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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2024, n. 15933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15933 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 31156 del 2023, vertente
TRA
- , nato a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso degli avv.ti Rosaria Salamone e Renato Re, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- , nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2 e difesa dall'avv. Carlo Rizzo, giusta procura speciale in atti;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 18.09.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il sig. adiva l'intestato Tribunale rappresentando: di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario nel Comune di Subiaco (RM) in data 22.06.1991
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1991, n. 36, p.
2, s. A), dal quale sono le due figlie, (21/10/1999) e (26/05/2001), Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni e residenti presso la casa coniugale sita in Roma, via Delle Vigne
n. 134 assieme alla madre;
con sentenza n. 13065/2017 pubbl. il 26/06/2017 RG n. 70873/2016 del Tribunale di Roma, le parti avevano definito concordemente i loro rapporti rassegnando conclusioni congiunte per il divorzio;
le figlie e , Per_1 Per_2 terminati gli studi, non avevano reperito alcuna occupazione lavorativa consona alle loro inclinazioni/aspirazioni; egli aveva avuto una progressiva riduzione del reddito, passando da € 1.273,00 a circa € 835,00, trovandosi nell'impossibilità di far fronte al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie così come statuito in sede di divorzio dell'importo di € 1.000 mensili. Tanto premesso, in modifica della sentenza n. 13065/2017 pubbl. il 26/06/2017, chiedeva venisse revocato l'obbligo di corrispondere il contributo di mantenimento in favore delle figlie o, in subordine, la sua riduzione.
Si costituiva in giudizio la signora , la quale contestava le deduzioni di parte CP_1 ricorrente riguardo alla presunta diminutio dei redditi dell'ex marito e alla presunta mancanza di volontà figlie e maggiorenni, di reperire una occupazione. Per_1 Per_2 Difatti, evidenziava che: frequentava l'ultimo anno della scuola Per_1 Amministrazione, Finanza e Marketing presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Federico Caffè” di Roma, mentre frequenta l'Università degli Studi di Roma Tre, corso di Per_2
Laurea Scienze della Comunicazione. Tanto premesso, chiedeva il rigetto della domanda formulata dal ricorrente e la conferma dell'assegno per il mantenimento delle figlie. Con ordinanza del 17.01.2024 il Giudice Delegato, ritenuto opportuno procedere all'audizione delle figlie della coppia, disponeva l'ascolto di e Per_1 [...]
l'ascolto delle figlie, il GD riservava la causa al Collegio per la decisone. Per_3
Osserva il Collegio
Preliminarmente va esaminata la circostanza, dedotta dal padre, in merito alla propria diminutio reddituale.
Il sig. , di professione commerciante ricambi elettrodomestici, amministratore Parte_1 unico e dipendente della società “Euro Ricambi Elettrodomestici S.r.l.”, ha dichiarato – all'udienza del 09.01.2024 – di percepire un reddito netto mensile ci circa € 950/1.000. Nel caso in esame, il sig. è non solo dipendente ma amministratore e unico Parte_1 socio della predetta società, della quale avrebbe dovuto fornire bilanci e documentazione idonea a comprovare gli utili. Inoltre, trattandosi di modifica di provvedimenti vigenti, il ricorrente avrebbe dovuto documentare i suoi redditi annuali al tempo della pronuncia della sentenza di cui chiede la modifica, con conseguente impossibilità per il Collegio di verificare comparativamente le modificazioni in peius delle sue condizioni economico-patrimoniali, non essendo sufficienti le mere dichiarazioni delle parti, non supportate da documentazione contabile. Peraltro, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva e dai modelli 730 depositati, non vi sono elementi per valutare un effettivo e incontrovertibile decremento reddituale rilevante del ricorrente dall'epoca del divorzio ad oggi, tale da poter disporre la revoca dell'assegno per il mantenimento delle figlie, tanto più che l'importo concordato, di € 1.000, già in sede di accordi divorzili rendeva inverosimile il reddito dichiarato all'epoca, par a € 1.200 mensili. L'importo dell'assegno di mantenimento è stato liberamente determinato in sede di accordi tra le parti, circostanza che fa presumere che le entrate di cui disponesse il fossero ben superiori di quanto di fatto dichiarato. Parte_1
Con riguardo invece alla domanda di revoca dell'assegno per le figlie attesa la loro negligenza, il Collegio osserva quanto segue alla luce delle conclusioni rassegnate dalle parti e della documentazione depositata.
