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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 123 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
P.IVA: ) in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. Dott. con sede in Chieti via Colonnetta n. 11/a, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Bini come in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_2
Sig. con sede in Carovigno (BR) via Pagliara n. 15, rappresentato e CP_3 difeso dall' Avv. Mariagiovanna Rita D'Amico, come in atti;
-APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Chieti n. 441/2022 pubblicata in data 09.08.2022
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: Il sottoscritto procuratore, considerato che la parte appellata ha prodotto (e riprodotto: cfr. nota 1 ripetuta in comparsa e memoria conclusionale erroneamente/anticipatamente depositata agli atti) un documento mai ritualmente e tempestivamente acquisito in primo grado né altrimenti autorizzato nemmeno implicitamente e/o valutato dal Giudice di prime cure, ne contesta per ciò
l'utilizzabilità esso risultando un documento nuovo ex art. 345 c.p.c.; ciò posto precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle consegnate all'atto di appello che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte e chiede la concessione dei termini ex artt. 352 e 190 c.p.c. per il deposito delle relative memorie.
Per l' appellato La società appellata così come rappresentata e difesa precisa le proprie conclusioni riportandosi al contenuto della propria comparsa di costituzione in atti impugna, contesta quanto avverso dedotto ed insiste sulla inammissibilità dell'appello avversario, rilevabile anche d'ufficio, per mancato assolvimento dell'onere di specificità ex art. 342 c.p.c. e chiede che la causa venga trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 441/2022 pubblicata il 09.08.2022, il Tribunale di Chieti decideva in merito al giudizio promosso da nei confronti di CP_2 Pt_1 Parte_1
avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito reclamato stragiudizialmente dalla convenuta pari ad € 171.108,38 e la richiesta di pagamento da parte dell'attrice della somma di € 35.230,00.
Esponeva l'attrice di aver costituito con la , con atto notarile del Parte_1
02.08.17, un'ATI al fine di partecipare alla procedura indetta dalla CP_4
per l'affidamento dei servizi di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri
[...]
richiedenti protezione internazionale nel territorio della provincia di , di cui CP_4
era capogruppo e mandataria, e nella quale la sua quota di partecipazione era del
31% e quella della convenuta del 69%.
Aggiungeva che le parti, con scrittura privata sottoscritta nella stessa data, avevano stabilito le effettive quote di partecipazione pari all'83,68% per la e al Parte_1
16,32% per la in considerazione del fatto che la società convenuta Controparte_2
avrebbe provveduto ad effettuare l'intero servizio e che all'attrice sarebbe rimasto l'avvalimento e le anticipazioni economiche comprensive degli interessi. Precisava che, nonostante il rapporto avesse avuto esecuzione secondo le percentuali indicate nella predetta scrittura, in data 17.01.20 la società convenuta aveva chiesto il pagamento della somma di € 171.108,38, contestata dall'attrice che evidenziava come il rendiconto effettuato con cadenza periodica e con il conto finale era stato accettato dalla e che i pagamenti corrisposti trovavano riscontro nella Pt_1
documentazione fiscale e non fiscale intercorsa tra le parti.
Riteneva, pertanto, di non dover corrispondere nulla alla convenuta e di essere anzi creditrice nei confronti di quest'ultima della somma di € 35.230,00 per la gestione amministrativa della pratica nei confronti della e per le spese di Controparte_4
viaggio da Carovigno a . CP_4
Si costituiva la disconoscendo la scrittura privata del 02.08.17, Parte_1 denominata “Patto parasociale”, per essere stata sottoscritta da soggetto privo del potere di rappresentanza, difettando della autorizzazione della prefettura di CP_4
come previsto dall'atto costitutivo dell'ATI in caso di modifiche, e per difetto di forma in quanto non conclusa con scrittura privata autenticata ex art. 48 co. 13 Dlgs
50/16 (Codice degli appalti); eccepiva l'infondatezza della domanda attorea.
Respinte le istanze di prova orale avanzate dalle parti e l'istanza ex art. 186ter c.p.c. di parte convenuta, la causa è stata istruita mediante CT e, all'udienza del 3.05.22, precisate le conclusioni , è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex articolo 190 c.p.c.
1.1Il Tribunale di Chieti con la sentenza n.441/2022 pubblicata il 09.08.2022 accertava e dichiarava che la nulla doveva alla e respingeva la CP_2 Pt_1
domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento alle somme richieste, con condanna della convenuta alla refusione del 70% delle spese processuali sostenute dall'attrice liquidate in complessivi € 9.401,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, Cap e Iva come per legge ed in € 786,00 per esborsi;
compensava tra le parti il restante 30% delle spese processuali e poneva le spese della CT a carico della convenuta. Il Tribunale di Prime Cure ritenuto pacifico tra le parti che di fatto l'intero servizio di accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri affidato dalla era Controparte_4
stato svolto dalla (nonostante l'atto pubblico costitutivo dell'ATI prevedesse Pt_1
che l'attrice avrebbe partecipato al 31% e la convenuta al 69% del valore progettuale dell'appalto) e che gli importi fatturati dalla convenuta alla erano CP_2 superiori rispetto a quanto spettante sulla base delle percentuali indicate nell'atto costitutivo suddetto, ha evidenziato come la controversia riguardasse la fonte regolatrice dei rapporti economici inter partes che l'attrice invocava essere la scrittura privata denominata ( che dispone una diversa quota di Controparte_5 partecipazione all'appalto rispetto a quanto stabilito nell'atto pubblico), mentre secondo la convenuta ( che ha contestato la scrittura privata in quanto sottoscritta da soggetto privo del potere di rappresentarla) alla andava riconosciuto CP_2 solo il 5% del valore dell'appalto per l'avvalimento.
Non essendo contestato tra le parti che l'intero rapporto fosse stato eseguito dalla e che il costo dell'avvalimento fosse a carico di il Parte_1 Controparte_2
Tribunale ha ritenuto che la predetta scrittura privata rilevasse ai fini della decisione solo in riferimento alle c.d. anticipazioni effettuate dall'attrice per l'importo di €
92.000 che, secondo l' erano prestiti effettuati in favore della CP_2 Parte_1
mentre secondo quest'ultima erano costi a carico dell'attrice che non dovevano
[...] essere detratti dall'importo dovutole.
Dalla documentazione in atti, secondo il Primo Giudice, quale la comunicazione via e-mail del gennaio 2019 ( e a prescindere dall'efficacia o meno della scrittura privata del 02.08.17) risultava comprovato che la somma di € 92.000 versata dall'attrice alla convenuta era un'anticipazione che quest'ultima avrebbe dovuto restituire o da detrarre da quanto complessivamente spettante e che l'accordo concluso fra le parti prevedeva l'esecuzione del servizio in via integrale da parte della convenuta , mentre la società attrice doveva provvedere ai costi dell'avvalimento e alle anticipazioni necessarie alla per l'esecuzione del Pt_1
servizio e, quindi, le somme erogate erano anticipazioni delle somme dovute per l'esecuzione del servizio stesso. In base alla relazione del CT, che aveva verificato le fatture emesse dalla Pt_1 nei confronti di ( pari ad € 1.104.296,41) i bonifici effettuati dall'attrice CP_2 per € 964.187,35, i costi dell'avvalimento pari ad € 54.950,00, il totale delle anticipazioni effettuate dall'attrice in favore della convenuta per € 92.000 , residuava un debito da parte della in favore dell'attrice di € 8.722,13, ma la domanda Pt_1 di condanna al pagamento di quest'ultimo importo veniva rigettata dal Tribunale in quanto tardiva, essendo stata formulata dall'attrice solo successivamente alla scadenza dei termini per la precisazione o modificazione della domanda ex art 183 co. 6 n. 1 c.p.c.
Nessuna rilevanza veniva riconosciuta dal Primo Giudice ai costi di approntamento sostenuti dalla in quanto ,in mancanza di accordo sul punto tra le parti, Pt_1
erano ritenuti costi del servizio reso, compensati dal valore di partecipazione all'appalto, e a carico della convenuta;
quindi in accoglimento della domanda attrice, dichiarava che nulla era dovuto da quest'ultima alla controparte.
Il Tribunale rigettava anche la domanda dell'attrice di pagamento della somma di €
35.230,00 per la gestione amministrativa della pratica nei confronti della CP_4
e per le spese di viaggio da Carovigno a Pescara, non avendo la
[...] [...]
offerto alcuna prova al riguardo ed avendo rinunciato alla domanda. CP_2
Riguardo le spese, stante la soccombenza totale della convenuta e parziale dell'attrice (in riferimento alle domande di condanna al pagamento in quanto tardiva
, l'altra di € 35.230,00 rinunciata in corso di causa), il Primo Giudice ne disponeva la compensazione tra le parti nella misura del 30%, il restante 70% delle spese sostenute dall'attrice erano poste a carico della convenuta;
le spese di CT , che aveva riconosciuto la correttezza del saldo del rapporto come sostenuto da parte attrice, venivano poste integralmente a carico della convenuta.
2. Avverso la sentenza n. 441/2022 del Tribunale di Chieti ha proposto appello in persona dell'amministratore unico e l.r.p.t. Dott. Parte_1 CP_1
, per il seguente motivo:
[...]
2.1 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.-proposta di riforma Secondo l'appellante il Primo Giudice non si è avveduto del fatto che la scrittura privata del 02.08.17 era rimasta incontestata fra le parti e quindi denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto la , avendo rinunciato nel corso del Pt_1
processo di primo grado alla domanda principale già implicitamente con l'istanza di ingiunzione ex art 186 ter c.pc. basata sulla scrittura suddetta e poi espressamente nella comparsa conclusionale e nelle repliche, aveva pertanto accettato la validità del patto parasociale del 02.08.17 che doveva intendersi quale unica fonte negoziale inter partes regolativa delle reciproche pretese.
Con la conseguenza che il Tribunale di primo grado non avrebbe dovuto effettuare alcuna valutazione sull'efficacia della scrittura giacchè vi era stata la rinuncia della domanda principale dell'appellante ( convenuta in primo grado) di pagamento fondata sulle percentuali stabilite in ATI, incorrendo pertanto nel vizio di ultrapetizione.
Secondo l'appellante essendo il contenuto dell'accordo risultante dalla scrittura privata de quo giudizialmente incontestata fra le parti, ne derivava che il Primo
Giudice doveva riferirsi solo a questa, senza considerare altra documentazione prodotta dalle parti per stabilire se le c.d. anticipazioni per € 92.000 andassero Contr computate o meno tra i corrispettivi versati dalla alla Parte_1
Nella scrittura privata del 02.08.17 era stato stabilito che l'intero servizio fosse appannaggio della e che l'avvalimento e le anticipazioni economiche Pt_1
comprensive degli interessi fossero costi a carico della (come rilevato CP_2 dalla stessa CT) per cui, secondo l'appellante, è corretta la terza ipotesi contabile proposta dall'Ausiliare che riconosceva la debitrice nei confronti CP_2 dell'appellante della somma di € 83.277,87 oltre interessi
L'appellante contesta la sentenza impugnata in quanto se il Primo Giudice avesse verificato cronologia e consistenza delle c.d. anticipazioni pari ad € 92.000 si sarebbe accorto che nella mail del mese di gennaio 2019 il sostantivo Contr
“all'anticipazione” utilizzato si riferiva al versamento eseguito da a favore di prima che la pagasse il corrispondente corrispettivo ( bonifico del Pt_1 CP_4
21.12.18 di € 19.948,00). Lo stesso CT aveva accertato che le c.d anticipazioni risalivano ad un periodo anteriore rispetto al mese di gennaio del 2019 in quanto non vi era alcuna anticipazione di € 20.000 come risultante dalla tabella di cui alla bozza iniziale della
CT del 29.06.21 ; pertanto, posto che l'ultimo bonifico per le anticipazioni era stato eseguito dall'appellata oltre un anno prima della mail del gennaio 2019 e che non risultano anticipazioni di € 20.000 tra i bonifici così imputati dalla ne CP_2 consegue, secondo l'appellante, l'erroneità della conclusione cui perviene, sul punto, la sentenza impugnata.
Contesta la decisione del Primo Giudice ( che ha fatto propria la prima ipotesi resa dal CT nei chiarimenti del 13.10.21 che riconosceva in favore dell'appellata la somma di € 8.722,13) in quanto l'importo di € 54.950 era una delegazione di pagamento che aveva fatto a favore di una fornitrice e non i costi Pt_1 dell'avvalimento sostenuto da per cui, scomputando la somma di € CP_2
92.000 per le anticipazioni a carico dell'appellata, la somma spettante all'appellante
è sempre pari ad € 83.277, 87 e ciò in quanto, omettendo di sottrarre ai ricavi spettanti all'appellante (€ 1.102.415,22 pari all'83,68% dell'appalto) la somma di €
92.000 e quindi detraendo solo i bonifici direttamente ricevuti pari ad € 964.187,35 e
€ 54.950,00 oggetto di delegazione di pagamento in favore di Controparte_6 residua in favore dell'appellante l'importo di € 83.277,87.
3. Si è costituita in appello la società chiedendo l'integrale rigetto Controparte_2
del gravame;
in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancato assolvimento dell'onere di specificità ex art 342 c.p.c. risolvendosi il gravame nella mera riproduzione delle difese già articolate innanzi al Tribunale senza alcuna critica ragionata riguardo gli accertamenti e le valutazioni cui è pervenuto il primo Giudice e senza esposizione dei motivi per i quali la sentenza dovrebbe essere riformata.
Ha eccepito inoltre l'ulteriore profilo di inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c. non avendo una ragionevole possibilità di essere accolto.
Sostiene la correttezza della sentenza impugnata che , non essendo contestata fra le parti la circostanza che l'intero servizio sia stato svolto dalla e che il Pt_1 servizio di avvalimento fosse a carico di ha evidenziato l'incidenza CP_2 della scrittura privata sottoscritta sotto l'aspetto delle c.d. anticipazioni per € 92.000
(che per l'appellata erano prestiti mentre per l'appellante costi a carico della controparte), per cui, secondo l'appellata, per dimostrare la natura di prestiti fatti da a della predetta somma va fatto riferimento sia alla CP_2 Pt_1
comunicazione via mail del mese di gennaio 2019 evidenziata in sentenza, sia alla pec avente ad oggetto “richiesta fondi” in cui l'appellante riconosce l'esistenza del patto parasociale e dichiara espressamente che le anticipazioni in oggetto hanno natura di prestiti.
Nella note di trattazione e nella comparsa conclusionale l'appellante contesta il riferimento effettuato dall'appellata alla missiva del 13.07.18 in quanto documento irritualmente e tardivamente prodotto in primo grado e per ciò ignorato dal
Tribunale e documento nuovo ex art 345 c.p.c; inoltre la richiesta di denaro ivi contenuta era dovuta alla necessità immediata di liquidità per far fronte ai bisogni della struttura, giustificandosi in tal modo il tenore della missiva.
Aggiunge che l'espressione “ anticipazioni comprensive di interessi” di cui alla Contr scrittura privata de quo può solo significare che ove avesse fatto ricorso ad un prestito per erogare a le anticipazioni ed anche i relativi costi ( gli interessi) Pt_1 sarebbero rimasti a suo carico, con l'ulteriore precisazione che anche seguendo la tesi sostenuta dall'appellante, per cui anticipazioni ed avvalimento erano a carico di quest'ultima ha ottenuto notevoli guadagni in quanto a fronte CP_2 dell'esborso di € 144.692,63 (€ 92.000 di anticipazioni + € 52.692,63 avvalimento a favore della Coop Il Melograno) ne avrebbe incassati € 215.002,58 secondo la ricostruzione del CT.
Pertanto chiede la riforma della sentenza impugnata che non ha riconosciuto il credito di € 83.342,13 in favore della Parte_1
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 09.07.2024, la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate e con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. 5. Preliminarmente la Corte esclude l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. art 342 c.p.c. in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati, in linea con le indicazione dettate dalla
Suprema Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull'inammissibilità dell'appello (SS.UU. n. 27199/17, Cass. n. 1935/2020) confermate da ultimo dalla sentenza delle SS.UU n. 4853/2023 che ha escluso che
“l'atto di gravame debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
In via preliminare va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art 348 bis c.p.c., formulata dall'appellata; il gravame risulta, infatti, pervenuto alla presente fase decisoria atteso che l'atto di appello contiene argomentazioni difensive che introducono nel giudizio questioni esaminabili e di obiettiva controvertibilità a prescindere da ogni valutazione sull'esito e sulla fondatezza dello stesso.
5.1 Nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato, condividendo la Corte la decisione del Tribunale di Chieti, anche accedendo alla ricostruzione sostenuta dall'appellante secondo cui la fonte regolatrice dei rapporti inter partes sia costituita dalla scrittura privata sottoscritta in data 02.08.2017 che ha sostituito quanto disposto dall'atto notarile di costituzione dell' ATI, ove all'art. 1 erano indicate la ripartizione dei servizi affidati e le quote di partecipazione spettanti a ciascuna delle due società
(ad mandataria e capogruppo, il 31% e a il 69%) Controparte_2 Parte_1 dell'ammontare del valore progettuale , prevedendosi, con la scrittura, denominata parasociali”, la modifica dei valori di partecipazione all'appalto (16,32 % ad CP_5
in luogo del 31%) e 83,68 % alla in luogo del 69%) in CP_2 Parte_1
ragione di una diversa distribuzione dei rispettivi compiti assunti nel servizio di accoglienza ed assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionali , oggetto della procedura di affidamento (appalto) indetta dalla . Controparte_4 Secondo la nuova pattuizione infatti, la avrebbe svolto l'intero servizio Pt_1 rimanendo a carico della “solo l'avvalimento e le anticipazioni CP_2 economiche comprensive degli interessi” (scrittura privata in atti ).
Orbene, come già evidenziato nella gravata sentenza, è pacifico che l'intero servizio era stato svolto dall'appellante e che l'avvalimento fosse a carico dell'appellata, sicché correttamente il Primo Giudice ha ritenuto che il thema decidendum investisse la natura delle anticipazioni di € 92.000 che l'appellante vorrebbe ricondurre nell'alveo dei costi a carico dell'appellata ( per l'approntamento del centro di accoglienza e quindi da ricomprendere nell'importo dovutole) mentre per l'appellata trattasi di prestiti effettuati in favore della ( e quindi da detrarre Pt_1 dall'importo a quest'ultima spettante) .
A tal proposito acquista , ai fini dell'individuazione della volontà delle parti, valore dirimente, oltre la scrittura privata modificativa inter partes degli accordi assunti
Parte nell'atto notarile di costituzione dell' anche la mail dell'11 gennaio 2019 che concorre a determinare l'andamento dei rapporti fra le parti esplicitando in concreto cosa di intendesse per anticipazioni e dunque le modalità di esecuzione degli accordi negoziali.
A tale fine giova ricordare come la disciplina e la giurisprudenza in tema di interpretazione del contratto impone di ricercare l'intenzione delle parti tenendo conto anche del comportamento complessivo delle medesime nel quale rientra, come nel caso de quo, il comportamento successivo che vale ad accertare il significato che i contraenti hanno concretamente riconosciuto al loro accordo.
Il comportamento successivo può consistere soprattutto nell'attività esecutiva (oltre che in ulteriori dichiarazioni) nel senso che ponendo in essere ed accettando le reciproche prestazioni i contraenti chiariscono nei fatti l'intendimento del loro accordo .
La giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 13595/20, 20294/19, 24421/15, 25840/14) in tema di rilievo dell'attività esecutiva delle parti nell'ambito dell'interpretazione del contratto ha chiarito che il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, assumendo valore rilevante anche il criterio logico- sistematico, di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa tenendosi, altresì, conto del comportamento anche successivo delle parti. L'art. 1362
c.c. (Cass. n. 24421/15) impone, nell'interpretazione del contratto di compiere l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione degli stipulanti e verificare se l'ipotesi di comune intenzione ricostruita sia coerente con le restanti parti del contratto e con la condotta, anche esecutiva dei contraenti. Nell' operazioni ermeneutica, l'art. 1362 co. 2 c.c. sta ad indicare uno stretto collegamento tra testo letterale e intenzione comune delle parti “quale è desumibile (anche) dal loro contegno in particolare da quel contegno esecutivo (non solo anteriore ma anche) posteriore alla conclusione del negozio”
Nello specifico, dall'esame degli atti di causa e del contenuto dell'accordo emerge innanzitutto che con la scrittura privata del 02.08.17 le parti hanno inteso modificare sia i rispettivi compiti sia le quote di partecipazione spettanti a ciascuna, ridefinendo, in tal modo, i reciproci rapporti nell'ambito dell'ATI che avevano costituito per poter assolvere ai servizi di accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale di cui alla procedura indetta dalla . Controparte_4
Già il dato testuale della volontà espressa in tale accordo, inizialmente disconosciuta dalla appellante come a sé riferibile e poi dalla stessa riconosciuta come per sé vincolante, lascia intendere che laddove le parti hanno fatto riferimento alle Contr anticipazioni (senza nessun altra specificazione) poste a carico della abbiano inteso riferirsi a prestiti e non a costi, non avendo logicamente senso, nell'unitaria disciplina ivi contemplata, parlare di costi per l'avvalimento e poi di anticipazioni a parte, se non per distinguerne proprio la natura rispetto ai costi.
La mail del gennaio 2019 sta poi a dimostrare che nell'esecuzione degli accordi le anticipazioni compiute dall'appellata in favore dell'appellante era prestiti non avendo parimenti senso altrimenti ( se si considerassero come costi come sostenuto dall'appellante) sia la richiesta di pagamento di alcune fatture ( essendo tali pagamenti evidentemente distinti dalle “anticipazioni”) sia l'impegno ivi assunto dalla di rientro (“per quanto attiene all'anticipazione da voi fattaci di Parte_1 euro 20.000 rientreremo la prossima settimana non appena faranno il pagamento di aprile”).
Dalla ricostruzione dei rapporti dare- avere svolta dal CT ( delle cui risultanze non vi è ragione di discostarsi essendo l'elaborato peritale puntuale ed esaustivo rispetto ai quesiti posti dal primo Giudice, eseguito mediante l'esame della documentazione offerta dalle parti , e provvedendo anche dar conto delle osservazioni delle parti a cui il CT ha puntualmente risposto facendone argomento di analisi nella ambito della relazione) tenendo conto delle fatture complessivamente emesse dalla nei Pt_1 confronti di per € 1.104.296,41, dei bonifici effettuati da quest'ultima in CP_2 favore dell'appellante per € 964.187,35, dei costi dell'avvalimento sostenuti dall'appellata per € 54.950,00 e delle ulteriori somme versate per anticipazioni in favore della pari ad € 92.000 ( precedenti ai versamenti suindicati) è Pt_1
risultato che effettivamente nulla era più dovuto dall'appellata in dipendenza del rapporto negoziale inter partes.
A ciò si aggiunga che non risulta in atti che i rendiconti periodici effettuati da parte di siano stati contestati dalla avendo peraltro la stessa CP_2 Parte_1
inviato (doc. n. 4 fasc. primo grado appellata) conteggi su fatture emesse in favore della e su pagamenti da quest'ultima effettuati in favore dell'appellante CP_2 in cui è riportato l'importo di € 92.000 come anticipo spese, tenuto distinto dalle fatture a dimostrazione che non trattavasi di costi a carico dell'appellata.
Né può valere ad escludere tale lettura riguardo la volontà delle parti quanto asserito dall'appellante sui notevole guadagni ottenuti dall'appellata rispetto al capitale investito, in quanto corrispondenti alla quota spettante a ciascuna delle due società per i servizi resi nell'ambito dell'appalto come modificati nella scrittura privata.
Dalla documentazione in atti e dal comportamento delle parti risulta evidente quali fossero le intenzioni delle parti e la natura delle anticipazioni effettuate dalla
[...]
( risultando superfluo l'esame dell'ulteriore documento inammissibile CP_2 ex art 345 c.p.c ) aggiungendosi che l'appellante non ha fornito alcuna prova sull'esistenza di un diverso accordo riguardo la destinazione delle somme anticipate dall'appellata . 6. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra questione e senza necessità dei richiesti approfondimenti istruttori superflui ai fini della decisione.
