Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/2021, n. 2866
CASS
Sentenza 5 febbraio 2021

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Il provvedimento in esame è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 28 del 3 novembre 2020. Le parti coinvolte sono un cittadino tedesco, ricorrente principale, e il Comune di Firenze, controricorrente e ricorrente incidentale. Il cittadino tedesco contestava la validità della notifica di un verbale di contravvenzione per transito in zona a traffico limitato, sostenendo vizi di invalidità, in particolare l'inesistenza della notifica. Il Comune, al contrario, chiedeva il rigetto del ricorso e sollevava questioni di inammissibilità legate alla procura del difensore del ricorrente.

La Corte ha accolto il ricorso incidentale del Comune, dichiarando inammissibile l'appello del cittadino tedesco. Ha argomentato che la procura conferita al difensore era generica e priva di riferimento specifico al procedimento, violando le disposizioni di legge. Inoltre, ha chiarito che la notifica del verbale di contravvenzione, in quanto atto amministrativo, non poteva avvenire tramite servizio postale senza l'assistenza dell'autorità centrale tedesca, rendendo la notifica nulla. La Corte ha stabilito che tale nullità era sanabile solo se eccepita tempestivamente, ma nel caso specifico, la tardività del ricorso ha comportato la sanatoria della nullità. La sentenza ha quindi enunciato un principio di diritto riguardante la notifica di atti amministrativi a cittadini di altri Stati membri dell'UE.

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Massime1

Per la notifica a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa" (nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell'esercizio di pubblici poteri), né, nei confronti di un cittadino tedesco, può procedersi ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la l. 21 marzo 1983, n. 149) - che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa - poiché la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltà di notifica per posta di detti atti, dovendosi dunque ricorrere - per la notificazione e a pena di nullità (suscettibile di sanatoria) - all'assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della citata Convenzione. (Fattispecie relativa a notifica di verbale di accertamento ai sensi dell'art. 201 del codice della strada effettuata a mezzo posta dal Comune di Firenze nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/2021, n. 2866
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2866
Data del deposito : 5 febbraio 2021

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