Appare necessario un opportuno distinguo in merito alla situazione delle figlie Per_1
e entrambe divenute maggiorenni. Per_2
Con riguardo a (23 anni), la ragazza è studentessa universitaria presso la facoltà Per_2 di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Roma Tre. La ragazza – come rappresentato all'audizione del 19.03.2024 – si è iscritta all'università nel 2022, l'anno successivo a quello del diploma, a causa di problematiche di salute, essendo stata in terapia, per via di disturbi di ansia e depressivi. La ragazza, inoltre, ha riferito che, dopo aver conseguito il diploma, durante il periodo estivo, ha svolto piccoli lavoretti come barista e cameriera. Pertanto, tenuto conto dell'età e delle sue condizioni di salute, vista la non autosufficienza economica di e la sua età, il Collegio dispone che il padre corrisponda alla madre Per_2 per il suo mantenimento la somma mensile di € 550, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Con riguardo alla figlia invece, venticinque anni, ha da poco terminato il Per_1 percorso scolastico presso il liceo Amministrazione Finanza e Marketing (dopo averlo interrotto nel 2019), e avrebbe intenzione di proseguire il suo percorso di studi. La figlia maggiore aveva riferito durante l'audizione di aver svolto lavori occasionali (baby-sitter o commessa).
Sulla scorta delle riportate ricostruzioni, il Tribunale, tenuto conto del percorso scolastico e lavorativo intrapreso in maniera non continuativa dalla figlia maggiorenne Per_1 oramai venticinquenne, ritiene di effettuare una rimodulazione del contributo dovuto dal padre per il suo mantenimento, in quanto l'età della ragazza rende non congruo il ciclo di studi frequentato, stabilendo che l'assegno per il suo mantenimento debba essere rideterminato nella misura di € 250, da corrispondersi alla madre, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul punto, giova evidenziarsi che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il Supremo Collegio ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020). L'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché
i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente (cfr.
Cass. civ. 14.12.2018 n. 32529; Cass. civ. 26.9.2011 n. 19589; Cass. civ.
2.9.1996 n. 7990; Cass. civ.
7.5.1998 n. 4616; Cass. Civ.
7.4.2006 n. 8221).
Le ragioni della decisione unite alla natura della controversia, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ogni diversa domanda respinta, in parziale modifica della sentenza n. 13065/2017 pubbl. il 26/06/2017 del
Tribunale di Roma, che si conferma per il resto, così decide:
- determina in di € 550 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento della figlia e in € 250 il contributo mensile per il mantenimento della figlia a Per_2 Per_1 far data dalla pubblicazione della presente sentenza, da corrispondere direttamente alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza
- pone a carico di ciascun genitore nella misura del 50% le spese straordinarie;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 10.10.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 31156 del 2023, vertente
TRA
- , nato a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso degli avv.ti Rosaria Salamone e Renato Re, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- , nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2 e difesa dall'avv. Carlo Rizzo, giusta procura speciale in atti;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 18.09.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il sig. adiva l'intestato Tribunale rappresentando: di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario nel Comune di Subiaco (RM) in data 22.06.1991
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1991, n. 36, p.
2, s. A), dal quale sono le due figlie, (21/10/1999) e (26/05/2001), Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni e residenti presso la casa coniugale sita in Roma, via Delle Vigne
n. 134 assieme alla madre;
con sentenza n. 13065/2017 pubbl. il 26/06/2017 RG n. 70873/2016 del Tribunale di Roma, le parti avevano definito concordemente i loro rapporti rassegnando conclusioni congiunte per il divorzio;
le figlie e , Per_1 Per_2 terminati gli studi, non avevano reperito alcuna occupazione lavorativa consona alle loro inclinazioni/aspirazioni; egli aveva avuto una progressiva riduzione del reddito, passando da € 1.273,00 a circa € 835,00, trovandosi nell'impossibilità di far fronte al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie così come statuito in sede di divorzio dell'importo di € 1.000 mensili. Tanto premesso, in modifica della sentenza n. 13065/2017 pubbl. il 26/06/2017, chiedeva venisse revocato l'obbligo di corrispondere il contributo di mantenimento in favore delle figlie o, in subordine, la sua riduzione.
Si costituiva in giudizio la signora , la quale contestava le deduzioni di parte CP_1 ricorrente riguardo alla presunta diminutio dei redditi dell'ex marito e alla presunta mancanza di volontà figlie e maggiorenni, di reperire una occupazione. Per_1 Per_2 Difatti, evidenziava che: frequentava l'ultimo anno della scuola Per_1 Amministrazione, Finanza e Marketing presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Federico Caffè” di Roma, mentre frequenta l'Università degli Studi di Roma Tre, corso di Per_2
Laurea Scienze della Comunicazione. Tanto premesso, chiedeva il rigetto della domanda formulata dal ricorrente e la conferma dell'assegno per il mantenimento delle figlie. Con ordinanza del 17.01.2024 il Giudice Delegato, ritenuto opportuno procedere all'audizione delle figlie della coppia, disponeva l'ascolto di e Per_1 [...]
l'ascolto delle figlie, il GD riservava la causa al Collegio per la decisone. Per_3
Osserva il Collegio
Preliminarmente va esaminata la circostanza, dedotta dal padre, in merito alla propria diminutio reddituale.
