Articolo 14 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 13Articolo 15
Versione
10 marzo 1948
Art. 14.
La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.
I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finche' duri tale condizione.
I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprieta' di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.
Entrata in vigore il 10 marzo 1948
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