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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 03/11/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 964/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 06/10/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 964/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FANTINI ANTONELLA, con domicilio eletto in Via Antinori 66034
Lanciano ITALIA presso il difensore.
ATTORE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._3
(c.f.: ) Controparte_3 C.F._4 con il patrocinio dell'Avv.. Giuseppe Ciccarelli (c.f. , C.F._5 domicilio eletto presso il difensore. in Vasto, alla via Bachelet n. 18, contro
(C.F. Controparte_4 C.F._6
(c.f.: ) Controparte_5 C.F._7
(c.f.: Controparte_6 C.F._8
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: CA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
pagina1 di 8 Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e avversa, in accoglimento della domanda proposta:
1) Pronunciare l'estromissione dal giudizio di , Controparte_1 CP_2
e .
[...] Controparte_3
2) accertare e dichiarare che ha acquistato, per Parte_1 intervenuta usucapione, il diritto di proprietà del seguente immobile: terreno, recintato, sito in Lanciano, via Colle Pizzuto, foglio 33 part.lle n. 1152 e 907 del Catasto terreni del Comune di Lanciano nonché fabbricato in cemento prefabbricato, sullo stesso terreno realizzato, in Catasto fabbricati del
Comune di Lanciano al foglio 33 part.lla n. 1152 - confinante con strada comunale Ponticelli, eredi , , salvo Parte_2 Persona_1 altri.
3) ordinare ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e dei RR.II. di effettuare le conseguenti trascrizioni, modifiche ed attività necessarie a che la nuova situazione di diritto risulti evidenziata, esonerandoli da ogni responsabilità ed ingerenza;
4) condannare i convenuti , e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_3
Chiede, ai sensi dell' art. 12 – bis, n. 2, D.lgs 28/2010, trattandosi di mediazione obbligatoria, la condanna di , e , Controparte_1 CP_2 CP_3 che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, nonché, ai sensi dell'art. art. 12 – bis, n. 3, la condanna al pagamento dei medesimi, in favore di , di una somma equitativamente Parte_1 determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
5) Dichiarare la compensazione integrale delle spese nei confronti di
[...]
, , . Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
6) In linea subordinata, compensare integralmente le spese di giudizio anche nei confronti di , e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI CONVENUTA
pagina2 di 8 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti , Controparte_1
e per le ragioni meglio illustrate in Controparte_2 Controparte_3 premessa e per l'effetto estrometterli dal presente giudizio, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Nessuno conclude per i convenuti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con ricorso in data 14.12.2023 ha convenuto Parte_1 in giudizio i convenuti come in epigrafe indicati, per sentir dichiarare l'acquisto, per intervenuta usucapione, del terreno sito in Lanciano, via Colle
Pizzuto, foglio 33 part.lle n. 1152 e 907 NCT del Comune di Lanciano, e del sovrastante fabbricato in cemento prefabbricato, identificato in Catasto fabbricati del Comune di Lanciano al foglio 33 part.lla n. 1152.
Ha dedotto l'attore che l'immobile oggetto di domanda risulta intestato alla propria madre , è stato posseduto esso esponente sin Controparte_7 dal 1981, in modo continuo, pubblico, pacifico ed ininterrotto, esercitandovi diverse attività, fra le quali anche quella di meccanico, uti domini, senza che alcuno abbia mai contestato alcunché, ed ha, altresì, provveduto a sostenere le spese amministrative nonché di progettazione, realizzazione e montaggio,
a propria cura e spese esclusive, del prefabbricato, pagando tutti i lavori edili, le utenze e, anche dopo la chiusura dell'attività di meccanico, ha continuato ad utilizzare il prefabbricato e il terreno circostante, comportandosi come proprietario, utilizzandolo come rimessa per tutte le sue attrezzature a cui, nel corso degli anni, se ne sono aggiunte altre per il suoi hobbies (falegname e fabbro) e come garage per le proprie auto e moto.
A , deceduta il 8.4.2022 sono succeduti gli eredi Controparte_7 [...]
, , mentre la Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 chiamata ha rinunciato all'eredità della madre Controparte_8 per cui sono stati chiamati suoi tre figli, , Controparte_1 CP_2
e .
[...] Controparte_3
La procedura di mediazione prot. 92/2023 promossa dall'attore si è conclusa con esito negativo in quanto, mentre , Controparte_4 [...]
, hanno aderito alla domanda Controparte_5 Controparte_6
pagina3 di 8 proposta da , riconoscendone il possesso ad Parte_1 usucapionem, mentre , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
non sono comparsi, preannunciando di voler rinunciare all'eredità.
[...]
I suddetti sigg. , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
si sono costituiti nel presente giudizio eccependo il difetto di
[...] legittimazione passiva, chiedendo quindi di essere estromessi con la condanna dell'attore alle spese.
Gli altri convenuti sono rimasti contumaci.
L'attore ha proposto azione interrogatoria ai sensi dell'art. 749 cpc, chiedendo al giudice la fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 481 cc, ai convenuti , e per Controparte_1 Controparte_2 CP_9 CP_10
l'accettazione dell'eredità di;
i convenuti hanno Controparte_7 depositato, il 12.9.24, dichiarazione di non accettazione dell'eredità.
Quindi l'attore ha proposto azione interrogatoria nei confronti di nata a [...] il [...], figlia di , e Controparte_11 Persona_2
, nata a [...] il [...], figlia di Controparte_12 CP_3
, con separato giudizio n. 545/2024 Vol., per fissare un termine per la
[...] dichiarazione di accettazione o di rinunzia all'eredità di . Controparte_7
Fissato il termine di 3 mesi per accettare l'eredità, con ordinanza in data
10.1.2025, notificata a il 20.1.2025 e a Parte_3 CP_12
il 3.2.25, lo stesso è scaduto senza che le medesime abbiano rilasciato
[...] dichiarazione, decadendo dal diritto di accettare l'eredità di CP_7
.
[...]
Con ordinanza 12.5.2025 venivano ammessi l'interrogatorio formale e la prova testimoniale all'udienza del 18.6.2025, nella quale i convenuti non sono comparsi a rendere l'interrogatorio, con le conseguenze ex art. 232 cpc,
e sono stati sentiti i testi;
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 06/10/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
pagina4 di 8 I. La domanda di usucapione è fondata e ve accolta perché corredata da prova valutabile in positivo ai fini del suo accoglimento.
II. L'attore ha esperito il tentativo di mediazione rimasto infruttuoso per la circostanza che alcuni dei chiamati all'eredità non avevano ancora preso posizione in ordine all'accettazione, il cui termine decennale era ancora per loro in decorrenza.
III. La prova testimoniale raccolta ha confermato in modo univoco e circostanziato, che può pertanto ritenersi esaustivo, in ordine alla circostanza che gli immobili contemplati nella domanda siano stati utilizzati, curati, e mantenuti dall'odierno attore;
in particolare è confermata la realizzazione a sua cura e spese del capannone insistente sull'area, e l'utilizzo di questo dapprima ad opificio per l'attività artigianale dallo stesso operata nel sito, poi per utilità personale connessa alla coltivazione di attività di svago.
IV. Risulta quindi la conseguente fruizione dell'utilità dei beni, mediante accesso ed occupazione e sulla costante permanenza in loco, con la contestuale assenza di qualsivoglia forma di opposizione o contestazione da parte dei convenuti o dei rispettivi danti causa, o per loro conto.
V. Richiamato il risultato della prova per testi, altresì in quanto scevra da valutazioni soggettive in ordine alla qualificazione giuridica dell'animo detentivo, e positiva in ordine alla conferma degli elementi descrittivi l'atteggiamento tenuto dall' attore e dai convenuti in relazione alla tenuta dei beni, devono riconoscersi assunti agli atti di questo giudizio elementi probatori tali da ritenere che l'odierno attore ha posseduto gli immobili oggetto della domanda per un periodo e con l'animus possidendi necessario e sufficiente a ritenere concretizzato in suo favore gli elementi giuridici e di fatto da cui deriva la possibilità di invocare con successo l'applicazione dell'istituto in oggetto, i cui presupposti devono ritenersi quindi pienamente verificati.
VI. A fronte di tali conclusioni non si rinvengono, deduzioni o elementi probatori valutabili in senso contrario.
VII. In particolare, i convenuti contumaci hanno riconosciuto in sede di pagina5 di 8 mediazione i caratteri costitutivi del possesso ad usucapionem rivendicato dall'attore; il contegno processuale dei convenuti costituiti non ha assunto posizione rispetto alla domanda, evidenziando il difetto di legittimazione in quanto non assunta da loro la qualifica di erede.
VIII. I successivi adempimenti processuali incidentali (con la proposizione di actio interrogatoria nei confronti di questi ultimi e poi nei confronti degli ulteriori chiamati) comporta l'effetto di cui all'art.522 CC con incremento (o in caso di successione testamentaria - dell'art.676 CC con l'accrescimento) del diritto agli altri coeredi (i convenuti contumaci) della quota in successione inizialmente spettante a
[...]
Controparte_8
IX. La domanda, pertanto, deve essere accolta, ed il sig. Parte_1
riconosciuto titolare delle aree contemplate in domanda a
[...] seguito di intervenuta usucapione. Nulla per le spese in relazione alla posizione dei convenuti contumaci
****
X. Venendo alla posizione dei convenuti costituiti, assume rilievo che l'interesse alla definizione di questo aspetto ha avuto sin dall'inizio della controversia, al solo fine del sindacato sulla correttezza della loro vocatio in ius e della conseguente regolazione dele spese di lite.
XI. Va dichiarata l'estromissione dei convenuti costituiti, in quanto non titolari dei beni all'atto della citazione;
le spese di lite vanno invece integralmente compensate, sulla base delle considerazioni che seguono
XII. A fronte dell'iniziativa della parte attrice, anche stragiudiziale, la posizione dei convenuti è stata caratterizzata dal non aver preso posizione in ordine all'accettazione dell'eredità loro devoluta, attendendo solo il formale interpello formulato in via incidentale in questo giudizio, quando in effetti avrebbero potuto attivarsi in questa direzione ben prima dell'azione attorea, avendone avute per note le intenzioni al più tardi con la chiamata in mediazione. Questo atteggiamento che peraltro è del tutto legittimo, non può però
pagina6 di 8 comportare il carico di spesa alla controparte, quanto meno in considerazione che anche nell'atto di costituzione essi si limitano a contestare la propria legittimazione passiva, per non avere accettato l'eredità, chiedendo di essere estromessi, restando non nota anche in questa fase la loro intenzione connessa alla chiamata all'eredità. Va invece considerata la pendenza, anche alla data di costituzione, del termine per l'accettazione, dato che essi hanno dedotto anche in comparsa di avere preannunciato la rinuncia ma di fatto questa non era formalizzata. Il contenuto della costituzione sostanzialmente conferma la permanenza dell'atteggiamento inerziale, (i convenuti legittimamente dichiarano di non prendere posizione in ordine alla domanda in quanto chiamati all'eredità e al fine di impedire accettazione tacita, ma di fatto continuano a non pronunciarsi sull'accettazione fino all'avvio dell'actio interrogatoria) e chiarifica all'attore le attività da svolgere, determinandolo ad attivare l'actio interrogatoria nei confronti dei chiamati.
XIII. In ragione del contegno inerziale dei convenuti, non si ritiene motivo di addebito all'attore delle spese di lite la possibilità di previo ricorso alla giustizia per la nomina di curatore dell'eredità giacente, o per l'esercizio dell'actio interrogatoria prima dell'azione giudiziale.
XIV. Non sussistono presupposti per le pronunce ai sensi dell'art.12bis Dlg
28/2010 in quanto la mancata partecipazione alla mediazione degli odierni convenuti costituiti è giustificata dalla comunicata intenzione di rinunciare all'eredità, che implica il difetto della qualità di erede presupposto per la valida partecipazione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'estromissione dei convenuti (c.f. Controparte_1
) (c.f.: ) e C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(c.f.: ) Controparte_3 C.F._4
2. Accerta e dichiara che ha acquistato, per Parte_1 intervenuta usucapione, il diritto di proprietà del seguente immobile:
pagina7 di 8 terreno, recintato, sito in Lanciano, via Colle Pizzuto, foglio 33 part.lle n. 1152 e 907 del Catasto terreni del Comune di Lanciano nonché fabbricato in cemento prefabbricato, sullo stesso terreno realizzato, in
Catasto fabbricati del Comune di Lanciano al foglio 33 part.lla n. 1152
- confinante con strada comunale Ponticelli, eredi Parte_2
, , salvo altri.
[...] Persona_1
3. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti nonché all'UTE territorialmente competente di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ed a tutti gli ulteriori adempimenti dovuti in dipendenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 3 novembre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 06/10/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 964/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FANTINI ANTONELLA, con domicilio eletto in Via Antinori 66034
Lanciano ITALIA presso il difensore.
ATTORE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._3
(c.f.: ) Controparte_3 C.F._4 con il patrocinio dell'Avv.. Giuseppe Ciccarelli (c.f. , C.F._5 domicilio eletto presso il difensore. in Vasto, alla via Bachelet n. 18, contro
(C.F. Controparte_4 C.F._6
(c.f.: ) Controparte_5 C.F._7
(c.f.: Controparte_6 C.F._8
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: CA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
pagina1 di 8 Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e avversa, in accoglimento della domanda proposta:
1) Pronunciare l'estromissione dal giudizio di , Controparte_1 CP_2
e .
[...] Controparte_3
2) accertare e dichiarare che ha acquistato, per Parte_1 intervenuta usucapione, il diritto di proprietà del seguente immobile: terreno, recintato, sito in Lanciano, via Colle Pizzuto, foglio 33 part.lle n. 1152 e 907 del Catasto terreni del Comune di Lanciano nonché fabbricato in cemento prefabbricato, sullo stesso terreno realizzato, in Catasto fabbricati del
Comune di Lanciano al foglio 33 part.lla n. 1152 - confinante con strada comunale Ponticelli, eredi , , salvo Parte_2 Persona_1 altri.
3) ordinare ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e dei RR.II. di effettuare le conseguenti trascrizioni, modifiche ed attività necessarie a che la nuova situazione di diritto risulti evidenziata, esonerandoli da ogni responsabilità ed ingerenza;
4) condannare i convenuti , e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_3
Chiede, ai sensi dell' art. 12 – bis, n. 2, D.lgs 28/2010, trattandosi di mediazione obbligatoria, la condanna di , e , Controparte_1 CP_2 CP_3 che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, nonché, ai sensi dell'art. art. 12 – bis, n. 3, la condanna al pagamento dei medesimi, in favore di , di una somma equitativamente Parte_1 determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
5) Dichiarare la compensazione integrale delle spese nei confronti di
[...]
, , . Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
6) In linea subordinata, compensare integralmente le spese di giudizio anche nei confronti di , e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI CONVENUTA
pagina2 di 8 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti , Controparte_1
e per le ragioni meglio illustrate in Controparte_2 Controparte_3 premessa e per l'effetto estrometterli dal presente giudizio, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Nessuno conclude per i convenuti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con ricorso in data 14.12.2023 ha convenuto Parte_1 in giudizio i convenuti come in epigrafe indicati, per sentir dichiarare l'acquisto, per intervenuta usucapione, del terreno sito in Lanciano, via Colle
Pizzuto, foglio 33 part.lle n. 1152 e 907 NCT del Comune di Lanciano, e del sovrastante fabbricato in cemento prefabbricato, identificato in Catasto fabbricati del Comune di Lanciano al foglio 33 part.lla n. 1152.
Ha dedotto l'attore che l'immobile oggetto di domanda risulta intestato alla propria madre , è stato posseduto esso esponente sin Controparte_7 dal 1981, in modo continuo, pubblico, pacifico ed ininterrotto, esercitandovi diverse attività, fra le quali anche quella di meccanico, uti domini, senza che alcuno abbia mai contestato alcunché, ed ha, altresì, provveduto a sostenere le spese amministrative nonché di progettazione, realizzazione e montaggio,
a propria cura e spese esclusive, del prefabbricato, pagando tutti i lavori edili, le utenze e, anche dopo la chiusura dell'attività di meccanico, ha continuato ad utilizzare il prefabbricato e il terreno circostante, comportandosi come proprietario, utilizzandolo come rimessa per tutte le sue attrezzature a cui, nel corso degli anni, se ne sono aggiunte altre per il suoi hobbies (falegname e fabbro) e come garage per le proprie auto e moto.
A , deceduta il 8.4.2022 sono succeduti gli eredi Controparte_7 [...]
, , mentre la Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 chiamata ha rinunciato all'eredità della madre Controparte_8 per cui sono stati chiamati suoi tre figli, , Controparte_1 CP_2
e .
[...] Controparte_3
La procedura di mediazione prot. 92/2023 promossa dall'attore si è conclusa con esito negativo in quanto, mentre , Controparte_4 [...]
, hanno aderito alla domanda Controparte_5 Controparte_6
pagina3 di 8 proposta da , riconoscendone il possesso ad Parte_1 usucapionem, mentre , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
non sono comparsi, preannunciando di voler rinunciare all'eredità.
[...]
I suddetti sigg. , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
si sono costituiti nel presente giudizio eccependo il difetto di
[...] legittimazione passiva, chiedendo quindi di essere estromessi con la condanna dell'attore alle spese.
Gli altri convenuti sono rimasti contumaci.
L'attore ha proposto azione interrogatoria ai sensi dell'art. 749 cpc, chiedendo al giudice la fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 481 cc, ai convenuti , e per Controparte_1 Controparte_2 CP_9 CP_10
l'accettazione dell'eredità di;
i convenuti hanno Controparte_7 depositato, il 12.9.24, dichiarazione di non accettazione dell'eredità.
Quindi l'attore ha proposto azione interrogatoria nei confronti di nata a [...] il [...], figlia di , e Controparte_11 Persona_2
, nata a [...] il [...], figlia di Controparte_12 CP_3
, con separato giudizio n. 545/2024 Vol., per fissare un termine per la
[...] dichiarazione di accettazione o di rinunzia all'eredità di . Controparte_7
Fissato il termine di 3 mesi per accettare l'eredità, con ordinanza in data
10.1.2025, notificata a il 20.1.2025 e a Parte_3 CP_12
il 3.2.25, lo stesso è scaduto senza che le medesime abbiano rilasciato
[...] dichiarazione, decadendo dal diritto di accettare l'eredità di CP_7
.
[...]
Con ordinanza 12.5.2025 venivano ammessi l'interrogatorio formale e la prova testimoniale all'udienza del 18.6.2025, nella quale i convenuti non sono comparsi a rendere l'interrogatorio, con le conseguenze ex art. 232 cpc,
e sono stati sentiti i testi;
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 06/10/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
pagina4 di 8 I. La domanda di usucapione è fondata e ve accolta perché corredata da prova valutabile in positivo ai fini del suo accoglimento.
II. L'attore ha esperito il tentativo di mediazione rimasto infruttuoso per la circostanza che alcuni dei chiamati all'eredità non avevano ancora preso posizione in ordine all'accettazione, il cui termine decennale era ancora per loro in decorrenza.
III. La prova testimoniale raccolta ha confermato in modo univoco e circostanziato, che può pertanto ritenersi esaustivo, in ordine alla circostanza che gli immobili contemplati nella domanda siano stati utilizzati, curati, e mantenuti dall'odierno attore;
in particolare è confermata la realizzazione a sua cura e spese del capannone insistente sull'area, e l'utilizzo di questo dapprima ad opificio per l'attività artigianale dallo stesso operata nel sito, poi per utilità personale connessa alla coltivazione di attività di svago.
IV. Risulta quindi la conseguente fruizione dell'utilità dei beni, mediante accesso ed occupazione e sulla costante permanenza in loco, con la contestuale assenza di qualsivoglia forma di opposizione o contestazione da parte dei convenuti o dei rispettivi danti causa, o per loro conto.
V. Richiamato il risultato della prova per testi, altresì in quanto scevra da valutazioni soggettive in ordine alla qualificazione giuridica dell'animo detentivo, e positiva in ordine alla conferma degli elementi descrittivi l'atteggiamento tenuto dall' attore e dai convenuti in relazione alla tenuta dei beni, devono riconoscersi assunti agli atti di questo giudizio elementi probatori tali da ritenere che l'odierno attore ha posseduto gli immobili oggetto della domanda per un periodo e con l'animus possidendi necessario e sufficiente a ritenere concretizzato in suo favore gli elementi giuridici e di fatto da cui deriva la possibilità di invocare con successo l'applicazione dell'istituto in oggetto, i cui presupposti devono ritenersi quindi pienamente verificati.
VI. A fronte di tali conclusioni non si rinvengono, deduzioni o elementi probatori valutabili in senso contrario.
VII. In particolare, i convenuti contumaci hanno riconosciuto in sede di pagina5 di 8 mediazione i caratteri costitutivi del possesso ad usucapionem rivendicato dall'attore; il contegno processuale dei convenuti costituiti non ha assunto posizione rispetto alla domanda, evidenziando il difetto di legittimazione in quanto non assunta da loro la qualifica di erede.
VIII. I successivi adempimenti processuali incidentali (con la proposizione di actio interrogatoria nei confronti di questi ultimi e poi nei confronti degli ulteriori chiamati) comporta l'effetto di cui all'art.522 CC con incremento (o in caso di successione testamentaria - dell'art.676 CC con l'accrescimento) del diritto agli altri coeredi (i convenuti contumaci) della quota in successione inizialmente spettante a
[...]
Controparte_8
IX. La domanda, pertanto, deve essere accolta, ed il sig. Parte_1
riconosciuto titolare delle aree contemplate in domanda a
[...] seguito di intervenuta usucapione. Nulla per le spese in relazione alla posizione dei convenuti contumaci
****
X. Venendo alla posizione dei convenuti costituiti, assume rilievo che l'interesse alla definizione di questo aspetto ha avuto sin dall'inizio della controversia, al solo fine del sindacato sulla correttezza della loro vocatio in ius e della conseguente regolazione dele spese di lite.
XI. Va dichiarata l'estromissione dei convenuti costituiti, in quanto non titolari dei beni all'atto della citazione;
le spese di lite vanno invece integralmente compensate, sulla base delle considerazioni che seguono
XII. A fronte dell'iniziativa della parte attrice, anche stragiudiziale, la posizione dei convenuti è stata caratterizzata dal non aver preso posizione in ordine all'accettazione dell'eredità loro devoluta, attendendo solo il formale interpello formulato in via incidentale in questo giudizio, quando in effetti avrebbero potuto attivarsi in questa direzione ben prima dell'azione attorea, avendone avute per note le intenzioni al più tardi con la chiamata in mediazione. Questo atteggiamento che peraltro è del tutto legittimo, non può però
pagina6 di 8 comportare il carico di spesa alla controparte, quanto meno in considerazione che anche nell'atto di costituzione essi si limitano a contestare la propria legittimazione passiva, per non avere accettato l'eredità, chiedendo di essere estromessi, restando non nota anche in questa fase la loro intenzione connessa alla chiamata all'eredità. Va invece considerata la pendenza, anche alla data di costituzione, del termine per l'accettazione, dato che essi hanno dedotto anche in comparsa di avere preannunciato la rinuncia ma di fatto questa non era formalizzata. Il contenuto della costituzione sostanzialmente conferma la permanenza dell'atteggiamento inerziale, (i convenuti legittimamente dichiarano di non prendere posizione in ordine alla domanda in quanto chiamati all'eredità e al fine di impedire accettazione tacita, ma di fatto continuano a non pronunciarsi sull'accettazione fino all'avvio dell'actio interrogatoria) e chiarifica all'attore le attività da svolgere, determinandolo ad attivare l'actio interrogatoria nei confronti dei chiamati.
XIII. In ragione del contegno inerziale dei convenuti, non si ritiene motivo di addebito all'attore delle spese di lite la possibilità di previo ricorso alla giustizia per la nomina di curatore dell'eredità giacente, o per l'esercizio dell'actio interrogatoria prima dell'azione giudiziale.
XIV. Non sussistono presupposti per le pronunce ai sensi dell'art.12bis Dlg
28/2010 in quanto la mancata partecipazione alla mediazione degli odierni convenuti costituiti è giustificata dalla comunicata intenzione di rinunciare all'eredità, che implica il difetto della qualità di erede presupposto per la valida partecipazione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'estromissione dei convenuti (c.f. Controparte_1
) (c.f.: ) e C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(c.f.: ) Controparte_3 C.F._4
2. Accerta e dichiara che ha acquistato, per Parte_1 intervenuta usucapione, il diritto di proprietà del seguente immobile:
pagina7 di 8 terreno, recintato, sito in Lanciano, via Colle Pizzuto, foglio 33 part.lle n. 1152 e 907 del Catasto terreni del Comune di Lanciano nonché fabbricato in cemento prefabbricato, sullo stesso terreno realizzato, in
Catasto fabbricati del Comune di Lanciano al foglio 33 part.lla n. 1152
- confinante con strada comunale Ponticelli, eredi Parte_2
, , salvo altri.
[...] Persona_1
3. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti nonché all'UTE territorialmente competente di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ed a tutti gli ulteriori adempimenti dovuti in dipendenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 3 novembre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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