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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/09/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2225/2024 promossa da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gigliotti, giusta procura in atti,
-opponente-
contro
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Marano, Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 10.07.2024, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 85/2024, chiedendo – previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Assessorato Regionale alla Salute - dichiararsene la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia e, per l'effetto, disporsi la sua revoca. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio odierna opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 con conseguente conferma del decreto ingiuntivo qui impugnato. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va premesso che il presente giudizio trae origine dal ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n.
85/2024 con cui era stato intimato alla parte opponente il pagamento, in favore dell'odierna opposta, dell'importo pari a 23.183,16 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo, a titolo di compenso per l'attività di compilazione periodica dei libretti sanitari dei propri assistiti.
Va altresì osservato che, nel caso di specie, non appare condivisibile l'istanza con cui l' Pt_1 opponente ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa l'Assessorato Regionale alla Salute al fine di essere da questo manlevata nell'ipotesi di condanna alla corresponsione, in favore dell'odierna opposta, della somma ingiunta, in quanto – non trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio necessario – la cognizione relativa al rapporto tra l' e l'Assessorato e Pt_1 all'interpretazione data da quest'ultimo all'Accordo Integrativo Regionale (c.d. avrebbe CP_2 rischiato solo di ritardare ulteriormente il soddisfacimento delle ragioni di credito dell'odierna opposta.
Tanto premesso, va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione;
in particolare, l'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segue il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., in quanto per giurisprudenza pacifica (ex multis, Cassazione 27 giugno 2000 n. 8718; Cassazione 7 giugno 2013
n. 14444), nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti poiché ciascuna di esse assume la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
In particolare, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di onere della prova (ex multis, Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi che se da un lato la pretesa azionata trova fondamento nell'art. 4, lett. c), dell' il quale prevede che “Allo scopo CP_2 di reintrodurre l'uso del libretto sanitario nella nostra Regione, le devono Parte_2 predisporre la stampa del nuovo libretto sanitario individuale che deve essere quindi distribuito presso tutti i punti nascita pubblici e privati accreditati, ma anche presso gli sportelli di scelta/revoca delle di famiglia della Regione Sicilia sono tenuti alla compilazione Parte_3 periodica del Libretto individuale sanitario pediatrico (custodito dai rappresentanti legali dell'assistito) relativamente alle parti di loro competenza. Esso è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari. La struttura del libretto sanitario pediatrico viene definita e aggiornata dal Comitato regionale di pediatria e costituisce modello unico regionale da adottarsi da parte delle Pediatri di famiglia viene corrisposta, Controparte_3 per il suddetto compito, una quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1 gennaio 2011. Le A.S.P. predisporranno gli opportuni controlli per la verifica dell'effettivo e corretto utilizzo dello strumento”, dall'altro la parte opponente – sulla quale, come detto, gravava l'onere di provare l'avvenuto adempimento o l'impossibilità di adempiere per cause non imputabili (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 13553/2001) – non ha dimostrato in giudizio di aver adempiuto l'obbligazione sulla stessa gravante.
Sul punto, autorevole giurisprudenza di merito (cfr. Corte di Appello di Catania, sentenza n.
234/2024) - alla quale si ritiene di dare continuità - ha pacificamente affermato che “contrariamente a quanto in assunto, il compenso (fisso) previsto per l'attività di compilazione del libretto pediatrico non costituisce una quota fissa della retribuzione, essendo dovuto in ragione dello svolgimento da parte del medico di detta attività. 5.1 È poi corretta l'interpretazione data dal primo giudice dell'art. 4, lett. c), dell'AIR. Tale previsione contrattuale prevede un compenso in favore del pediatra di famiglia per l'attività di compilazione del libretto pediatrico, attività che non si esaurisce nella prima compilazione, essendo tenuto il medico alla “compilazione periodica” del documento ai fini dell'attuazione del “programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva”, con onere di sorveglianza a carico delle aziende sanitarie. Il pediatra è quindi obbligato ad aggiornare il libretto, “quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari” e, a fronte di tale obbligo, è prevista una “quota annua di
10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1.1.2011”. La formulazione letterale Part della previsione pattizia non autorizza l'interpretazione proposta dall' secondo cui il compenso sarebbe dovuto una tantum per la sola attività di prima compilazione;
non si ravvisa, peraltro, la differenza ontologica tra prima compilazione e aggiornamento periodico del libretto, attività, quest'ultima, che può essere più o meno impegnativa a seconda dell'andamento della salute del Part minore nel periodo.
6. La condotta dell' , che ha sospeso il pagamento dell'indennità di compilazione periodica, configura inadempimento della previsione della contrattazione collettiva, anche se la condotta è stata tenuta dall' in osservanza alle disposizioni impartite Pt_1 dall'Assessorato Regionale della Salute. A tal riguardo deve anzitutto richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. 11566/2021, cui sono seguite nn. 15678, 15679, 15680 e 20390/2021), che, pronunciando su questioni analoghe, ha chiarito che i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie hanno natura di rapporti libero professionali parasubordinati, nei quali l'ente pubblico, operando nell'ambito esclusivo del diritto privato, “assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva” e “non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo al di fuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato sicché le iniziative delle parti e i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata”; le Aziende sanitarie non possono quindi “sottrarsi unilateralmente al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte quanto al trattamento economico spettante al personale del comparto sanità ed a quello del regime convenzionale sulla base delle previsioni contenute nei contratti e negli accordi collettivi nazionali ed integrativi”, nemmeno per realizzare l'obiettivo del rientro dal disavanzo (cfr. ancora Cass. cit.).
6.1 Inconferente è poi il richiamo all'interpretazione fornita dalla Regione alla norma della Con contrattazione collettiva (cfr. terzo motivo), posto che l' , benché reso esecutivo con decreto assessoriale, resta atto di natura pattizia. La Regione, piuttosto, è vincolata al rispetto della Con contrattazione collettiva e dell' stipulato all'esito della procedura di contrattazione regionale e va escluso il potere unilaterale di rideterminazione del trattamento retributivo, in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le più recenti Cass. n.
31387/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata) - al quale questa Corte intende uniformarsi -, espresso per l'impiego pubblico contrattualizzato e ora ribadito in relazione ai rapporti Part convenzionali. Parimenti, l' non ha il potere di sottrarsi unilateralmente alla previsione dell'Accordo Integrativo Regionale.
6.2 Né può rilevare in senso contrario l'argomento fondato Part sulla conformità dell'interpretazione dell'Assessorato - cui l' si è attenuta - al parere espresso dal Comitato Regionale di Pediatria, (avente efficacia vincolante ai sensi dell'art. 17 lett. a) dell'AIR). L' si è limitata a produrre la nota assessoriale del 22.05.2022 nella quale viene Pt_1 richiamato il verbale del Comitato permanente di pediatria di libera scelta del 9.07.2013, nel quale
è contenuto il parere vincolante. Detto parere - prodotto in atti dall'appellata -, reso in risposta alla Part richiesta dell' di del 29.01.2013, afferma che “il primo compilatore del libretto di Pt_4 ciascun assistito percepirà il compenso di € 10,00 frazionato in dodicesimi, come avviene anche per tutti gli altri istituti contrattuali previsti dall'AIR vigente”. Tale asserzione, tuttavia, va interpretata Part in relazione al quesito formulato dall' di nella nota del 29.01.2013, anch'essa versata Pt_4 agli atti di causa dalla parte appellata. In detta nota si legge che il quesito formulato atteneva specificamente al caso di revoca e scelta di un nuovo pediatra, chiedendosi al Comitato di chiarire se, in tal caso, la quota annua dovesse essere corrisposta ad entrambi i medici “oppure frazionata in dodicesimi e corrisposta per il numero di mesi in cui l'assistito è in carico a ciascuno dei
Professionisti”. A fronte di tale contenuto del quesito, invero, la risposta del Comitato non supporta affatto la tesi dell' appellante secondo cui essa avrebbe conformato la sua condotta a un Pt_1 parere vincolante che imponeva la liquidazione dell'indennità di compilazione una tantum solo per la prima compilazione, dovendosi invece riferire l'espressione “primo compilatore” all'ipotesi specifica di revoca del precedente e scelta di un nuovo pediatra nel corso dell'anno nel quale deve essere corrisposta, appunto, la “quota annua” (non necessariamente di prima compilazione del Part libretto, per come deve ritenersi logico). Parimenti, l' non ha il potere di sottrarsi unilateralmente alla previsione dell'Accordo Integrativo Regionale.
6.2 Né può rilevare in senso Part contrario l'argomento fondato sulla conformità dell'interpretazione dell'Assessorato - cui l' si
è attenuta - al parere espresso dal Comitato Regionale di Pediatria, (avente efficacia vincolante ai sensi dell'art. 17 lett. a) dell'AIR). L' si è limitata a produrre la nota assessoriale del Pt_1
22.05.2022 nella quale viene richiamato il verbale del Comitato permanente di pediatria di libera scelta del 9.07.2013, nel quale è contenuto il parere vincolante. Detto parere - prodotto in atti Part dall'appellata -, reso in risposta alla richiesta dell' di del 29.01.2013, afferma che “il Pt_4 primo compilatore del libretto di ciascun assistito percepirà il compenso di € 10,00 frazionato in dodicesimi, come avviene anche per tutti gli altri istituti contrattuali previsti dall'AIR vigente”. Part Tale asserzione, tuttavia, va interpretata in relazione al quesito formulato dall' di Pt_4 nella nota del 29.01.2013, anch'essa versata agli atti di causa dalla parte appellata. In detta nota si legge che il quesito formulato atteneva specificamente al caso di revoca e scelta di un nuovo pediatra, chiedendosi al Comitato di chiarire se, in tal caso, la quota annua dovesse essere corrisposta ad entrambi i medici “oppure frazionata in dodicesimi e corrisposta per il numero di mesi in cui l'assistito è in carico a ciascuno dei Professionisti”. A fronte di tale contenuto del quesito, invero, la risposta del Comitato non supporta affatto la tesi dell' appellante Pt_1 secondo cui essa avrebbe conformato la sua condotta a un parere vincolante che imponeva la liquidazione dell'indennità di compilazione una tantum solo per la prima compilazione, dovendosi invece riferire l'espressione “primo compilatore” all'ipotesi specifica di revoca del precedente e scelta di un nuovo pediatra nel corso dell'anno nel quale deve essere corrisposta, appunto, la
“quota annua” (non necessariamente di prima compilazione del libretto, per come deve ritenersi logico). 7. È parimenti infondato il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante deduce l'inadempimento della controparte all'onere di provare l'attività compilativa del libretto. La parte creditrice ha allegato l'elenco degli assistiti (con l'indicazione per ciascuno di essi della data di nascita). L'importo annuale spettante a titolo di indennità di compilazione del libretto si ricava pertanto da un semplice calcolo matematico, moltiplicando il numero degli assistiti per 10,00 euro.
Va richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza lavoristica secondo il quale «nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato» (Cass., sez. lav., n. 21302/2019). Nel caso di specie, poi, l'onere di Part contestazione specifica appare rafforzato dal fatto che l' ha piena conoscenza del numero di assistiti in carico a ciascun pediatra di libera scelta in ciascun anno ed è conseguentemente in grado di verificare l'esattezza dell'allegazione di controparte. Essendo l'indennità periodica di compilazione del libretto commisurata unicamente al numero degli assistiti e potendo, anzi Part dovendo, l' vigilare sull'“effettivo e corretto utilizzo” del libretto sanitario ai fini di verificare il perseguimento degli obiettivi del programma sanitario cui lo strumento è preposto, il documento prodotto appare sufficiente a comprovare l'insorgenza del credito”.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va quindi rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo qui opposto, del quale si dichiara altresì la definitiva esecutività ai sensi dell'art. 654
c.p.c.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta l'opposizione, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo n. 85/2024; condanna parte opponente al pagamento, in favore di delle spese processuali che Controparte_1 si liquidano in complessivi 2.500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 17 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2225/2024 promossa da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gigliotti, giusta procura in atti,
-opponente-
contro
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Marano, Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 10.07.2024, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 85/2024, chiedendo – previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Assessorato Regionale alla Salute - dichiararsene la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia e, per l'effetto, disporsi la sua revoca. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio odierna opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 con conseguente conferma del decreto ingiuntivo qui impugnato. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va premesso che il presente giudizio trae origine dal ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n.
85/2024 con cui era stato intimato alla parte opponente il pagamento, in favore dell'odierna opposta, dell'importo pari a 23.183,16 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo, a titolo di compenso per l'attività di compilazione periodica dei libretti sanitari dei propri assistiti.
Va altresì osservato che, nel caso di specie, non appare condivisibile l'istanza con cui l' Pt_1 opponente ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa l'Assessorato Regionale alla Salute al fine di essere da questo manlevata nell'ipotesi di condanna alla corresponsione, in favore dell'odierna opposta, della somma ingiunta, in quanto – non trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio necessario – la cognizione relativa al rapporto tra l' e l'Assessorato e Pt_1 all'interpretazione data da quest'ultimo all'Accordo Integrativo Regionale (c.d. avrebbe CP_2 rischiato solo di ritardare ulteriormente il soddisfacimento delle ragioni di credito dell'odierna opposta.
Tanto premesso, va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione;
in particolare, l'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segue il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., in quanto per giurisprudenza pacifica (ex multis, Cassazione 27 giugno 2000 n. 8718; Cassazione 7 giugno 2013
n. 14444), nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti poiché ciascuna di esse assume la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
In particolare, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di onere della prova (ex multis, Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi che se da un lato la pretesa azionata trova fondamento nell'art. 4, lett. c), dell' il quale prevede che “Allo scopo CP_2 di reintrodurre l'uso del libretto sanitario nella nostra Regione, le devono Parte_2 predisporre la stampa del nuovo libretto sanitario individuale che deve essere quindi distribuito presso tutti i punti nascita pubblici e privati accreditati, ma anche presso gli sportelli di scelta/revoca delle di famiglia della Regione Sicilia sono tenuti alla compilazione Parte_3 periodica del Libretto individuale sanitario pediatrico (custodito dai rappresentanti legali dell'assistito) relativamente alle parti di loro competenza. Esso è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari. La struttura del libretto sanitario pediatrico viene definita e aggiornata dal Comitato regionale di pediatria e costituisce modello unico regionale da adottarsi da parte delle Pediatri di famiglia viene corrisposta, Controparte_3 per il suddetto compito, una quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1 gennaio 2011. Le A.S.P. predisporranno gli opportuni controlli per la verifica dell'effettivo e corretto utilizzo dello strumento”, dall'altro la parte opponente – sulla quale, come detto, gravava l'onere di provare l'avvenuto adempimento o l'impossibilità di adempiere per cause non imputabili (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 13553/2001) – non ha dimostrato in giudizio di aver adempiuto l'obbligazione sulla stessa gravante.
Sul punto, autorevole giurisprudenza di merito (cfr. Corte di Appello di Catania, sentenza n.
234/2024) - alla quale si ritiene di dare continuità - ha pacificamente affermato che “contrariamente a quanto in assunto, il compenso (fisso) previsto per l'attività di compilazione del libretto pediatrico non costituisce una quota fissa della retribuzione, essendo dovuto in ragione dello svolgimento da parte del medico di detta attività. 5.1 È poi corretta l'interpretazione data dal primo giudice dell'art. 4, lett. c), dell'AIR. Tale previsione contrattuale prevede un compenso in favore del pediatra di famiglia per l'attività di compilazione del libretto pediatrico, attività che non si esaurisce nella prima compilazione, essendo tenuto il medico alla “compilazione periodica” del documento ai fini dell'attuazione del “programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva”, con onere di sorveglianza a carico delle aziende sanitarie. Il pediatra è quindi obbligato ad aggiornare il libretto, “quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari” e, a fronte di tale obbligo, è prevista una “quota annua di
10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1.1.2011”. La formulazione letterale Part della previsione pattizia non autorizza l'interpretazione proposta dall' secondo cui il compenso sarebbe dovuto una tantum per la sola attività di prima compilazione;
non si ravvisa, peraltro, la differenza ontologica tra prima compilazione e aggiornamento periodico del libretto, attività, quest'ultima, che può essere più o meno impegnativa a seconda dell'andamento della salute del Part minore nel periodo.
6. La condotta dell' , che ha sospeso il pagamento dell'indennità di compilazione periodica, configura inadempimento della previsione della contrattazione collettiva, anche se la condotta è stata tenuta dall' in osservanza alle disposizioni impartite Pt_1 dall'Assessorato Regionale della Salute. A tal riguardo deve anzitutto richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. 11566/2021, cui sono seguite nn. 15678, 15679, 15680 e 20390/2021), che, pronunciando su questioni analoghe, ha chiarito che i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie hanno natura di rapporti libero professionali parasubordinati, nei quali l'ente pubblico, operando nell'ambito esclusivo del diritto privato, “assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva” e “non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo al di fuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato sicché le iniziative delle parti e i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata”; le Aziende sanitarie non possono quindi “sottrarsi unilateralmente al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte quanto al trattamento economico spettante al personale del comparto sanità ed a quello del regime convenzionale sulla base delle previsioni contenute nei contratti e negli accordi collettivi nazionali ed integrativi”, nemmeno per realizzare l'obiettivo del rientro dal disavanzo (cfr. ancora Cass. cit.).
6.1 Inconferente è poi il richiamo all'interpretazione fornita dalla Regione alla norma della Con contrattazione collettiva (cfr. terzo motivo), posto che l' , benché reso esecutivo con decreto assessoriale, resta atto di natura pattizia. La Regione, piuttosto, è vincolata al rispetto della Con contrattazione collettiva e dell' stipulato all'esito della procedura di contrattazione regionale e va escluso il potere unilaterale di rideterminazione del trattamento retributivo, in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le più recenti Cass. n.
31387/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata) - al quale questa Corte intende uniformarsi -, espresso per l'impiego pubblico contrattualizzato e ora ribadito in relazione ai rapporti Part convenzionali. Parimenti, l' non ha il potere di sottrarsi unilateralmente alla previsione dell'Accordo Integrativo Regionale.
6.2 Né può rilevare in senso contrario l'argomento fondato Part sulla conformità dell'interpretazione dell'Assessorato - cui l' si è attenuta - al parere espresso dal Comitato Regionale di Pediatria, (avente efficacia vincolante ai sensi dell'art. 17 lett. a) dell'AIR). L' si è limitata a produrre la nota assessoriale del 22.05.2022 nella quale viene Pt_1 richiamato il verbale del Comitato permanente di pediatria di libera scelta del 9.07.2013, nel quale
è contenuto il parere vincolante. Detto parere - prodotto in atti dall'appellata -, reso in risposta alla Part richiesta dell' di del 29.01.2013, afferma che “il primo compilatore del libretto di Pt_4 ciascun assistito percepirà il compenso di € 10,00 frazionato in dodicesimi, come avviene anche per tutti gli altri istituti contrattuali previsti dall'AIR vigente”. Tale asserzione, tuttavia, va interpretata Part in relazione al quesito formulato dall' di nella nota del 29.01.2013, anch'essa versata Pt_4 agli atti di causa dalla parte appellata. In detta nota si legge che il quesito formulato atteneva specificamente al caso di revoca e scelta di un nuovo pediatra, chiedendosi al Comitato di chiarire se, in tal caso, la quota annua dovesse essere corrisposta ad entrambi i medici “oppure frazionata in dodicesimi e corrisposta per il numero di mesi in cui l'assistito è in carico a ciascuno dei
Professionisti”. A fronte di tale contenuto del quesito, invero, la risposta del Comitato non supporta affatto la tesi dell' appellante secondo cui essa avrebbe conformato la sua condotta a un Pt_1 parere vincolante che imponeva la liquidazione dell'indennità di compilazione una tantum solo per la prima compilazione, dovendosi invece riferire l'espressione “primo compilatore” all'ipotesi specifica di revoca del precedente e scelta di un nuovo pediatra nel corso dell'anno nel quale deve essere corrisposta, appunto, la “quota annua” (non necessariamente di prima compilazione del Part libretto, per come deve ritenersi logico). Parimenti, l' non ha il potere di sottrarsi unilateralmente alla previsione dell'Accordo Integrativo Regionale.
6.2 Né può rilevare in senso Part contrario l'argomento fondato sulla conformità dell'interpretazione dell'Assessorato - cui l' si
è attenuta - al parere espresso dal Comitato Regionale di Pediatria, (avente efficacia vincolante ai sensi dell'art. 17 lett. a) dell'AIR). L' si è limitata a produrre la nota assessoriale del Pt_1
22.05.2022 nella quale viene richiamato il verbale del Comitato permanente di pediatria di libera scelta del 9.07.2013, nel quale è contenuto il parere vincolante. Detto parere - prodotto in atti Part dall'appellata -, reso in risposta alla richiesta dell' di del 29.01.2013, afferma che “il Pt_4 primo compilatore del libretto di ciascun assistito percepirà il compenso di € 10,00 frazionato in dodicesimi, come avviene anche per tutti gli altri istituti contrattuali previsti dall'AIR vigente”. Part Tale asserzione, tuttavia, va interpretata in relazione al quesito formulato dall' di Pt_4 nella nota del 29.01.2013, anch'essa versata agli atti di causa dalla parte appellata. In detta nota si legge che il quesito formulato atteneva specificamente al caso di revoca e scelta di un nuovo pediatra, chiedendosi al Comitato di chiarire se, in tal caso, la quota annua dovesse essere corrisposta ad entrambi i medici “oppure frazionata in dodicesimi e corrisposta per il numero di mesi in cui l'assistito è in carico a ciascuno dei Professionisti”. A fronte di tale contenuto del quesito, invero, la risposta del Comitato non supporta affatto la tesi dell' appellante Pt_1 secondo cui essa avrebbe conformato la sua condotta a un parere vincolante che imponeva la liquidazione dell'indennità di compilazione una tantum solo per la prima compilazione, dovendosi invece riferire l'espressione “primo compilatore” all'ipotesi specifica di revoca del precedente e scelta di un nuovo pediatra nel corso dell'anno nel quale deve essere corrisposta, appunto, la
“quota annua” (non necessariamente di prima compilazione del libretto, per come deve ritenersi logico). 7. È parimenti infondato il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante deduce l'inadempimento della controparte all'onere di provare l'attività compilativa del libretto. La parte creditrice ha allegato l'elenco degli assistiti (con l'indicazione per ciascuno di essi della data di nascita). L'importo annuale spettante a titolo di indennità di compilazione del libretto si ricava pertanto da un semplice calcolo matematico, moltiplicando il numero degli assistiti per 10,00 euro.
Va richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza lavoristica secondo il quale «nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato» (Cass., sez. lav., n. 21302/2019). Nel caso di specie, poi, l'onere di Part contestazione specifica appare rafforzato dal fatto che l' ha piena conoscenza del numero di assistiti in carico a ciascun pediatra di libera scelta in ciascun anno ed è conseguentemente in grado di verificare l'esattezza dell'allegazione di controparte. Essendo l'indennità periodica di compilazione del libretto commisurata unicamente al numero degli assistiti e potendo, anzi Part dovendo, l' vigilare sull'“effettivo e corretto utilizzo” del libretto sanitario ai fini di verificare il perseguimento degli obiettivi del programma sanitario cui lo strumento è preposto, il documento prodotto appare sufficiente a comprovare l'insorgenza del credito”.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va quindi rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo qui opposto, del quale si dichiara altresì la definitiva esecutività ai sensi dell'art. 654
c.p.c.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta l'opposizione, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo n. 85/2024; condanna parte opponente al pagamento, in favore di delle spese processuali che Controparte_1 si liquidano in complessivi 2.500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 17 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo