Articolo 2 della Legge 30 ottobre 1989, n. 356
Articolo 1Articolo 3
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22 novembre 1989
Art. 2. 1. L'Istituto nazionale di geofisica continua a svolgere i compiti di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 880 , e assume, con la presente legge, il compito specifico di provvedere, anche ai fini di protezione civile, alla sorveglianza sismica del territorio nazionale, 24 ore su 24, e al coordinamento delle reti sismiche locali gestite da altri enti o organismi pubblici, nonche' alla promozione di ricerche nel settore della sismologia, ivi compreso lo studio dei fenomeni precursori.
2. Il secondo comma dell'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1› marzo 1945, n. 82, e' soppresso.
Nota all'art. 2, comma 1:
IL D.P.R. n. 880/1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1982) reca: "Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma".
Nota all'art. 2, comma 2:
Il testo dell' art. 26 del D.L.L. n. 82/1945 (Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 26. - Alla data di entrata in vigore del presente decreto all'Istituto nazionale di geofisica, sinora dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche, e' conferita personalita' giuridica, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Lo statuto dell'Istituto nazionale di geofisica sara' approvato con successivo decreto luogotenenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per il tesoro e con il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'istituto predetto".
Entrata in vigore il 22 novembre 1989