Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere che costituisce un accordo per l'emendamento del paragrafo 1 dell'articolo X dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995.
Articolo 1 della Legge 31 gennaio 1996, n. 51
Articolo 2
- Legge 31 gennaio 1996, n. 51
Articolo 1 della Legge 31 gennaio 1996, n. 51
Versione
10 febbraio 1996
10 febbraio 1996