TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/04/2026, n. 7743
TAR
Sentenza 28 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Legittimazione passiva esclusiva in capo al proprietario dell’opera abusiva

    La Corte ha ritenuto che la sanzione pecuniaria abbia natura afflittiva e sanzioni la condotta colpevolmente omissiva del destinatario dell'ordine di demolizione che non si è adoperato per porre rimedio alle conseguenze derivanti dagli abusi realizzati direttamente o per mancata vigilanza. Il ricorrente è stato individuato come responsabile dell'abuso e non ha rappresentato impedimenti all'esecuzione dell'ordine demolitorio.

  • Rigettato
    Ommessa motivazione dell’ordinanza impugnata

    La censura è stata ritenuta infondata o inammissibile per difetto di specificità. Le argomentazioni del ricorrente riguardavano l'ordine di demolizione e non la successiva determinazione di irrogazione della sanzione pecuniaria. La motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta adeguata, con riferimenti all'ordine di demolizione, al sopralluogo di accertamento dell'inottemperanza e alle norme giuridiche che prevedono la sanzione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    Il motivo è stato ritenuto infondato. Poiché l'abuso è stato commesso in zona paesaggisticamente vincolata, trova applicazione il secondo periodo dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, che prevede l'irrogazione della sanzione nella misura massima, pari a € 20.000,00.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/04/2026, n. 7743
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7743
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo