Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/06/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.127/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. VIZZA FILOMENA RITA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
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CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/1/2024 l'opponente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito n.43320230001149540000 del 9/12/2023 in atti (o, in subordine, la riduzione dell'importo ivi indicato), con il quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 11.554,03 a titolo di contributi dovuti alla Gestione
Separata per il periodo dal 1/2016 al 12/2016, sollevando eccezione di prescrizione della pretesa contributiva e lagnandosi della carenza motivazionale dell'impugnato avviso di addebito e della mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi di mora. L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
L' ha infatti dimostrato di aver interrotto il termine prescrizionale quinquennale CP_1 della pretesa contributiva relativa al 2016 (indicata nell'impugnato avviso di addebito, che appare sufficientemente motivato, riportando la causale del credito -contributi dovuti alla Gestione Separata- e l'annualità di riferimento -2016- ) con la notificazione di un avviso bonario in data 30/11/2022 (vedi ricevuta di avvenuta consegna in atti) all'indirizzo di PEC (di cui la parte ricorrente non ha Email_1 disconosciuto la titolarità), notificazione da ritenersi tempestivamente avvenuta alla luce della sospensione della prescrizione ex artt.37, co.2, d.l.18/2020 e 11, co.9,
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, né può ritenersi che gli artt.37, co.2, d.l.18/2020 e 11, co.9, d.l.183/2020 siano disposizioni agevolative dei soggetti impossibilitati a pagare i contributi nel periodo emergenziale -perché tali norme non prevedono uno slittamento dei termini per il versamento dei contributi, ma la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria non ancora prescritte alla data del 23/2/2020 e del 31/12/2020- ).
Del tutto generiche sono, infine, le doglianze della parte ricorrente relative alla mancata allegazione all'impugnato avviso di addebito degli atti prodromici e all'omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi di mora: l'opponente non ha infatti precisato quale sarebbe l'atto presupposto che l' avrebbe dovuto allegare CP_1 all'avviso di addebito, né ha specificato per quale ragione il calcolo degli interessi di mora riportato nell'impugnato avviso di addebito sarebbe scorretto e soprattutto in quale misura (interessi di mora che sono stati calcolati ai sensi dell'art.116, co.9,
l.388/2000, come chiarito dall' a pag.6 dell'avviso di addebito). CP_1
Per quanto esposto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sopportate dall' , CP_1 liquidate in euro 2.000 per compensi professionali.
Crotone, 06/06/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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