Articolo 22 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262
Articolo 21Articolo 23
Versione
12 marzo 2006
Art. 22. (Collaborazione da parte
del Corpo della guardia di finanza) 1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorita' di cui all'articolo 20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalita' degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorita' competenti.
Entrata in vigore il 12 marzo 2006
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