Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 2637/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 11/11/2024 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. CAMODECA MARIA CRISTINA, e da rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
ASSUNTA ZONA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Sparanise (CE) in data 06/10/2012; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (30/09/2015) e (12/12/2021); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) l'affido dei minori, e , sarà congiunto in favore di entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2 la madre;
l'esercizio della responsabilità genitoriale per ciò che riguarda le questioni di ordinaria amministrazione sarà disgiunto, mentre per le questioni di straordinaria amministrazione sarà congiunto;
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita: il padre terrà con se, anche con pernottamento i bambini una volta ogni 15 giorni, tenuto conto che lo stesso lavora fuori regione, dal venerdì alla domenica sera, con rientro alle ore 20,30; qualora dovesse capitare che il fine settimana, ricada nei giorni dei compleanni dei minori o della madre, o nel giorno di
Pasqua e di Natale, il padre anticiperà il weekend da trascorrere con i figli, e ciò al fine di garantire l'alternanza di tali ricorrenze con l'uno e l'altro genitore. Il padre potrà comunque vedere, video chiamare e telefonare ai bambini ogni qualvolta lo desidera. Durante le vacanze natalizie il padre, terrà con sé i figli per una settimana comprendente ad anni
alterni il giorno di Natale dal 23 al 30 dicembre o il giorno di Capodanno dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali il padre terrà con sé i figli: per tre giorni consecutivi alternando ogni anno il giorno di Pasqua con quello del
Lunedi dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi a
Luglio e 15 giorni ad Agosto anche non consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno e comunque 15 giorni anche non consecutivi con la mamma e in difetto deciderà la mamma negli anni pari e il padre negli anni dispari;
il giorno del compleanno del padre ed il giorno della festa del papà così come il giorno del compleanno della madre ed il giorno della festa della mamma sarà garantita la presenza dei minori;
per le altre festività da calendario e per il giorno del compleanno di entrambi i minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale con l'uno e l'altro genitore;
4) Entrambi i genitori manifestano reciproco impegno a richiedere in tempi brevi per entrambi i minori la carta di identità. Il tutto sempre nel rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno;
5) Il sig. verserà in favore della sig.ra sin dal deposito del presente ricorso a titolo di concorso al Parte_1 Pt_2 mantenimento dei due figli minorenni la somma di euro 300,00 per ciascun figlio e così per complessivi euro 600,00 importo da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, entro il giorno 27 (ventisette) di ogni mese, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% sostenute da ciascun coniuge per i figli, purché previamente concordate con l'altro coniuge e documentate, nello specifico: libri di testo e altri strumenti di studio, quaderni e spese di cancelleria debitamente richieste dalla scuola e fatturate, apparecchi per la salute, retta di asili privati, tasse scolastiche ed universitarie, e trasporto scolastico, corso di sport, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
6) Per completezza si indicano di seguito le spese per cui è previsto il consenso di entrambi i genitori e quelle, invece, per cui non sarà necessario un previo accordo: “... spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo la separazione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), 3
anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie …”;
7)Il sig. presta il proprio consenso affinché la sig.ra richieda, nella misura del 100%, gli assegni familiari Pt_1 Pt_2 per entrambi i figli e nella misura del 50% per ciascun coniuge a detrarre le spese documentate versate per ciascun figlio, nella misura proporzionata alla relativa contribuzione e partecipazione alla spesa;
8) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti con rinuncia reciproca all'assegno di mantenimento;
9) Il sig. ritirerà i propri beni personali, dalla casa coniugale, gradualmente ma comunque non oltre il Pt_1
31/12/2025;
10) I coniugi sono proprietari di due veicoli, l'auto modello Fiat 500L , tg FV330DL, è di proprietà del Sig. Pt_1 ma in uso alla moglie mentre l'auto modello Renault Clio, tg DN742KL; è di proprietà della moglie, ma in uso al Sig.
Pertanto, sin d'ora i coniugi s'impegnano a rilasciare apposita delega che autorizzi il marito a usare l'auto Pt_1 intestata alla moglie e viceversa, posto che ognuno sosterrà le spese (bolli, spese ordinarie e straordinarie) relative e necessarie per l'utilizzo del mezzo, accollandosi parimenti tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall'uso del suddetto bene;
11) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 21/02/2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1
nata il [...] in [...]; Parte_2 4
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPARANISE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 24, parte II, serie A, anno 2012);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21/02/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese