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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/05/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1119/2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MARIANNA DE SIMONE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...], c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(nato a [...] il [...], c.f. rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._3
SONIA CALABRESE, presso il cui studio risultano elettivamente domiciliati;
RESISTENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28/03/2025;
FATTO
Con ricorso del 04/04/2024, ha dedotto: che, con sentenza di divorzio n. Parte_1
1667/2023 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con
[...]
; che detta sentenza prevede l'obbligo del ricorrente di corrispondere un assegno CP_1 mensile dell'importo di Euro 100,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha dedotto, inoltre, di essere disoccupato da diversi mesi e di non potersi permettere di condurre in locazione una diversa abitazione, mentre il figlio è CP_2
divenuto autosufficiente per aver sottoscritto un contratto di lavoro subordinato;
infine, ha dedotto di essere intestatario del contratto di locazione di alloggio E.R.P., assegnato alla resistente e al figlio sin dalla data della separazione.
Sulla base di tali deduzioni, il ricorrente ha chiesto: di disporre la modifica ovvero l'annullamento del mantenimento a partire dalla data della domanda;
accertare e dichiarare la non debenza di alcun assegno e/o contributo in favore del figlio;
assegnare l'alloggio E.R.P. sito in Apice (Via del Giglio piano 3, scala 1, Edificio E1, in catasto foglio 32, particella 219, sub 11, Cat. A/2) al ricorrente.
In data 26/11/2024 si sono costituiti e , i quali Controparte_1 CP_2
hanno dedotto: che il ricorrente si è reso inadempiente rispetto all'obbligo -sullo stesso gravante- di corrispondere il 50% delle spese straordinarie in favore del figlio;
hanno contestato la circostanza - ex adverso dedotta- dell'autosufficienza del figlio, atteso che il contratto di lavoro sottoscritto da non veniva rinnovato;
hanno dedotto che anche è CP_2 Controparte_1
priva di occupazione ed impegnata unicamente in lavori stagionali;
infine, hanno dedotto che il ricorrente ha stabilito la propria residenza nel complesso abitativo familiare e non grava sullo stesso alcun canone di locazione.
All'udienza del 20/02/2025 i difensori delle parti, concordemente, hanno chiesto un rinvio per la definizione di un accordo.
Nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 28/03/2025, entrambe le parti hanno chiesto emettersi sentenza di modifica delle condizioni di divorzio, secondo i patti e le condizioni di cui all'accordo allegato all'istanza congiunta del 19/03/2025: “[…] 4- , oramai CP_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, dichiara di voler rinunciare all'assegno di mantenimento pari ad Euro 100,00 attualmente ricevuto dal padre Parte_1 Parte_1
Co prende atto ed accetta la predetta rinuncia espressa. a conferma di quanto statuito Parte_1
nelle condizioni di divorzio circa la assegnazione della casa coniugale alla madre , Controparte_1
dichiara di voler confermare tale condizione di diritto di abitazione della ex coniuge e del figlio;
a rafforzamento pieno del predetto diritto, effettivo titolare dell'assegnazione di Parte_1
alloggio ERP in questione, autorizza, sin dalla firma del presente accordo, la ex moglie
[...]
ed il figlio ad attivare tutte le procedure amministrative per la voltura a CP_1 CP_2
loro nome del relativo contratto di affitto stipulato con il Comune di Apice, con conseguente subentro nel suo diritto di assegnazione.
6- Per tutto quanto non espressamente qui indicato, restano confermate le pattuizioni stabilite nell'accordo di divorzio.
7- Con la stipula del presente accordo di modifica delle condizioni di divorzio, le parti si danno reciprocamente atto di essere soddisfatti delle rispettive pretese ed interessi […]”.
Con provvedimento del 28/03/2025, il Giudice ha disposto la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale e rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, le condizioni sopra riportate, raggiunte di comune accordo dalle parti, non sono contrarie a norme imperative, per cui il Tribunale ritiene di poterle recepire nella presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (quali assegno di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. modifica le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio del Tribunale di Benevento n.
1667/2023 del 25/07/2023, pronunciata tra (nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
) e (nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_1
), secondo le modalità di cui all'accordo allegato all'istanza C.F._2
congiunta del 19/03/2025;
II. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1119/2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MARIANNA DE SIMONE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...], c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(nato a [...] il [...], c.f. rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._3
SONIA CALABRESE, presso il cui studio risultano elettivamente domiciliati;
RESISTENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28/03/2025;
FATTO
Con ricorso del 04/04/2024, ha dedotto: che, con sentenza di divorzio n. Parte_1
1667/2023 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con
[...]
; che detta sentenza prevede l'obbligo del ricorrente di corrispondere un assegno CP_1 mensile dell'importo di Euro 100,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha dedotto, inoltre, di essere disoccupato da diversi mesi e di non potersi permettere di condurre in locazione una diversa abitazione, mentre il figlio è CP_2
divenuto autosufficiente per aver sottoscritto un contratto di lavoro subordinato;
infine, ha dedotto di essere intestatario del contratto di locazione di alloggio E.R.P., assegnato alla resistente e al figlio sin dalla data della separazione.
Sulla base di tali deduzioni, il ricorrente ha chiesto: di disporre la modifica ovvero l'annullamento del mantenimento a partire dalla data della domanda;
accertare e dichiarare la non debenza di alcun assegno e/o contributo in favore del figlio;
assegnare l'alloggio E.R.P. sito in Apice (Via del Giglio piano 3, scala 1, Edificio E1, in catasto foglio 32, particella 219, sub 11, Cat. A/2) al ricorrente.
In data 26/11/2024 si sono costituiti e , i quali Controparte_1 CP_2
hanno dedotto: che il ricorrente si è reso inadempiente rispetto all'obbligo -sullo stesso gravante- di corrispondere il 50% delle spese straordinarie in favore del figlio;
hanno contestato la circostanza - ex adverso dedotta- dell'autosufficienza del figlio, atteso che il contratto di lavoro sottoscritto da non veniva rinnovato;
hanno dedotto che anche è CP_2 Controparte_1
priva di occupazione ed impegnata unicamente in lavori stagionali;
infine, hanno dedotto che il ricorrente ha stabilito la propria residenza nel complesso abitativo familiare e non grava sullo stesso alcun canone di locazione.
All'udienza del 20/02/2025 i difensori delle parti, concordemente, hanno chiesto un rinvio per la definizione di un accordo.
Nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 28/03/2025, entrambe le parti hanno chiesto emettersi sentenza di modifica delle condizioni di divorzio, secondo i patti e le condizioni di cui all'accordo allegato all'istanza congiunta del 19/03/2025: “[…] 4- , oramai CP_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, dichiara di voler rinunciare all'assegno di mantenimento pari ad Euro 100,00 attualmente ricevuto dal padre Parte_1 Parte_1
Co prende atto ed accetta la predetta rinuncia espressa. a conferma di quanto statuito Parte_1
nelle condizioni di divorzio circa la assegnazione della casa coniugale alla madre , Controparte_1
dichiara di voler confermare tale condizione di diritto di abitazione della ex coniuge e del figlio;
a rafforzamento pieno del predetto diritto, effettivo titolare dell'assegnazione di Parte_1
alloggio ERP in questione, autorizza, sin dalla firma del presente accordo, la ex moglie
[...]
ed il figlio ad attivare tutte le procedure amministrative per la voltura a CP_1 CP_2
loro nome del relativo contratto di affitto stipulato con il Comune di Apice, con conseguente subentro nel suo diritto di assegnazione.
6- Per tutto quanto non espressamente qui indicato, restano confermate le pattuizioni stabilite nell'accordo di divorzio.
7- Con la stipula del presente accordo di modifica delle condizioni di divorzio, le parti si danno reciprocamente atto di essere soddisfatti delle rispettive pretese ed interessi […]”.
Con provvedimento del 28/03/2025, il Giudice ha disposto la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale e rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, le condizioni sopra riportate, raggiunte di comune accordo dalle parti, non sono contrarie a norme imperative, per cui il Tribunale ritiene di poterle recepire nella presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (quali assegno di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. modifica le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio del Tribunale di Benevento n.
1667/2023 del 25/07/2023, pronunciata tra (nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
) e (nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_1
), secondo le modalità di cui all'accordo allegato all'istanza C.F._2
congiunta del 19/03/2025;
II. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Ilaria Romano