processo, che ha visto la ricorrente soccombente sulla domanda di addebito della separazione e l'inammissibilità della domanda di restituzione di beni mobili, e in considerazione, anche, della contumacia del resistente, le spese di lite devono essere poste a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale tra i coniugi tra nata in [...] Parte_1 DE LS (GERMANIA) il 25/05/1972 e , nato a [...] Controparte_1 (FG) il 09/08/1966, unitisi in matrimonio in Monte Sant'Angelo il 24/10/1995 (atto n.13 – parte I – anno 1995);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte Sant'Angelo (FG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
pagina 5 di 6 • Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da così come da Parte_1 parte motiva;
• Dichiara inammissibile la domanda di divisione e restituzione dei beni formulata dalla ricorrente, così come da parte motiva;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 28.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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