7. Al rigetto dell'appello, consegue la condanna dell'appellante in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento
(cause di valore da € 52.001 ad € 260.000) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 9.991,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 6.2.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 123 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
P.IVA: ) in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. Dott. con sede in Chieti via Colonnetta n. 11/a, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Bini come in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_2
Sig. con sede in Carovigno (BR) via Pagliara n. 15, rappresentato e CP_3 difeso dall' Avv. Mariagiovanna Rita D'Amico, come in atti;
-APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Chieti n. 441/2022 pubblicata in data 09.08.2022
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: Il sottoscritto procuratore, considerato che la parte appellata ha prodotto (e riprodotto: cfr. nota 1 ripetuta in comparsa e memoria conclusionale erroneamente/anticipatamente depositata agli atti) un documento mai ritualmente e tempestivamente acquisito in primo grado né altrimenti autorizzato nemmeno implicitamente e/o valutato dal Giudice di prime cure, ne contesta per ciò
l'utilizzabilità esso risultando un documento nuovo ex art. 345 c.p.c.; ciò posto precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle consegnate all'atto di appello che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte e chiede la concessione dei termini ex artt. 352 e 190 c.p.c. per il deposito delle relative memorie.
Per l' appellato La società appellata così come rappresentata e difesa precisa le proprie conclusioni riportandosi al contenuto della propria comparsa di costituzione in atti impugna, contesta quanto avverso dedotto ed insiste sulla inammissibilità dell'appello avversario, rilevabile anche d'ufficio, per mancato assolvimento dell'onere di specificità ex art. 342 c.p.c. e chiede che la causa venga trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 441/2022 pubblicata il 09.08.2022, il Tribunale di Chieti decideva in merito al giudizio promosso da nei confronti di CP_2 Pt_1 Parte_1
avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito reclamato stragiudizialmente dalla convenuta pari ad € 171.108,38 e la richiesta di pagamento da parte dell'attrice della somma di € 35.230,00.
Esponeva l'attrice di aver costituito con la , con atto notarile del Parte_1
02.08.17, un'ATI al fine di partecipare alla procedura indetta dalla CP_4
per l'affidamento dei servizi di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri
[...]
richiedenti protezione internazionale nel territorio della provincia di , di cui CP_4
era capogruppo e mandataria, e nella quale la sua quota di partecipazione era del
31% e quella della convenuta del 69%.
Aggiungeva che le parti, con scrittura privata sottoscritta nella stessa data, avevano stabilito le effettive quote di partecipazione pari all'83,68% per la e al Parte_1
16,32% per la in considerazione del fatto che la società convenuta Controparte_2
avrebbe provveduto ad effettuare l'intero servizio e che all'attrice sarebbe rimasto l'avvalimento e le anticipazioni economiche comprensive degli interessi. Precisava che, nonostante il rapporto avesse avuto esecuzione secondo le percentuali indicate nella predetta scrittura, in data 17.01.20 la società convenuta aveva chiesto il pagamento della somma di € 171.108,38, contestata dall'attrice che evidenziava come il rendiconto effettuato con cadenza periodica e con il conto finale era stato accettato dalla e che i pagamenti corrisposti trovavano riscontro nella Pt_1
documentazione fiscale e non fiscale intercorsa tra le parti.
Riteneva, pertanto, di non dover corrispondere nulla alla convenuta e di essere anzi creditrice nei confronti di quest'ultima della somma di € 35.230,00 per la gestione amministrativa della pratica nei confronti della e per le spese di Controparte_4
viaggio da Carovigno a . CP_4
Si costituiva la disconoscendo la scrittura privata del 02.08.17, Parte_1 denominata “Patto parasociale”, per essere stata sottoscritta da soggetto privo del potere di rappresentanza, difettando della autorizzazione della prefettura di CP_4
come previsto dall'atto costitutivo dell'ATI in caso di modifiche, e per difetto di forma in quanto non conclusa con scrittura privata autenticata ex art. 48 co. 13 Dlgs
50/16 (Codice degli appalti); eccepiva l'infondatezza della domanda attorea.
Respinte le istanze di prova orale avanzate dalle parti e l'istanza ex art. 186ter c.p.c. di parte convenuta, la causa è stata istruita mediante CT e, all'udienza del 3.05.22, precisate le conclusioni , è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex articolo 190 c.p.c.
1.1Il Tribunale di Chieti con la sentenza n.441/2022 pubblicata il 09.08.2022 accertava e dichiarava che la nulla doveva alla e respingeva la CP_2 Pt_1
domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento alle somme richieste, con condanna della convenuta alla refusione del 70% delle spese processuali sostenute dall'attrice liquidate in complessivi € 9.401,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, Cap e Iva come per legge ed in € 786,00 per esborsi;
compensava tra le parti il restante 30% delle spese processuali e poneva le spese della CT a carico della convenuta. Il Tribunale di Prime Cure ritenuto pacifico tra le parti che di fatto l'intero servizio di accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri affidato dalla era Controparte_4
stato svolto dalla (nonostante l'atto pubblico costitutivo dell'ATI prevedesse Pt_1
che l'attrice avrebbe partecipato al 31% e la convenuta al 69% del valore progettuale dell'appalto) e che gli importi fatturati dalla convenuta alla erano CP_2 superiori rispetto a quanto spettante sulla base delle percentuali indicate nell'atto costitutivo suddetto, ha evidenziato come la controversia riguardasse la fonte regolatrice dei rapporti economici inter partes che l'attrice invocava essere la scrittura privata denominata ( che dispone una diversa quota di Controparte_5 partecipazione all'appalto rispetto a quanto stabilito nell'atto pubblico), mentre secondo la convenuta ( che ha contestato la scrittura privata in quanto sottoscritta da soggetto privo del potere di rappresentarla) alla andava riconosciuto CP_2 solo il 5% del valore dell'appalto per l'avvalimento.
Non essendo contestato tra le parti che l'intero rapporto fosse stato eseguito dalla e che il costo dell'avvalimento fosse a carico di il Parte_1 Controparte_2
Tribunale ha ritenuto che la predetta scrittura privata rilevasse ai fini della decisione solo in riferimento alle c.d. anticipazioni effettuate dall'attrice per l'importo di €
92.000 che, secondo l' erano prestiti effettuati in favore della CP_2 Parte_1
mentre secondo quest'ultima erano costi a carico dell'attrice che non dovevano
[...] essere detratti dall'importo dovutole.
Dalla documentazione in atti, secondo il Primo Giudice, quale la comunicazione via e-mail del gennaio 2019 ( e a prescindere dall'efficacia o meno della scrittura privata del 02.08.17) risultava comprovato che la somma di € 92.000 versata dall'attrice alla convenuta era un'anticipazione che quest'ultima avrebbe dovuto restituire o da detrarre da quanto complessivamente spettante e che l'accordo concluso fra le parti prevedeva l'esecuzione del servizio in via integrale da parte della convenuta , mentre la società attrice doveva provvedere ai costi dell'avvalimento e alle anticipazioni necessarie alla per l'esecuzione del Pt_1
servizio e, quindi, le somme erogate erano anticipazioni delle somme dovute per l'esecuzione del servizio stesso. In base alla relazione del CT, che aveva verificato le fatture emesse dalla Pt_1 nei confronti di ( pari ad € 1.104.296,41) i bonifici effettuati dall'attrice CP_2 per € 964.187,35, i costi dell'avvalimento pari ad € 54.950,00, il totale delle anticipazioni effettuate dall'attrice in favore della convenuta per € 92.000 , residuava un debito da parte della in favore dell'attrice di € 8.722,13, ma la domanda Pt_1 di condanna al pagamento di quest'ultimo importo veniva rigettata dal Tribunale in quanto tardiva, essendo stata formulata dall'attrice solo successivamente alla scadenza dei termini per la precisazione o modificazione della domanda ex art 183 co. 6 n. 1 c.p.c.
Nessuna rilevanza veniva riconosciuta dal Primo Giudice ai costi di approntamento sostenuti dalla in quanto ,in mancanza di accordo sul punto tra le parti, Pt_1
erano ritenuti costi del servizio reso, compensati dal valore di partecipazione all'appalto, e a carico della convenuta;
quindi in accoglimento della domanda attrice, dichiarava che nulla era dovuto da quest'ultima alla controparte.
Il Tribunale rigettava anche la domanda dell'attrice di pagamento della somma di €
35.230,00 per la gestione amministrativa della pratica nei confronti della CP_4
e per le spese di viaggio da Carovigno a Pescara, non avendo la
[...] [...]
offerto alcuna prova al riguardo ed avendo rinunciato alla domanda. CP_2
Riguardo le spese, stante la soccombenza totale della convenuta e parziale dell'attrice (in riferimento alle domande di condanna al pagamento in quanto tardiva
, l'altra di € 35.230,00 rinunciata in corso di causa), il Primo Giudice ne disponeva la compensazione tra le parti nella misura del 30%, il restante 70% delle spese sostenute dall'attrice erano poste a carico della convenuta;
le spese di CT , che aveva riconosciuto la correttezza del saldo del rapporto come sostenuto da parte attrice, venivano poste integralmente a carico della convenuta.
2. Avverso la sentenza n. 441/2022 del Tribunale di Chieti ha proposto appello in persona dell'amministratore unico e l.r.p.t. Dott. Parte_1 CP_1
, per il seguente motivo:
[...]
2.1 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.-proposta di riforma Secondo l'appellante il Primo Giudice non si è avveduto del fatto che la scrittura privata del 02.08.17 era rimasta incontestata fra le parti e quindi denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto la , avendo rinunciato nel corso del Pt_1
processo di primo grado alla domanda principale già implicitamente con l'istanza di ingiunzione ex art 186 ter c.pc. basata sulla scrittura suddetta e poi espressamente nella comparsa conclusionale e nelle repliche, aveva pertanto accettato la validità del patto parasociale del 02.08.17 che doveva intendersi quale unica fonte negoziale inter partes regolativa delle reciproche pretese.
Con la conseguenza che il Tribunale di primo grado non avrebbe dovuto effettuare alcuna valutazione sull'efficacia della scrittura giacchè vi era stata la rinuncia della domanda principale dell'appellante ( convenuta in primo grado) di pagamento fondata sulle percentuali stabilite in ATI, incorrendo pertanto nel vizio di ultrapetizione.
Secondo l'appellante essendo il contenuto dell'accordo risultante dalla scrittura privata de quo giudizialmente incontestata fra le parti, ne derivava che il Primo
Giudice doveva riferirsi solo a questa, senza considerare altra documentazione prodotta dalle parti per stabilire se le c.d. anticipazioni per € 92.000 andassero Contr computate o meno tra i corrispettivi versati dalla alla Parte_1
Nella scrittura privata del 02.08.17 era stato stabilito che l'intero servizio fosse appannaggio della e che l'avvalimento e le anticipazioni economiche Pt_1
comprensive degli interessi fossero costi a carico della (come rilevato CP_2 dalla stessa CT) per cui, secondo l'appellante, è corretta la terza ipotesi contabile proposta dall'Ausiliare che riconosceva la debitrice nei confronti CP_2 dell'appellante della somma di € 83.277,87 oltre interessi
L'appellante contesta la sentenza impugnata in quanto se il Primo Giudice avesse verificato cronologia e consistenza delle c.d. anticipazioni pari ad € 92.000 si sarebbe accorto che nella mail del mese di gennaio 2019 il sostantivo Contr
“all'anticipazione” utilizzato si riferiva al versamento eseguito da a favore di prima che la pagasse il corrispondente corrispettivo ( bonifico del Pt_1 CP_4
21.12.18 di € 19.948,00). Lo stesso CT aveva accertato che le c.d anticipazioni risalivano ad un periodo anteriore rispetto al mese di gennaio del 2019 in quanto non vi era alcuna anticipazione di € 20.000 come risultante dalla tabella di cui alla bozza iniziale della
CT del 29.06.21 ; pertanto, posto che l'ultimo bonifico per le anticipazioni era stato eseguito dall'appellata oltre un anno prima della mail del gennaio 2019 e che non risultano anticipazioni di € 20.000 tra i bonifici così imputati dalla ne CP_2 consegue, secondo l'appellante, l'erroneità della conclusione cui perviene, sul punto, la sentenza impugnata.
Contesta la decisione del Primo Giudice ( che ha fatto propria la prima ipotesi resa dal CT nei chiarimenti del 13.10.21 che riconosceva in favore dell'appellata la somma di € 8.722,13) in quanto l'importo di € 54.950 era una delegazione di pagamento che aveva fatto a favore di una fornitrice e non i costi Pt_1 dell'avvalimento sostenuto da per cui, scomputando la somma di € CP_2
92.000 per le anticipazioni a carico dell'appellata, la somma spettante all'appellante
è sempre pari ad € 83.277, 87 e ciò in quanto, omettendo di sottrarre ai ricavi spettanti all'appellante (€ 1.102.415,22 pari all'83,68% dell'appalto) la somma di €
92.000 e quindi detraendo solo i bonifici direttamente ricevuti pari ad € 964.187,35 e
€ 54.950,00 oggetto di delegazione di pagamento in favore di Controparte_6 residua in favore dell'appellante l'importo di € 83.277,87.
3. Si è costituita in appello la società chiedendo l'integrale rigetto Controparte_2
del gravame;
in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancato assolvimento dell'onere di specificità ex art 342 c.p.c. risolvendosi il gravame nella mera riproduzione delle difese già articolate innanzi al Tribunale senza alcuna critica ragionata riguardo gli accertamenti e le valutazioni cui è pervenuto il primo Giudice e senza esposizione dei motivi per i quali la sentenza dovrebbe essere riformata.
Ha eccepito inoltre l'ulteriore profilo di inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c. non avendo una ragionevole possibilità di essere accolto.
Sostiene la correttezza della sentenza impugnata che , non essendo contestata fra le parti la circostanza che l'intero servizio sia stato svolto dalla e che il Pt_1 servizio di avvalimento fosse a carico di ha evidenziato l'incidenza CP_2 della scrittura privata sottoscritta sotto l'aspetto delle c.d. anticipazioni per € 92.000
(che per l'appellata erano prestiti mentre per l'appellante costi a carico della controparte), per cui, secondo l'appellata, per dimostrare la natura di prestiti fatti da a della predetta somma va fatto riferimento sia alla CP_2 Pt_1
comunicazione via mail del mese di gennaio 2019 evidenziata in sentenza, sia alla pec avente ad oggetto “richiesta fondi” in cui l'appellante riconosce l'esistenza del patto parasociale e dichiara espressamente che le anticipazioni in oggetto hanno natura di prestiti.
Nella note di trattazione e nella comparsa conclusionale l'appellante contesta il riferimento effettuato dall'appellata alla missiva del 13.07.18 in quanto documento irritualmente e tardivamente prodotto in primo grado e per ciò ignorato dal
Tribunale e documento nuovo ex art 345 c.p.c; inoltre la richiesta di denaro ivi contenuta era dovuta alla necessità immediata di liquidità per far fronte ai bisogni della struttura, giustificandosi in tal modo il tenore della missiva.
Aggiunge che l'espressione “ anticipazioni comprensive di interessi” di cui alla Contr scrittura privata de quo può solo significare che ove avesse fatto ricorso ad un prestito per erogare a le anticipazioni ed anche i relativi costi ( gli interessi) Pt_1 sarebbero rimasti a suo carico, con l'ulteriore precisazione che anche seguendo la tesi sostenuta dall'appellante, per cui anticipazioni ed avvalimento erano a carico di quest'ultima ha ottenuto notevoli guadagni in quanto a fronte CP_2 dell'esborso di € 144.692,63 (€ 92.000 di anticipazioni + € 52.692,63 avvalimento a favore della Coop Il Melograno) ne avrebbe incassati € 215.002,58 secondo la ricostruzione del CT.
Pertanto chiede la riforma della sentenza impugnata che non ha riconosciuto il credito di € 83.342,13 in favore della Parte_1
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 09.07.2024, la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate e con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. 5. Preliminarmente la Corte esclude l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. art 342 c.p.c. in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati, in linea con le indicazione dettate dalla
Suprema Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull'inammissibilità dell'appello (SS.UU. n. 27199/17, Cass. n. 1935/2020) confermate da ultimo dalla sentenza delle SS.UU n. 4853/2023 che ha escluso che
“l'atto di gravame debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
In via preliminare va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art 348 bis c.p.c., formulata dall'appellata; il gravame risulta, infatti, pervenuto alla presente fase decisoria atteso che l'atto di appello contiene argomentazioni difensive che introducono nel giudizio questioni esaminabili e di obiettiva controvertibilità a prescindere da ogni valutazione sull'esito e sulla fondatezza dello stesso.
5.1 Nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato, condividendo la Corte la decisione del Tribunale di Chieti, anche accedendo alla ricostruzione sostenuta dall'appellante secondo cui la fonte regolatrice dei rapporti inter partes sia costituita dalla scrittura privata sottoscritta in data 02.08.2017 che ha sostituito quanto disposto dall'atto notarile di costituzione dell' ATI, ove all'art. 1 erano indicate la ripartizione dei servizi affidati e le quote di partecipazione spettanti a ciascuna delle due società
(ad mandataria e capogruppo, il 31% e a il 69%) Controparte_2 Parte_1 dell'ammontare del valore progettuale , prevedendosi, con la scrittura, denominata parasociali”, la modifica dei valori di partecipazione all'appalto (16,32 % ad CP_5
in luogo del 31%) e 83,68 % alla in luogo del 69%) in CP_2 Parte_1
ragione di una diversa distribuzione dei rispettivi compiti assunti nel servizio di accoglienza ed assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionali , oggetto della procedura di affidamento (appalto) indetta dalla . Controparte_4 Secondo la nuova pattuizione infatti, la avrebbe svolto l'intero servizio Pt_1 rimanendo a carico della “solo l'avvalimento e le anticipazioni CP_2 economiche comprensive degli interessi” (scrittura privata in atti ).
Orbene, come già evidenziato nella gravata sentenza, è pacifico che l'intero servizio era stato svolto dall'appellante e che l'avvalimento fosse a carico dell'appellata, sicché correttamente il Primo Giudice ha ritenuto che il thema decidendum investisse la natura delle anticipazioni di € 92.000 che l'appellante vorrebbe ricondurre nell'alveo dei costi a carico dell'appellata ( per l'approntamento del centro di accoglienza e quindi da ricomprendere nell'importo dovutole) mentre per l'appellata trattasi di prestiti effettuati in favore della ( e quindi da detrarre Pt_1 dall'importo a quest'ultima spettante) .
A tal proposito acquista , ai fini dell'individuazione della volontà delle parti, valore dirimente, oltre la scrittura privata modificativa inter partes degli accordi assunti
Parte nell'atto notarile di costituzione dell' anche la mail dell'11 gennaio 2019 che concorre a determinare l'andamento dei rapporti fra le parti esplicitando in concreto cosa di intendesse per anticipazioni e dunque le modalità di esecuzione degli accordi negoziali.
A tale fine giova ricordare come la disciplina e la giurisprudenza in tema di interpretazione del contratto impone di ricercare l'intenzione delle parti tenendo conto anche del comportamento complessivo delle medesime nel quale rientra, come nel caso de quo, il comportamento successivo che vale ad accertare il significato che i contraenti hanno concretamente riconosciuto al loro accordo.
Il comportamento successivo può consistere soprattutto nell'attività esecutiva (oltre che in ulteriori dichiarazioni) nel senso che ponendo in essere ed accettando le reciproche prestazioni i contraenti chiariscono nei fatti l'intendimento del loro accordo .
La giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 13595/20, 20294/19, 24421/15, 25840/14) in tema di rilievo dell'attività esecutiva delle parti nell'ambito dell'interpretazione del contratto ha chiarito che il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, assumendo valore rilevante anche il criterio logico- sistematico, di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa tenendosi, altresì, conto del comportamento anche successivo delle parti. L'art. 1362
c.c. (Cass. n. 24421/15) impone, nell'interpretazione del contratto di compiere l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione degli stipulanti e verificare se l'ipotesi di comune intenzione ricostruita sia coerente con le restanti parti del contratto e con la condotta, anche esecutiva dei contraenti. Nell' operazioni ermeneutica, l'art. 1362 co. 2 c.c. sta ad indicare uno stretto collegamento tra testo letterale e intenzione comune delle parti “quale è desumibile (anche) dal loro contegno in particolare da quel contegno esecutivo (non solo anteriore ma anche) posteriore alla conclusione del negozio”
Nello specifico, dall'esame degli atti di causa e del contenuto dell'accordo emerge innanzitutto che con la scrittura privata del 02.08.17 le parti hanno inteso modificare sia i rispettivi compiti sia le quote di partecipazione spettanti a ciascuna, ridefinendo, in tal modo, i reciproci rapporti nell'ambito dell'ATI che avevano costituito per poter assolvere ai servizi di accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale di cui alla procedura indetta dalla . Controparte_4
Già il dato testuale della volontà espressa in tale accordo, inizialmente disconosciuta dalla appellante come a sé riferibile e poi dalla stessa riconosciuta come per sé vincolante, lascia intendere che laddove le parti hanno fatto riferimento alle Contr anticipazioni (senza nessun altra specificazione) poste a carico della abbiano inteso riferirsi a prestiti e non a costi, non avendo logicamente senso, nell'unitaria disciplina ivi contemplata, parlare di costi per l'avvalimento e poi di anticipazioni a parte, se non per distinguerne proprio la natura rispetto ai costi.
La mail del gennaio 2019 sta poi a dimostrare che nell'esecuzione degli accordi le anticipazioni compiute dall'appellata in favore dell'appellante era prestiti non avendo parimenti senso altrimenti ( se si considerassero come costi come sostenuto dall'appellante) sia la richiesta di pagamento di alcune fatture ( essendo tali pagamenti evidentemente distinti dalle “anticipazioni”) sia l'impegno ivi assunto dalla di rientro (“per quanto attiene all'anticipazione da voi fattaci di Parte_1 euro 20.000 rientreremo la prossima settimana non appena faranno il pagamento di aprile”).
Dalla ricostruzione dei rapporti dare- avere svolta dal CT ( delle cui risultanze non vi è ragione di discostarsi essendo l'elaborato peritale puntuale ed esaustivo rispetto ai quesiti posti dal primo Giudice, eseguito mediante l'esame della documentazione offerta dalle parti , e provvedendo anche dar conto delle osservazioni delle parti a cui il CT ha puntualmente risposto facendone argomento di analisi nella ambito della relazione) tenendo conto delle fatture complessivamente emesse dalla nei Pt_1 confronti di per € 1.104.296,41, dei bonifici effettuati da quest'ultima in CP_2 favore dell'appellante per € 964.187,35, dei costi dell'avvalimento sostenuti dall'appellata per € 54.950,00 e delle ulteriori somme versate per anticipazioni in favore della pari ad € 92.000 ( precedenti ai versamenti suindicati) è Pt_1
risultato che effettivamente nulla era più dovuto dall'appellata in dipendenza del rapporto negoziale inter partes.
A ciò si aggiunga che non risulta in atti che i rendiconti periodici effettuati da parte di siano stati contestati dalla avendo peraltro la stessa CP_2 Parte_1
inviato (doc. n. 4 fasc. primo grado appellata) conteggi su fatture emesse in favore della e su pagamenti da quest'ultima effettuati in favore dell'appellante CP_2 in cui è riportato l'importo di € 92.000 come anticipo spese, tenuto distinto dalle fatture a dimostrazione che non trattavasi di costi a carico dell'appellata.
Né può valere ad escludere tale lettura riguardo la volontà delle parti quanto asserito dall'appellante sui notevole guadagni ottenuti dall'appellata rispetto al capitale investito, in quanto corrispondenti alla quota spettante a ciascuna delle due società per i servizi resi nell'ambito dell'appalto come modificati nella scrittura privata.
Dalla documentazione in atti e dal comportamento delle parti risulta evidente quali fossero le intenzioni delle parti e la natura delle anticipazioni effettuate dalla
[...]
( risultando superfluo l'esame dell'ulteriore documento inammissibile CP_2 ex art 345 c.p.c ) aggiungendosi che l'appellante non ha fornito alcuna prova sull'esistenza di un diverso accordo riguardo la destinazione delle somme anticipate dall'appellata . 6. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra questione e senza necessità dei richiesti approfondimenti istruttori superflui ai fini della decisione.
7. Al rigetto dell'appello, consegue la condanna dell'appellante in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento
(cause di valore da € 52.001 ad € 260.000) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 9.991,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 6.2.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono