Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 10 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5951/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...], cf. Parte_1
, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Carmelo Guidotto
- opponente -
CONTRO
in persona del suo Controparte_1 presidente Pro tempore, con l'avv. Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti del notaio di Fiumicino (Roma) del 22.03.2024 (rep n.37875 Persona_1
Raccolta n.7313);
, in persona del procuratore Controparte_2 speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Enza Novara, giusta Controparte_3 procura in atti;
-Opposti-
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/06/2024 il ricorrente in epigrafe indicato adiva il
Giudice del Lavoro per sentir annullare, previa sospensione dell'esecuzione, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 2938020240001905000 limitatamente alla parte relativa all'Avviso di addebito n.
59320180006890550000 notificato il 30 ottobre 2018 (per contributi I.V.S. - anno
2010).
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per violazione dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973; il difetto di motivazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
l'inesistenza della notificazione degli atti prodromici l'inesistenza della pretesa creditoria, fondandosi la pretesa su un errore materiale riportato nella dichiarazione reddituale presentata dal ricorrente per l'anno 2011, ove era stato indicato due volte, un credito eccedente il minimale che derivava dalla precedente dichiarazione del
2010, nonchè la prescrizione del credito contributivo.
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Instando per la inammissibilità e per il rigetto del ricorso.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 02/04/2025, l' deduceva CP_1
l'intervenuto sgravio totale dei debiti di cui all'avviso di addebito impugnato, chiedendo di dichiarare la totale cessazione della materia del contendere con riferimento a tutti i suddetti carichi iscritti a ruolo e sgravati, instando per la compensazione delle spese.
L'udienza del 10/04/2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note contenenti le conclusioni delle parti – come in atti (parte opponente ha preso atto dello sgravio instando per il favore delle spese)- e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
§§§§§
Si dà atto che l' con riguardo ai contributi oggetto del giudizio ha dichiarato CP_1 di avere annullato l'avviso di addebito impugnato (come da provvedimento allegato in atti) chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Sulla base di quanto allegato e documentato dall' (cfr. atto di “Annullamento CP_1
Totale o Parziale di Avviso di Addebito” datato 02/05/2025, con riserva di comunicazione all'Agente della riscossione – in atti), che ha riguardato tutti i contributi di cui agli avvisi di addebito impugnati, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con riferimento all'avviso di addebito impugnato.
Tanto è a dirsi anche con riferimento alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata con riferimento al predetto avviso di addebito, risentendo in via derivata dell'annullamento dello stesso, di guisa che anche rispetto ad esso la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è assorbente.
Invero, non residuano ulteriori statuizioni, osservandosi che, come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Quanto alle spese, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Ai fini della superiore statuizione deve tenersi conto, per un verso, dei profili di fondatezza nel merito dell'opposizione, alla stregua della documentazione allegata da entrambe le parti, rilevando l'assenza di ogni diversa e concreta deduzione da parte dell' e che l'annullamento è intervenuto (in data 02/04/2025) CP_1 successivamente al deposito del ricorso (20/06/2024); per altro verso, rileva la condotta processuale dell' , che ha riconosciuto la pretesa fatta valere in CP_1 giudizio dall'opponente provvedendo ad annullare l'avviso di addebito de quo. 2 Sulla base delle superiori considerazioni sussistono giusti motivi per la compensazione, in ragione della metà delle spese di lite tra l'opponente e l' ; CP_1 la restante metà (1/2) segue la soccombenza e – liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della concreta attività svolta - viene posta a carico dell' . CP_1
Le spese di lite, nel rapporto tra il ricorrente e vanno compensate tra le parti, CP_5 tenuto conto della cessazione della materia del contendere per effetto dello sgravio solo successivamente disposto dal titolare del credito azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, per le ragioni esposte in parte motiva, cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra ricorrente e CP_5 condanna l' a rifondere all'opponente le spese di lite, in ragione della metà CP_1
(1/2), che liquida - in parte qua - nella complessiva somma di euro 442,50, oltre esborsi, spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite per la restante metà (1/2).
Così deciso Catania, in data 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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