Decreto presidenziale 23 settembre 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01276/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04436/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4436 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Renato Spadaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Lanzara, Alessio Guasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio del suddetto ente sulla diffida del 6.08.2025, con cui si è chiesto al Comune, nonché al Dirigente del Servizio Edilizia Privata e del Servizio antiabusivismo, perché, in esercizio del proprio potere di autotutela, ex art. 21 nonies l. 241/90, voglia revocare il consolidamento della SCIA presentata dell'ing. -OMISSIS- il 27.05.2025 al prot. -OMISSIS--2025, ricordando che l'inizio dei lavori è indicato al 14.10.25, diffidandolo, altresì, a voler provvedere ad inibire le opere ivi indicate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Napoli e di -OMISSIS-. di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. Alfonso NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. Con il ricorso in trattazione, ultimo di una lunga serie, i ricorrenti, comproprietari di porzione di immobile nel complesso dell’-OMISSIS-, adibita ad esercizio di pizzeria, impugnano il silenzio del Comune di Napoli sulla diffida del 6.08.2025, con cui si è chiesto al Comune, nonché al Dirigente del Servizio Edilizia Privata e del Servizio antiabusivismo, perché, in esercizio del proprio potere di autotutela, ex art. 21 nonies l. 241/90, voglia revocare il consolidamento della SCIA presentata dell'ing. -OMISSIS- il 27.05.2025 al prot. -OMISSIS--2025, ricordando che l'inizio dei lavori è indicato al 14.10.25, diffidandolo, altresì, a voler provvedere ad inibire le opere ivi indicate.
2. Entrambe le parti hanno prodotto documenti, memorie e repliche anche in vista della pubblica odierna Udienza del 5 novembre 2025, nel corso della quale, sulla discussione e le conclusioni delle parti presenti, come da verbale, la causa è stata assegnata a sentenza.
Prima di soffermarsi sul potere di autotutela sollecitato al Comune dai ricorrenti merita ripercorrere la cronistoria della vicenda sostanziale e procedimentale all’odierno vaglio del Tribunale.
3. La questione, oggetto dell’attuale contenzioso, riguarda una lunga vicenda processuale ben nota a questo T.A.R., che ha visto coinvolti i ricorrenti e altro condomino, proprietario dell’immobile, sul quale è stata accertata, dal Tribunale Civile di Napoli, la realizzazione di una serie di abusi nel cortile di proprietà condominiale. Il Tribunale, in sede esecutiva, ha pertanto incaricato un c.t.u. di provvedere alla demolizione di tali abusi. Avverso tale attività sono insorti i ricorrenti, che con ricorso R.G. -OMISSIS- proposto innanzi a questo Tar, hanno contestato l’utilizzo della CILD da parte del Cc.t.u., ritenendolo strumento non adeguato al tipo di attività da svolgere.
Le parti costituite presentavano documenti e memorie e, alla Camera di consiglio del 19 novembre 2025, la causa è stata ritenuta in decisione, previo avviso dato alle parti presenti, come da verbale, in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ex art 60 c,p.a.
Con Ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione avanzata da parte ricorrente, ritenendo assistita da idoneo fumus la doglianza della medesima in ordine al necessario assoggettamento degli interventi edilizi in controversia al regime, sia pur semplificato, della Scia, previsto dall’art. 22 del T.U.E. anziché alla CILD. In osservanza a tale pronunciamento, pertanto, il c.t.u. presentava, in data 27/05/25, al Comune di Napoli apposita Scia, onde assolvere al proprio incarico. Anche avverso tale atto sono insorti i ricorrenti, contestandone i presupposti applicativi alla fattispecie e chiedendo, al Comune, di impedire il consolidamento della Scia inoltrata dal c.t.u., affermando, tra l’altro, che sarebbe mancato il nulla osta della Soprintendenza all’esecuzione dei lavori.
