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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 483/2024 promossa da:
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LI CAUSI CLAUDIA ANNA
Ricorrente
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. _1 C.F._2
GIANQUINTO DARIO
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note congiunte depositate il 9.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2024, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 28/10/2007 in Romania, con . _1
Deduceva che dalla loro unione è nata una FI: , nata ad [...] Persona_1
(TP) il 04.06.2016.
Rappresentava, inoltre, che in data 10.01.2022 il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 6/2022, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio, rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , il quale, pervenuto medio tempore ad un accordo _1
con la ricorrente, in data 9/12/2024 depositava istanza congiunta recante le seguenti condizioni:
“- Emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in Romania in data 28 ottobre 2010, alle condizioni indicate nel presente ricorso congiunto, disponendo la annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Considerato l'attuale stato di detenzione carceraria in cui versa il SI.
[...]
, disporsi l'affidamento esclusivo in favore della madre della FI minore _1 [...]
, nata a [...] il [...], anche con facoltà di esercitare disgiuntamente Persona_1
dal marito la responsabilità genitoriale per le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla salute, istruzione ed educazione della FI.
- Al termine della detenzione carceraria, disporsi la facoltà in capo al SI.
[...]
di intraprendere un percorso di riavvicinamento alla FI, attraverso una serie di _1
incontri protetti alla presenza degli operatori dei servizi sociali, per il recupero della sua funzione genitoriale.
- Disporsi che il SI. provvederà a corrispondere all'indirizzo: Iban _1
[...], intestato alla SI.ra , entro e non oltre il Parte_2 giorno 20 di ciascun mese, la somma di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della FI , sino al raggiungimento della sua autosufficienza Persona_1
economica. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
- Disporsi che il SI. corrisponderà altresì il 50% delle spese _1
straordinarie sostenute per la FI, debitamente documentate dalla madre, così come specificatamente indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani.
- Emettersi ogni altro consequenziale provvedimento.
- Con compensazione delle spese del presente giudizio ed espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori, mediante sottoscrizione del presente atto, al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della Legge Professionale Forense e con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per difese conclusive”.
Indi la causa veniva posta in decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla comparizione delle medesime dinanzi al Presidente nel procedimento per separazione consensuale conclusosi con sentenza n. 6/2022, e dell'assetto condiviso tra le parti, che può essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse, prevedendo un preventivo recupero della funzione genitoriale ed eventuale avvio di incontri in condizione di protezione, mentre null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
, contratto in data 28/10/2007 in Romania, alle condizioni di cui _1
alle note congiunte richiamate in parte motiva;
- compensa le spese di lite. Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 26/03/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 483/2024 promossa da:
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LI CAUSI CLAUDIA ANNA
Ricorrente
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. _1 C.F._2
GIANQUINTO DARIO
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note congiunte depositate il 9.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2024, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 28/10/2007 in Romania, con . _1
Deduceva che dalla loro unione è nata una FI: , nata ad [...] Persona_1
(TP) il 04.06.2016.
Rappresentava, inoltre, che in data 10.01.2022 il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 6/2022, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio, rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , il quale, pervenuto medio tempore ad un accordo _1
con la ricorrente, in data 9/12/2024 depositava istanza congiunta recante le seguenti condizioni:
“- Emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in Romania in data 28 ottobre 2010, alle condizioni indicate nel presente ricorso congiunto, disponendo la annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Considerato l'attuale stato di detenzione carceraria in cui versa il SI.
[...]
, disporsi l'affidamento esclusivo in favore della madre della FI minore _1 [...]
, nata a [...] il [...], anche con facoltà di esercitare disgiuntamente Persona_1
dal marito la responsabilità genitoriale per le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla salute, istruzione ed educazione della FI.
- Al termine della detenzione carceraria, disporsi la facoltà in capo al SI.
[...]
di intraprendere un percorso di riavvicinamento alla FI, attraverso una serie di _1
incontri protetti alla presenza degli operatori dei servizi sociali, per il recupero della sua funzione genitoriale.
- Disporsi che il SI. provvederà a corrispondere all'indirizzo: Iban _1
[...], intestato alla SI.ra , entro e non oltre il Parte_2 giorno 20 di ciascun mese, la somma di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della FI , sino al raggiungimento della sua autosufficienza Persona_1
economica. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
- Disporsi che il SI. corrisponderà altresì il 50% delle spese _1
straordinarie sostenute per la FI, debitamente documentate dalla madre, così come specificatamente indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani.
- Emettersi ogni altro consequenziale provvedimento.
- Con compensazione delle spese del presente giudizio ed espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori, mediante sottoscrizione del presente atto, al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della Legge Professionale Forense e con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per difese conclusive”.
Indi la causa veniva posta in decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla comparizione delle medesime dinanzi al Presidente nel procedimento per separazione consensuale conclusosi con sentenza n. 6/2022, e dell'assetto condiviso tra le parti, che può essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse, prevedendo un preventivo recupero della funzione genitoriale ed eventuale avvio di incontri in condizione di protezione, mentre null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
, contratto in data 28/10/2007 in Romania, alle condizioni di cui _1
alle note congiunte richiamate in parte motiva;
- compensa le spese di lite. Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 26/03/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo