Articolo 9 della Legge 31 ottobre 2003, n. 306
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30 novembre 2003
Art. 9. (Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano
e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento
delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e
di taluni prodotti di origine animale). 1. L' articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 4. - 1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonche' ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. Il Ministero della salute effettua, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario, entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti dagli interessati fino alla copertura dei costi di cui al comma 1.
Detta rideterminazione viene effettuata tramite accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, da recepire con disposizioni regionali.
3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale le rideterminazioni dei contributi di cui al comma 2, dandone comunicazione tempestiva al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze". 2. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge permangono a carico delle regioni e delle province autonome gli adempimenti gia' previsti di pubblicazione e comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, i quali conservano il potere di verifica. Le eventuali rideterminazioni della misura dei contributi sono effettuate tramite accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, da recepire con disposizioni regionali. 3. All' articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 , il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Sulla base della verifica di cui al comma 3, con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, e' rideterminata, ove necessario, la misura dei contributi dovuti dagli interessati, fino alla copertura del costo effettivo del servizio". 4. All'articolo 7, comma 1, alinea, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 , le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2".
Note all' art. 9:
- Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 , reca: «Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale». L'art. 7, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
«Art. 7. - 1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero per le politiche agricole, sono rideterminati, a seguito delle verifiche previste all'art. 4, commi 1 e 2, e all'art. 5, comma 4, gli importi dei contributi di cui ai punti di seguito elencati, sulla base degli elementi di cui ai punti a fianco di ciascuno indicati:
a) allegato A, capitolo II, punto 1, in relazione agli elementi di cui all'allegato A, capitolo II, punto 2;
b) allegato A, capitolo III, sezione I, punto 1, in relazione agli elementi di cui all'allegato A, capitolo III, sezione I, punto 3;
c) allegato A, capitolo III, sezione I, punto 2, in relazione agli elementi di cui all'allegato A, capitolo III, sezione I, punto 4;
d) allegato A, capitolo III, sezione I, punti 1 e 2, in relazione agli elementi di cui all'allegato A, capitolo III, sezione I, punto 5;
e) allegato A, capitolo III, sezione II, punto 2, in relazione agli elementi di cui all'allegato A, capitolo III, sezione I, punto 3;
f) allegato C, capitolo II, punto 1, in relazione agli elementi di cui all'allegato C, capitolo II, punto 2.
2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero per le politiche agricole, sono determinati i contributi di cui all'allegato B, lettere d) ed e), sulla base del costo effettivo del servizio.
3. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, puo' stabilire, informandone previamente la Commissione europea, che, quando i prodotti della pesca sono destinati ad una successiva preparazione o trasformazione sul territorio nazionale, venga riscosso un unico contributo cumulativo, in un'unica soluzione».
Entrata in vigore il 30 novembre 2003