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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2050/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORSILLO ANDREA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8860/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240159325388000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 12/03/2025, con la quale le veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 285,39 a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2022, relativa al veicolo targato Targa_1
A sostegno del ricorso, la contribuente ha eccepito:
La prescrizione del credito, sostenendo che la notifica della cartella, avvenuta il 12/03/2025, fosse successiva al decorso del termine triennale previsto dalla legge, individuato nel 31/01/2025.
L'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento, con conseguente nullità della stessa.
Nel merito, il difetto del presupposto impositivo, avendo trasferito la proprietà del veicolo in data 01/03/2022, come da documentazione allegata (cfr. "Doc. 2 passaggio di proprieta del 1 3 202").
Si sono costituiti in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che la Regione Lazio, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con le proprie controdeduzioni, ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni attinenti al merito della pretesa, essendo la sua attività meramente esecutiva. Ha inoltre confermato la tempestività e regolarità della notifica della cartella di pagamento.
La Regione Lazio, a sua volta, ha contestato le argomentazioni della ricorrente, sostenendo:
La piena legittimità dell'iscrizione a ruolo senza previa notifica di avviso di accertamento, in virtù dell'art. 1, comma 85, della L.R. n. 12/2011.
L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo il termine triennale non ancora decorso alla data di notifica della cartella.
Nel merito, la piena debenza del tributo da parte della ricorrente, in quanto, ai sensi dell'art. 5, comma 32, del D.L. n. 953/1982, soggetto passivo dell'imposta è colui che risulta proprietario dal Pubblico Registro
Automobilistico (PRA) alla data di scadenza del termine per il pagamento. Nel caso di specie, il termine per il versamento della tassa automobilistica 2022 scadeva il 31/01/2022, mentre la trascrizione della perdita di possesso del veicolo è avvenuta solo in data 01/03/2022. La Regione ha inoltre evidenziato di aver già comunicato alla ricorrente il diniego dell'istanza di autotutela con nota del 29/04/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di prescrizione. Ai sensi dell'art. 5, comma 51, del D.L. 30 dicembre
1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, "L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute [...] si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Nel caso di specie, il pagamento della tassa automobilistica per l'annualità 2022 doveva essere effettuato entro il 31 gennaio 2022. Il triennio di prescrizione ha quindi iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sarebbe spirato il 31 dicembre 2025. La notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 12 marzo
2025, è pertanto palesemente tempestiva e idonea a interrompere il decorso del termine prescrizionale. Parimenti infondata è la doglianza relativa all'omessa notifica degli atti prodromici. Come correttamente eccepito dalla Regione Lazio, l'art. 1, comma 85, della L.R. n. 12/2011 consente all'ente impositore di procedere all'irrogazione delle sanzioni e al recupero del tributo omesso direttamente mediante iscrizione a ruolo, senza la necessità di un preventivo avviso di accertamento. La procedura seguita è, dunque, conforme al dettato normativo.
Venendo al merito della controversia, che costituisce il fulcro della difesa della ricorrente, anche tale motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Il presupposto della tassa automobilistica è il possesso del veicolo, che, ai fini fiscali, si presume in capo a colui che risulta intestatario al Pubblico Registro Automobilistico. L'art. 5, comma 32, del D.L. n. 953/1982 stabilisce in modo inequivocabile che "Al pagamento delle tasse [...] sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari [...] dal pubblico registro automobilistico".
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla visura ACI-PRA prodotta dalla stessa Regione, emerge che il termine ultimo per il pagamento della tassa per l'anno 2022 era fissato al 31/01/2022. A tale data, la sig.ra Ricorrente_1 risultava ancora intestataria del veicolo al PRA. La trascrizione del trasferimento di proprietà, come documentato dalla stessa ricorrente (cfr. "Doc. 2 passaggio di proprieta del 1 3 202"), è avvenuta solo in data 01/03/2022, e cioè successivamente alla scadenza del termine per il pagamento del tributo.
La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ha più volte ribadito che, ai fini dell'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica, le risultanze del PRA hanno valore di presunzione legale e che gli atti di trasferimento di proprietà non trascritti non sono opponibili all'amministrazione finanziaria. Pertanto, la circostanza che la vendita sia avvenuta verbalmente o con atto di data anteriore è irrilevante fino al momento della sua annotazione al PRA, che è l'adempimento che determina l'esonero dall'obbligo di pagamento per il venditore per le annualità successive.
Ne consegue che, essendo la ricorrente proprietaria del veicolo alla data in cui è sorto l'obbligo tributario per l'annualità 2022, ella è tenuta al pagamento dell'intera tassa per tale periodo, a nulla rilevando la successiva vendita del bene.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, in quanto la pretesa creditoria della Regione Lazio risulta legittima e fondata.
La peculiarità della vicenda consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Roma, 10/2/2026
Il Relatore
EA MO
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORSILLO ANDREA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8860/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240159325388000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 12/03/2025, con la quale le veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 285,39 a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2022, relativa al veicolo targato Targa_1
A sostegno del ricorso, la contribuente ha eccepito:
La prescrizione del credito, sostenendo che la notifica della cartella, avvenuta il 12/03/2025, fosse successiva al decorso del termine triennale previsto dalla legge, individuato nel 31/01/2025.
L'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento, con conseguente nullità della stessa.
Nel merito, il difetto del presupposto impositivo, avendo trasferito la proprietà del veicolo in data 01/03/2022, come da documentazione allegata (cfr. "Doc. 2 passaggio di proprieta del 1 3 202").
Si sono costituiti in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che la Regione Lazio, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con le proprie controdeduzioni, ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni attinenti al merito della pretesa, essendo la sua attività meramente esecutiva. Ha inoltre confermato la tempestività e regolarità della notifica della cartella di pagamento.
La Regione Lazio, a sua volta, ha contestato le argomentazioni della ricorrente, sostenendo:
La piena legittimità dell'iscrizione a ruolo senza previa notifica di avviso di accertamento, in virtù dell'art. 1, comma 85, della L.R. n. 12/2011.
L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo il termine triennale non ancora decorso alla data di notifica della cartella.
Nel merito, la piena debenza del tributo da parte della ricorrente, in quanto, ai sensi dell'art. 5, comma 32, del D.L. n. 953/1982, soggetto passivo dell'imposta è colui che risulta proprietario dal Pubblico Registro
Automobilistico (PRA) alla data di scadenza del termine per il pagamento. Nel caso di specie, il termine per il versamento della tassa automobilistica 2022 scadeva il 31/01/2022, mentre la trascrizione della perdita di possesso del veicolo è avvenuta solo in data 01/03/2022. La Regione ha inoltre evidenziato di aver già comunicato alla ricorrente il diniego dell'istanza di autotutela con nota del 29/04/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di prescrizione. Ai sensi dell'art. 5, comma 51, del D.L. 30 dicembre
1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, "L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute [...] si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Nel caso di specie, il pagamento della tassa automobilistica per l'annualità 2022 doveva essere effettuato entro il 31 gennaio 2022. Il triennio di prescrizione ha quindi iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sarebbe spirato il 31 dicembre 2025. La notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 12 marzo
2025, è pertanto palesemente tempestiva e idonea a interrompere il decorso del termine prescrizionale. Parimenti infondata è la doglianza relativa all'omessa notifica degli atti prodromici. Come correttamente eccepito dalla Regione Lazio, l'art. 1, comma 85, della L.R. n. 12/2011 consente all'ente impositore di procedere all'irrogazione delle sanzioni e al recupero del tributo omesso direttamente mediante iscrizione a ruolo, senza la necessità di un preventivo avviso di accertamento. La procedura seguita è, dunque, conforme al dettato normativo.
Venendo al merito della controversia, che costituisce il fulcro della difesa della ricorrente, anche tale motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Il presupposto della tassa automobilistica è il possesso del veicolo, che, ai fini fiscali, si presume in capo a colui che risulta intestatario al Pubblico Registro Automobilistico. L'art. 5, comma 32, del D.L. n. 953/1982 stabilisce in modo inequivocabile che "Al pagamento delle tasse [...] sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari [...] dal pubblico registro automobilistico".
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla visura ACI-PRA prodotta dalla stessa Regione, emerge che il termine ultimo per il pagamento della tassa per l'anno 2022 era fissato al 31/01/2022. A tale data, la sig.ra Ricorrente_1 risultava ancora intestataria del veicolo al PRA. La trascrizione del trasferimento di proprietà, come documentato dalla stessa ricorrente (cfr. "Doc. 2 passaggio di proprieta del 1 3 202"), è avvenuta solo in data 01/03/2022, e cioè successivamente alla scadenza del termine per il pagamento del tributo.
La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ha più volte ribadito che, ai fini dell'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica, le risultanze del PRA hanno valore di presunzione legale e che gli atti di trasferimento di proprietà non trascritti non sono opponibili all'amministrazione finanziaria. Pertanto, la circostanza che la vendita sia avvenuta verbalmente o con atto di data anteriore è irrilevante fino al momento della sua annotazione al PRA, che è l'adempimento che determina l'esonero dall'obbligo di pagamento per il venditore per le annualità successive.
Ne consegue che, essendo la ricorrente proprietaria del veicolo alla data in cui è sorto l'obbligo tributario per l'annualità 2022, ella è tenuta al pagamento dell'intera tassa per tale periodo, a nulla rilevando la successiva vendita del bene.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, in quanto la pretesa creditoria della Regione Lazio risulta legittima e fondata.
La peculiarità della vicenda consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Roma, 10/2/2026
Il Relatore
EA MO