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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
in persona del GOP dr.ssa Paola Fracassi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 429 cpc
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1163/25 RG promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Rossini 18, C.F. , con avv. Paola Sandri C.F._1
parte intimante contro
, nato a [...] il [...] CF. , e Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], entrambi residenti a Controparte_2
Jesolo (VE) in Via Gorizia 77, C.F. , contumaci C.F._3
parte intimata
Conclusioni della parte intimante, come da verbale udienza 3.4.25
Conclusioni della parte intimata: nessuna
***
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto il sig. - in qualità di locatore - ha citato in Parte_1
giudizio i sig.ri e – in qualità di conduttori - per chiedere la Controparte_1 Controparte_2
convalida dello sfratto per morosità con riferimento al contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito in Jesolo (VE) siglato il 1.10.2023.
1
Alla udienza 9.01.25 il Giudice, valutato che la notifica compiuta ai sensi dell'art. 143 cpc (rito irreperibili) è incompatibile con il procedimento di sfratto e ritenuto che nella fattispecie l'esperimento della mediazione sarebbe stato inutile, ha disposto il mutamento del rito, con fissazione di udienza ex art. 420 cpc al 3.4.25 e onere di notifica della ordinanza ai conduttori in capo a parte intimante.
Alla udienza odierna è comparso solo il legale di parte intimante che ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente richiamando gli atti.
La causa è matura per la decisione.
Verificata la ritualità della notifica per la udienza odierna, va dichiarata la contumacia di
[...]
e . CP_1 Controparte_2
Dall'esame degli atti e verbali si deduce che la morosità denunziata con l'atto di intimazione, pari a euro 2.700,00, per i mesi di maggio giugno luglio 2024, non è mai stata sanata, ma anzi si
è aggravata in corso di causa, tanto che parte intimante ha dichiarato alla udienza odierna che il credito ammonta a € 9.900,00 per totali 11 mensilità, incluso marzo 2025.
Alla luce dell'art. 5 l. equo canone l'inadempimento è grave e giustifica la risoluzione del contratto, con condanna della parte conduttrice a restituire il bene e fermo l'obbligo di corrispondere i canoni o mensilità sino alla liberazione (C.C. 24819/23).
Al termine della causa i sig.ri e risultano soccombenti e pertanto devono essere CP_1 CP_2
condannati alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, della natura contumaciale del giudizio e dell'assenza di istruttoria.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa 1163/25 RG, ogni diversa domanda,
eccezione o istanza disattesa e rigettata, così provvede:
-dichiara la contumacia dei sig.ri e;
Controparte_1 Controparte_2
-accertato l'inadempimento della parte conduttrice, dichiara risolto il contratto avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Jesolo (VE), Via Oriente 91, siglato il 1.10.23, meglio descritto in atti;
-ordina la restituzione del bene, libero da cose e persone, e fissa per la esecuzione la data del
3.6.2025;
-condanna e in solido tra loro a pagare a Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 la somma di € 9.900,00 oltre le mensilità maturande da aprile 2025 sino alla liberazione effettiva del bene, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo;
-condanna e in solido tra loro a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese di lite per la procedura di sfratto per morosità, nonché le spese di lite del Parte_1 presente procedimento, che liquida in complessivi € 1.200,00 per competenze, oltre CU, marca iscrizione, spese di notifica documentate, 15% spese generali, cpa e iva come per legge.
Venezia, 3.4.25
IL GOP
dott.ssa Paola Fracassi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
in persona del GOP dr.ssa Paola Fracassi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 429 cpc
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1163/25 RG promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Rossini 18, C.F. , con avv. Paola Sandri C.F._1
parte intimante contro
, nato a [...] il [...] CF. , e Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], entrambi residenti a Controparte_2
Jesolo (VE) in Via Gorizia 77, C.F. , contumaci C.F._3
parte intimata
Conclusioni della parte intimante, come da verbale udienza 3.4.25
Conclusioni della parte intimata: nessuna
***
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto il sig. - in qualità di locatore - ha citato in Parte_1
giudizio i sig.ri e – in qualità di conduttori - per chiedere la Controparte_1 Controparte_2
convalida dello sfratto per morosità con riferimento al contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito in Jesolo (VE) siglato il 1.10.2023.
1
Alla udienza 9.01.25 il Giudice, valutato che la notifica compiuta ai sensi dell'art. 143 cpc (rito irreperibili) è incompatibile con il procedimento di sfratto e ritenuto che nella fattispecie l'esperimento della mediazione sarebbe stato inutile, ha disposto il mutamento del rito, con fissazione di udienza ex art. 420 cpc al 3.4.25 e onere di notifica della ordinanza ai conduttori in capo a parte intimante.
Alla udienza odierna è comparso solo il legale di parte intimante che ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente richiamando gli atti.
La causa è matura per la decisione.
Verificata la ritualità della notifica per la udienza odierna, va dichiarata la contumacia di
[...]
e . CP_1 Controparte_2
Dall'esame degli atti e verbali si deduce che la morosità denunziata con l'atto di intimazione, pari a euro 2.700,00, per i mesi di maggio giugno luglio 2024, non è mai stata sanata, ma anzi si
è aggravata in corso di causa, tanto che parte intimante ha dichiarato alla udienza odierna che il credito ammonta a € 9.900,00 per totali 11 mensilità, incluso marzo 2025.
Alla luce dell'art. 5 l. equo canone l'inadempimento è grave e giustifica la risoluzione del contratto, con condanna della parte conduttrice a restituire il bene e fermo l'obbligo di corrispondere i canoni o mensilità sino alla liberazione (C.C. 24819/23).
Al termine della causa i sig.ri e risultano soccombenti e pertanto devono essere CP_1 CP_2
condannati alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, della natura contumaciale del giudizio e dell'assenza di istruttoria.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa 1163/25 RG, ogni diversa domanda,
eccezione o istanza disattesa e rigettata, così provvede:
-dichiara la contumacia dei sig.ri e;
Controparte_1 Controparte_2
-accertato l'inadempimento della parte conduttrice, dichiara risolto il contratto avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Jesolo (VE), Via Oriente 91, siglato il 1.10.23, meglio descritto in atti;
-ordina la restituzione del bene, libero da cose e persone, e fissa per la esecuzione la data del
3.6.2025;
-condanna e in solido tra loro a pagare a Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 la somma di € 9.900,00 oltre le mensilità maturande da aprile 2025 sino alla liberazione effettiva del bene, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo;
-condanna e in solido tra loro a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese di lite per la procedura di sfratto per morosità, nonché le spese di lite del Parte_1 presente procedimento, che liquida in complessivi € 1.200,00 per competenze, oltre CU, marca iscrizione, spese di notifica documentate, 15% spese generali, cpa e iva come per legge.
Venezia, 3.4.25
IL GOP
dott.ssa Paola Fracassi