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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/05/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5669/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5669/2021 promossa da:
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Eleonora Parte_1 C.F._1
Spolti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente
“Voglia l'On. Giudice adito, contrariis rejectis, per le ragioni in atti revocare il decreto ingiuntivo e statuire che il sig. nulla deve quantomeno per intervenuta prescrizione dell'originario Parte_1 credito;
in via subordinata dichiarare comunque non dovuti il capitale e gli interessi nella misura ingiunta, giusta contestazione dell'opponente non replicata dall'opposta, nonché comunque le spese monitorie. Artt. 91 e 96 c.p.c. ”.
Conclusioni per parte opposta
“In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_2 , della somma di € 10.639,79 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse
[...] risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , della suddetta somma;
Controparte_1
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali del 15%;
4) In via istruttoria, si produce copia integrale del fascicolo monitorio comprensivo di documenti da 1 a 7 (di cui si chiede comunque l'acquisizione) e si allegano i seguenti documenti indicati in narrativa: (all. A) procura alle liti;
(doc. 1) certificato camerale storico;
(doc. 2) procura notarile da;
(doc 3) procura – ; Per_1 CP_1 Controparte_1 Controparte_2
(doc. 4) visura;
(doc. 5) procura da a dott.ssa (doc. CP_1 CP_2 CP_2 Per_1
6) elenco crediti omissato;
(doc. 7) lettera DBT;
(doc. 8) solleciti di pagamento.”
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Thema decidendum. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. la società
[...]
mandataria della società ha chiesto e ottenuto che il Controparte_2 Controparte_1
Tribunale di Bergamo ingiungesse al signor di pagare l'importo di € Parte_2
10.639,79 oltre interessi, pari al saldo debitore maturato per la mancata restituzione della somma ricevuta dalla cedente Fiditalia s.p.a. con cui l'ingiunto aveva stipulato il contratto di finanziamento n. 10193010881990 (doc. 3 fasc.mon.)
1.1. L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_2
1677/2021 emesso dal Tribunale di Bergamo il 23 maggio 2021 in ragione dell'estinzione del
CP credito vantato da per intervenuta prescrizione.
In via subordinata parte opponente ha eccepito l'insussistenza della pretesa creditoria in ragione dell'inadempimento del creditore.
In via ulteriormente subordinata, l'opponente ha contestato la debenza della somma pretesa atteso CP che dalla stessa documentazione prodotta da risulterebbe che il capitale dovuto è pari ad €
4.850,00, mentre l'importo richiesto a titolo di interessi è stato quantificato senza indicazione dei criteri di computo.
2. Accoglimento dell'opposizione. L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.
2.1. Parte opposta, quale attrice in senso sostanziale, ai sensi dell'art. 2697, I comma cod.civ., ha offerto la prova del titolo vantato nei confronti del signor , producendo il contratto di Parte_1
finanziamento sub doc. 3, e allegando l'inadempimento del convenuto opponente mediante la produzione dell'estratto conto sub doc. 7 fasc.mon. (in ordine all'onere di allegazione dell'inadempimento della controparte convenuta cfr. Cass. Sezioni Unite n.13533/2001).
2.2. Come anticipato (v. § 1.1.) parte opponente ha eccepito la prescrizione del diritto vantato da
CP
.
L'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente è fondata.
Il contratto oggetto di causa in ordine alla restituzione della somma mutuata prevede quanto segue:
La prima rata, la cui scadenza era il 30 maggio 2006, è stata pagata tramite RID il 15 maggio 2006.
CP Questa circostanza emerge dalla documentazione contabile prodotta dalla stessa società (cfr. estratto conto prodotto sub doc. 7 fasc.mon.).
L'ultima rata doveva pertanto essere pagata il 30 ottobre 2007.
Come costantemente ribadito dalla Corte di cassazione (la cui giurisprudenza è peraltro citata proprio da parte opposta), nel contratto di mutuo l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei
(il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (termini mutuati da Cass. N. 4232/2023).
Da tanto discende che il termine prescrizionale è decorso a far data dal 1 novembre 2007 e che è maturato nel 2017, dieci anni dopo.
La società opposta per provare l'infondatezza di tale eccezione ha prodotto, tra le altre, le missive del 17 giugno 2011, del 27 febbraio 2013, del 4 aprile 2014 e del 19 giugno 2015 (doc. 8 fasc.opposta) con cui è stato comunicato al signor il mancato pagamento delle rate, con Parte_1
invito ad adempiere. CP Come correttamente eccepito da parte opponente, la società non ha però offerto la prova dell'invio delle suddette comunicazioni di cui non solo non viene offerta la prova della ricezione, ma non viene neanche offerta la prova della relativa spedizione.
Da tanto discende che parte opposta non ha fornito la prova di atti interruttivi della prescrizione, atteso che il primo atto di parte opposta notificato al signor di cui si ha prova è il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto il cui procedimento di notifica si è perfezionato l'8 giugno 2021, dunque ben oltre lo spirare del termine di prescrizione.
2.3. Da quanto illustrato nei paragrafi precedente discende l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Responsabilità aggravata di parte opposta. La condotta processuale della società opposta merita di essere sanzionata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., norma volta a sanzionare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia, oltre che a reprimere il danno arrecato a controparte coinvolta in un procedimento condotto con comportamenti gravemente negligenti.
Nel corso del processo, la società opposta ha violato il principio del contraddittorio, principio cardine del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., che, con il disposto di cui all'art. 88 c.p.c., pretende una seria conduzione dialettica del giudizio, in ciò consistendo il proprium del processo.
A fronte delle puntuali eccezioni in fatto e in diritto svolte da parte opponente nell'atto di citazione soprattutto per quanto concerne l'eccezione di prescrizione ed in particolare per quanto concerne l'insussistenza di atti interruttivi (parte opponente ha eccepito di non aver mai ricevuto le comunicazioni prodotte da controparte del cui invio e recezione questa non offriva comunque prova) parte opponente ha ritenuto di non dover svolgere puntuali contro argomentazioni, arrivando a redigere la comparsa conclusionale copiando e incollando il testo della comparsa di costituzione e risposta, come se non si stesse svolgendo un processo. In sintesi, parte opposta ha proceduto nel deposito dei propri atti in un procedere monologante. Tale postura processuale, che ha visto dunque parte opposta non tenere in nessuna considerazione la prospettazione difensiva di controparte soprattutto in ordine alla mancata ricezione degli assunti atti interruttivi della prescrizione (fosse anche per censurarne l'infondatezza) trova ulteriore conferma nel tenore della memoria conclusiva che, come già detto, si risolve in un copia e incolla della comparsa costituzionale, come se controparte fosse rimasta silente.
3.1. In ragione della gravità della condotta processuale di parte opponente e della funzione punitiva dell'art. 96 c.p.c., assunte le spese di lite quale parametro per la determinazione della sanzione (cfr. ex multis Cass. 17902/2019), questo Giudice ritiene equo determinare il quantum da versare a parte opposta in una somma pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di spese legali, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
4. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. e le spese pertanto sono poste a carico di parte opposta. Visto il D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i valori minimi per la fase decisoria per compenso professionale è liquidato l'importo di € 2.547,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione.
2. Revoca il decreto ingiuntivo n.1677/2021 emesso dal Tribunale di Bergamo il 23 maggio
2021 e pubblicato il 24 maggio 2021.
3. Condanna la società la società mandataria della società Controparte_2 [...]
alla rifusione delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Parte_2 liquida in € 2.547,00per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA.
4. Condanna la società mandataria della società Controparte_2 Controparte_1
a pagare in favore l'importo di € 1.273,50, oltre interessi
[...] Parte_2
legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Bergamo, 19 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5669/2021 promossa da:
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Eleonora Parte_1 C.F._1
Spolti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente
“Voglia l'On. Giudice adito, contrariis rejectis, per le ragioni in atti revocare il decreto ingiuntivo e statuire che il sig. nulla deve quantomeno per intervenuta prescrizione dell'originario Parte_1 credito;
in via subordinata dichiarare comunque non dovuti il capitale e gli interessi nella misura ingiunta, giusta contestazione dell'opponente non replicata dall'opposta, nonché comunque le spese monitorie. Artt. 91 e 96 c.p.c. ”.
Conclusioni per parte opposta
“In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_2 , della somma di € 10.639,79 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse
[...] risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , della suddetta somma;
Controparte_1
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali del 15%;
4) In via istruttoria, si produce copia integrale del fascicolo monitorio comprensivo di documenti da 1 a 7 (di cui si chiede comunque l'acquisizione) e si allegano i seguenti documenti indicati in narrativa: (all. A) procura alle liti;
(doc. 1) certificato camerale storico;
(doc. 2) procura notarile da;
(doc 3) procura – ; Per_1 CP_1 Controparte_1 Controparte_2
(doc. 4) visura;
(doc. 5) procura da a dott.ssa (doc. CP_1 CP_2 CP_2 Per_1
6) elenco crediti omissato;
(doc. 7) lettera DBT;
(doc. 8) solleciti di pagamento.”
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Thema decidendum. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. la società
[...]
mandataria della società ha chiesto e ottenuto che il Controparte_2 Controparte_1
Tribunale di Bergamo ingiungesse al signor di pagare l'importo di € Parte_2
10.639,79 oltre interessi, pari al saldo debitore maturato per la mancata restituzione della somma ricevuta dalla cedente Fiditalia s.p.a. con cui l'ingiunto aveva stipulato il contratto di finanziamento n. 10193010881990 (doc. 3 fasc.mon.)
1.1. L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_2
1677/2021 emesso dal Tribunale di Bergamo il 23 maggio 2021 in ragione dell'estinzione del
CP credito vantato da per intervenuta prescrizione.
In via subordinata parte opponente ha eccepito l'insussistenza della pretesa creditoria in ragione dell'inadempimento del creditore.
In via ulteriormente subordinata, l'opponente ha contestato la debenza della somma pretesa atteso CP che dalla stessa documentazione prodotta da risulterebbe che il capitale dovuto è pari ad €
4.850,00, mentre l'importo richiesto a titolo di interessi è stato quantificato senza indicazione dei criteri di computo.
2. Accoglimento dell'opposizione. L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.
2.1. Parte opposta, quale attrice in senso sostanziale, ai sensi dell'art. 2697, I comma cod.civ., ha offerto la prova del titolo vantato nei confronti del signor , producendo il contratto di Parte_1
finanziamento sub doc. 3, e allegando l'inadempimento del convenuto opponente mediante la produzione dell'estratto conto sub doc. 7 fasc.mon. (in ordine all'onere di allegazione dell'inadempimento della controparte convenuta cfr. Cass. Sezioni Unite n.13533/2001).
2.2. Come anticipato (v. § 1.1.) parte opponente ha eccepito la prescrizione del diritto vantato da
CP
.
L'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente è fondata.
Il contratto oggetto di causa in ordine alla restituzione della somma mutuata prevede quanto segue:
La prima rata, la cui scadenza era il 30 maggio 2006, è stata pagata tramite RID il 15 maggio 2006.
CP Questa circostanza emerge dalla documentazione contabile prodotta dalla stessa società (cfr. estratto conto prodotto sub doc. 7 fasc.mon.).
L'ultima rata doveva pertanto essere pagata il 30 ottobre 2007.
Come costantemente ribadito dalla Corte di cassazione (la cui giurisprudenza è peraltro citata proprio da parte opposta), nel contratto di mutuo l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei
(il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (termini mutuati da Cass. N. 4232/2023).
Da tanto discende che il termine prescrizionale è decorso a far data dal 1 novembre 2007 e che è maturato nel 2017, dieci anni dopo.
La società opposta per provare l'infondatezza di tale eccezione ha prodotto, tra le altre, le missive del 17 giugno 2011, del 27 febbraio 2013, del 4 aprile 2014 e del 19 giugno 2015 (doc. 8 fasc.opposta) con cui è stato comunicato al signor il mancato pagamento delle rate, con Parte_1
invito ad adempiere. CP Come correttamente eccepito da parte opponente, la società non ha però offerto la prova dell'invio delle suddette comunicazioni di cui non solo non viene offerta la prova della ricezione, ma non viene neanche offerta la prova della relativa spedizione.
Da tanto discende che parte opposta non ha fornito la prova di atti interruttivi della prescrizione, atteso che il primo atto di parte opposta notificato al signor di cui si ha prova è il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto il cui procedimento di notifica si è perfezionato l'8 giugno 2021, dunque ben oltre lo spirare del termine di prescrizione.
2.3. Da quanto illustrato nei paragrafi precedente discende l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Responsabilità aggravata di parte opposta. La condotta processuale della società opposta merita di essere sanzionata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., norma volta a sanzionare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia, oltre che a reprimere il danno arrecato a controparte coinvolta in un procedimento condotto con comportamenti gravemente negligenti.
Nel corso del processo, la società opposta ha violato il principio del contraddittorio, principio cardine del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., che, con il disposto di cui all'art. 88 c.p.c., pretende una seria conduzione dialettica del giudizio, in ciò consistendo il proprium del processo.
A fronte delle puntuali eccezioni in fatto e in diritto svolte da parte opponente nell'atto di citazione soprattutto per quanto concerne l'eccezione di prescrizione ed in particolare per quanto concerne l'insussistenza di atti interruttivi (parte opponente ha eccepito di non aver mai ricevuto le comunicazioni prodotte da controparte del cui invio e recezione questa non offriva comunque prova) parte opponente ha ritenuto di non dover svolgere puntuali contro argomentazioni, arrivando a redigere la comparsa conclusionale copiando e incollando il testo della comparsa di costituzione e risposta, come se non si stesse svolgendo un processo. In sintesi, parte opposta ha proceduto nel deposito dei propri atti in un procedere monologante. Tale postura processuale, che ha visto dunque parte opposta non tenere in nessuna considerazione la prospettazione difensiva di controparte soprattutto in ordine alla mancata ricezione degli assunti atti interruttivi della prescrizione (fosse anche per censurarne l'infondatezza) trova ulteriore conferma nel tenore della memoria conclusiva che, come già detto, si risolve in un copia e incolla della comparsa costituzionale, come se controparte fosse rimasta silente.
3.1. In ragione della gravità della condotta processuale di parte opponente e della funzione punitiva dell'art. 96 c.p.c., assunte le spese di lite quale parametro per la determinazione della sanzione (cfr. ex multis Cass. 17902/2019), questo Giudice ritiene equo determinare il quantum da versare a parte opposta in una somma pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di spese legali, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
4. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. e le spese pertanto sono poste a carico di parte opposta. Visto il D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i valori minimi per la fase decisoria per compenso professionale è liquidato l'importo di € 2.547,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione.
2. Revoca il decreto ingiuntivo n.1677/2021 emesso dal Tribunale di Bergamo il 23 maggio
2021 e pubblicato il 24 maggio 2021.
3. Condanna la società la società mandataria della società Controparte_2 [...]
alla rifusione delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Parte_2 liquida in € 2.547,00per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA.
4. Condanna la società mandataria della società Controparte_2 Controparte_1
a pagare in favore l'importo di € 1.273,50, oltre interessi
[...] Parte_2
legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Bergamo, 19 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo