Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/04/2026, n. 7743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7743 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07743/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00432/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2024, proposto da UC DI, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tivoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Diana Scarpitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza di ingiunzione prot. n. 78000 del 26.10.2023 notificata il 14.11.2023 con la quale il Comune di Tivoli (RM) ha ingiunto al ricorrente “… in qualità di responsabile dell’abuso…omissis…il pagamento della somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) relativa alla sanzione pecuniaria di cui trattasi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica della presente …” inflitta ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis del d.P.R. 380/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tivoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa IA IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Comune di Tivoli, in esito all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 62 del 13 febbraio 2023, come da verbale del sopralluogo eseguito il 29 maggio 2023 dalla Regione Carabinieri Forestale Lazio, Stazione di Guidonia Montecelio, ha ingiunto al sig. UC DI il pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 15, comma 3, della l.r. Lazio 11 agosto 2008, n. 15.
2. Avverso tale provvedimento il sig. DI è insorto con l’odierno ricorso, notificato e depositato il 12 gennaio 2024, esponendo di essere detentore a titolo gratuito, “ per concessione del proprietario sig. Maretto Roberto ”, dell’appezzamento di terreno interessato dagli interventi edilizi contestati.
Precisa altresì di aver ivi eseguito “ opere di ultimazione di un capannone in metallo preesistente, posto all’interno della proprietà, aperto sui quattro lati, parzialmente coperto da fogli di lamiera leggera, completamente amovibili di dimensioni 17,57 metri x 9,00 metri ” e di aver ricevuto, in data 23 febbraio 2023, la notifica della citata ordinanza n. 62 del 2023, poi seguita dall’accertamento dell’inottemperanza e dalla determinazione di irrogazione della sanzione pecuniaria impugnata con l’odierno ricorso.
2.1. Il gravame è affidato a tre motivi di censura così rubricati:
- “ 1. Legittimazione passiva esclusiva in capo al proprietario dell’opera abusiva in merito all’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 ”;
- “ 2. Ommessa motivazione dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 3 legge 241/1990 ”;
- “ 3. Violazione del principio di proporzionalità tra abuso e sanzione inflitta ”.
3. Il Comune di Tivoli si è costituito in resistenza il 1° febbraio 2024, depositando alcuni documenti e una memoria di stile.
4. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, in vista della quale il medesimo ente locale ha presentato una memoria ex art. 73, coma 3, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
1. Il gravame è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. In via preliminare rispetto all’esame delle censure, sono necessarie alcune precisazioni in punto di fatto relativamente all’ordinanza di demolizione n. 62 del 13 febbraio 2023, l’inottemperanza alla quale ha condotto all’applicazione della sanzione pecuniaria contestata con il presente ricorso.
In particolare:
- il terreno su cui sono state realizzate le opere abusive – distinto al catasto del Comune di Tivoli al foglio 65, particella 780, e ricompreso, quanto alla parte di interesse, in zona agricola di PRG – è assoggettato a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c), in quanto ricadente nella perimetrazione “ Agro tiburtino-prenestino ”, facente parte delle “ Aree agricole della campagna romana e delle bonifiche agrarie ”;
- le opere abusive contestate consistono nella “ posa in opera di asfalto fresato […]” e nella “ realizzazione di n. 1 tettoia aperta ai lati costituita da 8 pilastri in acciaio imbullonati su piastre in acciaio fissate a plinti di fondazione in cemento […]”, per una superficie coperta complessiva pari a mq 234;
- l’ordinanza di demolizione è stata emessa nei confronti dei seguenti soggetti: (i) sig. UC DI, odierno ricorrente, in qualità di “ conduttore del fondo e responsabile dell’abuso ”; (ii) ASL Roma 5, in qualità di proprietaria dell’area a seguito del trasferimento disposto dall’art. 1, commi 5 e 10, della l.r. Lazio 11 agosto 2008, n. 14; (iii) sig. Roberto Maretto, in qualità di “ assegnatario del lotto di terreno ”.
3. Con il primo motivo di ricorso il sig. DI lamenta il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla sanzione pecuniaria irrogata, sostenendo che l’unico soggetto destinatario della stessa debba essere individuato nel proprietario dell’immobile, vale a dire la ASL Roma 5. In particolare, secondo la prospettiva attorea, le sanzioni pecuniarie, in quanto alternative all’ordine di demolizione, ne condividerebbero “ il carattere reale e ripristinatorio dell’ordine giuridico violato, sicché le stesse possono essere rivolte solo nei confronti dell’attuale proprietario pure se incolpevole e in buona fede ”. Oltretutto, aggiunge il ricorrente, egli sarebbe “ estraneo ai fatti lui contestati dall’Amministrazione Comunale ”, avendo eseguito sull’immobile contestato “mere opere di sistemazione, non avendo partecipato né contribuito minimamente alla realizzazione del capannone del quale si è chiesta la demolizione, che sussisteva già prima della presa in possesso da parte del ricorrente ”
La censura è fuori fuoco.
Come statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la disposizione dettata dall’art. 31, comma 4- bis del d.P.R. n. 380 del 2001, che trova un suo “omologo” nella previsione di cui all’art. 15, comma 3, ultimo periodo, della l.r. Lazio n. 15 del 2008, ha natura afflittiva e intende sanzionare la “ condotta colpevolmente omissiva del destinatario dell’ordine di demolizione ” che “ non si è adoperato per porre rimedio alle conseguenze derivanti dagli abusi realizzati direttamente ”, ove si tratti del responsabile, “ o a causa della mancata vigilanza sui propri beni ”, ove si tratti del proprietario non responsabile (Cons. St., Ad. Plen., 11 ottobre 2023, n. 16). La condotta che dà luogo a responsabilità, consiste, dunque, nella mancata adozione delle azioni necessarie al ripristino dello status quo ante come intimato dall’amministrazione, sicché, al fine di evitare la sanzione pecuniaria, il destinatario deve provare di essere stato impossibilitato ad effettuare la demolizione o, comunque, di aver effettuato tutte le azioni idonee a tal fine in base alle proprie prerogative, a seconda dei casi, di proprietario o di responsabile dell’abuso.
Ebbene, nella vicenda all’esame del Collegio, nulla in tal senso è stato dedotto dal sig. DI, il quale, per un verso, è stato individuato quale responsabile dell’abuso dall’ordinanza di demolizione n. 62 del 2023, che non risulta essere stata impugnata e i cui effetti si sono dunque consolidati, e, per altro verso, è pacificamente rimasto inottemperante senza rappresentare – né in sede procedimentale, né nell’odierno giudizio – alcun impedimento all’esecuzione dell’ingiunzione demolitoria.
Quanto, poi, alla questione della applicabilità della sanzione pecuniaria anche al proprietario non responsabile, nel caso di specie la ASL Roma 5, essa esula dal presente giudizio e non incide in alcun modo sulla posizione dell’odierno ricorrente quale responsabile dell’abuso che ha tenuto la condotta omissiva cui la legge ricollega l’irrogazione della sanzione.
4. Il secondo motivo di ricorso, con cui viene dedotto il vizio motivazionale da cui sarebbe affetto il provvedimento gravato, è manifestamente infondato, se non inammissibile per difetto di specificità ex art. 40, comma 1, lett. d), e comma 2, c.p.a.
Le argomentazioni ivi svolte, infatti, attengono alla rilevanza della motivazione nel provvedimento amministrativo in generale, nonché all’onere motivazionale gravante sul Comune in sede di adozione dell’ordine di demolizione (si legge infatti che “ Prima di ordinare la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, il Comune deve considerare l’entità e la destinazione dell’opera, oltre a doversi sincerare della titolarità del diritto di proprietà dell’immobile proprio poiché grava su quest’ultimo e non su altri, eseguire tutte le opere di ripristino ordinate ” e, ancora, “ Dovrà quindi motivare l’effettiva incidenza delle opere abusive sui valori paesaggistici tutelati e meritevoli di conservazione ”), mentre nel caso di specie non è tale categoria di provvedimento a venire in rilievo bensì la successiva determinazione di irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza.
La motivazione del provvedimento impugnato, in ogni caso, appare adeguata, essendovi esplicitati, in punto di fatto, i riferimenti del presupposto ordine di demolizione e del sopralluogo nel corso del quale è stata accertata l’inottemperanza, e, in punto di diritto, le norme giuridiche che prevedono l’irrogazione della sanzione pecuniaria quale conseguenza di tale accertamento.
5. Si rivela, infine, infondato anche il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione del principio di proporzionalità per non avere il Comune di Tivoli parametrato la misura della sanzione alla gravità dell’abuso perpetrato.
Atteso, infatti, che, come sopra chiarito, l’abuso è stato commesso in zona paesaggisticamente vincolata, trova applicazione il secondo periodo dell’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380 del 2001, ai sensi del quale “ La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima ”, vale a dire, secondo il periodo precedente, in misura pari a euro 20.000.
6. Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Tivoli delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO AN, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IA IO, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IA IO | TO AN |
IL SEGRETARIO