3.1. Giova rammentare che anche sul punto la Sezione si è già pronunciata, in sede cautelare, con diffusa motivazione che conviene riportare:
“Posto che con il ricorso all’esame parte ricorrente contesta proprio la predetta SCIA presentata dal CTU per procedere ai ridetti lavori di demolizione, impugnando il diniego dell’istanza di non lasciare consolidare la citata SCIA presentata dal CTU in osservanza al dictum della Sezione di cui alla richiamata ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, conseguendone l’insussistenza del fumus boni iuris del ricorso, atteso che la contestata Scia che ne forma oggetto, costituisce adempimento a detta ordinanza cautelare, che ha motivatamente giudicato necessaria per l’effettuazione dei lavori di demolizione de quibus, la sussistenza di un titolo edilizio, ancorché semplificato, “superiore";
Rammentato altresì che con la recente sentenza n. -OMISSIS- del 13 ottobre 2025 resa sul ricorso numero di R.G. 4043/2025 proposto dai ricorrenti avverso il nulla osta della Soprintendenza del 16 luglio 2025, la Sezione ha “Ritenuto, conclusivamente, che non può essere impedita l’esecuzione di un giudicato civile che ha condannato il -OMISSIS- all’esecuzione delle opere de quibus, costituenti atti dovuti”;
Ritenuto, conseguentemente, anche sulla scorta della riportata considerazione, che il provvedimento impugnato, con cui sostanzialmente si motiva il diniego della diffida di non lasciare consolidare la SCIA presentata dal CTU il 27/05/2025, poiché “l’ufficio ritiene che non sussista alcun motivo per invalidare la SCIA in questione atteso che trattasi di mero intervento di demolizione di opere abusive così come stabilito nei contenziosi civili tra le parti”, appaia immune da censure;
Ritenuta, inoltre, non assistita da fumus boni iuris la censura, (pag. 17 del ric.), secondo cui stante la caducazione per rinunzia della CILD, la SCIA sostitutiva resterebbe priva del “previo” parere della Soprintendenza, osservando per contro il Collegio che in relazione alla SCIA, sostitutiva della precedente CILD, la Soprintendenza ha emesso il nuovo parere favorevole in data 16 luglio 2025 (all. 3, produz. -OMISSIS--OMISSIS- del 30/9/2025), del resto preannunciato con nota della Soprintendenza del 25/06/2025 inviata al CTU (All. 2 produz. cit.)” (Ord. cautelare del 28 ottobre 2025, n. 2622).
Con il relativo ricorso già oggetto di trattazione i ricorrenti definiscono meglio l’oggetto del contendere nella seguente questione: “in caso di rinuncia al procedimento in funzione del quale è stato chiesto, ed ottenuto, il parere soprintendizio, tale evento trascina con sé il parere medesimo, caducandolo, oppure, trattandosi di atto amministrativo autonomo, esso rimane in vita e spiega efficacia anche al di fuori del procedimento nel quale è domandato?” (memoria di replica ricorrente del 7 luglio 2025).
Orbene, il Collegio è dell’avviso che la rinuncia al procedimento, in funzione del quale era stato chiesto il parere soprintendizio, assorbe e travolge anche quest’ultimo, del quale non si coglie più la ragion d’essere e la finalità.
Ne consegue che tale parere non ha più, perché li ha per tale via dismessi, ragion d’essere ed effetti lesivi, conseguendone, ad oggi, la sua non impugnabilità.
3.2. Giova altresì ribadire in questa sede quanto già dalla Sezione sancito con la sentenza n. -OMISSIS- del 13 ottobre 2025, resa sul ricorso numero di R.G. -OMISSIS-proposto dai ricorrenti avverso il nulla osta della Soprintendenza del 16 luglio 2025, là dove la Sezione ha “Ritenuto, conclusivamente, che non può essere impedita l’esecuzione di un giudicato civile che ha condannato il -OMISSIS- all’esecuzione delle opere de quibus, costituenti atti dovuti”.
Vale anche la pena richiamare ad abundantiam quanto già dalla Sezione precisato con la medesima sentenza n. -OMISSIS- del 13 ottobre 2025, ovverosia che:
“che il primo motivo di ricorso appare infondato poiché la mancanza di specifica istanza non ha effetti impeditivi sull’emissione di un nuovo nulla osta soprintendizio concernente la SCIA presentata dal proprietario della struttura immobiliare;
Considerato altresì quanto al secondo motivo di gravame, che alcuno dei lavori previsti nella esecuzione-OMISSIS- è di svellimento del prevedibile o preteso basolato, ma solo per la posa in opera delle basi della scaletta da ricostruirsi con la seconda SCIA; scaletta già esistente e da ricostruire ed esistente su un piano di calpestio più basso”.
4. Ebbene, quanto alla questione con il ricorso in epigrafe agitata dai ricorrenti del diniego di annullamento degli effetti della scia presentata dal CTU nel quadro dell’esecuzione dei lavori de quibus , ritiene il Collegio insussistente siffatto obbligo, al lume di consolidata giurisprudenza, che predica l’insussistenza di un obbligo di provvedere su un’istanza di annullamento in via di autotutela.
Tanto più che nel caso di specie l’esecuzione dei lavori in controversia si atteggia come doverosa per le ragioni sopra ampiamente illustrate.
Già da tempo, invero, il Consiglio di Stato, confermando una sentenza della Sezione ha sancito che “Non sussiste alcun obbligo per la Pubblica amministrazione di pronunciarsi su un'istanza del
privato volta a ottenere da essa un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile
dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo
mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto dall'art. 117, c.p.a.” ( Consiglio di Stato, Sez. I$, 26 agosto 2014, n. 4309; Conferma Tar Campania - Napoli, sez. IV, n. 5491 del 2013 ).
Conviene segnalare come più di recente questa Sezione ha espresso in maniera più articolata il cennato principio proprio in tema di annullamento di una scia, precisando al riguardo che “
3. Non è previsto dalla legge un potere di annullamento della S.C.I.A in materia edilizia, atteso che con la L. n. 124 del 2015, di modifica dell’art. 19 della legge sul procedimento, il legislatore ha sancito che, entro trenta giorni dalla presentazione della s.c.i.a. edilizia, l’Amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, mentre dopo il trentesimo giorno può adottare quegli stessi provvedimenti inibitori, purché però ricorrano sempre le condizioni previste dall’articolo 21- nonies nel testo vigente al momento dell’adozione del provvedimento gravato, a mente del quale “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’ articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”.
4. Non sono dunque contemplati in subiecta materia – e non ne è quindi consentita l’adozione – provvedimenti di secondo grado nei confronti della s.c.i.a., bensì unicamente provvedimenti inibitori dell’attività. I quali, dopo i trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata possono essere adottati solo ove sussistano e l’amministrazione menzioni nel provvedimento inibitorio fornendone idonea comprova (mediante atti dell’istruttoria procedimentale) i presupposti per l’esercizio dell’autotutela, non essendo sufficiente il riferimento al mero ripristino della legalità violata” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV – sentenza 4 aprile 2024 n. 2194)
È evidente come nel caso all’esame difettino, per gli effetti di cui all’ art. 21 – nonies, l. n. 341/1990, i presupposti della illegittimità, della scia (stante la rammentata doverosità dei lavori a farsi iure civili), e delle ragioni di interesse pubblico.
5. Orbene, tutto ciò opportunamente precisato, i ricorrenti con richiesta di passaggio in decisione del 4 novembre 2025, i ricorrenti hanno istato affinché, vista la nota PG/-OMISSIS-, con cui il Comune ha dato risposta alla diffida del 9.8.25, il ricorso sia definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e tuttavia, atteso che il Comune ha provveduto sulla diffida dopo oltre 90 giorni, se ne chiede condanna alle spese e con attribuzione al procuratore antistatario.
Il Collegio, a fronte di siffatta richiesta e rappresentazione, non può che pronunciare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a..
Le spese possono essere compensate stante l’esito processuale della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a.
Spese e compensi di lite compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso NO, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Alfonso NO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.