Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 5539
CASS
Sentenza 19 marzo 2004

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Massime3

Il principio secondo cui il ricorso per cassazione, nel caso in cui si censuri con esso l'omessa ammissione di prove testimoniali da parte del giudice di merito, deve contenere a pena di inammissibilità, in ossequio al principio di autosufficienza, l'indicazione del capitolato di prova, non è applicabile allorché il vizio dedotto dal ricorrente afferisca, non ad un difetto di motivazione in cui il giudice di merito sarebbe incorso nel vagliare il contenuto di uno specifico capitolato di prova testimoniale per decidere sull'inammissibilità o sull'irrilevanza di esso, ma ad un errore di diritto che il medesimo giudice avrebbe commesso escludendo la possibilità per la parte di avvalersi del mezzo della prova testimoniale in relazione al "thema decidendum": in tal caso, per giudicare dell'esistenza di un vizio siffatto, non si richiede che la Corte di cassazione sia resa edotta del modo in cui la prova è formulata attraverso la lettura del ricorso. (Nella specie, il giudice del merito aveva escluso la possibilità di provare per testi una pattuizione intesa a celare una parte del corrispettivo indicato nel contratto, concluso per iscritto; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso, concernente la mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale dedotti nel giudizio di merito, eccezione sollevata sul rilievo che nella specie tali capitoli non erano stati riportati compiutamente nel ricorso medesimo).

La pattuizione di un prezzo di vendita diverso da quello apparente indicato nel documento contrattuale non può, nei rapporti tra le parti, essere oggetto di prova per testi, giacché i limiti alla prova testimoniale di cui all'art. 2722 cod. civ. operano anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell'allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti.

Nei procedimenti instaurati dopo il 30 aprile 1995, regolati dalle nuove disposizioni introdotte dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non trova più applicazione il principio secondo cui l'inosservanza delle disposizioni che delimitano il momento in cui è possibile produrre in giudizio documenti deve ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa dinanzi al collegio. Difatti il novellato art. 184 cod. proc. civ. non solo prevede l'eventuale assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre prove e produrre documenti, ma espressamente stabilisce il carattere perentorio di detto termine, il che vale a sottrarre siffatto termine alla disponibilità delle parti (stante il disposto dell'art. 153 cod. proc. civ.), come del resto implicitamente confermato anche dal successivo art. 184-bis, che contempla la possibilità di rimessione in termini, ma solo ad istanza della parte interessata ed a condizione che questa dimostri di essere incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 5539
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5539
Data del deposito : 19 marzo 2004

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