CASS
Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
Massime • 1
In materia di atti prodromici al processo (quali in particolare gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), redatti in lingua diversa dall'italiano, discende dal principio della facoltatività della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (art. 123 c.p.c.) che la contestuale produzione di traduzione in lingua italiana non integra requisito di validità dell'atto, laddove il giudice sia in grado di compiere da sé la traduzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/07/2023, n. 19900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19900 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28181/2017, proposto da: AC LV, MO RI, domiciliati in Roma, Viale G Mazzini 4, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA CESCHINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARMANDO RESTIGNOLI;
- ricorrenti -
contro IG NO DI TE, domiciliato in Roma, Via G. Puccini 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CASIMIRO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO VALLONE;
- controricorrente -
avverso l’ordinanza della CORTE DI APPELLO DI ROMA n. 4927/2016, depositata il 15/09/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19/01/2023 dal Consigliere REMO CAPONI. Civile Sent. Sez. 2 Num. 19900 NNo 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 12/07/2023 2 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. Udito l’avvocato ARMANDO RESTIGNOLI per la parte ricorrente e l’avv. MASSIMO VALLONE per la parte controricorrente;
Udite le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, CORRADO MISTRI, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Il 5/7/2014 moriva a Parigi NN RI OR, cittadina statuni- tense, che successivamente aveva acquisito anche la cittadinanza ita- liana. Al momento dell'apertura della successione era rinvenuto un testamento olografo del 15/2/2014 con cui la de cuius nominava sua erede universale AS LB, sua amica di Parigi. Il 26/1/2015, la Corte competente della Florida, luogo di ultima resi- denza della de cuius, nominava HE MI rappresentante del compendio ereditario, con pieni poteri di amministrazione e di devolu- zione dell’asse agli eredi secondo la legge. Il 25/6/2015 egli otteneva dalla Corte un provvedimento diretto a risolvere «questioni di fatto e di diritto» relative alla delazione del compendio ereditario, tra cui in primo luogo la validità del testamento olografo. La Corte dichiarava invalido il testamento. Infatti, ai sensi della Se- zione 732.502 del Probate Code della Florida, un testamento olografo non è valido, indipendentemente dal fatto che esso sia valido nello Stato in cui è stato redatto. Inoltre, la Corte incaricava MI di rac- cogliere e preservare i beni del compendio ereditario. Infine, la Corte individuava come eredi della defunta i parenti più prossimi, cioè i cu- gini KA S. OO, IL L. OR e LY M. BA. Successivamente, MI conferiva mandato agli avv. Roberta Ce- IN e RM ES per rappresentarlo nella gestione dei beni immobili della defunta situati in Italia. In tale qualità, il 11/11/2015, costoro ricevevano una diffida, per conto e nell’interesse di LU Bru- 3 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. no di TE, figlio del marito della de cuius, il quale si proclamava unico erede della OR. In conseguenza di ciò, il 25/7/2016 MI proponeva ricorso ex art. 67 l. 218/1995 alla Corte di appello di Ro- ma nei confronti di BR di TE, per l’accertamento dei requisi- ti di riconoscibilità ai fini dell’efficacia esecutiva in Italia del provve- dimento emesso dalla Corte della Florida in data 25/6/2015. Il conve- nuto allegava in giudizio di aver depositato presso un notaio un te- stamento olografo della OR, redatto in data 22/7/2012 e pubblica- to nel 2016. In esito al giudizio, la Corte di appello di Roma ha premesso che il provvedimento della Corte della Florida ha natura contenziosa e defi- nisce questioni successorie in senso pregiudizievole agli interessi di BR di TE. Statuisce poi che il relativo atto introduttivo avrebbe dovuto essere portato a conoscenza di quest’ultimo, quale controinteressato ai sensi della sezione 731.301 del Probate Code della Florida. La Corte ha concluso che, in base all'art. 64 lett. b) l. 218/1995, il provvedimento non possiede, perciò, i requisiti legislativi di riconoscibilità. Ricorre in cassazione HE MI con due motivi, illustrati da memoria. Resiste BR di TE con controricorso, parimenti illu- strato da memoria. Chiamato all’adunanza camerale del 20/5/2022, il ricorso è stato rimesso da Cass. 24796/2022 alla trattazione in udien- za pubblica. Il 13/1/2023 VI CK e AR OR depositano atto di costituzione come nuovi rappresentanti del compendio ereditario, in sostituzione di MI. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il controricorrente eccepisce preliminarmente la nullità della procura speciale per il ricorso in cassazione, poiché «la stessa appare carente di traduzione in lingua italiana da parte di apposito esperto». 4 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. A sostegno, si allegano due precedenti di questa Corte, nei seguenti termini: «Invero, come da recente arresto di codesta Corte: “La pro- cura speciale alle liti rilasciata all'estero […] è nulla, agli effetti dell'art. 12 l. 218/1995, relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua pre- senza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, vigendo pure per gli atti prodromici al processo il principio generale della traduzio- ne in lingua italiana a mezzo di esperto” (Cass. 11165/2015)». Il con- troricorrente coglie il fondamento di tale nullità in una pronuncia delle Sezioni Unite di poco anteriore (Cass. SU 26937/2013), che egli giu- stappone in sequenza logica alla prima pronuncia: «Infatti, gli atti prodromici al processo possono essere redatti non in lingua italiana, atteso che l'art. 122, co. 1 c.p.c., prescrivendone l'uso, si riferisce agli atti endoprocessuali e non anche a quelli prodromici, ma per que- sti ultimi vige il principio della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto». Ne trae poi una conclusione per il caso presente, nel senso che: «l'allegata procura alle liti notificata al sottoscritto procuratore in uno al ricorso, manca della traduzione in lingua italiana resa ed assevera- ta a mezzo di un esperto (e ciò anche relativamente alla dichiarazione del notaio attestante che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'esatta identità). Pertanto, a fron- te di quanto emerge dagli atti notificati, la procura va dichiarata nulla con ogni consequenziale statuizione». 2. - Al fine di pronunciarsi sull’eccezione, occorre innanzitutto pre- cisarla nella sua portata, alla luce de: (a) l’intento difensivo del con- troricorrente;
(b) il caso presente;
(c) i precedenti giurisprudenziali che egli invoca a sostegno della propria posizione. In primo luogo, in 5 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. relazione all’apostille il controricorrente si lamenta del difetto di tra- duzione, mentre in relazione alla procura speciale egli si lamenta non del difetto di traduzione (che vi è), ma del difetto della asseverazione di quest’ultima ad opera di un esperto. L’intento difensivo è di ottene- re una pronuncia di absolutio ab instantia. Quanto al caso di specie, si è dinanzi a una procura speciale in in- glese, con traduzione in italiano a fronte, preceduta da apostille in lingua inglese, priva di traduzione (l’apostille è una formalità di au- tenticazione che conferisce ad un documento valore legale in tutti i paesi firmatari della Convenzione dell'Aia del 1961, che abolì la lega- lizzazione di atti pubblici stranieri). Quanto, infine, ai due brani giurisprudenziali citati a sostegno, essi devono interpretarsi, apprezzandone l’impatto decisorio sui correlativi casi di specie. Cass. 11165/2015 ha ad oggetto la dichiarazione di nullità di una procura rilasciata in lingua tedesca, integralmente priva di traduzioni, sia della procura stessa, che dell’attestazione dell’attività certificativa svolta dal notaio. Viceversa, la pronuncia del- le Sezioni Unite 26937/2013, collocata dal controricorrente in se- quenza logica, decide sì un caso simile, ma in modo opposto. Resa in sede di regolamento di giurisdizione con riferimento ad un’apostille ri- lasciata in lingua tedesca, tale pronuncia motiva in questi termini: «Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della procura alle- gata dalla resistente LGT Bank in Liechtenstein A.G. al controricorso per cassazione. È, infatti, valida la procura alle liti conferita per atto pubblico rogato da notaio in un paese aderente alla convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961, corredato dalla c.d. apostille, contestualmen- te autenticata, anche se non in lingua italiana. Ciò perché l’art. 122, co. 1 c.p.c., prescrivendone l'uso, si riferisce agli atti endoprocessuali e non anche a quelli prodromici, per i quali vige il principio generale 6 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (Cass. 30035/2011; v. anche Cass. 27282/2008 in relazione all'apostille re- datta su folio di allungamento)». Pertanto, contrariamente a quanto mostra di ritenere il controricor- rente, il principio della traduzione in lingua italiana a mezzo di esper- to serve alle Sezioni Unite ad arginare l’impatto - sulla validità di pro- cure alle liti e di apostille rilasciate in lingue straniere - della prescri- zione d’impiego della lingua italiana nel processo (art. 122, co. 1 c.p.c.). 3. - Conferma si desume dalla ricostruzione della catena dei due precedenti citati da Cass. SU 26937/2013, ricostruzione che si palesa utile per individuare il fondamento legislativo, il campo di applicazione e il contenuto specifico rilevante del principio della traduzione in lin- gua italiana a mezzo di esperto. Infatti, Cass. SU 26937/2013 enun- ciano il principio indicandone il campo di applicazione (atti prodromici al processo), ma non il contenuto. Quanto al fondamento legislativo, le Sezioni Unite si limitano ad escludere che esso sia l’art. 122 c.p.c. Infine rinviano senza ulteriori specificazioni, né distinzioni, a due pre- cedenti, ai quali è giocoforza risalire. Mentre quello citato per secondo (Cass. 27282/2008) non svolge alcuna considerazione sulla traduzio- ne a mezzo di esperto, utile è invece il primo precedente citato: Cass. 30035/2011. Cass. 30035/2011 afferma: «La procura è stata regolarmente con- ferita per atto pubblico di notaio, in un paese aderente alla conven- zione dell'Aja del 1961, corredato della cd. apostille, contestualmente autenticata (Cass. 2003/8867). Né può invocarsi il requisito della lin- gua italiana, riferibile agli atti endoprocessuali e non pure a quelli prodromici, per i quali vige invece il principio generale della traduzio- 7 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. ne in lingua italiana a mezzo di esperto (art. 123 c.p.c.: Cass. 12162/2004; Cass.13898/2003)». Cass. 30035/2011 indica nell’art. 123 c.p.c. il fondamento legislati- vo del principio della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto. Secondo l’art. 123 c.p.c.: «Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nomi- nare un traduttore». La disposizione facoltizza (non obbliga) il giudice alla nomina del traduttore e quindi gli consente di farne a meno, se egli conosce la lingua straniera in questione. Tale facoltà è pacifica nella giurisprudenza in tema di documenti (cfr., tra le più recenti, Cass. 33079/2022), che così viene estesa de plano agli atti prodromi- ci al processo, come il rilascio di procura alle liti e di correlativa apo- stille in lingua diversa dall’italiano. L’estensione incontra una conferma sistematica, giacché il tradutto- re rientra fra gli ausiliari, esperti in una determinata arte o professio- ne, da cui il giudice si può fare assistere per il «compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo» (art. 68 c.p.c.). In conclusione, il puro e semplice rinvio compiuto da Cass. SU 26937/2013 a Cass. 30035/2011 (che si richiama all’art. 123 c.p.c. e implicitamente all’art. 68 c.p.c.) assevera non solo il fondamento le- gislativo, ma anche il contenuto saliente (nei termini anzidetti) del principio della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto. Ulteriori conferme specifiche si desumono dai due precedenti a cui Cass. 30035/2011 a sua volta rinvia, riportati di seguito. Secondo Cass. 12162/2004: «L'art. 122, co. 1 c.p.c., che prescrive l'uso della lingua italiana, si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non agli atti giuridici dei soggetti del processo che non hanno una influen- za immediata nel rapporto processuale, anche se ad esso sono coor- dinati, né a quegli atti, quali la procura alle liti, che sono preparatori 8 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. del processo ed ai quali può applicarsi, come ad ogni altro documento esibito, l'art. 123 c.p.c.». Ancora più specificamente rilevante per la soluzione del presente caso di specie è il secondo precedente citato da Cass. 30035/2011, che costituisce altresì l'anello iniziale della catena. Afferma Cass. 13898/2003, in un caso di difetto di traduzione della procura rilascia- ta al rappresentante processuale della parte, alla quale la Corte equi- para esplicitamente la procura alle liti: «Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che l'art. 122, co. 1 c.p.c., che prescrive l'uso della lingua italiana in tutto il processo, si riferisce agli atti processuali in senso proprio, ossia agli atti del processo, e non agli atti giuridici dei soggetti del processo che a quest'ultimo sono semplicemente coordinati o a quegli atti, come la procura alle liti, che sono prepara- tori dal processo, ai quali può invece applicarsi, come ad ogni altro documento esibito dalle parti, l’art. 123 c.p.c. (Cass. 8620/1996). A tale orientamento il collegio intende aderire, non senza evidenziare che […] l’onere dell'allegazione della traduzione, cui fa riferimento Cass. 10831/1994, richiamata dalla ricorrente incidentale, vale solo per il caso in cui la traduzione sia effettivamente necessaria, giacché la stessa nomina di un traduttore, ai sensi dell'art. 123 cit., costitui- sce per il giudice non un obbligo, bensì una facoltà discrezionale (esercitabile in relazione alle difficoltà di comprensione del testo in lingua straniera), il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 4537/1990, 2217/1984, 1013/1982). E la Corte di appello ha ritenuto che la procura in questione, redatta in una lingua comunitaria, come l'inglese, fosse, appunto, di facile comprensibilità e non abbisognasse, quindi, di traduzione». 4. - In sintesi, la ricostruzione della catena dei precedenti su cui si fonda la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26937/2013 consente di 9 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. enunciare il seguente principio di diritto: «In materia di atti prodromi- ci al processo (quali in particolare gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti pro- cessuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), redatti in lingua diversa dall’italiano, discende dal principio della tra- duzione in lingua italiana a mezzo di esperto (art. 123 c.p.c.) che la contestuale produzione di traduzione in lingua italiana non integra re- quisito di validità dell’atto, laddove il giudice sia in grado di compiere da sé la traduzione». Sulla base di tale principio di diritto, è rigettata l’eccezione di nullità della procura speciale al ricorso in cassazione. Si può passare così all’esame del merito dei motivi di ricorso. 5. - Con il primo motivo si censura l'omesso esame circa un fatto decisivo, poiché «la Corte territoriale confonde il testamento dichiara- to nullo dalla Corte americana […] con il testamento pubblicato dal convenuto solamente l’11/10/2016». Il ricorrente aggiunge che, pri- ma della dichiarazione di TE di possedere un testamento olo- grafo del 2012 della OR, non vi era alcun indizio che potesse far ritenere che egli si sarebbe affermato erede. Pertanto, al tempo dello svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte della Florida, egli non aveva legittimazione a parteciparvi, cosicché non vi è vizio del con- traddittorio. Con il secondo motivo si ripropone sostanzialmente la stessa cen- sura posta alla base del primo, colta sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Ad avviso del P.M. i motivi sono inammissibili poiché si fondano sulla censura di omesso esame circa un fatto non decisivo, cioè che la Corte di appello avrebbe confuso i due testamenti, quello dichiarato nullo e quello successivo depositato dal controricorrente, mentre di- 10 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. versa sarebbe la ratio decidendi, che si sostanzia nel difetto di inte- grazione del contraddittorio nei confronti di BR di TE. L’eccezione del P.M. non è fondata. Le due affermazioni su cui la Corte di appello fonda la propria deci- sione sono le seguenti: (a) il provvedimento del 25/6/2015 della Cor- te della Florida pregiudica i diritti vantati da BR di TE;
(b) di conseguenza, l’atto introduttivo del procedimento avrebbe dovuto es- sere notificato a quest’ultimo ai sensi del Chapter 731.301 del Proba- te Code della Florida. Pertanto, l’accertata lesione del contraddittorio (sub b) dipende logicamente dalla prima affermazione (sub a). A sua volta, il provvedimento della Corte della Florida pregiudica i diritti vantati da BR di TE, se questi ultimi sono soggetti alla sua efficacia. Ma tali diritti sono soggetti alla efficacia del menzionato provvedimento, se (e solo se) il testamento dichiarato nullo dalla Cor- te della Florida altro non sia che il testamento depositato in Italia nel 2016 da BR di TE. Se non vi è identità tra il testamento di- chiarato nullo in Florida e il testamento depositato in Italia cade tutto il ragionamento e quindi viene meno anche il vizio di difetto del con- traddittorio. In conclusione, i due motivi di ricorso che denunciano la confusione tra i due testamenti in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Roma colgono la ratio decidendi e sono ammissibili. 6. – Fondato è il primo motivo. Sotto il titolo Notice (comunicazione, notificazione), il Chapter 731.301 del Probate Code della Florida, dispone: «(1) Se è necessario informare una persona interessata di una istanza o di un altro proce- dimento, la comunicazione deve essere fatta alla persona interessata o al suo avvocato […]. (3) Le persone che hanno ricevuto una notifica adeguata di un procedimento sono vincolate da tutti gli ordini emessi 11 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. in tale procedimento». Secondo il precedente Chapter 731.201, rivol- to alle definizioni, per «persona interessata» si intende «qualsiasi persona che può ragionevolmente prevedersi sia toccata dall'esito del particolare procedimento in questione». Si tratta quindi di accertare se LU BR di TE sia qualifi- cabile come «persona interessata» ai sensi del Chapter 731.201. In altri termini, si tratta di verificare se i soggetti processuali del proce- dimento americano, sulla base delle informazioni a loro disponibili al tempo dell’instaurazione di quest’ultimo, potessero ragionevolmente aspettarsi (to expect), cioè prevedere, che BR di TE potesse essere destinatario degli effetti del provvedimento da emanare. Il quesito riceve risposta negativa, sol che si rammemori la scan- sione temporale degli eventi rilevanti, attestata in atti. La Corte della Florida emana il provvedimento il 25/6/2015, mentre solo quattro mesi e mezzo dopo gli avvocati di MI ricevono la dichiarazione con cui BR di TE si proclama erede. Inoltre, egli deposita il te- stamento nel 2016, ad oltre un anno di distanza dalla pronuncia della Corte della Florida. La formulazione di tale pretesa è un fatto soprav- venuto che non poteva essere ragionevolmente previsto al tempo del procedimento in Florida. Pertanto, il relativo atto introduttivo non è stato notificato a BR di TE, né doveva esserlo. In conclusione, la Corte di appello di Roma ha erroneamente disco- nosciuto l’esistenza della contestata condizione di riconoscimento del provvedimento, poiché ha inesattamente negato la sussistenza del presupposto sub b) ex art. 64 l. 218/1995, ovvero poiché ha errato nel constatare un vizio del contraddittorio. A sua volta, aggiungendo alla catena logica un ultimo anello – quello bersagliato dalla parte ri- corrente – in tanto la Corte di appello ha potuto (erroneamente) sup- pore la violazione del contraddittorio, in quanto si è rappresentata 12 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. l’idea che il testamento dichiarato nullo dalla Corte della Florida coin- cidesse con quello sul quale BR di TE fonda la sua pretesa. Errore che può ben qualificarsi come omesso esame di un fatto deci- sivo, cioè della sequenza temporale degli eventi rilevanti, che avrebbe dovuto condurre ad escludere la possibilità di una tale coincidenza. Quand’anche infine si ritorni per un momento a riflettere sull’obiezione del P.M. (ed anche del controricorrente) che nel prov- vedimento impugnato non vi è alcun passaggio testuale dal quale si desuma univocamente che la Corte di appello abbia confuso tra i due testamenti, si deve replicare che non vi è nemmeno alcun appiglio te- stuale per negare che la Corte sia incorsa in tale confusione, a meno di non attribuirle la tesi che si debba sanzionare come vizio del con- traddittorio processuale il verificarsi successivo di fatti imprevedibili al tempo del processo che avrebbero reso necessaria – alla stregua di una valutazione ora per allora – la partecipazione di altri soggetti. Se questo fosse il caso, ma si tratta per l’appunto di un ragionamento ipotetico, la motivazione sarebbe parimenti affetta da un vizio irridu- cibile. In conclusione, è accolto il primo motivo, con conseguente assor- bimento del secondo. 7. – L’argomentazione svolta nel paragrafo precedente comporta anche, come conseguenza ineludibile da tenere presente nel prose- guimento della vicenda, che la pretesa di BR di TE non può essere in alcun modo coperta dall’efficacia del provvedimento ameri- cano, né quindi dall’accertamento positivo delle condizioni del suo ri- conoscimento in Italia ex art. 67 l. 218/1995. Non esplica alcuna rile- vanza in contrario la conclusione della Corte della Florida che la Mor- ris è deceduta senza lasciare alcun testamento, poiché si tratta di una 13 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. constatazione che è evidentemente ancorata al tempo del procedi- mento e ai documenti che era esigibile fossero ivi prodotti. Per quanto attiene al giudizio di rinvio, la Corte di appello di Roma dovrà mantenersi fedele alla linea tracciata da Cass. SU 22663/2006, che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, nel giudizio di riconoscimento di sentenze straniere in Italia ai sensi dell’art. 67 l. 218/1995, la corte d'appello, attesa la natura ed i limiti di tale giudi- zio, deve limitarsi ad accertare, al fine di pronunciare il riconoscimen- to, la sussistenza dei soli requisiti per il riconoscimento automatico di cui all'art. 64 della legge citata, rimanendo estranea allo stesso giudi- zio, anche quale oggetto di accertamento solo incidentale, ogni altra questione di merito. In particolare, hanno affermato: «In siffatto pro- cedimento, il controllo giudiziario viene ad assumere, con l'attuale normativa (contrariamente a quanto avveniva precedentemente, art. 796 c.p.c. ss. abrogati) una natura del tutto differente rispetto al pas- sato e cioè puramente dichiarativa (Cass. 9247/2002), risolvendosi nel mero accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti perché l'atto straniero possa esplicare i propri effetti […]. Ne consegue che a maggior ragione con la nuova disciplina (come peraltro già avveniva con la precedente: Cass. 1301/1999) la corte di appello […] deve li- mitarsi ad accertare l'esistenza dei requisiti del riconoscimento, indi- cati nell’art. 64 l. 218 del 1995, non potendosi procedere né ad una nuova statuizione sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio dinanzi al giudice straniero, né ad accertamenti o statuizioni su questioni estranee al mero accertamento dei requisiti del riconoscimento». Tale principio è integralmente da confermare pur dopo l’assoggettamento del procedimento ex art. 67 l. 218/1995 alla disci- plina del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. (cfr. art. 67, co 1-bis cit., di rinvio all’art. 30 d.lgs. 150/2011). 14 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. 8. - Ne segue infine che l’accertamento dei requisiti di riconoscibili- tà ai fini della concessione dell’efficacia esecutiva in Italia del provve- dimento emesso dalla Corte della Florida il 25/6/2015 non precluderà a BR di TE di far valere integralmente le sue ragioni in un distinto processo a cognizione piena, instaurato se del caso attraverso l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. 9. – In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso e con l’assorbimento del secondo motivo, è cassato il provvedimento impugnato, la causa è rinviata alla Corte di appello di Roma, in diver-
- ricorrenti -
contro IG NO DI TE, domiciliato in Roma, Via G. Puccini 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CASIMIRO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO VALLONE;
- controricorrente -
avverso l’ordinanza della CORTE DI APPELLO DI ROMA n. 4927/2016, depositata il 15/09/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19/01/2023 dal Consigliere REMO CAPONI. Civile Sent. Sez. 2 Num. 19900 NNo 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 12/07/2023 2 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. Udito l’avvocato ARMANDO RESTIGNOLI per la parte ricorrente e l’avv. MASSIMO VALLONE per la parte controricorrente;
Udite le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, CORRADO MISTRI, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Il 5/7/2014 moriva a Parigi NN RI OR, cittadina statuni- tense, che successivamente aveva acquisito anche la cittadinanza ita- liana. Al momento dell'apertura della successione era rinvenuto un testamento olografo del 15/2/2014 con cui la de cuius nominava sua erede universale AS LB, sua amica di Parigi. Il 26/1/2015, la Corte competente della Florida, luogo di ultima resi- denza della de cuius, nominava HE MI rappresentante del compendio ereditario, con pieni poteri di amministrazione e di devolu- zione dell’asse agli eredi secondo la legge. Il 25/6/2015 egli otteneva dalla Corte un provvedimento diretto a risolvere «questioni di fatto e di diritto» relative alla delazione del compendio ereditario, tra cui in primo luogo la validità del testamento olografo. La Corte dichiarava invalido il testamento. Infatti, ai sensi della Se- zione 732.502 del Probate Code della Florida, un testamento olografo non è valido, indipendentemente dal fatto che esso sia valido nello Stato in cui è stato redatto. Inoltre, la Corte incaricava MI di rac- cogliere e preservare i beni del compendio ereditario. Infine, la Corte individuava come eredi della defunta i parenti più prossimi, cioè i cu- gini KA S. OO, IL L. OR e LY M. BA. Successivamente, MI conferiva mandato agli avv. Roberta Ce- IN e RM ES per rappresentarlo nella gestione dei beni immobili della defunta situati in Italia. In tale qualità, il 11/11/2015, costoro ricevevano una diffida, per conto e nell’interesse di LU Bru- 3 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. no di TE, figlio del marito della de cuius, il quale si proclamava unico erede della OR. In conseguenza di ciò, il 25/7/2016 MI proponeva ricorso ex art. 67 l. 218/1995 alla Corte di appello di Ro- ma nei confronti di BR di TE, per l’accertamento dei requisi- ti di riconoscibilità ai fini dell’efficacia esecutiva in Italia del provve- dimento emesso dalla Corte della Florida in data 25/6/2015. Il conve- nuto allegava in giudizio di aver depositato presso un notaio un te- stamento olografo della OR, redatto in data 22/7/2012 e pubblica- to nel 2016. In esito al giudizio, la Corte di appello di Roma ha premesso che il provvedimento della Corte della Florida ha natura contenziosa e defi- nisce questioni successorie in senso pregiudizievole agli interessi di BR di TE. Statuisce poi che il relativo atto introduttivo avrebbe dovuto essere portato a conoscenza di quest’ultimo, quale controinteressato ai sensi della sezione 731.301 del Probate Code della Florida. La Corte ha concluso che, in base all'art. 64 lett. b) l. 218/1995, il provvedimento non possiede, perciò, i requisiti legislativi di riconoscibilità. Ricorre in cassazione HE MI con due motivi, illustrati da memoria. Resiste BR di TE con controricorso, parimenti illu- strato da memoria. Chiamato all’adunanza camerale del 20/5/2022, il ricorso è stato rimesso da Cass. 24796/2022 alla trattazione in udien- za pubblica. Il 13/1/2023 VI CK e AR OR depositano atto di costituzione come nuovi rappresentanti del compendio ereditario, in sostituzione di MI. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il controricorrente eccepisce preliminarmente la nullità della procura speciale per il ricorso in cassazione, poiché «la stessa appare carente di traduzione in lingua italiana da parte di apposito esperto». 4 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. A sostegno, si allegano due precedenti di questa Corte, nei seguenti termini: «Invero, come da recente arresto di codesta Corte: “La pro- cura speciale alle liti rilasciata all'estero […] è nulla, agli effetti dell'art. 12 l. 218/1995, relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua pre- senza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, vigendo pure per gli atti prodromici al processo il principio generale della traduzio- ne in lingua italiana a mezzo di esperto” (Cass. 11165/2015)». Il con- troricorrente coglie il fondamento di tale nullità in una pronuncia delle Sezioni Unite di poco anteriore (Cass. SU 26937/2013), che egli giu- stappone in sequenza logica alla prima pronuncia: «Infatti, gli atti prodromici al processo possono essere redatti non in lingua italiana, atteso che l'art. 122, co. 1 c.p.c., prescrivendone l'uso, si riferisce agli atti endoprocessuali e non anche a quelli prodromici, ma per que- sti ultimi vige il principio della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto». Ne trae poi una conclusione per il caso presente, nel senso che: «l'allegata procura alle liti notificata al sottoscritto procuratore in uno al ricorso, manca della traduzione in lingua italiana resa ed assevera- ta a mezzo di un esperto (e ciò anche relativamente alla dichiarazione del notaio attestante che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'esatta identità). Pertanto, a fron- te di quanto emerge dagli atti notificati, la procura va dichiarata nulla con ogni consequenziale statuizione». 2. - Al fine di pronunciarsi sull’eccezione, occorre innanzitutto pre- cisarla nella sua portata, alla luce de: (a) l’intento difensivo del con- troricorrente;
(b) il caso presente;
(c) i precedenti giurisprudenziali che egli invoca a sostegno della propria posizione. In primo luogo, in 5 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. relazione all’apostille il controricorrente si lamenta del difetto di tra- duzione, mentre in relazione alla procura speciale egli si lamenta non del difetto di traduzione (che vi è), ma del difetto della asseverazione di quest’ultima ad opera di un esperto. L’intento difensivo è di ottene- re una pronuncia di absolutio ab instantia. Quanto al caso di specie, si è dinanzi a una procura speciale in in- glese, con traduzione in italiano a fronte, preceduta da apostille in lingua inglese, priva di traduzione (l’apostille è una formalità di au- tenticazione che conferisce ad un documento valore legale in tutti i paesi firmatari della Convenzione dell'Aia del 1961, che abolì la lega- lizzazione di atti pubblici stranieri). Quanto, infine, ai due brani giurisprudenziali citati a sostegno, essi devono interpretarsi, apprezzandone l’impatto decisorio sui correlativi casi di specie. Cass. 11165/2015 ha ad oggetto la dichiarazione di nullità di una procura rilasciata in lingua tedesca, integralmente priva di traduzioni, sia della procura stessa, che dell’attestazione dell’attività certificativa svolta dal notaio. Viceversa, la pronuncia del- le Sezioni Unite 26937/2013, collocata dal controricorrente in se- quenza logica, decide sì un caso simile, ma in modo opposto. Resa in sede di regolamento di giurisdizione con riferimento ad un’apostille ri- lasciata in lingua tedesca, tale pronuncia motiva in questi termini: «Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della procura alle- gata dalla resistente LGT Bank in Liechtenstein A.G. al controricorso per cassazione. È, infatti, valida la procura alle liti conferita per atto pubblico rogato da notaio in un paese aderente alla convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961, corredato dalla c.d. apostille, contestualmen- te autenticata, anche se non in lingua italiana. Ciò perché l’art. 122, co. 1 c.p.c., prescrivendone l'uso, si riferisce agli atti endoprocessuali e non anche a quelli prodromici, per i quali vige il principio generale 6 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (Cass. 30035/2011; v. anche Cass. 27282/2008 in relazione all'apostille re- datta su folio di allungamento)». Pertanto, contrariamente a quanto mostra di ritenere il controricor- rente, il principio della traduzione in lingua italiana a mezzo di esper- to serve alle Sezioni Unite ad arginare l’impatto - sulla validità di pro- cure alle liti e di apostille rilasciate in lingue straniere - della prescri- zione d’impiego della lingua italiana nel processo (art. 122, co. 1 c.p.c.). 3. - Conferma si desume dalla ricostruzione della catena dei due precedenti citati da Cass. SU 26937/2013, ricostruzione che si palesa utile per individuare il fondamento legislativo, il campo di applicazione e il contenuto specifico rilevante del principio della traduzione in lin- gua italiana a mezzo di esperto. Infatti, Cass. SU 26937/2013 enun- ciano il principio indicandone il campo di applicazione (atti prodromici al processo), ma non il contenuto. Quanto al fondamento legislativo, le Sezioni Unite si limitano ad escludere che esso sia l’art. 122 c.p.c. Infine rinviano senza ulteriori specificazioni, né distinzioni, a due pre- cedenti, ai quali è giocoforza risalire. Mentre quello citato per secondo (Cass. 27282/2008) non svolge alcuna considerazione sulla traduzio- ne a mezzo di esperto, utile è invece il primo precedente citato: Cass. 30035/2011. Cass. 30035/2011 afferma: «La procura è stata regolarmente con- ferita per atto pubblico di notaio, in un paese aderente alla conven- zione dell'Aja del 1961, corredato della cd. apostille, contestualmente autenticata (Cass. 2003/8867). Né può invocarsi il requisito della lin- gua italiana, riferibile agli atti endoprocessuali e non pure a quelli prodromici, per i quali vige invece il principio generale della traduzio- 7 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. ne in lingua italiana a mezzo di esperto (art. 123 c.p.c.: Cass. 12162/2004; Cass.13898/2003)». Cass. 30035/2011 indica nell’art. 123 c.p.c. il fondamento legislati- vo del principio della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto. Secondo l’art. 123 c.p.c.: «Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nomi- nare un traduttore». La disposizione facoltizza (non obbliga) il giudice alla nomina del traduttore e quindi gli consente di farne a meno, se egli conosce la lingua straniera in questione. Tale facoltà è pacifica nella giurisprudenza in tema di documenti (cfr., tra le più recenti, Cass. 33079/2022), che così viene estesa de plano agli atti prodromi- ci al processo, come il rilascio di procura alle liti e di correlativa apo- stille in lingua diversa dall’italiano. L’estensione incontra una conferma sistematica, giacché il tradutto- re rientra fra gli ausiliari, esperti in una determinata arte o professio- ne, da cui il giudice si può fare assistere per il «compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo» (art. 68 c.p.c.). In conclusione, il puro e semplice rinvio compiuto da Cass. SU 26937/2013 a Cass. 30035/2011 (che si richiama all’art. 123 c.p.c. e implicitamente all’art. 68 c.p.c.) assevera non solo il fondamento le- gislativo, ma anche il contenuto saliente (nei termini anzidetti) del principio della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto. Ulteriori conferme specifiche si desumono dai due precedenti a cui Cass. 30035/2011 a sua volta rinvia, riportati di seguito. Secondo Cass. 12162/2004: «L'art. 122, co. 1 c.p.c., che prescrive l'uso della lingua italiana, si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non agli atti giuridici dei soggetti del processo che non hanno una influen- za immediata nel rapporto processuale, anche se ad esso sono coor- dinati, né a quegli atti, quali la procura alle liti, che sono preparatori 8 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. del processo ed ai quali può applicarsi, come ad ogni altro documento esibito, l'art. 123 c.p.c.». Ancora più specificamente rilevante per la soluzione del presente caso di specie è il secondo precedente citato da Cass. 30035/2011, che costituisce altresì l'anello iniziale della catena. Afferma Cass. 13898/2003, in un caso di difetto di traduzione della procura rilascia- ta al rappresentante processuale della parte, alla quale la Corte equi- para esplicitamente la procura alle liti: «Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che l'art. 122, co. 1 c.p.c., che prescrive l'uso della lingua italiana in tutto il processo, si riferisce agli atti processuali in senso proprio, ossia agli atti del processo, e non agli atti giuridici dei soggetti del processo che a quest'ultimo sono semplicemente coordinati o a quegli atti, come la procura alle liti, che sono prepara- tori dal processo, ai quali può invece applicarsi, come ad ogni altro documento esibito dalle parti, l’art. 123 c.p.c. (Cass. 8620/1996). A tale orientamento il collegio intende aderire, non senza evidenziare che […] l’onere dell'allegazione della traduzione, cui fa riferimento Cass. 10831/1994, richiamata dalla ricorrente incidentale, vale solo per il caso in cui la traduzione sia effettivamente necessaria, giacché la stessa nomina di un traduttore, ai sensi dell'art. 123 cit., costitui- sce per il giudice non un obbligo, bensì una facoltà discrezionale (esercitabile in relazione alle difficoltà di comprensione del testo in lingua straniera), il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 4537/1990, 2217/1984, 1013/1982). E la Corte di appello ha ritenuto che la procura in questione, redatta in una lingua comunitaria, come l'inglese, fosse, appunto, di facile comprensibilità e non abbisognasse, quindi, di traduzione». 4. - In sintesi, la ricostruzione della catena dei precedenti su cui si fonda la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26937/2013 consente di 9 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. enunciare il seguente principio di diritto: «In materia di atti prodromi- ci al processo (quali in particolare gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti pro- cessuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), redatti in lingua diversa dall’italiano, discende dal principio della tra- duzione in lingua italiana a mezzo di esperto (art. 123 c.p.c.) che la contestuale produzione di traduzione in lingua italiana non integra re- quisito di validità dell’atto, laddove il giudice sia in grado di compiere da sé la traduzione». Sulla base di tale principio di diritto, è rigettata l’eccezione di nullità della procura speciale al ricorso in cassazione. Si può passare così all’esame del merito dei motivi di ricorso. 5. - Con il primo motivo si censura l'omesso esame circa un fatto decisivo, poiché «la Corte territoriale confonde il testamento dichiara- to nullo dalla Corte americana […] con il testamento pubblicato dal convenuto solamente l’11/10/2016». Il ricorrente aggiunge che, pri- ma della dichiarazione di TE di possedere un testamento olo- grafo del 2012 della OR, non vi era alcun indizio che potesse far ritenere che egli si sarebbe affermato erede. Pertanto, al tempo dello svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte della Florida, egli non aveva legittimazione a parteciparvi, cosicché non vi è vizio del con- traddittorio. Con il secondo motivo si ripropone sostanzialmente la stessa cen- sura posta alla base del primo, colta sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Ad avviso del P.M. i motivi sono inammissibili poiché si fondano sulla censura di omesso esame circa un fatto non decisivo, cioè che la Corte di appello avrebbe confuso i due testamenti, quello dichiarato nullo e quello successivo depositato dal controricorrente, mentre di- 10 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. versa sarebbe la ratio decidendi, che si sostanzia nel difetto di inte- grazione del contraddittorio nei confronti di BR di TE. L’eccezione del P.M. non è fondata. Le due affermazioni su cui la Corte di appello fonda la propria deci- sione sono le seguenti: (a) il provvedimento del 25/6/2015 della Cor- te della Florida pregiudica i diritti vantati da BR di TE;
(b) di conseguenza, l’atto introduttivo del procedimento avrebbe dovuto es- sere notificato a quest’ultimo ai sensi del Chapter 731.301 del Proba- te Code della Florida. Pertanto, l’accertata lesione del contraddittorio (sub b) dipende logicamente dalla prima affermazione (sub a). A sua volta, il provvedimento della Corte della Florida pregiudica i diritti vantati da BR di TE, se questi ultimi sono soggetti alla sua efficacia. Ma tali diritti sono soggetti alla efficacia del menzionato provvedimento, se (e solo se) il testamento dichiarato nullo dalla Cor- te della Florida altro non sia che il testamento depositato in Italia nel 2016 da BR di TE. Se non vi è identità tra il testamento di- chiarato nullo in Florida e il testamento depositato in Italia cade tutto il ragionamento e quindi viene meno anche il vizio di difetto del con- traddittorio. In conclusione, i due motivi di ricorso che denunciano la confusione tra i due testamenti in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Roma colgono la ratio decidendi e sono ammissibili. 6. – Fondato è il primo motivo. Sotto il titolo Notice (comunicazione, notificazione), il Chapter 731.301 del Probate Code della Florida, dispone: «(1) Se è necessario informare una persona interessata di una istanza o di un altro proce- dimento, la comunicazione deve essere fatta alla persona interessata o al suo avvocato […]. (3) Le persone che hanno ricevuto una notifica adeguata di un procedimento sono vincolate da tutti gli ordini emessi 11 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. in tale procedimento». Secondo il precedente Chapter 731.201, rivol- to alle definizioni, per «persona interessata» si intende «qualsiasi persona che può ragionevolmente prevedersi sia toccata dall'esito del particolare procedimento in questione». Si tratta quindi di accertare se LU BR di TE sia qualifi- cabile come «persona interessata» ai sensi del Chapter 731.201. In altri termini, si tratta di verificare se i soggetti processuali del proce- dimento americano, sulla base delle informazioni a loro disponibili al tempo dell’instaurazione di quest’ultimo, potessero ragionevolmente aspettarsi (to expect), cioè prevedere, che BR di TE potesse essere destinatario degli effetti del provvedimento da emanare. Il quesito riceve risposta negativa, sol che si rammemori la scan- sione temporale degli eventi rilevanti, attestata in atti. La Corte della Florida emana il provvedimento il 25/6/2015, mentre solo quattro mesi e mezzo dopo gli avvocati di MI ricevono la dichiarazione con cui BR di TE si proclama erede. Inoltre, egli deposita il te- stamento nel 2016, ad oltre un anno di distanza dalla pronuncia della Corte della Florida. La formulazione di tale pretesa è un fatto soprav- venuto che non poteva essere ragionevolmente previsto al tempo del procedimento in Florida. Pertanto, il relativo atto introduttivo non è stato notificato a BR di TE, né doveva esserlo. In conclusione, la Corte di appello di Roma ha erroneamente disco- nosciuto l’esistenza della contestata condizione di riconoscimento del provvedimento, poiché ha inesattamente negato la sussistenza del presupposto sub b) ex art. 64 l. 218/1995, ovvero poiché ha errato nel constatare un vizio del contraddittorio. A sua volta, aggiungendo alla catena logica un ultimo anello – quello bersagliato dalla parte ri- corrente – in tanto la Corte di appello ha potuto (erroneamente) sup- pore la violazione del contraddittorio, in quanto si è rappresentata 12 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. l’idea che il testamento dichiarato nullo dalla Corte della Florida coin- cidesse con quello sul quale BR di TE fonda la sua pretesa. Errore che può ben qualificarsi come omesso esame di un fatto deci- sivo, cioè della sequenza temporale degli eventi rilevanti, che avrebbe dovuto condurre ad escludere la possibilità di una tale coincidenza. Quand’anche infine si ritorni per un momento a riflettere sull’obiezione del P.M. (ed anche del controricorrente) che nel prov- vedimento impugnato non vi è alcun passaggio testuale dal quale si desuma univocamente che la Corte di appello abbia confuso tra i due testamenti, si deve replicare che non vi è nemmeno alcun appiglio te- stuale per negare che la Corte sia incorsa in tale confusione, a meno di non attribuirle la tesi che si debba sanzionare come vizio del con- traddittorio processuale il verificarsi successivo di fatti imprevedibili al tempo del processo che avrebbero reso necessaria – alla stregua di una valutazione ora per allora – la partecipazione di altri soggetti. Se questo fosse il caso, ma si tratta per l’appunto di un ragionamento ipotetico, la motivazione sarebbe parimenti affetta da un vizio irridu- cibile. In conclusione, è accolto il primo motivo, con conseguente assor- bimento del secondo. 7. – L’argomentazione svolta nel paragrafo precedente comporta anche, come conseguenza ineludibile da tenere presente nel prose- guimento della vicenda, che la pretesa di BR di TE non può essere in alcun modo coperta dall’efficacia del provvedimento ameri- cano, né quindi dall’accertamento positivo delle condizioni del suo ri- conoscimento in Italia ex art. 67 l. 218/1995. Non esplica alcuna rile- vanza in contrario la conclusione della Corte della Florida che la Mor- ris è deceduta senza lasciare alcun testamento, poiché si tratta di una 13 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. constatazione che è evidentemente ancorata al tempo del procedi- mento e ai documenti che era esigibile fossero ivi prodotti. Per quanto attiene al giudizio di rinvio, la Corte di appello di Roma dovrà mantenersi fedele alla linea tracciata da Cass. SU 22663/2006, che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, nel giudizio di riconoscimento di sentenze straniere in Italia ai sensi dell’art. 67 l. 218/1995, la corte d'appello, attesa la natura ed i limiti di tale giudi- zio, deve limitarsi ad accertare, al fine di pronunciare il riconoscimen- to, la sussistenza dei soli requisiti per il riconoscimento automatico di cui all'art. 64 della legge citata, rimanendo estranea allo stesso giudi- zio, anche quale oggetto di accertamento solo incidentale, ogni altra questione di merito. In particolare, hanno affermato: «In siffatto pro- cedimento, il controllo giudiziario viene ad assumere, con l'attuale normativa (contrariamente a quanto avveniva precedentemente, art. 796 c.p.c. ss. abrogati) una natura del tutto differente rispetto al pas- sato e cioè puramente dichiarativa (Cass. 9247/2002), risolvendosi nel mero accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti perché l'atto straniero possa esplicare i propri effetti […]. Ne consegue che a maggior ragione con la nuova disciplina (come peraltro già avveniva con la precedente: Cass. 1301/1999) la corte di appello […] deve li- mitarsi ad accertare l'esistenza dei requisiti del riconoscimento, indi- cati nell’art. 64 l. 218 del 1995, non potendosi procedere né ad una nuova statuizione sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio dinanzi al giudice straniero, né ad accertamenti o statuizioni su questioni estranee al mero accertamento dei requisiti del riconoscimento». Tale principio è integralmente da confermare pur dopo l’assoggettamento del procedimento ex art. 67 l. 218/1995 alla disci- plina del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. (cfr. art. 67, co 1-bis cit., di rinvio all’art. 30 d.lgs. 150/2011). 14 di 14 – RG 28181/2017 – S2 – PU 19/01/2023 (11) – Caponi Est. 8. - Ne segue infine che l’accertamento dei requisiti di riconoscibili- tà ai fini della concessione dell’efficacia esecutiva in Italia del provve- dimento emesso dalla Corte della Florida il 25/6/2015 non precluderà a BR di TE di far valere integralmente le sue ragioni in un distinto processo a cognizione piena, instaurato se del caso attraverso l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. 9. – In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso e con l’assorbimento del secondo motivo, è cassato il provvedimento impugnato, la causa è rinviata alla Corte di appello di Roma, in diver-