Il sig. , di professione commerciante ricambi elettrodomestici, amministratore Parte_1 unico e dipendente della società “Euro Ricambi Elettrodomestici S.r.l.”, ha dichiarato – all'udienza del 09.01.2024 – di percepire un reddito netto mensile ci circa € 950/1.000. Nel caso in esame, il sig. è non solo dipendente ma amministratore e unico Parte_1 socio della predetta società, della quale avrebbe dovuto fornire bilanci e documentazione idonea a comprovare gli utili. Inoltre, trattandosi di modifica di provvedimenti vigenti, il ricorrente avrebbe dovuto documentare i suoi redditi annuali al tempo della pronuncia della sentenza di cui chiede la modifica, con conseguente impossibilità per il Collegio di verificare comparativamente le modificazioni in peius delle sue condizioni economico-patrimoniali, non essendo sufficienti le mere dichiarazioni delle parti, non supportate da documentazione contabile. Peraltro, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva e dai modelli 730 depositati, non vi sono elementi per valutare un effettivo e incontrovertibile decremento reddituale rilevante del ricorrente dall'epoca del divorzio ad oggi, tale da poter disporre la revoca dell'assegno per il mantenimento delle figlie, tanto più che l'importo concordato, di € 1.000, già in sede di accordi divorzili rendeva inverosimile il reddito dichiarato all'epoca, par a € 1.200 mensili. L'importo dell'assegno di mantenimento è stato liberamente determinato in sede di accordi tra le parti, circostanza che fa presumere che le entrate di cui disponesse il fossero ben superiori di quanto di fatto dichiarato. Parte_1
Con riguardo invece alla domanda di revoca dell'assegno per le figlie attesa la loro negligenza, il Collegio osserva quanto segue alla luce delle conclusioni rassegnate dalle parti e della documentazione depositata.
Appare necessario un opportuno distinguo in merito alla situazione delle figlie Per_1
e entrambe divenute maggiorenni. Per_2
Con riguardo a (23 anni), la ragazza è studentessa universitaria presso la facoltà Per_2 di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Roma Tre. La ragazza – come rappresentato all'audizione del 19.03.2024 – si è iscritta all'università nel 2022, l'anno successivo a quello del diploma, a causa di problematiche di salute, essendo stata in terapia, per via di disturbi di ansia e depressivi. La ragazza, inoltre, ha riferito che, dopo aver conseguito il diploma, durante il periodo estivo, ha svolto piccoli lavoretti come barista e cameriera. Pertanto, tenuto conto dell'età e delle sue condizioni di salute, vista la non autosufficienza economica di e la sua età, il Collegio dispone che il padre corrisponda alla madre Per_2 per il suo mantenimento la somma mensile di € 550, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Con riguardo alla figlia invece, venticinque anni, ha da poco terminato il Per_1 percorso scolastico presso il liceo Amministrazione Finanza e Marketing (dopo averlo interrotto nel 2019), e avrebbe intenzione di proseguire il suo percorso di studi. La figlia maggiore aveva riferito durante l'audizione di aver svolto lavori occasionali (baby-sitter o commessa).
Sulla scorta delle riportate ricostruzioni, il Tribunale, tenuto conto del percorso scolastico e lavorativo intrapreso in maniera non continuativa dalla figlia maggiorenne Per_1 oramai venticinquenne, ritiene di effettuare una rimodulazione del contributo dovuto dal padre per il suo mantenimento, in quanto l'età della ragazza rende non congruo il ciclo di studi frequentato, stabilendo che l'assegno per il suo mantenimento debba essere rideterminato nella misura di € 250, da corrispondersi alla madre, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul punto, giova evidenziarsi che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il Supremo Collegio ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020). L'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché
i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente (cfr.
Cass. civ. 14.12.2018 n. 32529; Cass. civ. 26.9.2011 n. 19589; Cass. civ.
2.9.1996 n. 7990; Cass. civ.
7.5.1998 n. 4616; Cass. Civ.
7.4.2006 n. 8221).
Le ragioni della decisione unite alla natura della controversia, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ogni diversa domanda respinta, in parziale modifica della sentenza n. 13065/2017 pubbl. il 26/06/2017 del
Tribunale di Roma, che si conferma per il resto, così decide:
- determina in di € 550 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento della figlia e in € 250 il contributo mensile per il mantenimento della figlia a Per_2 Per_1 far data dalla pubblicazione della presente sentenza, da corrispondere direttamente alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza
- pone a carico di ciascun genitore nella misura del 50% le spese straordinarie;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 10.10.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi