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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/11/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1520/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 6.11.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv.ti SCARPANTONI Carlo, SCARPANTONI Luca e SCARPANTONI DI, Via Torre Bruciata nn. 17/21 - Teramo
CONTRO
NTroparte_1 (contumace)
E NEI CONFRONTI
CP_2 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_2
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 20.9.2024, Parte_1
conveniva in giudizio esponendo
[...] NTroparte_1 dipendenze di detta società dal 10.11.2023 al 22.12.2023, in difetto di alcuna regolarizzazione, adibita alla macchina c.d. “taglia e cuci” o a quella denominata
“lineare”, provvedendo alla manifattura dei tessuti per la realizzazione di pantaloni, osservando l'orario giornaliero (dal lunedì al venerdì) dalle ore 7:20 alle 14:00, con sospensione di 30 minuti dalle 12:00 alle ore 12:30).
Lamentando il mancato pagamento di retribuzione dei mesi di Pt_2 novembre 2023 e dicembre 2023, rateo di 13ma mensilità 2023, indennità per ferie, permessi e festività non godute, domandava il pagamento di dette retribuzioni che quantificava in complessivi €3.118,39 (con riferimento all'inquadramento nel 3° livello), ovvero in via subordinata in €3.007,16 (con riferimento all'inquadramento nel 2° livello), come da conteggi allegati al ricorso.
Conveniva altresì in giudizio l' domandando dichiararsi l'omissione del CP_2 versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali sulle somme liquidate, con condanna di al risarcimento del danno da liquidarsi in separato NTroparte_1 giudizio.
L' si costituiva in giudizio domandando la condanna della parte resistente al CP_2 pagamento della contribuzione dovuta.
non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. NTroparte_1
Ammesso l'interrogatorio formale della parte resistente, non espletato per la mancata comparizione della parte all'udienza all'uopo fissata ed assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione dell'odierna udienza di trattazione scritta, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
La prova testimoniale espletata ha dimostrato lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato con le modalità e gli orari di lavoro descritti nel ricorso:
• “(…) sono stata dipendente della società convenuta per un periodo di 3 mesi, fino alla fine del mese di dicembre, dovrebbe essere l'anno 2023, se non erro, lavoravo come cucitrice a macchina, in precedenza ero stata dipendente della precedente società titolare dell'azienda. Anche la ricorrente aveva lavorato con il precedente titolare, anche se per un piccolo periodo, e NT quando è subentrata ha iniziato a lavorare anche lei, lo stesso giorno in cui ho iniziato io e anche tutti gli altri denti, eravamo circa 35, la ricorrente ha lavorato per lo stesso periodo di 3 mesi, anche lei con mansioni di cucitrice a macchina, Sul Cap. 2): è vero confermo che la ricorrente era adibita alle macchine indicate; Sul Cap. 3): l'orario di lavoro era dalle 8 alle 14 dal lunedi' al venerdi'; preciso che in realtà iniziavamo a lavorare alle 7:40, in modo da poter fare una pausa di 20 minuti a mezzogiorno, per fare uno spuntino Sul Cap. 4): le istruzioni in ordine al lavoro da svolgere le dava il sig.
, e poi la caporeparto, alla ricorrente come a tutti gli altri Sul Cap. 5): il luogo di lavoro Per_1 era a Congiunti, dove era lo stabilimento produttivo.” (teste ); Tes_1
2 • “(…) sono stata dipendente della società convenuta nei mesi di ottobre (all'incirca da metà del mese), novembre e dicembre, nell'anno 2023 se non erro, io ero addetta al controllo qualità, la mia postazione era al tavolo finale dove i controllavo i capi prodotti;
ADR in precedenza ero stata dipendente del precedente titolare dell'azienda, siamo infatti passati tutti NT poi alle dipendenze di , non so riferire il tipo di contratto intervenuto tra le due imprese NT Anche la ricorrente aveva lavorato con il precedente titolare, quando è subentrata ha iniziato a lavorare anche lei, lo stesso giorno in cui ho iniziato io e anche tutti gli altri dipendenti;
anche la ricorrente ha lavorato quindi per lo stesso periodo di circa 3 mesi, se non erro la ricorrente era addetta alla macchina cucitrice; Sul Cap. 3): l'orario di lavoro era dalle 8 alle 14 dal lunedi' al venerdi'; preciso che in realtà iniziavamo a lavorare alle 7:40, in modo da pausa di 20 minuti in tarda mattinata, mi pare a mezzogiorno Sul Cap. 4): c'era una capolinea che dava istruzioni, ricordo che si chiamava ma non ricordo il cognome;
il Pt_3 titolare veniva quasi tutti i giorni ma non rimaneva giornata, in quanto usciva per portare la merce Sul Cap. 5): il luogo di lavoro era a Congiunti, dove era lo stabilimento produttivo” (teste . Tes_2
Alla luce di tali risultanze probatorie va dunque altresì valorizzata la mancata comparizione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale, dovendo pertanto ritenersi come ammessi i fatti dedotti in ricorso, in applicazione dell'art.232 (Mancata risposta) c.p.c., che dispone che “Se la parte non si presenta
o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Del resto, la scelta della parte convenuta di non costituirsi in giudizio e di rimanere contumace ha impedito in radice la eventuale deduzione di qualsiasi fatto impeditivo, modificativo o estintivo dei diritti della parte ricorrente e va altresì valutata ai sensi dell'art.116 c.p.c., dovendo altresì richiamarsi il principio per il quale “L'art. 116 cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, va inteso nel senso che tale comportamento non solo può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma può anche costituire unica e sufficiente fonte di prova” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 16/07/2002, Rv. 555756).
Competono pertanto le spettanze retributive rivendicate (per la cui quantificazione può farsi riferimento ai conteggi allegati in ricorso, effettuati con riferimento alla retribuzione prevista dal CCNL di settore), dovendo evidenziarsi che la parte resistente non ha offerto la prova di aver corrisposto gli emolumenti pretesi, mentre tanto era suo specifico onere, una volta “allegato” da parte ricorrente l'inadempimento retributivo, conformemente al principio stabilito dall'art.1218 c.c. (v. Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001- Rv.549956-01; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011- Rv.618664-01; Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010- Rv.611587-01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001).
Devono in particolare essere utilizzati i conteggi relativi all'inquadramento nel 2° livello (la cui declaratoria contrattuale, come documentato da parte ricorrente, attiene a “- i lavoratori addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità, la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche”).
Infatti, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi, non pare possibile ritenere comprovata la adibizione a “mansioni complesse e/o variabili”, richieste per l'inquadramento nel 3° livello.
3 Deve tuttavia essere rigettata la domanda relativa a indennità per ferie non godute, permessi non goduti e festività non godute (emolumenti pur computati nel conteggio allegato al ricorso), visto il difetto di prova dei relativi fatti costitutivi, non essendo stato articolato nessuno specifico capitolo di prova testimoniale né di interrogatorio formale al riguardo.
In conclusione, visti gli importi esposti nel conteggio allegato al ricorso, spetta alla parte ricorrente, detratte le somme relative ai predetti emolumenti, la complessiva somma lorda di €3.007,16-212,89-42,64-21,24=€2.730,39.
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Al riconoscimento delle differenze retributive segue l'obbligo della società resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva mediante versamento all' , sulle differenze retributive riconosciute, dei contributi previdenziali CP_2
(come richiesto dall' previdenziale in sede di costituzione in giudizio). CP_3
Le spese seguono la soccombenza della parte resistente mentre possono essere compensate quanto alla posizione dell' . CP_2
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna a corrispondere a , per i NTroparte_1 Parte_1 titoli di cui in narrativa, la complessiva somma di €2.730,39 al lordo delle ritenute di legge, oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- condanna altresì alla conseguente regolarizzazione contributiva NTroparte_1 nei confronti dell' , mediante versamento all' dei contributi previdenziali, CP_2 CP_2 nella misura di legge;
- condanna a rifondere a le spese NTroparte_1 Parte_1 del giudizio che liquida in complessivi €1.800,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti SCARPANTONI Carlo, SCARPANTONI Luca e SCARPANTONI DI.
Così deciso in Pescara in data 6.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
4
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 6.11.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv.ti SCARPANTONI Carlo, SCARPANTONI Luca e SCARPANTONI DI, Via Torre Bruciata nn. 17/21 - Teramo
CONTRO
NTroparte_1 (contumace)
E NEI CONFRONTI
CP_2 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_2
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 20.9.2024, Parte_1
conveniva in giudizio esponendo
[...] NTroparte_1 dipendenze di detta società dal 10.11.2023 al 22.12.2023, in difetto di alcuna regolarizzazione, adibita alla macchina c.d. “taglia e cuci” o a quella denominata
“lineare”, provvedendo alla manifattura dei tessuti per la realizzazione di pantaloni, osservando l'orario giornaliero (dal lunedì al venerdì) dalle ore 7:20 alle 14:00, con sospensione di 30 minuti dalle 12:00 alle ore 12:30).
Lamentando il mancato pagamento di retribuzione dei mesi di Pt_2 novembre 2023 e dicembre 2023, rateo di 13ma mensilità 2023, indennità per ferie, permessi e festività non godute, domandava il pagamento di dette retribuzioni che quantificava in complessivi €3.118,39 (con riferimento all'inquadramento nel 3° livello), ovvero in via subordinata in €3.007,16 (con riferimento all'inquadramento nel 2° livello), come da conteggi allegati al ricorso.
Conveniva altresì in giudizio l' domandando dichiararsi l'omissione del CP_2 versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali sulle somme liquidate, con condanna di al risarcimento del danno da liquidarsi in separato NTroparte_1 giudizio.
L' si costituiva in giudizio domandando la condanna della parte resistente al CP_2 pagamento della contribuzione dovuta.
non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. NTroparte_1
Ammesso l'interrogatorio formale della parte resistente, non espletato per la mancata comparizione della parte all'udienza all'uopo fissata ed assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione dell'odierna udienza di trattazione scritta, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
La prova testimoniale espletata ha dimostrato lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato con le modalità e gli orari di lavoro descritti nel ricorso:
• “(…) sono stata dipendente della società convenuta per un periodo di 3 mesi, fino alla fine del mese di dicembre, dovrebbe essere l'anno 2023, se non erro, lavoravo come cucitrice a macchina, in precedenza ero stata dipendente della precedente società titolare dell'azienda. Anche la ricorrente aveva lavorato con il precedente titolare, anche se per un piccolo periodo, e NT quando è subentrata ha iniziato a lavorare anche lei, lo stesso giorno in cui ho iniziato io e anche tutti gli altri denti, eravamo circa 35, la ricorrente ha lavorato per lo stesso periodo di 3 mesi, anche lei con mansioni di cucitrice a macchina, Sul Cap. 2): è vero confermo che la ricorrente era adibita alle macchine indicate; Sul Cap. 3): l'orario di lavoro era dalle 8 alle 14 dal lunedi' al venerdi'; preciso che in realtà iniziavamo a lavorare alle 7:40, in modo da poter fare una pausa di 20 minuti a mezzogiorno, per fare uno spuntino Sul Cap. 4): le istruzioni in ordine al lavoro da svolgere le dava il sig.
, e poi la caporeparto, alla ricorrente come a tutti gli altri Sul Cap. 5): il luogo di lavoro Per_1 era a Congiunti, dove era lo stabilimento produttivo.” (teste ); Tes_1
2 • “(…) sono stata dipendente della società convenuta nei mesi di ottobre (all'incirca da metà del mese), novembre e dicembre, nell'anno 2023 se non erro, io ero addetta al controllo qualità, la mia postazione era al tavolo finale dove i controllavo i capi prodotti;
ADR in precedenza ero stata dipendente del precedente titolare dell'azienda, siamo infatti passati tutti NT poi alle dipendenze di , non so riferire il tipo di contratto intervenuto tra le due imprese NT Anche la ricorrente aveva lavorato con il precedente titolare, quando è subentrata ha iniziato a lavorare anche lei, lo stesso giorno in cui ho iniziato io e anche tutti gli altri dipendenti;
anche la ricorrente ha lavorato quindi per lo stesso periodo di circa 3 mesi, se non erro la ricorrente era addetta alla macchina cucitrice; Sul Cap. 3): l'orario di lavoro era dalle 8 alle 14 dal lunedi' al venerdi'; preciso che in realtà iniziavamo a lavorare alle 7:40, in modo da pausa di 20 minuti in tarda mattinata, mi pare a mezzogiorno Sul Cap. 4): c'era una capolinea che dava istruzioni, ricordo che si chiamava ma non ricordo il cognome;
il Pt_3 titolare veniva quasi tutti i giorni ma non rimaneva giornata, in quanto usciva per portare la merce Sul Cap. 5): il luogo di lavoro era a Congiunti, dove era lo stabilimento produttivo” (teste . Tes_2
Alla luce di tali risultanze probatorie va dunque altresì valorizzata la mancata comparizione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale, dovendo pertanto ritenersi come ammessi i fatti dedotti in ricorso, in applicazione dell'art.232 (Mancata risposta) c.p.c., che dispone che “Se la parte non si presenta
o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Del resto, la scelta della parte convenuta di non costituirsi in giudizio e di rimanere contumace ha impedito in radice la eventuale deduzione di qualsiasi fatto impeditivo, modificativo o estintivo dei diritti della parte ricorrente e va altresì valutata ai sensi dell'art.116 c.p.c., dovendo altresì richiamarsi il principio per il quale “L'art. 116 cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, va inteso nel senso che tale comportamento non solo può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma può anche costituire unica e sufficiente fonte di prova” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 16/07/2002, Rv. 555756).
Competono pertanto le spettanze retributive rivendicate (per la cui quantificazione può farsi riferimento ai conteggi allegati in ricorso, effettuati con riferimento alla retribuzione prevista dal CCNL di settore), dovendo evidenziarsi che la parte resistente non ha offerto la prova di aver corrisposto gli emolumenti pretesi, mentre tanto era suo specifico onere, una volta “allegato” da parte ricorrente l'inadempimento retributivo, conformemente al principio stabilito dall'art.1218 c.c. (v. Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001- Rv.549956-01; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011- Rv.618664-01; Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010- Rv.611587-01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001).
Devono in particolare essere utilizzati i conteggi relativi all'inquadramento nel 2° livello (la cui declaratoria contrattuale, come documentato da parte ricorrente, attiene a “- i lavoratori addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità, la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche”).
Infatti, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi, non pare possibile ritenere comprovata la adibizione a “mansioni complesse e/o variabili”, richieste per l'inquadramento nel 3° livello.
3 Deve tuttavia essere rigettata la domanda relativa a indennità per ferie non godute, permessi non goduti e festività non godute (emolumenti pur computati nel conteggio allegato al ricorso), visto il difetto di prova dei relativi fatti costitutivi, non essendo stato articolato nessuno specifico capitolo di prova testimoniale né di interrogatorio formale al riguardo.
In conclusione, visti gli importi esposti nel conteggio allegato al ricorso, spetta alla parte ricorrente, detratte le somme relative ai predetti emolumenti, la complessiva somma lorda di €3.007,16-212,89-42,64-21,24=€2.730,39.
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Al riconoscimento delle differenze retributive segue l'obbligo della società resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva mediante versamento all' , sulle differenze retributive riconosciute, dei contributi previdenziali CP_2
(come richiesto dall' previdenziale in sede di costituzione in giudizio). CP_3
Le spese seguono la soccombenza della parte resistente mentre possono essere compensate quanto alla posizione dell' . CP_2
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna a corrispondere a , per i NTroparte_1 Parte_1 titoli di cui in narrativa, la complessiva somma di €2.730,39 al lordo delle ritenute di legge, oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- condanna altresì alla conseguente regolarizzazione contributiva NTroparte_1 nei confronti dell' , mediante versamento all' dei contributi previdenziali, CP_2 CP_2 nella misura di legge;
- condanna a rifondere a le spese NTroparte_1 Parte_1 del giudizio che liquida in complessivi €1.800,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti SCARPANTONI Carlo, SCARPANTONI Luca e SCARPANTONI DI.
Così deciso in Pescara in data 6.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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